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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/10/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1505/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1505/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANNI VALERIA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CIRCONVALLAZIONE RAGUSA 33 TERAMOpresso il difensore avv. VANNI VALERIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPANTONI CARLO e dell'avv. Controparte_1 SCARPANTONI LUCA ( ) VIA TORRE BRUCIATA, 17/21 TERAMO;
C.F._1
( ) VIA TORRE BRUCIATA 17/21 64100 Controparte_2 C.F._2 TERAMO;
, elettivamente domiciliato in VIA TORRE BRUCIATA 17/21 TERAMOpresso il difensore avv. SCARPANTONI CARLO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPANTONI CARLO e Controparte_3 dell'avv. SCARPANTONI LUCA ( ) VIA TORRE BRUCIATA, 17/21 C.F._1 TERAMO;
( ) VIA TORRE BRUCIATA 17/21 Controparte_2 C.F._2 64100 TERAMO;
, elettivamente domiciliato in VIA TORRE BRUCIATA 17/21 TERAMOpresso il difensore avv. SCARPANTONI CARLO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPANTONI CARLO e dell'avv. Parte_2 SCARPANTONI LUCA ( ) VIA TORRE BRUCIATA, 17/21 TERAMO;
C.F._1
( ) VIA TORRE BRUCIATA 17/21 64100 Controparte_2 C.F._2 TERAMO;
, elettivamente domiciliato in VIA TORRE BRUCIATA 17/21 TERAMOpresso il difensore avv. SCARPANTONI CARLO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPANTONI CARLO e dell'avv. CP_4 SCARPANTONI LUCA ( ) VIA TORRE BRUCIATA, 17/21 TERAMO;
C.F._1
( ) VIA TORRE BRUCIATA 17/21 64100 Controparte_2 C.F._2 TERAMO;
, elettivamente domiciliato in VIA TORRE BRUCIATA 17/21 TERAMOpresso il difensore avv. SCARPANTONI CARLO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 4 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società chiede al Tribunale di Teramo di dichiarare la risoluzione del Parte_1 contratto 11gennaio 2004 e 3 aprile 2004 con il quale e Controparte_5 Controparte_3 affidavano alla società l'incarico di accertare l'idoneità di un'area di loro proprietà ai fini della
[...] coltivazione di una cava di materiale inerte e ciottoloso con conferimento alla società se idonea dell'esercizio dell'attività estrattiva, e conferma dell'affidamento in concessione, per inadempimento delle convenute, che impedirono l'accesso per la predisposizione delle attività della cava;
con condanna al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante.Le convenute negano inadempimenti e in via pregiudiziale eccepiscono la sussistenza di una clausola arbitrale. Nessuna prova è stata ammessa e quindi fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione;
Rimessa in istruttoria per audizione testi ed esibizione, nuovamente sono state fatte precisare le conclusioni e la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Le scritture prevedono la devoluzione di ogni e qualsiasi controversia al Presidente del Tribunale di Teramo. Volontà comune delle parti quindi era di affidarsi al Presidente del Tribunale, ai sensi dell'articolo 810; tuttavia non essendovi indicazioni sul numero e sulla nomina degli arbitri, la clausola così interpretata parrebbe nulla ai sensi dell'articolo. 809 cpc. Invero, non vi è alcuna norma in astratto, salva la compatibilità e la mancata autorizzazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, che in astratto impedisca al Presidente del Tribunale di accettare di operare quale giudice unico;
ove sia concepito il Presidente del Tribunale quale giudice unico per ogni controversia che possa sorgere, la clausola sarebbe valida e quindi validamente applicabile. Non è accettabile indicare
“presidente del Tribunale” quale abbreviazione per stabilire che ogni controversia avrebbe dovuto radicarsi presso il Tribunale di Teramo. Pertanto, alla luce del tenore letterale, la clausola, ancorché forse di difficile realizzazione, non è impossibile;
ed inoltre può e deve trovare applicazione, ancorché non legge all'epoca della conclusione del contratto, l'art. 808 quater Codice di Rito;
del resto, va rilevato che un arbitro unico particolarmente qualificato e super partes, come quello indicato in contratto, può stare ad indicare volontà delle parti di ottenere una sollecita e stabile risposta di giustizia in un tema particolarmente delicato quale è quello dell'apertura e coltivazione di una cava;
peraltro non in astratto non compromettibile in arbitri. Il fatto che la parola “arbitro” o arbitrato non compaia nella clausola non è di ostacolo alla interpretazione, che comunque con il riferimento ad ogni e qualsiasi controversia incontrovertibilmente si riferisce ad una procedura per arbitrato rituale ( in difetto di altra specificazione). Non resta pertanto che prendere atto della comune volontà delle parti, che hanno designato il Presidente del Tribunale di Teramo quale arbitro unico che dovrà agire secondo diritto per ogni controversia che sorgerà dal presente contratto, intorno alla cui risoluzione si controverte;
e pertanto declinare la propria competenza in favore del Presidente del Tribunale di Teramo, che dovrà essere adito dalle parti in funzione di Arbitro Unico secondo diritto. Che l'arbitrato sia formale, secondo la interpretazione suggerita da Cassazione civile , sez. I , 07/03/2024 , n. 6140
In tema di clausola compromissoria, al fine di valutare se la stessa contenga una pattuizione di deferimento della controversia ad un arbitrato di tipo rituale ovvero irrituale, occorre interpretare la clausola medesima con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato; si desume proprio dalla scelta del Presidente del Tribunale di Teramo quale arbitro per le controversie nascenti dal contratto. Va inoltre ricordato che, come affermato da Cassazione civile , sez. I , 07/08/2019 , n. 21059
In tema di interpretazione del patto compromissorio, anche con riferimento alla disciplina applicabile prima della introduzione dell' articolo 808-ter del codice di procedura civile a opera del decreto pagina 3 di 4 legislativo n. 40 del 2006 , il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria, in assenza di elementi certi per ritenere che l'arbitrato sia stato previsto come strumento di composizione amichevole riconducibile alla stessa volontà delle parti. (Nella specie, ha osservato la Suprema corte, le espressioni presenti nella clausola, giudizio arbitrale, giudizio inappellabile, senza formalità di rito e secondo equità, non sono idonei a sciogliere il dubbio in favore dell'arbitrato irrituale).
La natura , meramente in rito, della presente sentenza, nonché la obiettiva difficoltà della fattispecie, impone tra le parti la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la propria carenza di giurisdizione, in favore della competenza del Presidente del Tribunale di Teramo in funzione di arbitro unico formale.
Spese di lite compensate tra le parti.
Teramo, 17 Ottobre 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1505/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANNI VALERIA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CIRCONVALLAZIONE RAGUSA 33 TERAMOpresso il difensore avv. VANNI VALERIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPANTONI CARLO e dell'avv. Controparte_1 SCARPANTONI LUCA ( ) VIA TORRE BRUCIATA, 17/21 TERAMO;
C.F._1
( ) VIA TORRE BRUCIATA 17/21 64100 Controparte_2 C.F._2 TERAMO;
, elettivamente domiciliato in VIA TORRE BRUCIATA 17/21 TERAMOpresso il difensore avv. SCARPANTONI CARLO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPANTONI CARLO e Controparte_3 dell'avv. SCARPANTONI LUCA ( ) VIA TORRE BRUCIATA, 17/21 C.F._1 TERAMO;
( ) VIA TORRE BRUCIATA 17/21 Controparte_2 C.F._2 64100 TERAMO;
, elettivamente domiciliato in VIA TORRE BRUCIATA 17/21 TERAMOpresso il difensore avv. SCARPANTONI CARLO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPANTONI CARLO e dell'avv. Parte_2 SCARPANTONI LUCA ( ) VIA TORRE BRUCIATA, 17/21 TERAMO;
C.F._1
( ) VIA TORRE BRUCIATA 17/21 64100 Controparte_2 C.F._2 TERAMO;
, elettivamente domiciliato in VIA TORRE BRUCIATA 17/21 TERAMOpresso il difensore avv. SCARPANTONI CARLO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPANTONI CARLO e dell'avv. CP_4 SCARPANTONI LUCA ( ) VIA TORRE BRUCIATA, 17/21 TERAMO;
C.F._1
( ) VIA TORRE BRUCIATA 17/21 64100 Controparte_2 C.F._2 TERAMO;
, elettivamente domiciliato in VIA TORRE BRUCIATA 17/21 TERAMOpresso il difensore avv. SCARPANTONI CARLO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 4 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società chiede al Tribunale di Teramo di dichiarare la risoluzione del Parte_1 contratto 11gennaio 2004 e 3 aprile 2004 con il quale e Controparte_5 Controparte_3 affidavano alla società l'incarico di accertare l'idoneità di un'area di loro proprietà ai fini della
[...] coltivazione di una cava di materiale inerte e ciottoloso con conferimento alla società se idonea dell'esercizio dell'attività estrattiva, e conferma dell'affidamento in concessione, per inadempimento delle convenute, che impedirono l'accesso per la predisposizione delle attività della cava;
con condanna al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante.Le convenute negano inadempimenti e in via pregiudiziale eccepiscono la sussistenza di una clausola arbitrale. Nessuna prova è stata ammessa e quindi fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione;
Rimessa in istruttoria per audizione testi ed esibizione, nuovamente sono state fatte precisare le conclusioni e la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Le scritture prevedono la devoluzione di ogni e qualsiasi controversia al Presidente del Tribunale di Teramo. Volontà comune delle parti quindi era di affidarsi al Presidente del Tribunale, ai sensi dell'articolo 810; tuttavia non essendovi indicazioni sul numero e sulla nomina degli arbitri, la clausola così interpretata parrebbe nulla ai sensi dell'articolo. 809 cpc. Invero, non vi è alcuna norma in astratto, salva la compatibilità e la mancata autorizzazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, che in astratto impedisca al Presidente del Tribunale di accettare di operare quale giudice unico;
ove sia concepito il Presidente del Tribunale quale giudice unico per ogni controversia che possa sorgere, la clausola sarebbe valida e quindi validamente applicabile. Non è accettabile indicare
“presidente del Tribunale” quale abbreviazione per stabilire che ogni controversia avrebbe dovuto radicarsi presso il Tribunale di Teramo. Pertanto, alla luce del tenore letterale, la clausola, ancorché forse di difficile realizzazione, non è impossibile;
ed inoltre può e deve trovare applicazione, ancorché non legge all'epoca della conclusione del contratto, l'art. 808 quater Codice di Rito;
del resto, va rilevato che un arbitro unico particolarmente qualificato e super partes, come quello indicato in contratto, può stare ad indicare volontà delle parti di ottenere una sollecita e stabile risposta di giustizia in un tema particolarmente delicato quale è quello dell'apertura e coltivazione di una cava;
peraltro non in astratto non compromettibile in arbitri. Il fatto che la parola “arbitro” o arbitrato non compaia nella clausola non è di ostacolo alla interpretazione, che comunque con il riferimento ad ogni e qualsiasi controversia incontrovertibilmente si riferisce ad una procedura per arbitrato rituale ( in difetto di altra specificazione). Non resta pertanto che prendere atto della comune volontà delle parti, che hanno designato il Presidente del Tribunale di Teramo quale arbitro unico che dovrà agire secondo diritto per ogni controversia che sorgerà dal presente contratto, intorno alla cui risoluzione si controverte;
e pertanto declinare la propria competenza in favore del Presidente del Tribunale di Teramo, che dovrà essere adito dalle parti in funzione di Arbitro Unico secondo diritto. Che l'arbitrato sia formale, secondo la interpretazione suggerita da Cassazione civile , sez. I , 07/03/2024 , n. 6140
In tema di clausola compromissoria, al fine di valutare se la stessa contenga una pattuizione di deferimento della controversia ad un arbitrato di tipo rituale ovvero irrituale, occorre interpretare la clausola medesima con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato; si desume proprio dalla scelta del Presidente del Tribunale di Teramo quale arbitro per le controversie nascenti dal contratto. Va inoltre ricordato che, come affermato da Cassazione civile , sez. I , 07/08/2019 , n. 21059
In tema di interpretazione del patto compromissorio, anche con riferimento alla disciplina applicabile prima della introduzione dell' articolo 808-ter del codice di procedura civile a opera del decreto pagina 3 di 4 legislativo n. 40 del 2006 , il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria, in assenza di elementi certi per ritenere che l'arbitrato sia stato previsto come strumento di composizione amichevole riconducibile alla stessa volontà delle parti. (Nella specie, ha osservato la Suprema corte, le espressioni presenti nella clausola, giudizio arbitrale, giudizio inappellabile, senza formalità di rito e secondo equità, non sono idonei a sciogliere il dubbio in favore dell'arbitrato irrituale).
La natura , meramente in rito, della presente sentenza, nonché la obiettiva difficoltà della fattispecie, impone tra le parti la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la propria carenza di giurisdizione, in favore della competenza del Presidente del Tribunale di Teramo in funzione di arbitro unico formale.
Spese di lite compensate tra le parti.
Teramo, 17 Ottobre 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 4 di 4