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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 6367/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 6367/2019 promossa da:
Parte_1
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato ALFREDO ARCORACE, presso il cui studio, sito in Monasterace (RC),
Via Nazionale, è elettivamente domiciliata
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
(P.IVA.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa, giusto decreto del Coordinatore dell'Avvocatura Regionale e procura notarile generale alle liti del 8.04.2015 per
Notaio , Rep. n. 153.618, Racc. n. 31.846, in calce alla comparsa Persona_1 di costituzione e risposta, dall'Avv. DIANORA DE NOBILI ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, loc. Germaneto (Cittadella Regionale), presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale
- PARTE CONVENUTA –
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 20.11.2024, tenuta con pagina 1 di 8 le modalità di “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2 conveniva in giudizio la , al fine di sentirla
[...] Controparte_1
condannare al pagamento della somma complessiva di € 31.196,00 o altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie erogate dal 14.02.2012 al 21.12.2012 in favore di Parte_3 paziente sottoposto a programma terapeutico ex art. 94 D.P.R. n. 309/90, in forza del provvedimento di affidamento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Reggio
Calabria del 10.05.2012.
A sostegno della propria domanda parte attrice esponeva: che Parte_3 durante il ricovero presso la struttura, era stata sottoposto ad un programma di disintossicazione, dopo aver ottenuto la certificazione di idoneità del programma dal SERT di Locri;
che la società attrice, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo per le prestazione erogate, dopo averlo domandato più volte all'
[...]
, aveva promosso un giudizio civile dinanzi al Tribunale di Reggio Controparte_2
Calabria, il quale si era concluso con il rigetto della domanda attorea, per difetto di legittimazione passiva dell' in favore della , Controparte_2 Controparte_1 atteso che le competenze in materia di assistenza sanitaria erogata in favore di soggetti detenuti erano state devolute al Servizio Sanitario Nazionale con D.P.C.M. del 01.04.2008; che la Corte d'Appello di Reggio Calabria aveva confermato la sentenza di primo grado, ribadendo il trasferimento delle funzioni sanitarie in materia penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale, stante l'assenza di provvedimenti o atti amministrativi a contenuto generale di attribuzione alle
[...] dell'assunzione in carico delle descritte prestazioni sanitarie;
che, CP_3 pertanto, l'obbligo del pagamento del corrispettivo graverebbe ex lege sulla CP_1
.
[...]
Per tali ragioni, la società attrice concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
«riconoscere ed accertare il diritto dell'attrice ad ottenere il pagamento della somma complessiva di € 31.196,00, o nella maggiore o minore somma che verrà accertata
pagina 2 di 8 nel corso del giudizio, a titolo di pagamento per ricovero ed assistenza prestata nei confronti di presso la Comunità Terapeutica Psichiatrica “ Parte_3 [...]
” dal 14.2.2012 al 21.12.2012, Con condanna al pagamento delle spese e Pt_1 competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.»
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta, ritualmente depositata in data 11.03.2020, si costituiva in giudizio la , Controparte_1 eccependo: che la mancata stipulazione dell'accordo contrattuale tra la struttura sanitaria e l' competente determinerebbe la nullità del rapporto e quindi CP_2
l'infondatezza della pretesa creditoria, atteso che, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta;
che la società attrice aveva ricevuto l'accreditamento istituzionale come struttura residenziale riabilitativa psichiatrica e, quindi, come tale, non possederebbe i requisiti richiesti dall'art. 116 del D.P.R.
n. 309/1990 per poter svolgere attività come quella prestata in favore di
[...]
, avente ad oggetto la prevenzione, cura e riabilitazione delle Pt_3 tossicodipendenze;
che, in ogni caso, nessuna spesa aggiuntiva in materia sanitaria potrebbe essere posta a carico della , in quanto Controparte_1 commissariata e sottoposta al Piano di rientro, stante l'espresso divieto per le
Regioni Commissariate di estendere la spesa sanitaria oltre i limiti della copertura di bilancio, in base a quanto stabilito nel piano di rientro e nelle determinazioni del Commissario.
In virtù di quanto innanzi esposto, la convenuta chiedeva, dunque, il CP_1 rigetto della domanda attorea, poiché inammissibile e, in ogni caso, infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 20/06/2023, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato, che, all' esito dell'udienza del 25/10/2024, fissata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con ordinanza del 20.11.2024, la tratteneva in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 3 di 8 ***
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Parte attrice ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per l'assistenza sanitaria prestata dal 14.02.2012 al
21.12.2012 in favore di paziente sottoposto alla misura Parte_3 dell'affidamento terapeutico provvisorio di cui all'art. 94 del D.P.R. n. 309/90, in forza del provvedimento emanato dal Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria in data 10.05.2012.
Dalla documentazione di causa, emerge che con D.P.G.R. n. Parte_1
1/2011, aveva ottenuto l'accreditamento quale residenza psichiatrica ad alto trattamento ed elevata intensità assistenziale (cfr. Registro strutture accreditate della produzione di parte convenuta); tuttavia non risulta e, comunque non v'è stata allegazione di alcun accordo contrattuale stipulato tra la società attrice e la
, né tantomeno tra quest'ultima e l' competente. Controparte_1 CP_2
Ebbene, la società attrice, quale Comunità Terapeutica – Riabilitativa psichiatrica, erogava assistenza sociosanitaria extra ospedaliera in regime di accreditamento istituzionale. Trattandosi di prestazioni erogate per conto del Servizio sanitario nazionale, viene in rilievo la normativa introdotta dal D.lgs. 30 dicembre 1992 n.
502, come modificato dall'art. 8 del d.lgs.19 giugno 1999, n. 229, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, secondo cui “La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del
Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività sociosanitarie” (la sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo).
Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire in più occasioni che
“nell'assetto organizzativo che il settore è venuto ad assumere per effetto della
pagina 4 di 8 riforma attuata con il d.lgs. 502/1992 si delinea, nella regolazione del rapporto tra la P.A. ed i soggetti privati che per conto della prima eroghino in favore della generalità degli utenti prestazioni di natura sanitaria, una sequenza operativa che si basa su tre distinti atti: l'autorizzazione, al cui rilascio è preposta la previa verifica che l'attività autorizzanda soddisfi "requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto"; l'accreditamento istituzionale, che "è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti" e che segna l'ingresso della struttura nel sistema sanitario nazionale nella forma della concessione di pubblico servizio;
e l'accordo contrattuale che la regione accreditante stipula con la struttura accreditata e che ha, tra l'altro, il compito di indicare "gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi",
"il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare" "i requisiti del servizio da rendere"; il corrispettivo preventivato a fronte dell'attività concordate"
(cfr. Cass. Sez. Un. n. 35092/2023; Cass. Ord. n. 56/2023; Cass. Sez. Un. n.
26496/2020).
Si è precisato, a questo riguardo, che “la sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo - approda proprio alla stipulazione tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, quelle che sono così diventate le parti di un negozio bilaterale determinano il contenuto degli obblighi che l'accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale nonché il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a pagargli” (Cass. n. 14349/2016).
pagina 5 di 8 Alla stregua di tale disciplina emerge, quindi, che l'esecuzione delle prestazioni da parte della società attrice non può far sorgere obbligazioni a carico dell'Amministrazione in mancanza della stipulazione dell'accordo contrattuale.
Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto le fatture relative alle prestazioni sanitarie erogate in favore di e ha provato l'intervenuto Parte_3 accreditamento istituzionale;
tuttavia, la mancanza di un contratto scritto vanifica la pretesa creditoria azionata.
Si deve, infatti, escludere, che possano validamente concludersi gli accordi di cui all'art. 8-quinquies del D.lgs. n. 502/1992 per facta concludentia, atteso che il sistema è chiaramente congegnato nel senso dell'ineludibilità della forma scritta, in armonia, del resto, con il generale principio sancito dagli artt. 16 e 17 del R.D.
n. 2440/1923, per cui i contratti con la P.A., ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta, che “è strumento di garanzia nell'interesse del cittadino, nella misura in cui, da un lato, costituisce remora ad arbitri e, dall'altro, agevola l'espletamento della funzione di controllo”
(cfr. Cass. n. 12392/2014).
Né assume alcun rilievo l'avvenuto pagamento da parte dell' di Parte_4 altre fatture relative a ricoveri disposti dall'Autorità giudiziaria al di fuori dei posti contrattualizzati (cfr. all.ti nn. 1 e 2 memoria ex art. 183 comma 6°, n. 2 c.p.c. di parte attrice), in quanto tali pagamenti si qualificano al più alla stregua di circostanze di mero fatto, inidonee a fondare la sussistenza di uno specifico obbligo normativo o convenzionale in capo sia all' Parte_5 che, tanto più, alla convenuta. CP_1
Non può infine condividersi la tesi attorea secondo cui il D.P.C.M. del 01.04.2008 ha individuato nelle Regioni i soggetti tenuti ex lege al pagamento del corrispettivo delle prestazioni di sanità penitenziaria.
Sul punto, preme osservare che il citato decreto ha dato completa e definitiva attuazione al riordino della medicina penitenziaria avviato dal legislatore con il d.lgs. 230 del 1999, nell'ottica di un progressivo trasferimento delle attività di assistenza sanitaria dei detenuti e degli internati al Servizio Sanitario Nazionale.
Più segnatamente, l'art. 2 del D.P.C.M. dispone che “vengono trasferite al Servizio
pagina 6 di 8 sanitario nazionale tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del
, comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità Controparte_4 terapeutiche, sia per i tossicodipendenti e per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché per il collocamento, disposto 3 dall'autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 272. Le regioni assicurano l'espletamento delle funzioni trasferite con il presente decreto attraverso le Aziende sanitarie locali comprese nel proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento”.
Tale intervento di riordino ha avuto semplicemente l'effetto di trasferire le competenze della medicina penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale, ma non certamente quello di far sorgere a carico delle Regioni un obbligo ex lege di pagamento delle prestazioni sanitarie per l'affidamento terapeutico alle strutture accreditate disposto dall'Autorità Giudiziaria, in mancanza della stipulazione del contratto in forma scritta.
Ed infatti, lo stesso art. 94 del D.P.R. 309/1990, disposizione in forza della quale il
Tribunale di Sorveglianza ha disposto in favore di la misura Parte_3 dell'affidamento terapeutico provvisorio, espressamente prevede che: “[….]Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo”.
Sulla scorta di quanto innanzi evidenziato, stante la mancata stipulazione del contratto scritto, la domanda attorea è infondata e va rigettata.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
pagina 7 di 8 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni di compensazione integrale, considerata la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali in ordine alla questione oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, lì 03.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 6367/2019 promossa da:
Parte_1
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato ALFREDO ARCORACE, presso il cui studio, sito in Monasterace (RC),
Via Nazionale, è elettivamente domiciliata
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
(P.IVA.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa, giusto decreto del Coordinatore dell'Avvocatura Regionale e procura notarile generale alle liti del 8.04.2015 per
Notaio , Rep. n. 153.618, Racc. n. 31.846, in calce alla comparsa Persona_1 di costituzione e risposta, dall'Avv. DIANORA DE NOBILI ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, loc. Germaneto (Cittadella Regionale), presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale
- PARTE CONVENUTA –
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 20.11.2024, tenuta con pagina 1 di 8 le modalità di “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2 conveniva in giudizio la , al fine di sentirla
[...] Controparte_1
condannare al pagamento della somma complessiva di € 31.196,00 o altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie erogate dal 14.02.2012 al 21.12.2012 in favore di Parte_3 paziente sottoposto a programma terapeutico ex art. 94 D.P.R. n. 309/90, in forza del provvedimento di affidamento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Reggio
Calabria del 10.05.2012.
A sostegno della propria domanda parte attrice esponeva: che Parte_3 durante il ricovero presso la struttura, era stata sottoposto ad un programma di disintossicazione, dopo aver ottenuto la certificazione di idoneità del programma dal SERT di Locri;
che la società attrice, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo per le prestazione erogate, dopo averlo domandato più volte all'
[...]
, aveva promosso un giudizio civile dinanzi al Tribunale di Reggio Controparte_2
Calabria, il quale si era concluso con il rigetto della domanda attorea, per difetto di legittimazione passiva dell' in favore della , Controparte_2 Controparte_1 atteso che le competenze in materia di assistenza sanitaria erogata in favore di soggetti detenuti erano state devolute al Servizio Sanitario Nazionale con D.P.C.M. del 01.04.2008; che la Corte d'Appello di Reggio Calabria aveva confermato la sentenza di primo grado, ribadendo il trasferimento delle funzioni sanitarie in materia penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale, stante l'assenza di provvedimenti o atti amministrativi a contenuto generale di attribuzione alle
[...] dell'assunzione in carico delle descritte prestazioni sanitarie;
che, CP_3 pertanto, l'obbligo del pagamento del corrispettivo graverebbe ex lege sulla CP_1
.
[...]
Per tali ragioni, la società attrice concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
«riconoscere ed accertare il diritto dell'attrice ad ottenere il pagamento della somma complessiva di € 31.196,00, o nella maggiore o minore somma che verrà accertata
pagina 2 di 8 nel corso del giudizio, a titolo di pagamento per ricovero ed assistenza prestata nei confronti di presso la Comunità Terapeutica Psichiatrica “ Parte_3 [...]
” dal 14.2.2012 al 21.12.2012, Con condanna al pagamento delle spese e Pt_1 competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.»
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta, ritualmente depositata in data 11.03.2020, si costituiva in giudizio la , Controparte_1 eccependo: che la mancata stipulazione dell'accordo contrattuale tra la struttura sanitaria e l' competente determinerebbe la nullità del rapporto e quindi CP_2
l'infondatezza della pretesa creditoria, atteso che, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta;
che la società attrice aveva ricevuto l'accreditamento istituzionale come struttura residenziale riabilitativa psichiatrica e, quindi, come tale, non possederebbe i requisiti richiesti dall'art. 116 del D.P.R.
n. 309/1990 per poter svolgere attività come quella prestata in favore di
[...]
, avente ad oggetto la prevenzione, cura e riabilitazione delle Pt_3 tossicodipendenze;
che, in ogni caso, nessuna spesa aggiuntiva in materia sanitaria potrebbe essere posta a carico della , in quanto Controparte_1 commissariata e sottoposta al Piano di rientro, stante l'espresso divieto per le
Regioni Commissariate di estendere la spesa sanitaria oltre i limiti della copertura di bilancio, in base a quanto stabilito nel piano di rientro e nelle determinazioni del Commissario.
In virtù di quanto innanzi esposto, la convenuta chiedeva, dunque, il CP_1 rigetto della domanda attorea, poiché inammissibile e, in ogni caso, infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 20/06/2023, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato, che, all' esito dell'udienza del 25/10/2024, fissata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con ordinanza del 20.11.2024, la tratteneva in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 3 di 8 ***
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Parte attrice ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per l'assistenza sanitaria prestata dal 14.02.2012 al
21.12.2012 in favore di paziente sottoposto alla misura Parte_3 dell'affidamento terapeutico provvisorio di cui all'art. 94 del D.P.R. n. 309/90, in forza del provvedimento emanato dal Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria in data 10.05.2012.
Dalla documentazione di causa, emerge che con D.P.G.R. n. Parte_1
1/2011, aveva ottenuto l'accreditamento quale residenza psichiatrica ad alto trattamento ed elevata intensità assistenziale (cfr. Registro strutture accreditate della produzione di parte convenuta); tuttavia non risulta e, comunque non v'è stata allegazione di alcun accordo contrattuale stipulato tra la società attrice e la
, né tantomeno tra quest'ultima e l' competente. Controparte_1 CP_2
Ebbene, la società attrice, quale Comunità Terapeutica – Riabilitativa psichiatrica, erogava assistenza sociosanitaria extra ospedaliera in regime di accreditamento istituzionale. Trattandosi di prestazioni erogate per conto del Servizio sanitario nazionale, viene in rilievo la normativa introdotta dal D.lgs. 30 dicembre 1992 n.
502, come modificato dall'art. 8 del d.lgs.19 giugno 1999, n. 229, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, secondo cui “La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del
Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività sociosanitarie” (la sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo).
Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire in più occasioni che
“nell'assetto organizzativo che il settore è venuto ad assumere per effetto della
pagina 4 di 8 riforma attuata con il d.lgs. 502/1992 si delinea, nella regolazione del rapporto tra la P.A. ed i soggetti privati che per conto della prima eroghino in favore della generalità degli utenti prestazioni di natura sanitaria, una sequenza operativa che si basa su tre distinti atti: l'autorizzazione, al cui rilascio è preposta la previa verifica che l'attività autorizzanda soddisfi "requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto"; l'accreditamento istituzionale, che "è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti" e che segna l'ingresso della struttura nel sistema sanitario nazionale nella forma della concessione di pubblico servizio;
e l'accordo contrattuale che la regione accreditante stipula con la struttura accreditata e che ha, tra l'altro, il compito di indicare "gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi",
"il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare" "i requisiti del servizio da rendere"; il corrispettivo preventivato a fronte dell'attività concordate"
(cfr. Cass. Sez. Un. n. 35092/2023; Cass. Ord. n. 56/2023; Cass. Sez. Un. n.
26496/2020).
Si è precisato, a questo riguardo, che “la sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo - approda proprio alla stipulazione tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, quelle che sono così diventate le parti di un negozio bilaterale determinano il contenuto degli obblighi che l'accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale nonché il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a pagargli” (Cass. n. 14349/2016).
pagina 5 di 8 Alla stregua di tale disciplina emerge, quindi, che l'esecuzione delle prestazioni da parte della società attrice non può far sorgere obbligazioni a carico dell'Amministrazione in mancanza della stipulazione dell'accordo contrattuale.
Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto le fatture relative alle prestazioni sanitarie erogate in favore di e ha provato l'intervenuto Parte_3 accreditamento istituzionale;
tuttavia, la mancanza di un contratto scritto vanifica la pretesa creditoria azionata.
Si deve, infatti, escludere, che possano validamente concludersi gli accordi di cui all'art. 8-quinquies del D.lgs. n. 502/1992 per facta concludentia, atteso che il sistema è chiaramente congegnato nel senso dell'ineludibilità della forma scritta, in armonia, del resto, con il generale principio sancito dagli artt. 16 e 17 del R.D.
n. 2440/1923, per cui i contratti con la P.A., ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta, che “è strumento di garanzia nell'interesse del cittadino, nella misura in cui, da un lato, costituisce remora ad arbitri e, dall'altro, agevola l'espletamento della funzione di controllo”
(cfr. Cass. n. 12392/2014).
Né assume alcun rilievo l'avvenuto pagamento da parte dell' di Parte_4 altre fatture relative a ricoveri disposti dall'Autorità giudiziaria al di fuori dei posti contrattualizzati (cfr. all.ti nn. 1 e 2 memoria ex art. 183 comma 6°, n. 2 c.p.c. di parte attrice), in quanto tali pagamenti si qualificano al più alla stregua di circostanze di mero fatto, inidonee a fondare la sussistenza di uno specifico obbligo normativo o convenzionale in capo sia all' Parte_5 che, tanto più, alla convenuta. CP_1
Non può infine condividersi la tesi attorea secondo cui il D.P.C.M. del 01.04.2008 ha individuato nelle Regioni i soggetti tenuti ex lege al pagamento del corrispettivo delle prestazioni di sanità penitenziaria.
Sul punto, preme osservare che il citato decreto ha dato completa e definitiva attuazione al riordino della medicina penitenziaria avviato dal legislatore con il d.lgs. 230 del 1999, nell'ottica di un progressivo trasferimento delle attività di assistenza sanitaria dei detenuti e degli internati al Servizio Sanitario Nazionale.
Più segnatamente, l'art. 2 del D.P.C.M. dispone che “vengono trasferite al Servizio
pagina 6 di 8 sanitario nazionale tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del
, comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità Controparte_4 terapeutiche, sia per i tossicodipendenti e per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché per il collocamento, disposto 3 dall'autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 272. Le regioni assicurano l'espletamento delle funzioni trasferite con il presente decreto attraverso le Aziende sanitarie locali comprese nel proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento”.
Tale intervento di riordino ha avuto semplicemente l'effetto di trasferire le competenze della medicina penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale, ma non certamente quello di far sorgere a carico delle Regioni un obbligo ex lege di pagamento delle prestazioni sanitarie per l'affidamento terapeutico alle strutture accreditate disposto dall'Autorità Giudiziaria, in mancanza della stipulazione del contratto in forma scritta.
Ed infatti, lo stesso art. 94 del D.P.R. 309/1990, disposizione in forza della quale il
Tribunale di Sorveglianza ha disposto in favore di la misura Parte_3 dell'affidamento terapeutico provvisorio, espressamente prevede che: “[….]Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo”.
Sulla scorta di quanto innanzi evidenziato, stante la mancata stipulazione del contratto scritto, la domanda attorea è infondata e va rigettata.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
pagina 7 di 8 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni di compensazione integrale, considerata la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali in ordine alla questione oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, lì 03.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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