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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 1560 2017
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. MODICA MARTINO;
P.IVA_1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. DIPASQUALE CP_1 C.F._1
ANTONIO; convenuto avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13.9.2024;
FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 141/2017 (proc. n. 418/2017
R.G.) emesso dal Tribunale di Ragusa il 2-3.02.2017 e notificato unitamente all'atto di precetto in data 23.02.2017, è stato ingiunto alla società Parte_1
di pagare a , dottore commercialista, la somma di € 44.542,41, oltre CP_1
agli interessi come richiesti e le spese del procedimento monitorio, per un credito relativo a compensi professionali per servizi di consulenza ed assistenza amministrativa, tributaria societaria e contabile.
Avverso il decreto ingiuntivo in questione la ha proposto Parte_1
opposizione, deducendo:
- l'illegittimità del decreto ingiuntivo emesso ai sensi degli artt. 633 n. 3 e 636
c.p.c., in quanto tali disposizioni, a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali, non sarebbero più applicabili ai crediti per attività professionali, occorrendo quindi in tal caso la prova dell'accordo sul compenso che sia stato dichiarato conforme ai parametri ministeriali;
- l'irrilevanza della sottoscrizione da parte del proprio legale rappresentante dell'estratto conto delle attività svolte dal professionista, trattandosi di mera sottoscrizione “per ricevuta”;
- l'infondatezza della pretesa creditoria dell'opposto, in quanto: a) i compensi per le attività svolte sino al 2012 sarebbero stati integralmente pagati e comunque sarebbero prescritti ex art. 2956 c.c.; b) alcune delle attività dell'opposto sarebbero state rese a favore non della società, ma dei soci, quali quelle di “consulenza ed assistenza straordinaria, valutazione azienda pro-acquisto quota e adempimenti conseguenti”; c) le ulteriori attività successive al 2012 non sarebbero mai state effettuate “e/o” lo sarebbero state a favore dei soci personalmente;
d) l'estratto conto firmato per ricevuta, risalente al 19.3.2014 non potrebbe riferirsi alla parcella
14 del 30.12.2016 come invece sostenuto in ricorso.
Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il dott. si è costituito contestando l'opposizione e chiedendo la conferma CP_1
del decreto ingiuntivo opposto.
Nella fase istruttoria è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'attività svolta dal professionista e la congruità del CP_1
corrispettivo richiesto, in relazione alle diverse prestazioni eseguite, determinando l'eventuale compenso finale ancora dovuto all'attore. ***
L'opposizione è parzialmente fondata.
In virtù del principio della ragione più liquida, si passa direttamente all'esame del merito della controversia giacché, come si vedrà, all'esito della stessa il decreto ingiuntivo andrà comunque revocato, con conseguente assorbimento del motivo relativo alla sussistenza delle condizioni della relativa emissione.
Il c.t.u. ha accertato, sulla scorta della documentazione prodotta dall'opposto,
l'effettivo svolgimento dell'attività per cui è stato chiesto il pagamento del corrispettivo, e congrua la relativa quantificazione operata con la parcella n. 14 del
30.12.2016, pari ad € 41.675,15 (imponibile): il che rende irrilevanti le dichiarazioni testimoniali sul punto.
Giova evidenziare che, del resto, l'opponente non ha specificamente contestato l'effettuazione, da parte del dott. delle attività per cui ha chiesto il CP_1
compenso: infatti le contestazioni attengono alla prescrizione presuntiva di parte del compenso;
ed all'imputabilità di altre attività ai soci personalmente;
mentre la contestazione dell'effettuazione dell'attività è generica, avendo l'opponente dedotto che alcune attività non sono mai state svolte “e/o” sono state svolte a favore dei soci, successivamente specificando solo la seconda allegazione.
Tale quantificazione è stata operata mantenendo fermo il corrispettivo di € 4.800 per l'attività di consulenza amministrativa tributaria e societaria per il periodo gennaio-dicembre 2013 e relative indennità e spese (cfr. avviso di parcella del
31.12.2013); il c.t.u. ha tuttavia specificato che tale importo sarebbe superiore al massimo previsto dal d.m. 140/2012 (€ 2.593,97) e risulterebbe dunque congruo solo applicando la maggiorazione di cui all'art. 18 del medesimo d.m.
Sul punto, l'importo di € 4.800 preteso dall'opposto deve essergli riconosciuto non tanto in applicazione dei valori del d.m. con la maggiorazione richiamata dal c.t.u., quanto più perché conforme agli accordi intercorsi tra le parti.
Infatti, agli atti risultano (cfr. doc. 7 opposta e doc. 6 opponente) parcelle relative alla medesima attività svolta in precedenti annualità, da cui emerge l'avvenuto pagamento di un compenso in misura via via crescente sino all'importo mensile di
€ 320 per la consulenza ed € 80 per indennità e spese.
Da tali documenti emerge l'esistenza di un accordo tra le parti avente ad oggetto l'attività di consulenza periodica da parte del commercialista opposto, per un compenso di complessivi € 400 mensili nel periodo più prossimo a quello oggetto del giudizio (maggio giugno 2012): in mancanza di qualunque elemento di segno contrario (quale ad es. la prova della risoluzione del contratto o della pattuizione di un diverso compenso) deve ritenersi provato (oltre all'effettuazione della prestazione come accertato dal c.t.u.) l'accordo sul prezzo nella misura di € 400 mensili, che per l'intero 2013 corrispondono agli € 4.800 richiesti dall'opposto, accordo che prevale sui compensi tabellari (art. 2233 c.c.).
È manifestamente infondata la tesi dell'opponente secondo cui l'accordo sul compenso andrebbe redatto a forma scritta a pena di nullità per il semplice fatto che la disposizione invocata a sostegno (art. 2233 co. 3 c.c.) riguarda espressamente i soli “patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”; mentre l'art. 13 l. 247/2012 prevede che solo “di regola” il compenso deve essere pattuito per iscritto, ed il fatto che nel caso di specie ciò non sia avvenuto si giustifica nella circostanza che, come si è visto, si tratta di un'attività di consulenza periodica iniziata prima dell'entrata in vigore della citata disposizione.
Per il resto, la quantificazione operata dal c.t.u. appare corretta, in quanto è il risultato dell'esaustiva risposta a tutte le osservazioni delle parti e delle integrazioni richieste dal giudice (si vedano in particolare i depositi effettuati dal c.t.u. il 24.3.2022 e il 2.4.2023) e si basano sul compiuto esame di tutta la documentazione prodotta in atti.
Dall'importo quantificato dal c.t.u. non possono detrarsi i compensi relativi ad attività svolte a favore dei soci, ossia la consulenza ed assistenza tributaria/previdenziale per gli stessi (espressamente indicati negli avvisi di parcella) e la consulenza finalizzata all'acquisto delle quote di un socio da parte dell'altro.
Infatti, in sede istruttoria è emerso che la società, tramite il proprio legale rappresentante, assunse l'obbligo di pagare il corrispettivo della prima di tali attività; e conferì l'incarico relativo alla seconda, specificando che il compenso sarebbe stato pagato dalla società.
Va precisato sul punto che il capitolo 8 di parte opposta riguarda l'attività di consulenza ed assistenza tributaria/previdenziale svolta a favore dei soci, espressamente indicati negli avvisi di parcella;
mentre il capitolo 9 riguarda l'attività di valutazione aziendale e di consulenza nelle trattative per l'acquisto delle quote.
Ciò è reso evidente da due considerazioni: solo il capitolo 8 si riferisce ad attività a favore dei soci qualificata come tale nella parcella n. 14 del 30.12.2016, e quindi all'assistenza tributaria/previdenziale a favore dei sig.ri ; e l'assunzione Parte_2
da parte della società dell'obbligo di pagare il compenso per tale attività (oggetto del cap. 8) non avrebbe avuto alcun senso ove fosse stata la società stessa a conferire il relativo incarico, in tal modo obbligandosi al pagamento del corrispettivo (fatto oggetto del cap.9).
A fronte di ciò deve constatarsi che le dichiarazioni rese dalla teste ES
(udienza del 22.11.2023) rispondendo a questi due articolati riguardano in realtà solo l'attività di valutazione aziendale e di consulenza per le trattative per l'acquisto di quote, oggetto del capitolo 9. La stessa ha infatti dichiarato che “il sig. ha incaricato il dott. di valutare la società, e in Parte_3 CP_1
quell'occasione ha specificato che il compenso per tale attività sarebbe stato pagato dalla società. Ciò è avvenuto nel 2013 […]; l'incarico riguardava anche l'individuazione della migliore soluzione per il proseguimento dell'attività”.
La teste (udienza del 10.1.2024) ha invece confermato i fatti di cui ad Tes_2
entrambi i capitoli, dichiarando: “Sub 8: sì è vero, ero presente. Infatti lo studio del dott. e la sede della SPS Italia coincidono, e io partecipavo alle riunioni. CP_1 Tale incontro se non sbaglio è avvenuto nel 2013. Sub 9: sì è vero, ciò è avvenuto nella stessa riunione o in altra a breve distanza. Adr.: la valutazione della società era finalizzata ad un'eventuale cessione di quote tra i soci. Il sig. , nel Parte_2
richiedere al dott. tale valutazione, dichiarò espressamente che tale CP_1
incarico veniva attribuito a favore della società ”. Pt_1
Le eccezioni relative a tali testimonianze di cui alle comparse conclusionali di parte opponente non possono essere condivise.
Il fatto che la teste come dalla stessa dichiarato, si occupasse di ES
elaborare i dati per la SPS Italia e quindi non per il dott. non significa che CP_1
essa non possa essere a conoscenza degli incarichi ricevuti da quest'ultimo; e la stessa teste ha infatti dichiarato “conosco anche la società opponente perché io stessa accompagnavo il dott. durante le verifiche in azienda”. CP_1
Il fatto che la teste sia coniuge dell'opposto non la rende incapace di Tes_2
testimoniare. Il fatto che il sig. si sia avvalso della Controparte_2
consulenza del dott. per l'acquisto delle quote sociali non smentisce, Per_1
come pretende l'opponente, la risposta data al cap. 8 dalla teste infatti Tes_2
come si è visto sopra, l'attività di cui al cap. 8 è diversa da quella di cui al cap. 9, e il teste ha dichiarato di aver svolto attività di consulenza per il sig. Per_1
per il solo acquisto delle quote (oggetto del cap. 9); ed è la Controparte_2
stessa opponente a sostenere il dott. abbia svolto la medesima attività a CP_1
favore di entrambi i soci e non del solo . Inoltre, il fatto di cui al Parte_3
cap. 9 è stato confermato da entrambe le testimoni che l'hanno collocato nel medesimo periodo.
Pertanto deve concludersi che il compenso per tutta l'attività svolta dall'opposto, come quantificato dal c.t.u., sia dovuto dalla società opponente.
È tuttavia fondata l'eccezione di prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 c.c., sollevata dall'opponente con riferimento alle attività svolte sino al 2012.
L'art. 2956 c.c., invocato dall'opponente, stabilisce che “si prescrive in tre anni il diritto (…) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative”. Il momento da cui decorrono i tre anni va individuato nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Nel caso specifico dei compensi professionali, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la decorrenza si ha dal giorno in cui è stato espletato l'incarico, e non dal momento del compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione (C. ). P.IVA_2
Va ribadito che le attività che l'opponente afferma di non aver pagato sono tutte successive al 2012, mentre l'eccezione di prescrizione riguarda quelle precedenti, e pertanto non opera l'art. 2959 c.c.
Orbene, la prima diffida prodotta è stata ricevuta il 19.3.2015 e non vi è in atti alcun riconoscimento di debito: infatti l'estratto conto al 19.3.2014 (doc. 3 monitorio) fu sottoscritto dal legale rappresentante dell'opponente solo “per ricevuta”: sono quindi prescritti i compensi relativi alle attività conclusesi prima del 19.3.2012, ossia le prime dieci voci di tale estratto conto, per un importo complessivo di € 12.434,43, che va pertanto decurtato dall'importo dovuto all'opposto.
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato e l'opponente condannata a pagare all'opposto l'importo di € 29.240,72 (€41.675,15 – 12.434,43) oltre gli accessori indicati nella parcella (non contestati) ed al lordo della ritenuta d'acconto parimenti indicata nella medesima parcella.
Le spese seguono la soccombenza da individuarsi integralmente in capo all'opponente (C. S.U. 32061/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale:
- revoca il proprio decreto ingiuntivo n. n. 141/2017 (proc. n. 418/2017 R.G.);
- condanna a pagare a la somma di € 29.240,72 Pt_1 Parte_1 CP_1
oltre i.v.a. e cassa previdenziale, al lordo delle ritenute d'acconto, oltre interessi al saggio legale dal 19.3.2015; - condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 CP_1
liquidate in € 5.000,00 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del
15%;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Parte_1
Ragusa, 27/01/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 1560 2017
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. MODICA MARTINO;
P.IVA_1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. DIPASQUALE CP_1 C.F._1
ANTONIO; convenuto avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13.9.2024;
FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 141/2017 (proc. n. 418/2017
R.G.) emesso dal Tribunale di Ragusa il 2-3.02.2017 e notificato unitamente all'atto di precetto in data 23.02.2017, è stato ingiunto alla società Parte_1
di pagare a , dottore commercialista, la somma di € 44.542,41, oltre CP_1
agli interessi come richiesti e le spese del procedimento monitorio, per un credito relativo a compensi professionali per servizi di consulenza ed assistenza amministrativa, tributaria societaria e contabile.
Avverso il decreto ingiuntivo in questione la ha proposto Parte_1
opposizione, deducendo:
- l'illegittimità del decreto ingiuntivo emesso ai sensi degli artt. 633 n. 3 e 636
c.p.c., in quanto tali disposizioni, a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali, non sarebbero più applicabili ai crediti per attività professionali, occorrendo quindi in tal caso la prova dell'accordo sul compenso che sia stato dichiarato conforme ai parametri ministeriali;
- l'irrilevanza della sottoscrizione da parte del proprio legale rappresentante dell'estratto conto delle attività svolte dal professionista, trattandosi di mera sottoscrizione “per ricevuta”;
- l'infondatezza della pretesa creditoria dell'opposto, in quanto: a) i compensi per le attività svolte sino al 2012 sarebbero stati integralmente pagati e comunque sarebbero prescritti ex art. 2956 c.c.; b) alcune delle attività dell'opposto sarebbero state rese a favore non della società, ma dei soci, quali quelle di “consulenza ed assistenza straordinaria, valutazione azienda pro-acquisto quota e adempimenti conseguenti”; c) le ulteriori attività successive al 2012 non sarebbero mai state effettuate “e/o” lo sarebbero state a favore dei soci personalmente;
d) l'estratto conto firmato per ricevuta, risalente al 19.3.2014 non potrebbe riferirsi alla parcella
14 del 30.12.2016 come invece sostenuto in ricorso.
Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il dott. si è costituito contestando l'opposizione e chiedendo la conferma CP_1
del decreto ingiuntivo opposto.
Nella fase istruttoria è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'attività svolta dal professionista e la congruità del CP_1
corrispettivo richiesto, in relazione alle diverse prestazioni eseguite, determinando l'eventuale compenso finale ancora dovuto all'attore. ***
L'opposizione è parzialmente fondata.
In virtù del principio della ragione più liquida, si passa direttamente all'esame del merito della controversia giacché, come si vedrà, all'esito della stessa il decreto ingiuntivo andrà comunque revocato, con conseguente assorbimento del motivo relativo alla sussistenza delle condizioni della relativa emissione.
Il c.t.u. ha accertato, sulla scorta della documentazione prodotta dall'opposto,
l'effettivo svolgimento dell'attività per cui è stato chiesto il pagamento del corrispettivo, e congrua la relativa quantificazione operata con la parcella n. 14 del
30.12.2016, pari ad € 41.675,15 (imponibile): il che rende irrilevanti le dichiarazioni testimoniali sul punto.
Giova evidenziare che, del resto, l'opponente non ha specificamente contestato l'effettuazione, da parte del dott. delle attività per cui ha chiesto il CP_1
compenso: infatti le contestazioni attengono alla prescrizione presuntiva di parte del compenso;
ed all'imputabilità di altre attività ai soci personalmente;
mentre la contestazione dell'effettuazione dell'attività è generica, avendo l'opponente dedotto che alcune attività non sono mai state svolte “e/o” sono state svolte a favore dei soci, successivamente specificando solo la seconda allegazione.
Tale quantificazione è stata operata mantenendo fermo il corrispettivo di € 4.800 per l'attività di consulenza amministrativa tributaria e societaria per il periodo gennaio-dicembre 2013 e relative indennità e spese (cfr. avviso di parcella del
31.12.2013); il c.t.u. ha tuttavia specificato che tale importo sarebbe superiore al massimo previsto dal d.m. 140/2012 (€ 2.593,97) e risulterebbe dunque congruo solo applicando la maggiorazione di cui all'art. 18 del medesimo d.m.
Sul punto, l'importo di € 4.800 preteso dall'opposto deve essergli riconosciuto non tanto in applicazione dei valori del d.m. con la maggiorazione richiamata dal c.t.u., quanto più perché conforme agli accordi intercorsi tra le parti.
Infatti, agli atti risultano (cfr. doc. 7 opposta e doc. 6 opponente) parcelle relative alla medesima attività svolta in precedenti annualità, da cui emerge l'avvenuto pagamento di un compenso in misura via via crescente sino all'importo mensile di
€ 320 per la consulenza ed € 80 per indennità e spese.
Da tali documenti emerge l'esistenza di un accordo tra le parti avente ad oggetto l'attività di consulenza periodica da parte del commercialista opposto, per un compenso di complessivi € 400 mensili nel periodo più prossimo a quello oggetto del giudizio (maggio giugno 2012): in mancanza di qualunque elemento di segno contrario (quale ad es. la prova della risoluzione del contratto o della pattuizione di un diverso compenso) deve ritenersi provato (oltre all'effettuazione della prestazione come accertato dal c.t.u.) l'accordo sul prezzo nella misura di € 400 mensili, che per l'intero 2013 corrispondono agli € 4.800 richiesti dall'opposto, accordo che prevale sui compensi tabellari (art. 2233 c.c.).
È manifestamente infondata la tesi dell'opponente secondo cui l'accordo sul compenso andrebbe redatto a forma scritta a pena di nullità per il semplice fatto che la disposizione invocata a sostegno (art. 2233 co. 3 c.c.) riguarda espressamente i soli “patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”; mentre l'art. 13 l. 247/2012 prevede che solo “di regola” il compenso deve essere pattuito per iscritto, ed il fatto che nel caso di specie ciò non sia avvenuto si giustifica nella circostanza che, come si è visto, si tratta di un'attività di consulenza periodica iniziata prima dell'entrata in vigore della citata disposizione.
Per il resto, la quantificazione operata dal c.t.u. appare corretta, in quanto è il risultato dell'esaustiva risposta a tutte le osservazioni delle parti e delle integrazioni richieste dal giudice (si vedano in particolare i depositi effettuati dal c.t.u. il 24.3.2022 e il 2.4.2023) e si basano sul compiuto esame di tutta la documentazione prodotta in atti.
Dall'importo quantificato dal c.t.u. non possono detrarsi i compensi relativi ad attività svolte a favore dei soci, ossia la consulenza ed assistenza tributaria/previdenziale per gli stessi (espressamente indicati negli avvisi di parcella) e la consulenza finalizzata all'acquisto delle quote di un socio da parte dell'altro.
Infatti, in sede istruttoria è emerso che la società, tramite il proprio legale rappresentante, assunse l'obbligo di pagare il corrispettivo della prima di tali attività; e conferì l'incarico relativo alla seconda, specificando che il compenso sarebbe stato pagato dalla società.
Va precisato sul punto che il capitolo 8 di parte opposta riguarda l'attività di consulenza ed assistenza tributaria/previdenziale svolta a favore dei soci, espressamente indicati negli avvisi di parcella;
mentre il capitolo 9 riguarda l'attività di valutazione aziendale e di consulenza nelle trattative per l'acquisto delle quote.
Ciò è reso evidente da due considerazioni: solo il capitolo 8 si riferisce ad attività a favore dei soci qualificata come tale nella parcella n. 14 del 30.12.2016, e quindi all'assistenza tributaria/previdenziale a favore dei sig.ri ; e l'assunzione Parte_2
da parte della società dell'obbligo di pagare il compenso per tale attività (oggetto del cap. 8) non avrebbe avuto alcun senso ove fosse stata la società stessa a conferire il relativo incarico, in tal modo obbligandosi al pagamento del corrispettivo (fatto oggetto del cap.9).
A fronte di ciò deve constatarsi che le dichiarazioni rese dalla teste ES
(udienza del 22.11.2023) rispondendo a questi due articolati riguardano in realtà solo l'attività di valutazione aziendale e di consulenza per le trattative per l'acquisto di quote, oggetto del capitolo 9. La stessa ha infatti dichiarato che “il sig. ha incaricato il dott. di valutare la società, e in Parte_3 CP_1
quell'occasione ha specificato che il compenso per tale attività sarebbe stato pagato dalla società. Ciò è avvenuto nel 2013 […]; l'incarico riguardava anche l'individuazione della migliore soluzione per il proseguimento dell'attività”.
La teste (udienza del 10.1.2024) ha invece confermato i fatti di cui ad Tes_2
entrambi i capitoli, dichiarando: “Sub 8: sì è vero, ero presente. Infatti lo studio del dott. e la sede della SPS Italia coincidono, e io partecipavo alle riunioni. CP_1 Tale incontro se non sbaglio è avvenuto nel 2013. Sub 9: sì è vero, ciò è avvenuto nella stessa riunione o in altra a breve distanza. Adr.: la valutazione della società era finalizzata ad un'eventuale cessione di quote tra i soci. Il sig. , nel Parte_2
richiedere al dott. tale valutazione, dichiarò espressamente che tale CP_1
incarico veniva attribuito a favore della società ”. Pt_1
Le eccezioni relative a tali testimonianze di cui alle comparse conclusionali di parte opponente non possono essere condivise.
Il fatto che la teste come dalla stessa dichiarato, si occupasse di ES
elaborare i dati per la SPS Italia e quindi non per il dott. non significa che CP_1
essa non possa essere a conoscenza degli incarichi ricevuti da quest'ultimo; e la stessa teste ha infatti dichiarato “conosco anche la società opponente perché io stessa accompagnavo il dott. durante le verifiche in azienda”. CP_1
Il fatto che la teste sia coniuge dell'opposto non la rende incapace di Tes_2
testimoniare. Il fatto che il sig. si sia avvalso della Controparte_2
consulenza del dott. per l'acquisto delle quote sociali non smentisce, Per_1
come pretende l'opponente, la risposta data al cap. 8 dalla teste infatti Tes_2
come si è visto sopra, l'attività di cui al cap. 8 è diversa da quella di cui al cap. 9, e il teste ha dichiarato di aver svolto attività di consulenza per il sig. Per_1
per il solo acquisto delle quote (oggetto del cap. 9); ed è la Controparte_2
stessa opponente a sostenere il dott. abbia svolto la medesima attività a CP_1
favore di entrambi i soci e non del solo . Inoltre, il fatto di cui al Parte_3
cap. 9 è stato confermato da entrambe le testimoni che l'hanno collocato nel medesimo periodo.
Pertanto deve concludersi che il compenso per tutta l'attività svolta dall'opposto, come quantificato dal c.t.u., sia dovuto dalla società opponente.
È tuttavia fondata l'eccezione di prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 c.c., sollevata dall'opponente con riferimento alle attività svolte sino al 2012.
L'art. 2956 c.c., invocato dall'opponente, stabilisce che “si prescrive in tre anni il diritto (…) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative”. Il momento da cui decorrono i tre anni va individuato nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Nel caso specifico dei compensi professionali, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la decorrenza si ha dal giorno in cui è stato espletato l'incarico, e non dal momento del compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione (C. ). P.IVA_2
Va ribadito che le attività che l'opponente afferma di non aver pagato sono tutte successive al 2012, mentre l'eccezione di prescrizione riguarda quelle precedenti, e pertanto non opera l'art. 2959 c.c.
Orbene, la prima diffida prodotta è stata ricevuta il 19.3.2015 e non vi è in atti alcun riconoscimento di debito: infatti l'estratto conto al 19.3.2014 (doc. 3 monitorio) fu sottoscritto dal legale rappresentante dell'opponente solo “per ricevuta”: sono quindi prescritti i compensi relativi alle attività conclusesi prima del 19.3.2012, ossia le prime dieci voci di tale estratto conto, per un importo complessivo di € 12.434,43, che va pertanto decurtato dall'importo dovuto all'opposto.
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato e l'opponente condannata a pagare all'opposto l'importo di € 29.240,72 (€41.675,15 – 12.434,43) oltre gli accessori indicati nella parcella (non contestati) ed al lordo della ritenuta d'acconto parimenti indicata nella medesima parcella.
Le spese seguono la soccombenza da individuarsi integralmente in capo all'opponente (C. S.U. 32061/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale:
- revoca il proprio decreto ingiuntivo n. n. 141/2017 (proc. n. 418/2017 R.G.);
- condanna a pagare a la somma di € 29.240,72 Pt_1 Parte_1 CP_1
oltre i.v.a. e cassa previdenziale, al lordo delle ritenute d'acconto, oltre interessi al saggio legale dal 19.3.2015; - condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 CP_1
liquidate in € 5.000,00 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del
15%;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Parte_1
Ragusa, 27/01/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)