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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2348/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Anita Carughi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 2348/2023 R.G.
promossa da
, P.IVA/C.F. con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1 via Giuseppe Grezar, 14, in persona del procuratore , in qualità di Responsabile Controparte_1
Atti introduttivi del Giudizio , a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per Pt_2 atto Notaio - Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28.04.2022; Persona_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita su separato foglio in calce all'atto d'appello, dall'avv. Gennaro Porpora, c.f. con studio in Scafati, via Dante Alighieri, C.F._1
164, presso il cui è elettivamente domiciliata;
PEC Email_1
ATTRICE – APPELLANTE
contro
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Ponte Della Persica n.21, codice fiscale: ); C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Todisco (C.F. ) del Foro di Torre C.F._3
Annunziata, come da procura su separato foglio allegata in atti e presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Gragnano (NA) alla via Vittorio Veneto n. 245, indirizzo pec:
Email_2
CONVENUTA – APPELLATA nonché contro
, con sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, in persona del Presidente Controparte_3
p.t., (PEC: egione.campania.it); in persona del l.r.p.t., con sede in Napoli Email_3 P.IVA_2
CONVENUTA – CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Torre Annunziata n. 1025/2023 del 12.08.2022, depositata il 07.03.2023; Conclusioni delle parti:
PER : Parte_1
“Voglia l'Onorevole Tribunale, quale giudice di appello, respinta ogni contraria istanza, per le ragioni esposte, in riforma dell'impugnata sentenza, ritenere ammissibile, procedibile, proponibile e fondato il presente gravame e, per l'effetto, in via preliminare sospendere l'esecutività della pronuncia appellata per i motivi indicati in parte espositiva. Dichiarare quindi pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della competente CTP data la natura tributaria del credito in riscossione ed il principio di diritto affermato in giurisprudenza della S.C. secondo cui riguardo gli atti di natura tributaria, la giurisdizione del giudice tributario si arresta unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, ricadendovi anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (Cass. S.U. ord. n. 16986/2022).
Voglia altresì ritenere come: - provata la notifica della sottesa cartella, con conseguente inammissibilità dell'autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo come statuito da Cass. S.U. con la sent. n. 19704/2015; - inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in atti ai sensi ed in applicazione dell'art. 3 bis D.L. 146/2011, convertito in L. 215/21, ove è espressamente circoscritta ope legis a sole tre ipotesi ben codificate e che non ricorrrono nella fattispecie;
- applicabile retroattivamente detta norma al presente giudizio in virtù del principio di diritto affermato dalle S.U. con la sent. n. 26283/2022 del 06.09.22 . - insussistente l'interesse ad agire
Vinte le spese di causa.”
PER ES : CP_2
“Voglia Codesto Ecc.mo Giudicante, rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvedere:
1. Rigettare l'appello spiegato da controparte perché infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in premessa e per l'effetto;
2. in caso di accoglimento compensare le spese di liti considerato l'incertezza giurisprudenziale ed
i suoi continui mutamente.
2. Confermare la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata– Dott. Ssa Cellini nr. 1025/2023;
3. Condannare al pagamento delle spese e competenze Parte_1 professionali del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 07/10/2021, conveniva in giudizio, CP_2 innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, l' e la Controparte_4 CP_3
impugnando l'estratto ruolo n. 2016/0013336 dal quale aveva appreso l'esistenza della
[...] cartella esattoriale n. 07120160113915144000, emessa per il mancato pagamento di una tassa automobilistica del valore di € 73,92, dovuta alla nel 2010. Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, ritenuta l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo esattoriale e la giurisdizione del giudice ordinario, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso il relativo termine triennale, di cui all'art. 5 del D.L. n. 953/1982, in data successiva alla notifica della cartella esattoriale, notificata in data 20.11.2017. Chiedeva, quindi, dichiararsi prescritta la pretesa creditoria, ordinare la cancellazione del relativo ruolo esattoriale, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
2. Si costituiva in giudizio l' , eccependo il difetto di giurisdizione Controparte_4 del giudice adito a favore della giustizia tributaria, la propria carenza di legittimazione passiva, la regolare notifica della cartella esattoriale, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire.
3. Con sentenza del Giudice di Torre Annunziata n. N. 1025/2023 del 12.08.2022, depositata il
07.03.2023, il Giudice di Pace di Torre Annunziata, ritenuta l'ammissibilità della opposizione, nonché la propria giurisdizione, accoglieva la domanda attorea, ritenendo prescritto il credito azionato dall' . Il Giudice di prime cure annullava quindi la Controparte_4 cartella esattoriale n. 07120160113915144000 e condannava l' al pagamento delle spese, CP_5 diritti ed onorari di causa.
4. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Parte_1 citazione notificato in data 21.04.2023, chiedendo la sospensione dell'esecutività della sentenza emessa in primo grado e affidando l'impugnazione ai seguenti motivi: (i) la carenza di giurisdizione del giudice adito;
(ii) l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.
Chiedeva quindi, in via preliminare, dichiararsi la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e la carenza di giurisdizione del giudice adito in favore della Giustizia Tributaria e, in subordine, l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto ammissibile l'opposizione, pur se proposta avverso l'estratto di ruolo di una cartella di pagamento regolarmente notificata, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
5. Si costituiva in giudizio la quale eccepiva, in via preliminare, la sussistenza della CP_2 giurisdizione del giudice adito, avendo eccepito in primo grado la prescrizione del credito maturata dopo l'avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale, e, nel merito, rivendicava la sussistenza dell'interesse ad agire e l'insussistenza di validi atti interruttivi del credito. Chiedeva quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
6. All'udienza del 26/09/2023 veniva dichiarata la contumacia della in quanto Controparte_3 non costituitasi nonostante la regolare citazione in giudizio e la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 17/09/2024, al termine della quale, il Giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 352 c.p.c.
⁎⁎⁎⁎⁎ L'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di sentenza del Giudice di CP_5
Torre Annunziata n. N. 1025/2023 del 12.08.2022 e depositata il 07.03.2023, è in parte fondato per le ragioni che seguono.
7. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'appellante in considerazione del fatto che la cartella esattoriale portata nell'estratto di ruolo opposto ha CP_5 ad oggetto pretese tributarie (tassa automobilistica) e, in ogni caso, del suo rilievo potenzialmente assorbente ai fini della decisione sulla controversia.
7.1 Al riguardo, il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n.
203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre
1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica», nonché dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992 contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
La questione relativa al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario è stata oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità.
Rilevano, a tal proposito, due principi complementari: per un verso, Cass. S.U. n. 34447/2019 modificando il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “ …non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni ...). Il processo tributario è annoverabile tra i processi di
«impugnazione-merito», in quanto, pur essendo diretto alla pronuncia di una decisione sul merito della pretesa tributaria, postula pur sempre l'esistenza di un atto da impugnare in un termine perentorio e da eliminare dal mondo giuridico (art. 19 del d. lgs. n. 546 del 1992), che sarebbe arduo ricercare quando il debitore intenda far valere fatti estintivi della pretesa erariale maturati successivamente alla notifica della cartella di pagamento, come la prescrizione, al solo fine di paralizzare la pretesa esecutiva dell'ente creditore. Neppure si potrebbe individuare l'atto da impugnare nell'estratto di ruolo rilasciato dal della riscossione su richiesta del CP_6 contribuente, la cui impugnazione è stata ammessa per consentire a quest'ultimo di impugnare la cartella di pagamento di cui non abbia avuto conoscenza a causa della invalidità o mancanza della relativa notifica (Cass. SU n. 19704 del 2015, sez. V n. 22507 del 2019). Quando, invece, la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata”.
Per altro verso, Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata. Le SS.UU. del 2022, con la sentenza n. 16986, sposano il secondo orientamento, valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n.
114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1,
D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 50 DPR n.
602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria. La Corte Costituzionale in particolare, ha avuto modo di chiarire, con la suddetta pronuncia, che
“esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. “Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento”.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite dianzi richiamate hanno così delineato il riparto di giurisdizione: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo,
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
7.2 Tanto chiarito, si rileva come, nel caso in esame, l'attrice, in primo grado, abbia eccepito la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale, di cui non ha contestato la regolarità (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione in primo grado: “Ed infatti nel caso di specie come riportata nella cartella de quo, il tributo risale all'anno 2011 e la notifica della cartella, come atto interruttivo notificata in data 20.11.2027, di conseguenza, in assenza di ulteriori atti interruttivi, appare evidente la maturazione della prescrizione dopo i tre anni”).
Ne consegue che, poiché la contribuente ha evidentemente contestato la prescrizione intervenuta dopo la notifica della cartella esattoriale, la giurisdizione sulla domanda spetta al giudice ordinario Contr e, pertanto, non può essere dichiarato il difetto di giurisdizione eccepito dall'appellante
8. Passando al secondo motivo di gravame, si rileva che l'azione esperita dalla andava e CP_2 va più correttamente qualificata in termini di accertamento negativo del credito, avendo la stessa impugnato l'estratto di ruolo esattoriale e non la cartella di pagamento (di cui non ha contestato l'avvenuta regolare notifica): in forza di tale qualificazione, il giudice di pace avrebbe dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Tale verifica si impone anche oggi, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame presentato dall' che ha espressamente CP_5 chiesto di dichiarare l'opposizione inammissibile nel merito per carenza di interesse ad agire.
8.1 Sul punto, come noto, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con sentenza n. 26283 del 6.9.2022).
Prima di analizzare il contenuto della loro decisione, si ritiene utile riepilogare il quadro interpretativo di riferimento, sulla scorta del quale il giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016; Cass. Civ.
27799/2018; Cass. Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica
- era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione. Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
8.2 Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui
a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi
(inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con la sentenza citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
8.3 Applicando i menzionati principi di diritto al caso oggetto del presente giudizio – nel quale, per quanto già sopra detto, è stato opposto un estratto di ruolo, non avendo né CP_2 contestato l'avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale ad esso sottesa né tempestivamente impugnato la tale cartella esattoriale – non può che concludersi, quindi, per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado, rientrando il caso in esame nella seconda delle ipotesi sopra esaminate (ovvero quella in cui la cartella notificata risulta regolarmente notificata), con l'evidente conseguenza che l'azione esperita innanzi al giudice di pace non era sostenuta dal necessario interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., concretandosi in un'azione di mero accertamento negativo volta a far valere in via di azione la prescrizione, che può invece essere sollevata solo in via di eccezione.
Poiché tale principio permane tutt'oggi valido e poiché l'opponente non ha in ogni caso dimostrato,
o quantomeno allegato, un concreto svantaggio ricompreso nell'elenco tassativo di cui al novellato art. 12, co. 4 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non può che concludersi per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado.
Ne consegue che l'appello va accolto sul punto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, restando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
9. Poiché la causa è stata decisa sulla base di questioni oggetto di mutamenti giurisprudenziali (ci si riferisce sia alla questione della giurisdizione che a quella relativa all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
(letto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1025/2023 emessa il 12/08/2022 e depositata il 07/03/2023, dichiara inammissibile la domanda spiegata da in primo grado;
CP_2
2. compensa integralmente le spese di lite sia del primo grado che del grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 30/12/2024.
Il Giudice
Anita Carughi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Anita Carughi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 2348/2023 R.G.
promossa da
, P.IVA/C.F. con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1 via Giuseppe Grezar, 14, in persona del procuratore , in qualità di Responsabile Controparte_1
Atti introduttivi del Giudizio , a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per Pt_2 atto Notaio - Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28.04.2022; Persona_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita su separato foglio in calce all'atto d'appello, dall'avv. Gennaro Porpora, c.f. con studio in Scafati, via Dante Alighieri, C.F._1
164, presso il cui è elettivamente domiciliata;
PEC Email_1
ATTRICE – APPELLANTE
contro
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Ponte Della Persica n.21, codice fiscale: ); C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Todisco (C.F. ) del Foro di Torre C.F._3
Annunziata, come da procura su separato foglio allegata in atti e presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Gragnano (NA) alla via Vittorio Veneto n. 245, indirizzo pec:
Email_2
CONVENUTA – APPELLATA nonché contro
, con sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, in persona del Presidente Controparte_3
p.t., (PEC: egione.campania.it); in persona del l.r.p.t., con sede in Napoli Email_3 P.IVA_2
CONVENUTA – CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Torre Annunziata n. 1025/2023 del 12.08.2022, depositata il 07.03.2023; Conclusioni delle parti:
PER : Parte_1
“Voglia l'Onorevole Tribunale, quale giudice di appello, respinta ogni contraria istanza, per le ragioni esposte, in riforma dell'impugnata sentenza, ritenere ammissibile, procedibile, proponibile e fondato il presente gravame e, per l'effetto, in via preliminare sospendere l'esecutività della pronuncia appellata per i motivi indicati in parte espositiva. Dichiarare quindi pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della competente CTP data la natura tributaria del credito in riscossione ed il principio di diritto affermato in giurisprudenza della S.C. secondo cui riguardo gli atti di natura tributaria, la giurisdizione del giudice tributario si arresta unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, ricadendovi anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (Cass. S.U. ord. n. 16986/2022).
Voglia altresì ritenere come: - provata la notifica della sottesa cartella, con conseguente inammissibilità dell'autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo come statuito da Cass. S.U. con la sent. n. 19704/2015; - inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in atti ai sensi ed in applicazione dell'art. 3 bis D.L. 146/2011, convertito in L. 215/21, ove è espressamente circoscritta ope legis a sole tre ipotesi ben codificate e che non ricorrrono nella fattispecie;
- applicabile retroattivamente detta norma al presente giudizio in virtù del principio di diritto affermato dalle S.U. con la sent. n. 26283/2022 del 06.09.22 . - insussistente l'interesse ad agire
Vinte le spese di causa.”
PER ES : CP_2
“Voglia Codesto Ecc.mo Giudicante, rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvedere:
1. Rigettare l'appello spiegato da controparte perché infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in premessa e per l'effetto;
2. in caso di accoglimento compensare le spese di liti considerato l'incertezza giurisprudenziale ed
i suoi continui mutamente.
2. Confermare la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata– Dott. Ssa Cellini nr. 1025/2023;
3. Condannare al pagamento delle spese e competenze Parte_1 professionali del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 07/10/2021, conveniva in giudizio, CP_2 innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, l' e la Controparte_4 CP_3
impugnando l'estratto ruolo n. 2016/0013336 dal quale aveva appreso l'esistenza della
[...] cartella esattoriale n. 07120160113915144000, emessa per il mancato pagamento di una tassa automobilistica del valore di € 73,92, dovuta alla nel 2010. Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, ritenuta l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo esattoriale e la giurisdizione del giudice ordinario, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso il relativo termine triennale, di cui all'art. 5 del D.L. n. 953/1982, in data successiva alla notifica della cartella esattoriale, notificata in data 20.11.2017. Chiedeva, quindi, dichiararsi prescritta la pretesa creditoria, ordinare la cancellazione del relativo ruolo esattoriale, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
2. Si costituiva in giudizio l' , eccependo il difetto di giurisdizione Controparte_4 del giudice adito a favore della giustizia tributaria, la propria carenza di legittimazione passiva, la regolare notifica della cartella esattoriale, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire.
3. Con sentenza del Giudice di Torre Annunziata n. N. 1025/2023 del 12.08.2022, depositata il
07.03.2023, il Giudice di Pace di Torre Annunziata, ritenuta l'ammissibilità della opposizione, nonché la propria giurisdizione, accoglieva la domanda attorea, ritenendo prescritto il credito azionato dall' . Il Giudice di prime cure annullava quindi la Controparte_4 cartella esattoriale n. 07120160113915144000 e condannava l' al pagamento delle spese, CP_5 diritti ed onorari di causa.
4. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Parte_1 citazione notificato in data 21.04.2023, chiedendo la sospensione dell'esecutività della sentenza emessa in primo grado e affidando l'impugnazione ai seguenti motivi: (i) la carenza di giurisdizione del giudice adito;
(ii) l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.
Chiedeva quindi, in via preliminare, dichiararsi la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e la carenza di giurisdizione del giudice adito in favore della Giustizia Tributaria e, in subordine, l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto ammissibile l'opposizione, pur se proposta avverso l'estratto di ruolo di una cartella di pagamento regolarmente notificata, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
5. Si costituiva in giudizio la quale eccepiva, in via preliminare, la sussistenza della CP_2 giurisdizione del giudice adito, avendo eccepito in primo grado la prescrizione del credito maturata dopo l'avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale, e, nel merito, rivendicava la sussistenza dell'interesse ad agire e l'insussistenza di validi atti interruttivi del credito. Chiedeva quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
6. All'udienza del 26/09/2023 veniva dichiarata la contumacia della in quanto Controparte_3 non costituitasi nonostante la regolare citazione in giudizio e la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 17/09/2024, al termine della quale, il Giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 352 c.p.c.
⁎⁎⁎⁎⁎ L'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di sentenza del Giudice di CP_5
Torre Annunziata n. N. 1025/2023 del 12.08.2022 e depositata il 07.03.2023, è in parte fondato per le ragioni che seguono.
7. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'appellante in considerazione del fatto che la cartella esattoriale portata nell'estratto di ruolo opposto ha CP_5 ad oggetto pretese tributarie (tassa automobilistica) e, in ogni caso, del suo rilievo potenzialmente assorbente ai fini della decisione sulla controversia.
7.1 Al riguardo, il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n.
203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre
1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica», nonché dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992 contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
La questione relativa al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario è stata oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità.
Rilevano, a tal proposito, due principi complementari: per un verso, Cass. S.U. n. 34447/2019 modificando il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “ …non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni ...). Il processo tributario è annoverabile tra i processi di
«impugnazione-merito», in quanto, pur essendo diretto alla pronuncia di una decisione sul merito della pretesa tributaria, postula pur sempre l'esistenza di un atto da impugnare in un termine perentorio e da eliminare dal mondo giuridico (art. 19 del d. lgs. n. 546 del 1992), che sarebbe arduo ricercare quando il debitore intenda far valere fatti estintivi della pretesa erariale maturati successivamente alla notifica della cartella di pagamento, come la prescrizione, al solo fine di paralizzare la pretesa esecutiva dell'ente creditore. Neppure si potrebbe individuare l'atto da impugnare nell'estratto di ruolo rilasciato dal della riscossione su richiesta del CP_6 contribuente, la cui impugnazione è stata ammessa per consentire a quest'ultimo di impugnare la cartella di pagamento di cui non abbia avuto conoscenza a causa della invalidità o mancanza della relativa notifica (Cass. SU n. 19704 del 2015, sez. V n. 22507 del 2019). Quando, invece, la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata”.
Per altro verso, Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata. Le SS.UU. del 2022, con la sentenza n. 16986, sposano il secondo orientamento, valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n.
114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1,
D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 50 DPR n.
602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria. La Corte Costituzionale in particolare, ha avuto modo di chiarire, con la suddetta pronuncia, che
“esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. “Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento”.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite dianzi richiamate hanno così delineato il riparto di giurisdizione: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo,
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
7.2 Tanto chiarito, si rileva come, nel caso in esame, l'attrice, in primo grado, abbia eccepito la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale, di cui non ha contestato la regolarità (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione in primo grado: “Ed infatti nel caso di specie come riportata nella cartella de quo, il tributo risale all'anno 2011 e la notifica della cartella, come atto interruttivo notificata in data 20.11.2027, di conseguenza, in assenza di ulteriori atti interruttivi, appare evidente la maturazione della prescrizione dopo i tre anni”).
Ne consegue che, poiché la contribuente ha evidentemente contestato la prescrizione intervenuta dopo la notifica della cartella esattoriale, la giurisdizione sulla domanda spetta al giudice ordinario Contr e, pertanto, non può essere dichiarato il difetto di giurisdizione eccepito dall'appellante
8. Passando al secondo motivo di gravame, si rileva che l'azione esperita dalla andava e CP_2 va più correttamente qualificata in termini di accertamento negativo del credito, avendo la stessa impugnato l'estratto di ruolo esattoriale e non la cartella di pagamento (di cui non ha contestato l'avvenuta regolare notifica): in forza di tale qualificazione, il giudice di pace avrebbe dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Tale verifica si impone anche oggi, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame presentato dall' che ha espressamente CP_5 chiesto di dichiarare l'opposizione inammissibile nel merito per carenza di interesse ad agire.
8.1 Sul punto, come noto, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con sentenza n. 26283 del 6.9.2022).
Prima di analizzare il contenuto della loro decisione, si ritiene utile riepilogare il quadro interpretativo di riferimento, sulla scorta del quale il giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016; Cass. Civ.
27799/2018; Cass. Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica
- era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione. Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
8.2 Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui
a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi
(inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con la sentenza citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
8.3 Applicando i menzionati principi di diritto al caso oggetto del presente giudizio – nel quale, per quanto già sopra detto, è stato opposto un estratto di ruolo, non avendo né CP_2 contestato l'avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale ad esso sottesa né tempestivamente impugnato la tale cartella esattoriale – non può che concludersi, quindi, per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado, rientrando il caso in esame nella seconda delle ipotesi sopra esaminate (ovvero quella in cui la cartella notificata risulta regolarmente notificata), con l'evidente conseguenza che l'azione esperita innanzi al giudice di pace non era sostenuta dal necessario interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., concretandosi in un'azione di mero accertamento negativo volta a far valere in via di azione la prescrizione, che può invece essere sollevata solo in via di eccezione.
Poiché tale principio permane tutt'oggi valido e poiché l'opponente non ha in ogni caso dimostrato,
o quantomeno allegato, un concreto svantaggio ricompreso nell'elenco tassativo di cui al novellato art. 12, co. 4 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non può che concludersi per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado.
Ne consegue che l'appello va accolto sul punto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, restando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
9. Poiché la causa è stata decisa sulla base di questioni oggetto di mutamenti giurisprudenziali (ci si riferisce sia alla questione della giurisdizione che a quella relativa all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
(letto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1025/2023 emessa il 12/08/2022 e depositata il 07/03/2023, dichiara inammissibile la domanda spiegata da in primo grado;
CP_2
2. compensa integralmente le spese di lite sia del primo grado che del grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 30/12/2024.
Il Giudice
Anita Carughi