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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 6433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6433 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona e Famiglia, riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
dott.ssa Sofia Rotunno Presidente relatore est. dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello iscritto al n. 5362/2024 V.G., vertente:
TRA
(C.F. ) nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Federico Dinelli (C.F.
C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._3 residente, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Roscioni
APPELLATA
in persona legale del Presidente Controparte_2 pro-tempore
APPELLATO CONTUMACE
nonché
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma
1 Avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 740/2023 del Tribunale di Civitavecchia - Sezione Civile, pubblicata in data 04.07.2023 – ripartizione quote della pensione di reversibilità, ai sensi dell'articolo 9 l. 898/70
Conclusioni:
Per l'appellante:
“Si chiede all'adita Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata e previa sospensione della sua efficacia esecutiva, di voler accertare l'efficacia della notifica del ricorso di primo grado effettuata nei confronti della Sig.ra e, per l'effetto, rinviare le parte innanzi al giudice di primo grado. Ferma Parte_1 la precedente domanda, si chiede altresì alla Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata, di voler respingere la domanda di primo grado o ridetermianre la misura percentuale della quota di pensione di reversibilità spettante alla Sig.ra nella misura dell'80%, ovvero nella maggiore o Parte_1 minore misura che sarà ritenuta equa. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello ex adverso proposto siccome del tutto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
in uno con la conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, comopetenze e onorari, oltre spese generali e accessori di legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Con liquidazione delle spese della fase cautelare, così come indicato nel relativo provvedimento, sempre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Al fine di meglio delineare il quadro della vicenda in oggetto, occorre fare alcune premesse.
- in data 28 maggio 1977 ha contratto con il sig. matrimonio, dal quale sono nati CP_1 CP_3 due figli, entrambi economicamente indipendenti;
- Il 26 giugno 2008 il Tribunale di Civitavecchia ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi, con la quale era stato previsto, tra l'altro, in favore della un assegno di mantenimento di € 700,00 CP_1 mensili a carico del coniuge, comprensivo del contributo per il pagamento del mutuo della casa familiare, con scadenza prevista per il 30 aprile 2019 (l'importo mensile dell'assegno, detratto l'importo del mutuo, ammontava a € 261,00);
- In data 29 settembre 2016, il medesimo Tribunale, con sentenza n. 1060/2016, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, confermando le condizioni della separazione;
- Il 30 settembre 2017 il ha contratto matrimonio civile con , odierna appellante;
CP_3 Parte_1
2 CP_
- In data 14 febbraio 2019, in accoglimento del ricorso presentato dalla il Tribunale di
Civitavecchia ha disposto una modifica dell'importo dell'assegno divorzile, rideterminandolo in €
330,00 al mese;
- Il 1° gennaio 2020 il è deceduto, e successivamente il coniuge superstite, , ha CP_3 Parte_1 avviato le pratiche per il riconoscimento in suo favore della pensione di reversibilità;
- La ha successivamente presentato ricorso ex art. 9 L. 898/1970 al Tribunale di Civitavecchia, per CP_1 vedersi riconosciuta una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge defunto, ricorrendone a suo dire tutti i presupposti
- Con sentenza n. 740/2023, oggetto della presente impugnazione, il Tribunale di Civitavecchia, nella contumacia della resistente, ha accertato il diritto della ricorrente a percepire una quota pari all'80 % CP_ della pensione di reversibilità dell'ex coniuge, a decorrere dal 1° febbraio 2020, e ha ordinato all' di procedere all'erogazione secondo le quote indicate.
Avverso la suddetta sentenza, in data 23 ottobre 2024 ha proposto ricorso , lamentando, CP_4 in via preliminare, la nullità della notifica del ricorso di primo grado e, nel merito, la erronea individuazione della quota dell'80% della pensione in favore della CP_1
In particolare, l'appellante ha dedotto:
1. ERROR IN PROCEDENDO ED ERROR IN IUDICANDO PER AVER IL TRIBUNALE RITENUTA
PERFEZIONATA LA NOTIFICA EFFETTUATA, AI SENSI DELL'ART. 140 C.P.C., NEI CONFRONTI DELLA
ED AVERLA DICHIARATA CONTUMACE Controparte_5
Secondo la ricorrente, la notifica del ricorso in primo grado ex art. 140 c.p.c. risulterebbe nulla, se non inesistente, in quanto priva degli elementi necessari per il suo perfezionamento.
In particolare, la sig.ra , riprendendo la lettera della norma, sostiene che per la sua Parte_1 validità, la notifica ex art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tre formalità: il deposito della copia dell'atto nella casa comunale del luogo dove la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso dell'eseguito deposito alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, l'invio a quest'ultimo dell'avviso dell'avvenuto deposito, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La ricorrente deduce che nel caso di specie tali formalità non sarebbero state tutte correttamente eseguite. In primo luogo, evidenzia che nella relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario non sarebbero state riportare né la data dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, né quella in cui sarebbe avvenuta l'affissione dell'avviso, e neppure l'indicazione del numero del cronologico. Contesta, in ogni caso, l'effettivo adempimento delle suddette formalità da parte dell'Ufficiale Giudiziario, essendo stata delle stesse fatta menzione solo mediante un timbro prestampato.
In secondo luogo, rileva l'eccessivo spazio temporale intercorso tra l'adempimento delle varie formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c. .
Infine, lamenta la mancanza di prova in ordine all'effettivo contenuto del plico inviato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con particoalre riferimento all'avviso informativo ex art. 48 disp. att. c.p.c., deducendo che dalla mancata produzione del contenuto di detto plico sarebbe derivata la nullità della notifica. Al riguardo, rileva che ai fini della contestazione del suddetto
3 adempimento non sarebbe necessaria la querela di falso, trattandosi di operazioni non eseguite in presenza dell'ufficiale giudiziario.
Alla luce di tali considerazioni, la conclude sostenendo che il Tribunale non avrebbe Parte_1 potuto dichiarare la contumacia dell'odierna appellante, ma avrebbe dovuto invece disporre il rinnovo della notificazione, donde la nullità della notifica e della pronuncia appellata.
2. ERROR IN IUDICANDO NELLA DETERMINAZIONE DELLA MISURA PERCENTUALE DELLA QUOTA DI
PENSIONE SPETTANTE ALLA SIG.RA CIMA
Nel merito, la evidenzia che il mancato perfezionamento della notifica non le avrebbe Parte_1 consentito di partecipare al processo di primo grado e di allegare in quella sede i fatti e di produrre prove in ordine alla durata della convivenza prematrimoniale tra l'appellante e il a suo dire CP_3 iniziata nel 2010, il pagamento del canone di locazione, nonché la invalidità dell'appellante nella percentuale del 100 %, con conseguente inabilità della stessa al lavoro.
Con ordinanza del 13 marzo 2025 questa Corte si è pronunciata sull'istanza di sospensione della esecutività della sentenza, rigettandola, e ha rinviato alla decisione definitiva la liquidazione delle spese relative alla fase cautelare.
In data 28 maggio 2025 si è costituita in giudizio , deducendo la assoluta infondatezza CP_1 delle censure relative alla nullità della notifica del ricorso in primo grado. Ha osservato la resistente che la relazione di notifica, completa di tutte le formalità necessarie, è stata effettuata dall'Ufficiale
Giudiziario di Civitavecchia e, pertanto, la stessa fa fede fino a querela di falso, mai proposta dalla ricorrente. La ha quindi eccepito la inammissibilità di tutte le eccezioni formulate dall'appellante, CP_1 in quanto tardive.
Relativamente al merito, l'appellata ha rilevato la assoluta mancanza di prove in ordine all'asserito periodo di convivenza prematrimoniale della con il e ha ribadito la corretta Parte_1 CP_3 valutazione delle quote di spettanza effettuata dal Tribunale di Civitavecchia.
In data 24 luglio 2025 la ha depositato note di replica, ribadendo e precisando i motivi di Pt_1 appello concernenti la nullità della notifica e, nel merito, ha insistito sulle circostanze di fatto e sulle richieste istruttorie formulate ai fini della corretta individuazione della quota di pensione a lei spettante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che l'appellante afferma di essere venuta a conoscenza della sentenza n. 740/2023 del Tribunale di Civitavecchia, pubblicata il 4 luglio 2023, solo in occasione dell'accredito della pensione di reversibilità del defunto marito per il mese di aprile 2024, allorquando si sarebbe vista erogare CP_ l'importo di € 356,26 netti, in luogo di € 1.297,74 netti, a lei precedentemente corrisposti dall' il che, stante la eccepita nullità della notifica del ricorso di primo grado, secondo la prospettazione dell'appellante legittimerebbe l'appello tardivo, ai sensi dell' art. 327, co. 2 c.p.c. .
È noto che l'art. 327 c.p.c., nello stabilire la decadenza dall'impugnazione decorsi i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, fa salvi gli effeti di un'impugnazione tardiva, qualora la parte rimasta contumace dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, o degli altri atti previsti dall'art. 292 c.p.c. .
4 Nel caso di specie, a fronte della sentenza di primo grado pubblicata il 4 luglio 2023, la ha Parte_1 proposto appello in data 23 ottobre 2024. Ne consegue che al fine di verificare la tempestività del gravame, in questa sede è preliminarmente necessario analizzare il primo motivo di appello, con il quale la lamenta l'incompletezza degli adempimenti richiesti dall'art. 140 c.p.c., ai fini del Parte_1 perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo e, di conseguenza, la nullità della notifica stessa e di tutti gli atti conseguenti.
Dalla lettera della norma ex art. 140 c.p.c. emerge che, in caso di irreperibilità o incapacità o rifiuto delle persone indicate all'art. 139 c.p.c., l'ufficiale giudiziario deve svolgere una serie di attività per completare la notifica dell'atto. In primis, deve depositare una copia dell'atto presso la sede del comune mediante consegna al segretario comunale o ad un altro impiegato;
deve poi procedere all'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o azienda del destinatario e, infine, deve spedire una lettera raccomandata con cui si comunica al destinatario il suddetto deposito.
In sostanza, tali attività si riducono al compimento di tre formalità, in mancanza delle quali la notifica si ritiene nulla e deve essere rinnovata, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. .
Con riferimento al caso in esame, come emerge dagli atti prodotti dall'appellata, tutte le menzionate formalità sono state adempiute dall'ufficiale giudiziario e attestate nella relativa relata di notifica.
Infatti, ciò che la ricorrente identifica come semplice timbro apposto dall'ufficiale giudiziario, rappresenta in realtà l'attestazione dell'avvenuto adempimento di tutte le formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c.. Da tale attestazione, sottoscritta dal pubblico ufficiale procedente, si desume: il tentativo di notifica avvenuto il 28 marzo 2022, il compimento delle altre formalità richieste, quali il deposito presso la casa comunale e l'affissione dell'avviso sulla porta dell'abitazione del destinatario, il successivo avviso spedito al destinatario, risultato assente, con raccomandata A/R spedita il 6 aprile
2022. Nella suddetta relata, inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, è anche indicato il numero cronologico (257).
Per quanto riguarda la lamentata omessa indicazione delle date di deposito dell'atto presso la casa comunale e di affissione dell'avviso, la ricorrente sostiene che tale mancanza induca a ritenere che i suddetti adempimenti non siano stati effettivamente eseguiti. Tuttavia, è noto che per contestare un adempimento attestato dall'ufficiale giudiziario sarebbe stata necessaria la querela di falso, nel caso di specie mai formulata dalla ricorrente. In ogni caso, trattandosi di una serie sequenziale di atti, dalla relata appaiono chiaramente desumibili sia la data del tentativo di notifica, della conseguente affissione dell'avviso sulla porta di abitazione e del deposito presso la casa comunale (28 marzo 2022), sia la data della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito al destinatario (6 aprile 2022).
Anche le ulteriori doglianze dell'appellante in ordine all'eccessivo iato temporale intercorso tra i vari adempimenti eseguiti dall'Ufficiale Giudiziario e alla mancanza di prova in ordine all'effettivo invio e al contenuto della c.d. “lettera informativa”, corredata dagli elementi fondamentali richiesti dall'art. 48 disp. att. c.p.c. devono ritenersi infondate.
Difatti, trattandosi di una serie consequenziale di attività, non può farsi discendere la nullità della notifica dalll'intervallo temporale trascorso tra i vari adempimenti notificatori. La nullità, come già precisato, è indubbiamente prevista in caso di mancato adempimento di una delle tre formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c., ma non può automaticamente estendersi ai casi in cui il completamento delle operazioni necessarie è avvenuto in un arco temporale più lungo rispetto alla norma.
5 Certamente, il processo notificatorio deve avvenire in uno stesso contesto temporale, al fine di evitarne l'interruzione e di dover riavviare l'intero iter procedimentale. Tuttavia, questa Corte ritiene che nel caso di specie l'intervallo temporale sussistente tra i vari adempimenti eseguiti dall'Ufficiale
Giudiziario non sia idoneo a determinare l'effetto interruttivo del processo notificatorio, trattandosi di un arco temporale di nove giorni, del tutto giustificabile alla stregua del notorio carico di lavoro entro il quale la vicenda deve essere ricondotta, e inidoneo, perciò, a determinare una radicale frattura nella sequenza delle attività svolte dal pubblico ufficiale incaricato.
Infine, la ricorrente lamenta la mancanza di prova circa l'effettivo contenuto del plico informativo inviato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deducendo che da tale lacuna discenderebbe la nullità della notifica.
Nel caso di specie, come si è detto, il procedimento di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per l'assenza temporanea del destinatario, si è perfezionato mediante l'assolvimento e la prova di tutti gli adempimenti ivi prescritti: 1) deposito di copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
2) affissione dell'avviso dell'eseguito deposito in busta chiusa e sigillata sulla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario;
3) invio di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la notizia del deposito dell'atto nella casa comunale.
In particolare, quest'ultimo adempimento, come affermato dalla Suprema Corte, “ha funzione solo di rendere edotto il destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto giudiziario e dei suoi elementi di identificazione” (Cass. 16 aprile 2004, n. 7246).
Con riferimento al caso di esame, essendo stata adeguatamente fornita la prova dell'avvenuta spedizione della raccomanda a.r. contenente l'avviso in questione, la stretta sequenza temporale delle attività compiute dall'ufficiale notificatore non può quindi, quindi, che ricondurne il contenuto a quanto riportato nell'avviso affisso sulla porta dell'abitazione del destinatario, in ordine al quale l'appellante non ha sollevato alcun rilievo, sicché anche la doglianza in questione non può trovare accoglimento, posto che l'art. 48 disp. att. c.p.c., nell'indicare i requisiti, in caso di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., dell'avviso al destinatario e prevedere, tra questi, la data e la firma dell'ufficiale giudiziario, si riferisce espressamente soltanto all'avviso prescritto nell'articolo 140, e cioè a quello da affiggere alla porta dell'abitazione.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il primo motivo di appello deve ritenersi infondato.
Ciò comporta l'inammissibilità dell'appello, in quanto tardivo.
È noto che il contumace, per evitare la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c., deve dimostrare la sussistenza di due presupposti, il primo dei quali, di carattere oggettivo, è costituito proprio dalla nullità della notificazione, mentre il secondo si identifica nella mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità.
Nel caso che ci occupa, la sentenza impugnata, mai notificata all'appellante, rimasta contumace in primo grado, è stata pubblicata il 4 luglio 2023.
Essendo stata esclusa la nullità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado, il termine lungo di sei mesi decorrenti dal giorno della pubblicazione della sentenza, tenuto conto della sospensione feriale, deve essere individuato nel 4 febbraio 2024.
6 L'appello proposto con ricorso depositato il 23 ottobre 2024 è pertanto inammissibile, in quanto tardivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento del doppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con ricorso depositato il 23 ottobre 2024 avverso la sentenza Parte_1
n. 740/2023 emessa dal Tribunale di Civitavecchia il 26 giugno 2023 e pubblicata il 4 luglio 2023, a definizione della causa iscritta al n. 5362/2024 R.G., nel contraddittorio tra le parti, così dispone:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.996,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore della parte, qualificatosi antistatario;
3) Dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott. Sofia Rotunno)
La presente sentenza è stata redatta con la partecipazione del MOT dott.ssa Camilla Raco
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