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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 9220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9220 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 18-11-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 3- 11-2025, in data 12-12-2025 ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15641/2024 RG Lavoro
T R A
nata a [...] l'[...], residente in [...] n. 1, C.F. rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Carlo C.F._1 Napolitano, con cui elettivamente domicilia in Villaricca alla Via E. Fermi n. 238 Ricorrente E
, con Controparte_1 sede legale in Napoli alla via T. Ravaschieri 8, P.I. , in persona del Direttore Generale P.IVA_1 dott. rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Roberta D'Antonio, Controparte_2 con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Matteotti n. 7
Convenuta
OGGETTO: Compenso lavoro festivo infrasettimanale
CONCLUSIONI: per parte ricorrente:
“accertare e dichiarare il diritto della sig.ra già dipendente dell' Parte_1 Controparte_3
, all'applicazione dell'art. 9 del CCNL comparto sanità integrativo del 20.9.2001 così
[...] come modificato dall'art. 29 del CCNL comparto sanità del 2016 – 2018 e dell'art. 31 commi 7 e 8 del predetto ultimo CCNL, per i turni di lavoro prestati nelle giornate infrasettimanali festive e precisamente:….
per l'effetto condannare l' a corrispondere alla sig.ra Controparte_3 Parte_1 la somma complessiva di € 3583.12 giusta conteggi elaborati e sopra indicati, oltre interessi
[...] legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino al soddisfo;
condannare l' alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del Controparte_3 giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge da riconoscere al procuratore antistatario”
per parte resistente:
“SI CONCLUDE Per la inammissibilità ed in ogni caso la radicale infondatezza delle domande attoree, e, comunque, per il rigetto delle domande tutte di cui al ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 3-7-2024 la ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Napoli deducendo di lavorare alle dipendenze della Azienda ospedaliera convenuta con qualifica di Infermiere professionale pediatrico e inquadramento nel livello D del CCNL Comparto Sanità; di appartenere alla categoria del personale turnista, con turni di lavoro articolati per sei giorni a settimana su turnazione mattino-pomeriggio-notte; che, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro datoriale, ha espletato talvolta la propria attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali, in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni lavorativi predisposta dalla parte datoriale;
che in particolare per il periodo dal 1-5-2019 al 7-10-2023 ha prestato servizio nei seguenti giorni festivi infrasettimanali
- 1 gennaio, 6 gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 Agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 19 settembre (festa del Santo Patrono) - come indicato in ricorso e documentato dai Cartellini Marcatempo;
che ha prestato l'attività lavorativa in giornate festive infrasettimanali per il numero di ore indicate nell'allegato prospetto contabile;
di non avere goduto in tale periodo del riposo compensativo né di avere percepito alcuna retribuzione per il lavoro prestato durante le sopra indicate festività infrasettimanali, contrariamente al disposto dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. Su tali premesse, richiamate le norme collettive succedutesi a regolamentazione della fattispecie nonché i principi enunciati da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità, ha rassegnato le conclusioni esposte. Fissata udienza di discussione al 26-11-2024, la convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. In via preliminare ha eccepito la nullità del ricorso, e, nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda. Ha dedotto che parte ricorrente lavora quale turnista, prestando ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni;
che il personale turnista per il lavoro prestato laddove il turno cada in giorno festivo infrasettimanale, ha diritto solo alla specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL del personale del comparto sanità del 01.09.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL del 19.04.2004; che pertanto la norma contrattuale invocata da controparte non può trovare automatica applicazione per suddetto personale, bensì è necessario che tale attività venga “straordinariamente” prestata in un giorno festivo rispetto alla normale organizzazione lavorativa (se cioè il dipendente turnista si trovi a prestare la propria attività lavorativa nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, o nel caso in cui si trovi a lavorare in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario); che, quindi, detta norma trova applicazione soltanto laddove vi sia un surplus di attività lavorativa prestata dal dipendente, ovvero di attività lavorativa che superi il limite di lavoro ordinario contrattuale, tenuto conto che sia il riposo compensativo, sia il compenso maggiorato per lavoro straordinario, trovano giustificazione in relazione ad attività prestata oltre l'orario contrattuale di lavoro;
che nel caso di specie il lavoratore turnista non lavora di più rispetto al non turnista in quanto erano tenuti entrambi a prestare le ore contrattualmente previste, di identico monte orario;
che, per il lavoratore turnista, il semplice fatto che uno dei turni svolti in regime ordinario cada in una giornata festiva infrasettimanale, comporta il riconoscimento dell'indennità ex art. 44 co.12, ma non l'automatico riconoscimento della spettanza dello straordinario maggiorato;
che non risulta provato che la prestazione lavorativa nei giorni festivi indicati in ricorso abbia ecceduto il normale orario di lavoro ore settimanali;
ha poi rilevato l'infondatezza della domanda per mancanza dei presupposti di diritto dell'azione per non avere, in particolare, la ricorrente fornito la prova che le ore di lavoro complessive prestate nelle giornate festive infrasettimanali superino l'orario ordinario esigibile dal datore di lavoro;
che negli anni in contestazione – dal 2019 al 2023- la ricorrente non ha
2 maturato alcuna eccedenza oraria per turni di lavoro, avendo goduto esattamente dei riposi compensativi, come contrattualmente previsto;
che tanto risulta documentalmente provato dai cartellini marcatempo e dalle buste paga allegate al ricorso, nonché dalla Relazione della Pt_2 dell'Azienda della convenuta, suffragata dalla sintesi riepilogativa dei dati di cui ai medesimi cartellini marcatempo per come estrapolati dal sistema informatico di gestione del personale aziendale (vd. doc. Integrazione relazione porcelli); che pertanto nulla spetta alla parte istante per le causali dedotte. All'udienza cartolare del 20-5-2025, considerate le argomentazioni espresse dalla convenuta nelle note illustrative depositate in data 8-5-2025 in ordine alla sollecitazione già formulata da altro Giudice di questo Tribunale (dr. Paolo Coppola in RG. n. 28131/2024) nei confronti dell' , al CP_4 fine di ottenere un'interpretazione autentica delle norme contrattuali interessate alla fattispecie in oggetto, si rinviava la causa per la discussione all'udienza del 18-11-2025. In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
**** Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni diritto poste a fondamento della pretesa retributiva, pure adeguatamente specificata per i criteri di quantificazione, anche mediante i conteggi analitici facenti parte del ricorso. Devono pertanto ritenersi integrati i requisiti di cui all'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c., con infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta. Nel merito il ricorso è fondato nei termini segnati dalla seguente motivazione. Il presupposto dell'oggetto della domanda è che la previsione di cui all'art. 9 CCNL del 20.9.2001, successivamente art. 29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018, sia cumulabile e non incompatibile con l'indennità di cui all'art. 44 del CCNL 1.9.1995. Con riferimento all'interpretazione delle suddette norme contrattuali collettive e l'applicazione dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001, successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 , deve essere richiamato l'orientamento giurisprudenziale con cui la Suprema Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021 e da ultimo Cass. 20743\2023). Ritiene il Tribunale utile ripercorrere l'iter motivazione della Corte di legittimità al fine di meglio enucleare il principio regolatore della fattispecie e quindi al fine della decisione del caso concreto. La Corte ha ricostruito il quadro normativo – legge n. 260/1949; l. 520/1992 per i dipendenti delle istituzioni sanitarie – e contrattuale, relativo alla disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali, e ha escluso il carattere omnicomprensivo dell'indennità prevista dal citato art. 44 CCNL di settore, in virtù di una interpretazione ermeneutica, fondata sulle disposizioni di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., rilevando la mancanza di alcun elemento testuale nella specifica clausola contrattuale oggetto di interpretazione e rilevando che le parti collettive, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti, lo hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17). La Corte ha, inoltre, evidenziato che sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti, in quanto la
3 clausola contrattuale di cui si invoca l'applicazione – art. 9 – è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità ( lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo. Stante la cumulabilità tra i due istituti, ritiene il Tribunale, inoltre, che una corretta esegesi dell'art 9, svolta anche alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte di legittimità, induce a ritenere che si tratti di una disposizione che attiene al regime dell'orario di lavoro e dei riposi, in quanto tale applicabile a tutte le categorie dei lavoratori, e che i benefici in essa previsti rispondono alla ratio (del resto già sottostante alle disposizioni di legge richiamate espressamente in precedenza) secondo cui la durata della prestazione esigibile da parte del datore di lavoro si riduce per tutti i dipendenti nelle settimane in cui ricadano giorni festivi, garantendo, in caso di superamento dell'orario di lavoro settimanale esigibile per effetto di tale riduzione, il diritto a uno specifico riposo compensativo ovvero e in alternativa il diritto al pagamento del compenso commisurato al trattamento straordinario festivo. Ritiene lo scrivente che il collegamento della disposizione collettiva in esame con la disciplina dell'orario di lavoro, ordinario e straordinario, nonché con quella dei riposi settimanali complessivamente dovuti si evince, del resto, dal riferimento contenuto in essa ove si specifica che si tratta di “integrazione” della norma di cui all'art. 20 del 1995, concernente l'istituto dei riposi settimanali, e della norma di cui all'art. 34 del 1999, concernente l'istituto del lavoro straordinario. Appare evidente che, il riferimento all'integrazione della disciplina giustifica l'interpretazione secondo cui la disposizione dell'art. 9 non è una norma che regola il lavoro straordinario in senso tecnico, né una norma sui riposi settimanali complessivamente spettanti nell'anno, ma una disposizione su una fattispecie tipizzata in presenza dei presupposti predetti e cioè che a fronte della riduzione di orario di lavoro per la coincidenza del giorno festivo infrasettimanale, il lavoratore abbia lavorato in tale giorno superando l'orario esigibile settimanale, ridotto per quanto sopra. Una simile interpretazione deve ritenersi conforme all'orientamento di legittimità sopra richiamato ove si consideri il chiaro riferimento “ai limiti massimi dell'orario settimanale” contenuto nella decisione della SC. 1505/2021, nell'ambito della complessiva ricostruzione e interpretazione del quadro normativo e contrattuale. Deve, pertanto, ritenersi che la tutela di cui all'art. 9 citato ha come presupposto il superamento dell'orario ridotto esigibile per effetto della cadenza del giorno festivo infrasettimanale e comporta il riconoscimento, per tale evenienza, di ulteriori riposi, oltre ai 52 settimanali in ciascun anno di lavoro di cui all'art. 20 citato. Ebbene la situazione in esame può verificarsi tanto per i lavoratori non turnisti che per quelli turnisti, pur risultando di più immediata evidenza e, si direbbe, di inevitabile accadimento per i primi. Considerato, invero e in maniera esemplificativa, un monte orario settimanale ordinario pari a 36 ore, nel caso di articolazione oraria per i non turnisti in sei giorni per sei ore al giorno, lo stesso dovrà essere ridotto nella misura pari a sei ore (e sarà pertanto pari a 30 ore) in coincidenza con il giorno festivo infrasettimanale, sicché le ore lavorate nella giornata festiva infrasettimanale comporteranno all'evidenza il superamento di siffatto monte orario ridotto e l'applicazione dell'istituto di tutela in esame. Per i lavoratori turnisti, sempre a fini esemplificativi, considerato il medesimo monte orario settimanale ordinario di 36 ore e la riduzione oraria dovuta per la cadenza del giorno festivo infrasettimanale, con riduzione a 30 ore dell'orario settimanale esigibile, il superamento di siffatto monte orario ridotto dipenderà, in concreto, dalla specifica articolazione del turno per ciascuna settimana di interesse. L'articolazione del turno presso l'azienda sanitaria resistente prevede, infatti, la seguente cadenza: 1° giorno turno di mattina (8-14); 2° giorno turno di pomeriggio (14-20), 3° giorno turno di notte (20-24); 4° giorno turno di note completato (00-8) e smonto;
5° giorno riposo e così via. Ne consegue la variabilità dell'impegno orario settimanale programmato ed esigibile dal lavoratore turnista, che si andrà a uguagliare a quello del lavoratore non turnista solo nell'arco temporale più ampio del mese di lavoro o ancora di più. Per effetto di ciò la verifica del superamento
4 del monte orario settimanale ridotto per la coincidenza del giorno festivo infrasettimanale dovrà essere riferita a ciascuna delle settimane interessate, potendo anche verificarsi l'ipotesi che in talune settimane l'articolazione dei turni e dei riposi goduti non abbia determinato il superamento dell'orario esigibile ancorché ridotto. Né si può addivenire a diverse conclusioni sulla scorta dell'orientamento espresso dall'ARAN – sia con prot. 008241 del 12-4-2024 richiamato in memoria, sia con prot. del 28/04/2025 allegato CP_4 dalla convenuta alle note di trattazione depositate il 8-5-2025 -, poiché tali pareri non risultano essere il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49) e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del 2015). Tanto precisato in ordine ai presupposti per l'applicazione della norma, in cumulo con quella che prevede le indennità di turno, va rilevato che parte ricorrente ha provato, mediante allegazione dei cedolini paga e dei cartellini presenza, i presupposti costitutivi della domanda. La prestazione di lavoro resa dalla ricorrente nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso risulta effettivamente documentata, considerato che nelle settimane di riferimento, in cui sono state rese tali prestazioni, risulta superato il monte orario esigibile ridotto rispetto a quello settimanale ordinario per effetto della giornata festiva infrasettimanale (30 ore per ipotesi di un giorno festivo infrasettimanale ovvero 24 ore per le ipotesi di doppia giornata festiva infrasettimanale nella settimana). Sul punto rileva il Tribunale che alcuna valenza in senso contrario riveste la documentazione allegata da parte convenuta (cfr. Relazione della UOC GRU dell'Azienda e Integrazione relazione porcelli), che ha proceduto a un computo su base annuale, e non settimanale, del superamento dell'orario di lavoro contrattuale e non ha dato comunque prova che i riposi fruiti annualmente dalla lavoratrice siano collegati alla prestazione lavorativa espletata nella giornata di festività infrasettimanale, ovvero siano ascrivibili alla categoria dei riposi cd. compensativi prescritti dall'art. 29 del CCNL 2016-2018 e succ. ii.mm. (“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”). Tanto precisato in ordine ai presupposti per l'applicazione della norma, in cumulo con quella che prevede le indennità di turno, va rilevato che per la quantificazione del dovuto possono essere utilizzati i conteggi elaborati dalla parte istante, in quanto basati sulle previsioni contrattuali, metodologicamente corretti (il conteggio è stato effettuato moltiplicando, per ogni singola giornata lavorata il n. totale di ore lavorate x il costo orario maggiorato del 30% , in linea con quanto stabilito nell'art. 29, comma 6, CCNL “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”). La convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_1 della somma di euro 3.583.12, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla messa in mora (notifica della diffida stragiudiziale del 28-5-2024: doc. 3 allegato al ricorso) al saldo. Le spese del giudizio possono essere compensate per metà, in ragione della natura seriale del giudizio, e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico della convenuta nella CP_1 misura di cui in dispositivo. Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
5
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Francesco Armato, sul ricorso presentato da in data 3-7-2024, così decide: Parte_1
1) dichiara il diritto della ricorrente a percepire il compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali a far data dal 1-5-2019 al 7-10-2023;
2) condanna per l'effetto l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente del compenso maturato per la detta causale, pari a complessivi euro 3.583.12, oltre agli interessi legali con decorrenza dal 28-5-2024 al saldo;
3) compensa per metà le spese del giudizio e condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida in euro 230,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, con attribuzione al difensore antistatario;
Napoli,12 dicembre 2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
6
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 18-11-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 3- 11-2025, in data 12-12-2025 ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15641/2024 RG Lavoro
T R A
nata a [...] l'[...], residente in [...] n. 1, C.F. rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Carlo C.F._1 Napolitano, con cui elettivamente domicilia in Villaricca alla Via E. Fermi n. 238 Ricorrente E
, con Controparte_1 sede legale in Napoli alla via T. Ravaschieri 8, P.I. , in persona del Direttore Generale P.IVA_1 dott. rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Roberta D'Antonio, Controparte_2 con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Matteotti n. 7
Convenuta
OGGETTO: Compenso lavoro festivo infrasettimanale
CONCLUSIONI: per parte ricorrente:
“accertare e dichiarare il diritto della sig.ra già dipendente dell' Parte_1 Controparte_3
, all'applicazione dell'art. 9 del CCNL comparto sanità integrativo del 20.9.2001 così
[...] come modificato dall'art. 29 del CCNL comparto sanità del 2016 – 2018 e dell'art. 31 commi 7 e 8 del predetto ultimo CCNL, per i turni di lavoro prestati nelle giornate infrasettimanali festive e precisamente:….
per l'effetto condannare l' a corrispondere alla sig.ra Controparte_3 Parte_1 la somma complessiva di € 3583.12 giusta conteggi elaborati e sopra indicati, oltre interessi
[...] legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino al soddisfo;
condannare l' alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del Controparte_3 giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge da riconoscere al procuratore antistatario”
per parte resistente:
“SI CONCLUDE Per la inammissibilità ed in ogni caso la radicale infondatezza delle domande attoree, e, comunque, per il rigetto delle domande tutte di cui al ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 3-7-2024 la ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Napoli deducendo di lavorare alle dipendenze della Azienda ospedaliera convenuta con qualifica di Infermiere professionale pediatrico e inquadramento nel livello D del CCNL Comparto Sanità; di appartenere alla categoria del personale turnista, con turni di lavoro articolati per sei giorni a settimana su turnazione mattino-pomeriggio-notte; che, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro datoriale, ha espletato talvolta la propria attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali, in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni lavorativi predisposta dalla parte datoriale;
che in particolare per il periodo dal 1-5-2019 al 7-10-2023 ha prestato servizio nei seguenti giorni festivi infrasettimanali
- 1 gennaio, 6 gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 Agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 19 settembre (festa del Santo Patrono) - come indicato in ricorso e documentato dai Cartellini Marcatempo;
che ha prestato l'attività lavorativa in giornate festive infrasettimanali per il numero di ore indicate nell'allegato prospetto contabile;
di non avere goduto in tale periodo del riposo compensativo né di avere percepito alcuna retribuzione per il lavoro prestato durante le sopra indicate festività infrasettimanali, contrariamente al disposto dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. Su tali premesse, richiamate le norme collettive succedutesi a regolamentazione della fattispecie nonché i principi enunciati da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità, ha rassegnato le conclusioni esposte. Fissata udienza di discussione al 26-11-2024, la convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. In via preliminare ha eccepito la nullità del ricorso, e, nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda. Ha dedotto che parte ricorrente lavora quale turnista, prestando ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni;
che il personale turnista per il lavoro prestato laddove il turno cada in giorno festivo infrasettimanale, ha diritto solo alla specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL del personale del comparto sanità del 01.09.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL del 19.04.2004; che pertanto la norma contrattuale invocata da controparte non può trovare automatica applicazione per suddetto personale, bensì è necessario che tale attività venga “straordinariamente” prestata in un giorno festivo rispetto alla normale organizzazione lavorativa (se cioè il dipendente turnista si trovi a prestare la propria attività lavorativa nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, o nel caso in cui si trovi a lavorare in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario); che, quindi, detta norma trova applicazione soltanto laddove vi sia un surplus di attività lavorativa prestata dal dipendente, ovvero di attività lavorativa che superi il limite di lavoro ordinario contrattuale, tenuto conto che sia il riposo compensativo, sia il compenso maggiorato per lavoro straordinario, trovano giustificazione in relazione ad attività prestata oltre l'orario contrattuale di lavoro;
che nel caso di specie il lavoratore turnista non lavora di più rispetto al non turnista in quanto erano tenuti entrambi a prestare le ore contrattualmente previste, di identico monte orario;
che, per il lavoratore turnista, il semplice fatto che uno dei turni svolti in regime ordinario cada in una giornata festiva infrasettimanale, comporta il riconoscimento dell'indennità ex art. 44 co.12, ma non l'automatico riconoscimento della spettanza dello straordinario maggiorato;
che non risulta provato che la prestazione lavorativa nei giorni festivi indicati in ricorso abbia ecceduto il normale orario di lavoro ore settimanali;
ha poi rilevato l'infondatezza della domanda per mancanza dei presupposti di diritto dell'azione per non avere, in particolare, la ricorrente fornito la prova che le ore di lavoro complessive prestate nelle giornate festive infrasettimanali superino l'orario ordinario esigibile dal datore di lavoro;
che negli anni in contestazione – dal 2019 al 2023- la ricorrente non ha
2 maturato alcuna eccedenza oraria per turni di lavoro, avendo goduto esattamente dei riposi compensativi, come contrattualmente previsto;
che tanto risulta documentalmente provato dai cartellini marcatempo e dalle buste paga allegate al ricorso, nonché dalla Relazione della Pt_2 dell'Azienda della convenuta, suffragata dalla sintesi riepilogativa dei dati di cui ai medesimi cartellini marcatempo per come estrapolati dal sistema informatico di gestione del personale aziendale (vd. doc. Integrazione relazione porcelli); che pertanto nulla spetta alla parte istante per le causali dedotte. All'udienza cartolare del 20-5-2025, considerate le argomentazioni espresse dalla convenuta nelle note illustrative depositate in data 8-5-2025 in ordine alla sollecitazione già formulata da altro Giudice di questo Tribunale (dr. Paolo Coppola in RG. n. 28131/2024) nei confronti dell' , al CP_4 fine di ottenere un'interpretazione autentica delle norme contrattuali interessate alla fattispecie in oggetto, si rinviava la causa per la discussione all'udienza del 18-11-2025. In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
**** Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni diritto poste a fondamento della pretesa retributiva, pure adeguatamente specificata per i criteri di quantificazione, anche mediante i conteggi analitici facenti parte del ricorso. Devono pertanto ritenersi integrati i requisiti di cui all'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c., con infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta. Nel merito il ricorso è fondato nei termini segnati dalla seguente motivazione. Il presupposto dell'oggetto della domanda è che la previsione di cui all'art. 9 CCNL del 20.9.2001, successivamente art. 29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018, sia cumulabile e non incompatibile con l'indennità di cui all'art. 44 del CCNL 1.9.1995. Con riferimento all'interpretazione delle suddette norme contrattuali collettive e l'applicazione dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001, successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 , deve essere richiamato l'orientamento giurisprudenziale con cui la Suprema Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021 e da ultimo Cass. 20743\2023). Ritiene il Tribunale utile ripercorrere l'iter motivazione della Corte di legittimità al fine di meglio enucleare il principio regolatore della fattispecie e quindi al fine della decisione del caso concreto. La Corte ha ricostruito il quadro normativo – legge n. 260/1949; l. 520/1992 per i dipendenti delle istituzioni sanitarie – e contrattuale, relativo alla disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali, e ha escluso il carattere omnicomprensivo dell'indennità prevista dal citato art. 44 CCNL di settore, in virtù di una interpretazione ermeneutica, fondata sulle disposizioni di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., rilevando la mancanza di alcun elemento testuale nella specifica clausola contrattuale oggetto di interpretazione e rilevando che le parti collettive, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti, lo hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17). La Corte ha, inoltre, evidenziato che sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti, in quanto la
3 clausola contrattuale di cui si invoca l'applicazione – art. 9 – è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità ( lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo. Stante la cumulabilità tra i due istituti, ritiene il Tribunale, inoltre, che una corretta esegesi dell'art 9, svolta anche alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte di legittimità, induce a ritenere che si tratti di una disposizione che attiene al regime dell'orario di lavoro e dei riposi, in quanto tale applicabile a tutte le categorie dei lavoratori, e che i benefici in essa previsti rispondono alla ratio (del resto già sottostante alle disposizioni di legge richiamate espressamente in precedenza) secondo cui la durata della prestazione esigibile da parte del datore di lavoro si riduce per tutti i dipendenti nelle settimane in cui ricadano giorni festivi, garantendo, in caso di superamento dell'orario di lavoro settimanale esigibile per effetto di tale riduzione, il diritto a uno specifico riposo compensativo ovvero e in alternativa il diritto al pagamento del compenso commisurato al trattamento straordinario festivo. Ritiene lo scrivente che il collegamento della disposizione collettiva in esame con la disciplina dell'orario di lavoro, ordinario e straordinario, nonché con quella dei riposi settimanali complessivamente dovuti si evince, del resto, dal riferimento contenuto in essa ove si specifica che si tratta di “integrazione” della norma di cui all'art. 20 del 1995, concernente l'istituto dei riposi settimanali, e della norma di cui all'art. 34 del 1999, concernente l'istituto del lavoro straordinario. Appare evidente che, il riferimento all'integrazione della disciplina giustifica l'interpretazione secondo cui la disposizione dell'art. 9 non è una norma che regola il lavoro straordinario in senso tecnico, né una norma sui riposi settimanali complessivamente spettanti nell'anno, ma una disposizione su una fattispecie tipizzata in presenza dei presupposti predetti e cioè che a fronte della riduzione di orario di lavoro per la coincidenza del giorno festivo infrasettimanale, il lavoratore abbia lavorato in tale giorno superando l'orario esigibile settimanale, ridotto per quanto sopra. Una simile interpretazione deve ritenersi conforme all'orientamento di legittimità sopra richiamato ove si consideri il chiaro riferimento “ai limiti massimi dell'orario settimanale” contenuto nella decisione della SC. 1505/2021, nell'ambito della complessiva ricostruzione e interpretazione del quadro normativo e contrattuale. Deve, pertanto, ritenersi che la tutela di cui all'art. 9 citato ha come presupposto il superamento dell'orario ridotto esigibile per effetto della cadenza del giorno festivo infrasettimanale e comporta il riconoscimento, per tale evenienza, di ulteriori riposi, oltre ai 52 settimanali in ciascun anno di lavoro di cui all'art. 20 citato. Ebbene la situazione in esame può verificarsi tanto per i lavoratori non turnisti che per quelli turnisti, pur risultando di più immediata evidenza e, si direbbe, di inevitabile accadimento per i primi. Considerato, invero e in maniera esemplificativa, un monte orario settimanale ordinario pari a 36 ore, nel caso di articolazione oraria per i non turnisti in sei giorni per sei ore al giorno, lo stesso dovrà essere ridotto nella misura pari a sei ore (e sarà pertanto pari a 30 ore) in coincidenza con il giorno festivo infrasettimanale, sicché le ore lavorate nella giornata festiva infrasettimanale comporteranno all'evidenza il superamento di siffatto monte orario ridotto e l'applicazione dell'istituto di tutela in esame. Per i lavoratori turnisti, sempre a fini esemplificativi, considerato il medesimo monte orario settimanale ordinario di 36 ore e la riduzione oraria dovuta per la cadenza del giorno festivo infrasettimanale, con riduzione a 30 ore dell'orario settimanale esigibile, il superamento di siffatto monte orario ridotto dipenderà, in concreto, dalla specifica articolazione del turno per ciascuna settimana di interesse. L'articolazione del turno presso l'azienda sanitaria resistente prevede, infatti, la seguente cadenza: 1° giorno turno di mattina (8-14); 2° giorno turno di pomeriggio (14-20), 3° giorno turno di notte (20-24); 4° giorno turno di note completato (00-8) e smonto;
5° giorno riposo e così via. Ne consegue la variabilità dell'impegno orario settimanale programmato ed esigibile dal lavoratore turnista, che si andrà a uguagliare a quello del lavoratore non turnista solo nell'arco temporale più ampio del mese di lavoro o ancora di più. Per effetto di ciò la verifica del superamento
4 del monte orario settimanale ridotto per la coincidenza del giorno festivo infrasettimanale dovrà essere riferita a ciascuna delle settimane interessate, potendo anche verificarsi l'ipotesi che in talune settimane l'articolazione dei turni e dei riposi goduti non abbia determinato il superamento dell'orario esigibile ancorché ridotto. Né si può addivenire a diverse conclusioni sulla scorta dell'orientamento espresso dall'ARAN – sia con prot. 008241 del 12-4-2024 richiamato in memoria, sia con prot. del 28/04/2025 allegato CP_4 dalla convenuta alle note di trattazione depositate il 8-5-2025 -, poiché tali pareri non risultano essere il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49) e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del 2015). Tanto precisato in ordine ai presupposti per l'applicazione della norma, in cumulo con quella che prevede le indennità di turno, va rilevato che parte ricorrente ha provato, mediante allegazione dei cedolini paga e dei cartellini presenza, i presupposti costitutivi della domanda. La prestazione di lavoro resa dalla ricorrente nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso risulta effettivamente documentata, considerato che nelle settimane di riferimento, in cui sono state rese tali prestazioni, risulta superato il monte orario esigibile ridotto rispetto a quello settimanale ordinario per effetto della giornata festiva infrasettimanale (30 ore per ipotesi di un giorno festivo infrasettimanale ovvero 24 ore per le ipotesi di doppia giornata festiva infrasettimanale nella settimana). Sul punto rileva il Tribunale che alcuna valenza in senso contrario riveste la documentazione allegata da parte convenuta (cfr. Relazione della UOC GRU dell'Azienda e Integrazione relazione porcelli), che ha proceduto a un computo su base annuale, e non settimanale, del superamento dell'orario di lavoro contrattuale e non ha dato comunque prova che i riposi fruiti annualmente dalla lavoratrice siano collegati alla prestazione lavorativa espletata nella giornata di festività infrasettimanale, ovvero siano ascrivibili alla categoria dei riposi cd. compensativi prescritti dall'art. 29 del CCNL 2016-2018 e succ. ii.mm. (“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”). Tanto precisato in ordine ai presupposti per l'applicazione della norma, in cumulo con quella che prevede le indennità di turno, va rilevato che per la quantificazione del dovuto possono essere utilizzati i conteggi elaborati dalla parte istante, in quanto basati sulle previsioni contrattuali, metodologicamente corretti (il conteggio è stato effettuato moltiplicando, per ogni singola giornata lavorata il n. totale di ore lavorate x il costo orario maggiorato del 30% , in linea con quanto stabilito nell'art. 29, comma 6, CCNL “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”). La convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_1 della somma di euro 3.583.12, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla messa in mora (notifica della diffida stragiudiziale del 28-5-2024: doc. 3 allegato al ricorso) al saldo. Le spese del giudizio possono essere compensate per metà, in ragione della natura seriale del giudizio, e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico della convenuta nella CP_1 misura di cui in dispositivo. Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
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P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Francesco Armato, sul ricorso presentato da in data 3-7-2024, così decide: Parte_1
1) dichiara il diritto della ricorrente a percepire il compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali a far data dal 1-5-2019 al 7-10-2023;
2) condanna per l'effetto l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente del compenso maturato per la detta causale, pari a complessivi euro 3.583.12, oltre agli interessi legali con decorrenza dal 28-5-2024 al saldo;
3) compensa per metà le spese del giudizio e condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida in euro 230,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, con attribuzione al difensore antistatario;
Napoli,12 dicembre 2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
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