Art. 17. (Istituzione)
A decorrere dall'anno accademico 1978-79 e' istituita l'Universita' statale degli studi di Cassino, con sede legale in Cassino.
Essa e' compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni ed integrazioni.
L'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1399 , e' statizzato a partire dall'anno accademico 1979-80 ed e' trasformato in facolta'.
A decorrere dall'anno accademico 1978-79 e' istituita l'Universita' statale degli studi di Cassino, con sede legale in Cassino.
Essa e' compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni ed integrazioni.
L'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1399 , e' statizzato a partire dall'anno accademico 1979-80 ed e' trasformato in facolta'.