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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/01/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 408/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 408/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Filannino Francesco in virtù di procura speciale in Parte_1 atti ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Ghirardi Natalie in virtù di procura speciale in Controparte_1 atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte di udienza depositate in data
11.11.2024):
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
a) Autorizzare i coniugi di cui in epigrafe a vivere separati di letto e di mensa;
b) Le parti si danno reciproco atto di non avere tra di loro beni patrimoniali mobili o immobili in comunione;
c) I coniugi si danno altresì atto reciprocamente che rinunciano – ora per allora e per il futuro – ad ogni forma di mantenimento passato, presente e futuro, ivi comprese eventuali situazioni debitorie
pagina 1 di 3 insorte tra di loro, ritenendosi così acclarata ogni controversia fra gli stessi insorta, alla luce anche del fatto che le stesse parti hanno, da tempo, costituito nuovi nuclei famigliari;
d) Spese e competenze del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti (rectius sostituite dal deposito delle note di trattazione scritta) dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere dichiarare lo scioglimento del matrimonio (alle condizioni supra rappresentate per ciò che concernono la separazione e che qui devono intendersi per integralmente trascritte) celebrato in Grugliasco il 19.03.2016, giusto atto trascritto nei Registri di
Stato Civile del Comune di Grugliasco (To) al n. 16, Parte II, serie C, anno 2016, tra la sig.ra
[...]
ed il sig. ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parte_1 Controparte_1
Grugliasco (To), a mezzo rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nei registi anagrafici del Comune di Barletta”.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
GRUGLIASCO il 19/03/2016.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 05/01/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi e instava, inoltre, per la pronuncia ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. di scioglimento del matrimonio, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale.
Con memoria difensiva depositata in data 6.09.2024 si costituiva in giudizio CP_1 on opponendosi alle domande formulate dalla ricorrente e dichiarando di aderire alle stesse.
[...]
Con istanza congiunta depositata il 26.9.2024 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte d'udienza.
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine assegnato, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa, autorizzati i coniugi a vivere separati e dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
Vi è accordo fra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento. pagina 2 di 3 Atteso che le parti, con le note scritte d'udienza, hanno chiesto altresì la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.,
[...]
DÀ ATTO che le parti dichiarano di non avere tra di loro beni patrimoniali mobili o immobili in comunione;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente - ora per allora e per il futuro - ad ogni forma di mantenimento passato, presente e futuro, ivi comprese eventuali situazioni debitorie insorte tra di loro, ritenendosi così acclarata ogni controversia fra gli stessi insorta, alla luce anche del fatto che le stesse parti hanno, da tempo, costituito nuovi nuclei famigliari;
SPESE di lite al definitivo.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Settima Sezione Civile del Tribunale di Torino il 24.1.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 408/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Filannino Francesco in virtù di procura speciale in Parte_1 atti ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Ghirardi Natalie in virtù di procura speciale in Controparte_1 atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte di udienza depositate in data
11.11.2024):
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
a) Autorizzare i coniugi di cui in epigrafe a vivere separati di letto e di mensa;
b) Le parti si danno reciproco atto di non avere tra di loro beni patrimoniali mobili o immobili in comunione;
c) I coniugi si danno altresì atto reciprocamente che rinunciano – ora per allora e per il futuro – ad ogni forma di mantenimento passato, presente e futuro, ivi comprese eventuali situazioni debitorie
pagina 1 di 3 insorte tra di loro, ritenendosi così acclarata ogni controversia fra gli stessi insorta, alla luce anche del fatto che le stesse parti hanno, da tempo, costituito nuovi nuclei famigliari;
d) Spese e competenze del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti (rectius sostituite dal deposito delle note di trattazione scritta) dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere dichiarare lo scioglimento del matrimonio (alle condizioni supra rappresentate per ciò che concernono la separazione e che qui devono intendersi per integralmente trascritte) celebrato in Grugliasco il 19.03.2016, giusto atto trascritto nei Registri di
Stato Civile del Comune di Grugliasco (To) al n. 16, Parte II, serie C, anno 2016, tra la sig.ra
[...]
ed il sig. ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parte_1 Controparte_1
Grugliasco (To), a mezzo rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nei registi anagrafici del Comune di Barletta”.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
GRUGLIASCO il 19/03/2016.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 05/01/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi e instava, inoltre, per la pronuncia ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. di scioglimento del matrimonio, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale.
Con memoria difensiva depositata in data 6.09.2024 si costituiva in giudizio CP_1 on opponendosi alle domande formulate dalla ricorrente e dichiarando di aderire alle stesse.
[...]
Con istanza congiunta depositata il 26.9.2024 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte d'udienza.
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine assegnato, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa, autorizzati i coniugi a vivere separati e dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
Vi è accordo fra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento. pagina 2 di 3 Atteso che le parti, con le note scritte d'udienza, hanno chiesto altresì la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.,
[...]
DÀ ATTO che le parti dichiarano di non avere tra di loro beni patrimoniali mobili o immobili in comunione;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente - ora per allora e per il futuro - ad ogni forma di mantenimento passato, presente e futuro, ivi comprese eventuali situazioni debitorie insorte tra di loro, ritenendosi così acclarata ogni controversia fra gli stessi insorta, alla luce anche del fatto che le stesse parti hanno, da tempo, costituito nuovi nuclei famigliari;
SPESE di lite al definitivo.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Settima Sezione Civile del Tribunale di Torino il 24.1.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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