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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/06/2025, n. 9364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9364 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 38578/2022 del Ruolo Generale e promossa da
( ), nata a [...] il 19 febbraio Parte_1 CodiceFiscale_1
1970, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Pollaiolo n. 5, presso lo studio dell'avv. Pietro Madonia, dal quale è rappresentata e difesa;
- attrice -
nei confronti di
( ), nato a [...], il [...], CP_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Gallonio n. 18, presso lo studio dell'avv. Giulio Guarnacci, dal quale è rappresentato e difeso;
- convenuto -
conclusioni delle parti
Per parte attrice:
'…si riporta integralmente alle conclusioni ivi rassegnate, e qui richiamate,
dell'atto introduttivo e insiste anche nelle proprie istanze istruttorie [e quindi] in via principale, accertare e dichiarare che la condotta tenuta dal
Sig. mediante la spedizione, in data 08.10.2019, di una mail alla CP_1
datrice di lavoro della Sig.ra la NN RS S.r.I., Parte_1
nonché mediante i colloqui intercorsi in più occasioni con il titolare e con il
personale del centro estetico " " di Via Veio n. 52, così come esposte CP_2
nelle premesse del presente atto, integra fatto illecito, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 2043 c.c. e 2059 c.c., concretatosi nell'ingiusta lesione
pagina 1 dell'integrità personale, comprensiva del diritto all'onore ed alla
reputazione, nonché della dignità professionale della Sig.ra Parte_1
e nel discredito a lei arrecato, tutelati anche dall'art. 2 della Carta
Costituzionale; per l'effetto, condannare il Sig. al risarcimento dei CP_1
danni patiti dalla Sig.ra mediante il pagamento di una Parte_1
somma complessiva pari ad € 210.000,00 di cui a) € 160.000,00 a titolo di
danno patrimoniale ed € 50.000,00, a titolo di danno non patrimoniale,
ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in ogni caso,
condannare il Sig. al pagamento delle spese, delle competenze e CP_1
degli onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore,
dichiaratosi antistatario'.
Per parte convenuta:
'…riportandosi alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e
risposta (depositata in data 10/11/2022), l'attore ribadisce che la domanda
giudiziale dell'attrice nei confronti del convenuto si Parte_1 CP_1
appalesa inammissibile e infondata, in fatto e in diritto, e ne chiede
l'integrale rigetto;
con condanna dell'attrice al pagamento di onorari,
competenze e spese del presente giudizio;
il convenuto insiste inoltre nelle
richieste istruttorie formulate nella medesima comparsa di costituzione e
risposta, nonché nelle memorie ex art. 183, 6° comma, n. 2 e n. 3 c.p.c.
(depositate in data 31/1/2023 e in data 22/2/2023); dette richieste
istruttorie, fermo l'onere della prova che grava ex lege sull'attrice, sono
dirette a dimostrare l'inesistenza dei fatti contestati e/o del danno
lamentato ex adverso: esse appaiono pertanto indispensabili (nella
pagina 2 denegata e non creduta ipotesi in cui il giudicante ritenga di accogliere, in
tutto o in parte, la domanda attorea) ai fini del decidere'.
fatto e diritto
Con la presente azione, chiede che il Tribunale accerti e Parte_1
dichiari che le condotte tenute da '…mediante la spedizione, in CP_1
data 08.10.2019, di una mail alla datrice di lavoro […] NN RS
S.r.I., nonché mediante i colloqui intercorsi in più occasioni con il titolare e
con il personale del centro estetico " " di Via Veio n. 52' hanno leso la CP_2
'…integrità personale, comprensiva del diritto all'onore ed alla reputazione,
nonché […]la dignità professionale della Sig.ra e che Parte_1
condanni conseguentemente il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Rappresenta l'attrice, all'epoca dei fatti dipendente della con qualifica di venditrice senior Controparte_3
presso la boutique di Piazza di Spagna in Roma, di avere intrattenuto per diversi anni un rapporto professionale e personale con il convenuto, cliente abituale della medesima boutique;
che tale rapporto, inizialmente circoscritto all'ambito lavorativo, si è progressivamente esteso a contesti extraprofessionali, con la partecipazione dell'attrice a eventi e cene organizzati dal convenuto, sempre con l'autorizzazione dei superiori aziendali;
che nel corso del 2019 il rapporto tra le parti si è deteriorato per futili motivi;
che in tale mutato contesto in occasione di un incontro casuale presso un centro estetico il convenuto le avrebbe rivolto espressioni
Co offensive e denigratorie in presenza di terzi;
che, inoltre, il ha trasmesso alla una comunicazione contenente accuse Controparte_3
nei suoi confronti, che hanno portato all'avvio di un procedimento pagina 3 disciplinare conclusosi con il suo licenziamento per giusta causa;
che a seguito di impugnazione è addivenuta ad un accordo transattivo con la società datrice di lavoro a mezzo del quale le è stata riconosciuta una somma di denaro a titolo di risarcimento per licenziamento illegittimo e rilasciata una lettera di referenze. Ritenendo che le dichiarazioni rese dal convenuto siano false, diffamatorie e motivate da intenti ritorsivi e che abbiano determinato la perdita del posto di lavoro, un danno alla reputazione personale e professionale, nonché gravi conseguenze sul piano psicologico, insta perché le sia accordato un risarcimento che quantifica in euro 160.000,00 quanto al danno patrimoniale, corrispondente alla retribuzione che avrebbe percepito sino al raggiungimento dell'età
pensionabile, e in euro 50.000,00 quanto al danno non patrimoniale.
Si è costituito in giudizio il convenuto contestando in fatto ed in diritto l'azione proposta dalla controparte. Evidenzia in particolare che l'iniziale rapporto di amicizia con la nato nel contesto lavorativo presso la Pt_1
boutique RS, e alimentato da frequenti scambi di messaggi
WhatsApp, cene e confidenze personali, si sarebbe successivamente deteriorato a causa dell'eccessivo interesse da parte dell'attrice, motivato principalmente dal desiderio di ottenere provvigioni sulle vendite;
che, in seguito a un episodio avvenuto il 7 ottobre 2019 presso il centro estetico
“ ”, in cui la lo avrebbe aggredito verbalmente in presenza di CP_2 Pt_1
un testimone, si è visto costretto a presentare un reclamo formale al direttore della boutique RS, descrivendo l'accaduto e richiamando anche precedenti episodi, riportati in termini veritieri e pertinenti, senza alcuna volontà diffamatoria o offensiva;
che il licenziamento della Pt_1
pagina 4 da parte della è stato dunque autonomamente deciso Controparte_3
dall'azienda anche sulla base della inopportuna commistione tra sfera personale e professionale venutasi a creare, come indicato nella lettera di contestazione disciplinare;
che l'attrice al fine di conseguire il ristoro del danno asseritamente subito avrebbe dovuto impugnare il licenziamento illegittimo. Contesta in ogni caso la quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale richiesto dall'attrice, ritenendola priva di fondamento concreto e non supportata da adeguata prova. Ritiene pertanto infondata la pretesa avanzata.
* * *
Deve anzi tutto rammentarsi, al fine di chiarire gli esatti termini del thema
decidendum, che, con la presente azione, l'attrice ha inteso denunciare la condotta illecita tenuta dal convenuto , il quale '…davanti al CP_1
datore di lavoro, ha addebitato alla Sig.ra una serie di Parte_1
condotte sapendole inesistenti e, in ogni caso, non rilevanti, tramite la mail
inviata alla RS in data 08.10.2019 [e] davanti ad altre persone, in più
occasioni, ha offeso, insultato ed oltraggiato la Sig.ra con Parte_1
gli sproloqui tenuti dinanzi al titolare […] e ai dipendenti del centro estetico
Ritiene che da tale condotta abbia '…offeso [il suo] onore, la [sua] CP_2
reputazione (anche professionale) ed il [suo] buon nome', cagionandole un danno patrimoniale, poiché '…licenziata a seguito della comunicazione
inviata dal Sig. [e] pari alla somma che […] avrebbe percepito a CP_1
titolo di retribuzione sino al momento del raggiungimento dell'età
pensionabile', nonché un pregiudizio non patrimoniale per la '…grave
sindrome ansioso-depressiva, che le ha comportato, le comporta e,
pagina 5 purtroppo, le comporterà ancora per chissà quanto tempo gravi problemi di
autostima, di relazione con le altre persone e di gestione dei rapporti
interpersonali'.
La domanda per come proposta non è fondata e non merita pertanto accoglimento.
In via assorbente di ogni altra questione ed in applicazione del principio della ragione più liquida, per cui '…la domanda può essere respinta sulla
base della soluzione di una questione assorbente già pronta, senza che
sia necessario esaminare previamente tutte le altre' questioni di merito
(così, Cassazione Civile, 16 maggio 2006 n. 11356), deve invero evidenziarsi l'insussistenza del danno lamentato.
Quanto al danno non patrimoniale, occorre premettere al riguardo, in punto di diritto, che tale pregiudizio, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili, costituisce pur sempre un danno conseguenza, che, in quanto tale, deve essere debitamente allegato ed idoneamente dimostrato
(in tal senso, Cassazione Civile, Sezione III, 31 maggio 2003 n. 8827;
Cassazione Civile, Sezione III, 31 maggio 2003 n. 8828 e Cassazione
Civile, Sezione III, 24 ottobre 2003 n. 16004). Non ritiene infatti il Tribunale
di aderire a quella diversa tesi che identifica il pregiudizio con il c.d. 'danno
evento', atteso che tale impostazione, enunciata dalla Corte costituzionale con la pronuncia del 30 giugno 1986 n. 184, è stata di poi superata dalla successiva giurisprudenza di legittimità ed è del pari da respingere la variante costituita dall'affermazione per cui nel caso di lesione di diritti inviolabili il danno sarebbe in re ipsa, poiché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non già in conseguenza dell'effettivo pagina 6 accertamento di un danno ma quale pena privata per un comportamento lesivo (in tal senso, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 11 novembre 2008 n.
26972).
Orbene, nel caso di specie, sia sufficiente evidenziare come parte attrice,
entro i termini perentori previsti dal codice di rito per la formazione del
thema decidendum, si sia limitata ad affermare, in modo del tutto generico,
di aver conseguito una ''…grave sindrome ansioso-depressiva, che le ha
comportato, le comporta e, purtroppo, le comporterà ancora per chissà
quanto tempo gravi problemi di autostima, di relazione con le altre persone
e di gestione dei rapporti interpersonali'. Tale allegazione, che non permette di per sé di comprendere le concrete conseguenze derivatele dalle condotte illecite asseritamente tenute dal convenuto, appaiono inoltre prive di qualsivoglia sostegno probatorio, atteso che la certificazione medica in atti attesta l'insorgenza della patologia in data antecedente i fatti per cui è causa e la riconduce, per come dalla stessa dichiarato Pt_1
al sanitario, ad '…un'intricata guerra legale con l'ex marito per
l'affidamento della figlia che la devasta psicologicamente e che causa uno
stato depressivo messo in evidenza anche dalle risultanze dei test
somministrati (BES; BDI)', ovvero ad una causa del tutto diversa da quella prospettata negli scritti difensivi (doc. 19 fascicolo di parte attrice).
Né al riguardo può sopperire la richiesta di liquidazione del danno in via equitativa.
Rispetto a tale allegazione deve infatti rammentarsi che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al
Giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale pagina 7 potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità
giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato, è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, e, dall'altro, non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (così, Cassazione Civile, Sezione II, 7 giugno 2007 n.
13288).
Quanto al danno patrimoniale, deve anzi tutto osservarsi l'impossibilità di ricondurlo causalmente alla condotta imputata al Re. Il pregiudizio economico rivendicato dalla '…pari alla somma che […] avrebbe Pt_1
percepito a titolo di retribuzione sino al momento del raggiungimento
dell'età pensionabile', non può infatti considerarsi quale conseguenza immediata e diretta della lesione al suo '…onore, [al]la [sua] reputazione
(anche professionale) e[a a]l [suo] buon nome' ricondotta all'illecito asseritamente commesso dal convenuto ma deriva dal licenziamento comminatole dalla rispetto al quale la segnalazione del Controparte_3
primo ne costituisce una mera occasione. Ed invero, nella successione degli accadimenti l'interruzione per giusta causa del rapporto di lavoro da pagina 8 parte della costituisce una decisione da quest'ultima Controparte_3
assunta all'esito di una istruttoria interna, che, seppure principiata a seguito della mail con la quale il convenuto comunicava la determinazione di interrompere i rapporti con il marchio per contrasti insorti con la
è stata condotta dall'azienda in piena autonomia e secondo un Pt_1
iter procedimentale funzionale alla raccolta di tutti gli elementi utili ad una valutazione complessiva delle condotte tenute dalla dipendente e nel corso del quale anche l'attrice ha potuto interloquire.
Va poi rilevato che un risarcimento, nei termini indicati dall'attrice, non avrebbe potuto essere conseguito neppure innanzi al giudice del lavoro in sede di impugnazione del licenziamento illegittimo, giacché ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nella formulazione applicabile ratione temporis, la occupata dal 2008 presso Pt_1
un'azienda con più di quindici dipendenti, avrebbe potuto conseguire,
come del resto dalla stessa prospettato (doc. 10 fascicolo di parte attrice),
unicamente la reintegra sul posto di lavoro o in alternativa il pagamento di una indennità pari a quindici mensilità di retribuzione.
E' infine da evidenziare che l'attrice non ha inteso avvalersi neppure di questa utilità, laddove, come dalla stessa prospettato in citazione, ha preferito addivenire alla transazione della controversia instaurata a seguito del licenziamento, con la quale ha conseguito, secondo quanto è possibile comprendere dagli scritti difensivi delle parti in assenza della produzione in atti del relativo accordo, '…il pagamento, da parte della RS, di una
somma a titolo di indennità risarcitoria per il licenziamento illegittimo [e] la
consegna […] da parte della RS di una lettera di referenze in cui si
pagina 9 dava atto dell'ottimo lavoro reso nel corso degli anni'. Il ristoro di un pregiudizio del tipo di quello rivendicato sconterebbe dunque quanto meno l'applicazione del secondo comma dell'art. 1227 cod. civ.
Al di là delle assorbenti considerazioni svolte, deve in ogni caso osservarsi che, quand'anche si volesse accordare all'attrice il diritto risarcitorio rivendicato, difetterebbero gli elementi per la sua determinazione.
A tal fine appare infatti insufficiente il solo CUD 2020 prodotto in atti (doc.
21 fascicolo di parte attrice), atteso che, alla luce del risarcimento già
conseguito dalla in sede transattiva, del quale sono Controparte_3
ignote le somme percepite, e dell'attività lavorativa successivamente intrapresa di cui la stessa attrice dà atto nello scritto introduttivo del giudizio (cfr pagina 1 punto 1 dell'atto di citazione) e rispetto alla quale non
è dato conoscere gli introiti, e considerata per altro verso la normale alea che avrebbe accompagnato la prosecuzione dell'attività lavorativa della presso l'azienda, la determinazione del quantum debeatur non Pt_1
potrebbe compiersi, se non attribuendole un'evidente locupletazione,
mediante un mero calcolo aritmetico che tenga conto unicamente del reddito conseguito nel 2019 e dell'arco temporale corrente sino alla presunta età della pensione.
Infine, considerato quanto già evidenziato a proposito del danno non patrimoniale, una tale determinazione non può avvenire allo stato degli atti neppure attraverso il criterio dell'equità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
p.q.m.
pagina 10 Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna l'attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite che si liquidano in euro 5.431,00 (di cui euro 1.064,00 per la fase di studio, euro 708,00 per la fase introduttiva, euro 1.869,00 per la fase di trattazione ed euro 1.790,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie al
15%, cpa ed iva se dovuta come per legge.
Roma, 21 giugno 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 11
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 38578/2022 del Ruolo Generale e promossa da
( ), nata a [...] il 19 febbraio Parte_1 CodiceFiscale_1
1970, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Pollaiolo n. 5, presso lo studio dell'avv. Pietro Madonia, dal quale è rappresentata e difesa;
- attrice -
nei confronti di
( ), nato a [...], il [...], CP_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Gallonio n. 18, presso lo studio dell'avv. Giulio Guarnacci, dal quale è rappresentato e difeso;
- convenuto -
conclusioni delle parti
Per parte attrice:
'…si riporta integralmente alle conclusioni ivi rassegnate, e qui richiamate,
dell'atto introduttivo e insiste anche nelle proprie istanze istruttorie [e quindi] in via principale, accertare e dichiarare che la condotta tenuta dal
Sig. mediante la spedizione, in data 08.10.2019, di una mail alla CP_1
datrice di lavoro della Sig.ra la NN RS S.r.I., Parte_1
nonché mediante i colloqui intercorsi in più occasioni con il titolare e con il
personale del centro estetico " " di Via Veio n. 52, così come esposte CP_2
nelle premesse del presente atto, integra fatto illecito, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 2043 c.c. e 2059 c.c., concretatosi nell'ingiusta lesione
pagina 1 dell'integrità personale, comprensiva del diritto all'onore ed alla
reputazione, nonché della dignità professionale della Sig.ra Parte_1
e nel discredito a lei arrecato, tutelati anche dall'art. 2 della Carta
Costituzionale; per l'effetto, condannare il Sig. al risarcimento dei CP_1
danni patiti dalla Sig.ra mediante il pagamento di una Parte_1
somma complessiva pari ad € 210.000,00 di cui a) € 160.000,00 a titolo di
danno patrimoniale ed € 50.000,00, a titolo di danno non patrimoniale,
ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in ogni caso,
condannare il Sig. al pagamento delle spese, delle competenze e CP_1
degli onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore,
dichiaratosi antistatario'.
Per parte convenuta:
'…riportandosi alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e
risposta (depositata in data 10/11/2022), l'attore ribadisce che la domanda
giudiziale dell'attrice nei confronti del convenuto si Parte_1 CP_1
appalesa inammissibile e infondata, in fatto e in diritto, e ne chiede
l'integrale rigetto;
con condanna dell'attrice al pagamento di onorari,
competenze e spese del presente giudizio;
il convenuto insiste inoltre nelle
richieste istruttorie formulate nella medesima comparsa di costituzione e
risposta, nonché nelle memorie ex art. 183, 6° comma, n. 2 e n. 3 c.p.c.
(depositate in data 31/1/2023 e in data 22/2/2023); dette richieste
istruttorie, fermo l'onere della prova che grava ex lege sull'attrice, sono
dirette a dimostrare l'inesistenza dei fatti contestati e/o del danno
lamentato ex adverso: esse appaiono pertanto indispensabili (nella
pagina 2 denegata e non creduta ipotesi in cui il giudicante ritenga di accogliere, in
tutto o in parte, la domanda attorea) ai fini del decidere'.
fatto e diritto
Con la presente azione, chiede che il Tribunale accerti e Parte_1
dichiari che le condotte tenute da '…mediante la spedizione, in CP_1
data 08.10.2019, di una mail alla datrice di lavoro […] NN RS
S.r.I., nonché mediante i colloqui intercorsi in più occasioni con il titolare e
con il personale del centro estetico " " di Via Veio n. 52' hanno leso la CP_2
'…integrità personale, comprensiva del diritto all'onore ed alla reputazione,
nonché […]la dignità professionale della Sig.ra e che Parte_1
condanni conseguentemente il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Rappresenta l'attrice, all'epoca dei fatti dipendente della con qualifica di venditrice senior Controparte_3
presso la boutique di Piazza di Spagna in Roma, di avere intrattenuto per diversi anni un rapporto professionale e personale con il convenuto, cliente abituale della medesima boutique;
che tale rapporto, inizialmente circoscritto all'ambito lavorativo, si è progressivamente esteso a contesti extraprofessionali, con la partecipazione dell'attrice a eventi e cene organizzati dal convenuto, sempre con l'autorizzazione dei superiori aziendali;
che nel corso del 2019 il rapporto tra le parti si è deteriorato per futili motivi;
che in tale mutato contesto in occasione di un incontro casuale presso un centro estetico il convenuto le avrebbe rivolto espressioni
Co offensive e denigratorie in presenza di terzi;
che, inoltre, il ha trasmesso alla una comunicazione contenente accuse Controparte_3
nei suoi confronti, che hanno portato all'avvio di un procedimento pagina 3 disciplinare conclusosi con il suo licenziamento per giusta causa;
che a seguito di impugnazione è addivenuta ad un accordo transattivo con la società datrice di lavoro a mezzo del quale le è stata riconosciuta una somma di denaro a titolo di risarcimento per licenziamento illegittimo e rilasciata una lettera di referenze. Ritenendo che le dichiarazioni rese dal convenuto siano false, diffamatorie e motivate da intenti ritorsivi e che abbiano determinato la perdita del posto di lavoro, un danno alla reputazione personale e professionale, nonché gravi conseguenze sul piano psicologico, insta perché le sia accordato un risarcimento che quantifica in euro 160.000,00 quanto al danno patrimoniale, corrispondente alla retribuzione che avrebbe percepito sino al raggiungimento dell'età
pensionabile, e in euro 50.000,00 quanto al danno non patrimoniale.
Si è costituito in giudizio il convenuto contestando in fatto ed in diritto l'azione proposta dalla controparte. Evidenzia in particolare che l'iniziale rapporto di amicizia con la nato nel contesto lavorativo presso la Pt_1
boutique RS, e alimentato da frequenti scambi di messaggi
WhatsApp, cene e confidenze personali, si sarebbe successivamente deteriorato a causa dell'eccessivo interesse da parte dell'attrice, motivato principalmente dal desiderio di ottenere provvigioni sulle vendite;
che, in seguito a un episodio avvenuto il 7 ottobre 2019 presso il centro estetico
“ ”, in cui la lo avrebbe aggredito verbalmente in presenza di CP_2 Pt_1
un testimone, si è visto costretto a presentare un reclamo formale al direttore della boutique RS, descrivendo l'accaduto e richiamando anche precedenti episodi, riportati in termini veritieri e pertinenti, senza alcuna volontà diffamatoria o offensiva;
che il licenziamento della Pt_1
pagina 4 da parte della è stato dunque autonomamente deciso Controparte_3
dall'azienda anche sulla base della inopportuna commistione tra sfera personale e professionale venutasi a creare, come indicato nella lettera di contestazione disciplinare;
che l'attrice al fine di conseguire il ristoro del danno asseritamente subito avrebbe dovuto impugnare il licenziamento illegittimo. Contesta in ogni caso la quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale richiesto dall'attrice, ritenendola priva di fondamento concreto e non supportata da adeguata prova. Ritiene pertanto infondata la pretesa avanzata.
* * *
Deve anzi tutto rammentarsi, al fine di chiarire gli esatti termini del thema
decidendum, che, con la presente azione, l'attrice ha inteso denunciare la condotta illecita tenuta dal convenuto , il quale '…davanti al CP_1
datore di lavoro, ha addebitato alla Sig.ra una serie di Parte_1
condotte sapendole inesistenti e, in ogni caso, non rilevanti, tramite la mail
inviata alla RS in data 08.10.2019 [e] davanti ad altre persone, in più
occasioni, ha offeso, insultato ed oltraggiato la Sig.ra con Parte_1
gli sproloqui tenuti dinanzi al titolare […] e ai dipendenti del centro estetico
Ritiene che da tale condotta abbia '…offeso [il suo] onore, la [sua] CP_2
reputazione (anche professionale) ed il [suo] buon nome', cagionandole un danno patrimoniale, poiché '…licenziata a seguito della comunicazione
inviata dal Sig. [e] pari alla somma che […] avrebbe percepito a CP_1
titolo di retribuzione sino al momento del raggiungimento dell'età
pensionabile', nonché un pregiudizio non patrimoniale per la '…grave
sindrome ansioso-depressiva, che le ha comportato, le comporta e,
pagina 5 purtroppo, le comporterà ancora per chissà quanto tempo gravi problemi di
autostima, di relazione con le altre persone e di gestione dei rapporti
interpersonali'.
La domanda per come proposta non è fondata e non merita pertanto accoglimento.
In via assorbente di ogni altra questione ed in applicazione del principio della ragione più liquida, per cui '…la domanda può essere respinta sulla
base della soluzione di una questione assorbente già pronta, senza che
sia necessario esaminare previamente tutte le altre' questioni di merito
(così, Cassazione Civile, 16 maggio 2006 n. 11356), deve invero evidenziarsi l'insussistenza del danno lamentato.
Quanto al danno non patrimoniale, occorre premettere al riguardo, in punto di diritto, che tale pregiudizio, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili, costituisce pur sempre un danno conseguenza, che, in quanto tale, deve essere debitamente allegato ed idoneamente dimostrato
(in tal senso, Cassazione Civile, Sezione III, 31 maggio 2003 n. 8827;
Cassazione Civile, Sezione III, 31 maggio 2003 n. 8828 e Cassazione
Civile, Sezione III, 24 ottobre 2003 n. 16004). Non ritiene infatti il Tribunale
di aderire a quella diversa tesi che identifica il pregiudizio con il c.d. 'danno
evento', atteso che tale impostazione, enunciata dalla Corte costituzionale con la pronuncia del 30 giugno 1986 n. 184, è stata di poi superata dalla successiva giurisprudenza di legittimità ed è del pari da respingere la variante costituita dall'affermazione per cui nel caso di lesione di diritti inviolabili il danno sarebbe in re ipsa, poiché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non già in conseguenza dell'effettivo pagina 6 accertamento di un danno ma quale pena privata per un comportamento lesivo (in tal senso, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 11 novembre 2008 n.
26972).
Orbene, nel caso di specie, sia sufficiente evidenziare come parte attrice,
entro i termini perentori previsti dal codice di rito per la formazione del
thema decidendum, si sia limitata ad affermare, in modo del tutto generico,
di aver conseguito una ''…grave sindrome ansioso-depressiva, che le ha
comportato, le comporta e, purtroppo, le comporterà ancora per chissà
quanto tempo gravi problemi di autostima, di relazione con le altre persone
e di gestione dei rapporti interpersonali'. Tale allegazione, che non permette di per sé di comprendere le concrete conseguenze derivatele dalle condotte illecite asseritamente tenute dal convenuto, appaiono inoltre prive di qualsivoglia sostegno probatorio, atteso che la certificazione medica in atti attesta l'insorgenza della patologia in data antecedente i fatti per cui è causa e la riconduce, per come dalla stessa dichiarato Pt_1
al sanitario, ad '…un'intricata guerra legale con l'ex marito per
l'affidamento della figlia che la devasta psicologicamente e che causa uno
stato depressivo messo in evidenza anche dalle risultanze dei test
somministrati (BES; BDI)', ovvero ad una causa del tutto diversa da quella prospettata negli scritti difensivi (doc. 19 fascicolo di parte attrice).
Né al riguardo può sopperire la richiesta di liquidazione del danno in via equitativa.
Rispetto a tale allegazione deve infatti rammentarsi che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al
Giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale pagina 7 potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità
giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato, è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, e, dall'altro, non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (così, Cassazione Civile, Sezione II, 7 giugno 2007 n.
13288).
Quanto al danno patrimoniale, deve anzi tutto osservarsi l'impossibilità di ricondurlo causalmente alla condotta imputata al Re. Il pregiudizio economico rivendicato dalla '…pari alla somma che […] avrebbe Pt_1
percepito a titolo di retribuzione sino al momento del raggiungimento
dell'età pensionabile', non può infatti considerarsi quale conseguenza immediata e diretta della lesione al suo '…onore, [al]la [sua] reputazione
(anche professionale) e[a a]l [suo] buon nome' ricondotta all'illecito asseritamente commesso dal convenuto ma deriva dal licenziamento comminatole dalla rispetto al quale la segnalazione del Controparte_3
primo ne costituisce una mera occasione. Ed invero, nella successione degli accadimenti l'interruzione per giusta causa del rapporto di lavoro da pagina 8 parte della costituisce una decisione da quest'ultima Controparte_3
assunta all'esito di una istruttoria interna, che, seppure principiata a seguito della mail con la quale il convenuto comunicava la determinazione di interrompere i rapporti con il marchio per contrasti insorti con la
è stata condotta dall'azienda in piena autonomia e secondo un Pt_1
iter procedimentale funzionale alla raccolta di tutti gli elementi utili ad una valutazione complessiva delle condotte tenute dalla dipendente e nel corso del quale anche l'attrice ha potuto interloquire.
Va poi rilevato che un risarcimento, nei termini indicati dall'attrice, non avrebbe potuto essere conseguito neppure innanzi al giudice del lavoro in sede di impugnazione del licenziamento illegittimo, giacché ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nella formulazione applicabile ratione temporis, la occupata dal 2008 presso Pt_1
un'azienda con più di quindici dipendenti, avrebbe potuto conseguire,
come del resto dalla stessa prospettato (doc. 10 fascicolo di parte attrice),
unicamente la reintegra sul posto di lavoro o in alternativa il pagamento di una indennità pari a quindici mensilità di retribuzione.
E' infine da evidenziare che l'attrice non ha inteso avvalersi neppure di questa utilità, laddove, come dalla stessa prospettato in citazione, ha preferito addivenire alla transazione della controversia instaurata a seguito del licenziamento, con la quale ha conseguito, secondo quanto è possibile comprendere dagli scritti difensivi delle parti in assenza della produzione in atti del relativo accordo, '…il pagamento, da parte della RS, di una
somma a titolo di indennità risarcitoria per il licenziamento illegittimo [e] la
consegna […] da parte della RS di una lettera di referenze in cui si
pagina 9 dava atto dell'ottimo lavoro reso nel corso degli anni'. Il ristoro di un pregiudizio del tipo di quello rivendicato sconterebbe dunque quanto meno l'applicazione del secondo comma dell'art. 1227 cod. civ.
Al di là delle assorbenti considerazioni svolte, deve in ogni caso osservarsi che, quand'anche si volesse accordare all'attrice il diritto risarcitorio rivendicato, difetterebbero gli elementi per la sua determinazione.
A tal fine appare infatti insufficiente il solo CUD 2020 prodotto in atti (doc.
21 fascicolo di parte attrice), atteso che, alla luce del risarcimento già
conseguito dalla in sede transattiva, del quale sono Controparte_3
ignote le somme percepite, e dell'attività lavorativa successivamente intrapresa di cui la stessa attrice dà atto nello scritto introduttivo del giudizio (cfr pagina 1 punto 1 dell'atto di citazione) e rispetto alla quale non
è dato conoscere gli introiti, e considerata per altro verso la normale alea che avrebbe accompagnato la prosecuzione dell'attività lavorativa della presso l'azienda, la determinazione del quantum debeatur non Pt_1
potrebbe compiersi, se non attribuendole un'evidente locupletazione,
mediante un mero calcolo aritmetico che tenga conto unicamente del reddito conseguito nel 2019 e dell'arco temporale corrente sino alla presunta età della pensione.
Infine, considerato quanto già evidenziato a proposito del danno non patrimoniale, una tale determinazione non può avvenire allo stato degli atti neppure attraverso il criterio dell'equità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
p.q.m.
pagina 10 Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna l'attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite che si liquidano in euro 5.431,00 (di cui euro 1.064,00 per la fase di studio, euro 708,00 per la fase introduttiva, euro 1.869,00 per la fase di trattazione ed euro 1.790,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie al
15%, cpa ed iva se dovuta come per legge.
Roma, 21 giugno 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
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