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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/06/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5494/2023 promossa da
(P. IVA Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gabriele Mariani e Chiara Bodecchi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Modena, Corso
Canalgrande, 3
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ) rappresentato e CP_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Roberto Carnevali ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma, p.le Macina, 3
CONVENUTO OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1722/2023
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 26.05.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio , titolare della Parte_1 CP_2 omonima ditta, al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 1722/2023, con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di €
17.120,05=, oltre interessi e spese, in forza delle fatture emesse relative allo svolgimento di servizi di trasporto e noleggi senza conducente, asserendo che nulla era dovuto per infondatezza delle pretesa creditoria, e chiedendo di accertare e dichiarare il suo inadempimento in relazione al servizio previsto per il giorno 14.02.2023 e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni, oltre al risarcimento ex art. 96
c.p.c.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto CP_2 della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e confermarsi il decreto ingiuntivo e condannare l'opponente anche al pagamento della fattura n. 14234/2022 non compresa nel decreto ingiuntivo.
Valutate le risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la domanda attorea sia infondata e non meriti accoglimento.
Anzitutto, la eccezione sollevata da parte opponente di “emendatio” avendo richiesto nel presente giudizio il pagamento della fattura CP_2
n. 1423/2022, non inserita nel ricorso per decreto ingiuntivo, non trova accoglimento, alla luce della pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite, la quale con sentenza (n. 12310/2015) ha sostanzialmente sancito l'ammissibilità della modifica della domanda inziale, purchè si riferisca o sia collegata alla medesima vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo e non vengano pregiudicate le potenzialità difensive di controparte;
e nel caso di specie la ulteriore domanda di pagamento della fattura n. 1423/2022, non inserita nel decreto ingiuntivo opposto, concerne la stessa vicenda sostanziale ed è finalizzata al medesimo petitum, ovvero alla condanna dell'opponente al pagamento dei sevizi prestati.
Nel merito, è necessario preliminarmente richiamare il consolidato principio giurisprudenziale per il quale in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore deve provare il fatto costitutivo del
Pag. 2 di 5 diritto fatto valere in giudizio, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (valga per tutte Cass. Civ. n. 12765/2007).
Orbene, parte convenuta opposta ha dato prova della fondatezza della sua pretesa creditoria.
Nel caso in esame ciò che viene contestato dall'opponente è la fattura n.1343/22 (doc. n. 4 fascicolo monitorio) che egli afferma di avere già pagato, nonché le fatture n. 5/23 (doc. n. 12); n. 82/23 (doc. n. 20) e n.
351/22, (doc. n. 7) che egli sostiene essere state emesse a fronte di servizi mai effettuati dalla ditta Borghi.
Sul punto, da un attento esame della documentazione, in particolare della sommatoria delle fatture del bonifico eseguito (doc. n. 5 atto di citazione in opposizione e n. 43 comparsa di costituzione e risposta) emerge come nel pagamento non fosse compresa la fattura n.
1423/2022 (doc. n. 35 comparsa di costituzione e risposta).
Inoltre, anche con riferimento ai servizi di cui alle fatture n. 5/2023, n.
82/2023 e n. 351/2022 parte convenuta opposta ha dato prova della esecuzione delle relative prestazioni.
Al riguardo, con riferimento alla fattura n. 82/2023 il teste escusso
, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, Testimone_1 dichiara che in data 23.01.2023 si era recato a Carpi, partendo da
Correggio, per caricare il personale della che avrebbe dovuto Pt_1 condurre presso lo stadio di San Siro e di non avere trovato nessuno, una volta giunto alla autostazione di Carpi;
così infatti egli dichiara: “io sono arrivato puntuale con il pullman ma all'orario stabilito non c'era nessuno;
io ho chiamato , che era la ragazza del gruppo Per_1 stewart, la quale mi ha detto che non era quel giorno l'evento; ho chiamato così la ditta per dire che l'evento non c'era in quel CP_2 giorno, cosicchè me ne sono andato”; cosicchè la ditta ha CP_2 fatturato solo in minima parte il servizio.
Pag. 3 di 5 Per quanto concerne il servizio indicato nella fattura n. 5/23 (doc.12), avente ad oggetto il noleggio di un pulmino a nove posti dal 03.01 al
04.01.2023, esso risulta provato dal contratto di noleggio veicolo senza conducente (doc. n. 44 comparsa di costituzione e risposta), firmato dal cliente, in persona dell'autista del mezzo incaricato dalla Parte_1 sig. ; circostanza questa confermata dal teste, Parte_2 Tes_2
dipendente della ditta che si occupa del settore noleggio
[...] CP_2 senza conducente.
Anche la prestazione indicata nella fattura n. 351/22 (doc. n. 7), avente ad oggetto noleggio di un pulmino a 9 posti, come da contratto
06.11.2022 e come da contratto 11.11.2022, risulta provata dai documenti sottoscritti dai nominativi indicati da Pt_1 CP_3
e , e dallo screenshot della patente di guida degli stessi Persona_2 conducenti (docc. nn. 47, 48, 49, 53 e 55 comparsa di costituzione e risposta), così come confermato dai testi e Avanzi Testimone_3
Antonella.
Per quanto riguarda, invece, la contestazione del mancato servizio richiesto per il giorno 14.02.2023, è provato documentalmente che a seguito della richiesta di a mezzo mail del 31.01.2023 di Parte_1 un mezzo per il trasporto di 24 persone, con partenza da Carpi per
MIo, stadio San Siro, per la partita MI – Tottenham del
14.02.2023, con mail del 01.02.2023, inviata ad ore 09,12 (doc. CP_2
n. 41 comparsa di costituzione e risposta e prodotta in originale al doc.
n. 52), dalla casella di posta elettronica alla Email_1 casella testualmente comunicava: “Ciao Email_2
segnato tutto, unica cosa per il 14/02 che non ho più Pt_2 disponibilità”; né sul punto ha dato prova, il cui onere Parte_1 incombe su di essa, del mancato ricevimento di questa mail.
Conclusivamente mentre parte convenuta opposta ha dato prova della fondatezza della sua pretesa, non ha apportato Parte_1
Pag. 4 di 5 alcun fatto impeditivo e/o modificativo e/o estintivo della richiesta di
CP_2
Ne consegue che la opposizione a decreto ingiuntivo va revocata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della motivazione della sentenza e del comportamento processuale delle parti innanzi alla proposta conciliativa formulata dal giudice, accettata solo da parte opponente.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5494/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo opposto n. 1722/2023, che viene confermato;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di
[...]
€ 2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 26 giugno 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5494/2023 promossa da
(P. IVA Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gabriele Mariani e Chiara Bodecchi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Modena, Corso
Canalgrande, 3
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ) rappresentato e CP_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Roberto Carnevali ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma, p.le Macina, 3
CONVENUTO OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1722/2023
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 26.05.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio , titolare della Parte_1 CP_2 omonima ditta, al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 1722/2023, con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di €
17.120,05=, oltre interessi e spese, in forza delle fatture emesse relative allo svolgimento di servizi di trasporto e noleggi senza conducente, asserendo che nulla era dovuto per infondatezza delle pretesa creditoria, e chiedendo di accertare e dichiarare il suo inadempimento in relazione al servizio previsto per il giorno 14.02.2023 e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni, oltre al risarcimento ex art. 96
c.p.c.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto CP_2 della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e confermarsi il decreto ingiuntivo e condannare l'opponente anche al pagamento della fattura n. 14234/2022 non compresa nel decreto ingiuntivo.
Valutate le risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la domanda attorea sia infondata e non meriti accoglimento.
Anzitutto, la eccezione sollevata da parte opponente di “emendatio” avendo richiesto nel presente giudizio il pagamento della fattura CP_2
n. 1423/2022, non inserita nel ricorso per decreto ingiuntivo, non trova accoglimento, alla luce della pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite, la quale con sentenza (n. 12310/2015) ha sostanzialmente sancito l'ammissibilità della modifica della domanda inziale, purchè si riferisca o sia collegata alla medesima vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo e non vengano pregiudicate le potenzialità difensive di controparte;
e nel caso di specie la ulteriore domanda di pagamento della fattura n. 1423/2022, non inserita nel decreto ingiuntivo opposto, concerne la stessa vicenda sostanziale ed è finalizzata al medesimo petitum, ovvero alla condanna dell'opponente al pagamento dei sevizi prestati.
Nel merito, è necessario preliminarmente richiamare il consolidato principio giurisprudenziale per il quale in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore deve provare il fatto costitutivo del
Pag. 2 di 5 diritto fatto valere in giudizio, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (valga per tutte Cass. Civ. n. 12765/2007).
Orbene, parte convenuta opposta ha dato prova della fondatezza della sua pretesa creditoria.
Nel caso in esame ciò che viene contestato dall'opponente è la fattura n.1343/22 (doc. n. 4 fascicolo monitorio) che egli afferma di avere già pagato, nonché le fatture n. 5/23 (doc. n. 12); n. 82/23 (doc. n. 20) e n.
351/22, (doc. n. 7) che egli sostiene essere state emesse a fronte di servizi mai effettuati dalla ditta Borghi.
Sul punto, da un attento esame della documentazione, in particolare della sommatoria delle fatture del bonifico eseguito (doc. n. 5 atto di citazione in opposizione e n. 43 comparsa di costituzione e risposta) emerge come nel pagamento non fosse compresa la fattura n.
1423/2022 (doc. n. 35 comparsa di costituzione e risposta).
Inoltre, anche con riferimento ai servizi di cui alle fatture n. 5/2023, n.
82/2023 e n. 351/2022 parte convenuta opposta ha dato prova della esecuzione delle relative prestazioni.
Al riguardo, con riferimento alla fattura n. 82/2023 il teste escusso
, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, Testimone_1 dichiara che in data 23.01.2023 si era recato a Carpi, partendo da
Correggio, per caricare il personale della che avrebbe dovuto Pt_1 condurre presso lo stadio di San Siro e di non avere trovato nessuno, una volta giunto alla autostazione di Carpi;
così infatti egli dichiara: “io sono arrivato puntuale con il pullman ma all'orario stabilito non c'era nessuno;
io ho chiamato , che era la ragazza del gruppo Per_1 stewart, la quale mi ha detto che non era quel giorno l'evento; ho chiamato così la ditta per dire che l'evento non c'era in quel CP_2 giorno, cosicchè me ne sono andato”; cosicchè la ditta ha CP_2 fatturato solo in minima parte il servizio.
Pag. 3 di 5 Per quanto concerne il servizio indicato nella fattura n. 5/23 (doc.12), avente ad oggetto il noleggio di un pulmino a nove posti dal 03.01 al
04.01.2023, esso risulta provato dal contratto di noleggio veicolo senza conducente (doc. n. 44 comparsa di costituzione e risposta), firmato dal cliente, in persona dell'autista del mezzo incaricato dalla Parte_1 sig. ; circostanza questa confermata dal teste, Parte_2 Tes_2
dipendente della ditta che si occupa del settore noleggio
[...] CP_2 senza conducente.
Anche la prestazione indicata nella fattura n. 351/22 (doc. n. 7), avente ad oggetto noleggio di un pulmino a 9 posti, come da contratto
06.11.2022 e come da contratto 11.11.2022, risulta provata dai documenti sottoscritti dai nominativi indicati da Pt_1 CP_3
e , e dallo screenshot della patente di guida degli stessi Persona_2 conducenti (docc. nn. 47, 48, 49, 53 e 55 comparsa di costituzione e risposta), così come confermato dai testi e Avanzi Testimone_3
Antonella.
Per quanto riguarda, invece, la contestazione del mancato servizio richiesto per il giorno 14.02.2023, è provato documentalmente che a seguito della richiesta di a mezzo mail del 31.01.2023 di Parte_1 un mezzo per il trasporto di 24 persone, con partenza da Carpi per
MIo, stadio San Siro, per la partita MI – Tottenham del
14.02.2023, con mail del 01.02.2023, inviata ad ore 09,12 (doc. CP_2
n. 41 comparsa di costituzione e risposta e prodotta in originale al doc.
n. 52), dalla casella di posta elettronica alla Email_1 casella testualmente comunicava: “Ciao Email_2
segnato tutto, unica cosa per il 14/02 che non ho più Pt_2 disponibilità”; né sul punto ha dato prova, il cui onere Parte_1 incombe su di essa, del mancato ricevimento di questa mail.
Conclusivamente mentre parte convenuta opposta ha dato prova della fondatezza della sua pretesa, non ha apportato Parte_1
Pag. 4 di 5 alcun fatto impeditivo e/o modificativo e/o estintivo della richiesta di
CP_2
Ne consegue che la opposizione a decreto ingiuntivo va revocata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della motivazione della sentenza e del comportamento processuale delle parti innanzi alla proposta conciliativa formulata dal giudice, accettata solo da parte opponente.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5494/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo opposto n. 1722/2023, che viene confermato;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di
[...]
€ 2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 26 giugno 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 5 di 5