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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 02/10/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del 02/10/2025 alle ore 10:02, innanzi al Giudice dott. ES NA, chiamata la causa R.G. n. 912 dell'anno 2024, sono presenti:
- l'avv. SPATAFORA GAETANO per;
Parte_1
- l'avv. GIACALONE GIUSEPPINA in sostituzione dell'avv. PIRRACCHIO VINCENZA
RI RI per parte opposta;
L'avv. SPATAFORA rappresenta di avere integrato il contraddittorio con i soggetti indicati dal giudice;
si oppone al deposito della nota del 29.9.2025 da parte della e della Parte_2 documentazione allegata, evidenziandone l'irritualità e l'inammissibilità; contesta, in ogni caso, la rilevanza della sentenza depositata ai fini del decidere;
si tratta, infatti, di una sentenza riguardante altro giudizio e altro oggetto.
L'avv. GIACALONE si riporta alla comparsa di costituzione e alle memorie depositate.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione invita le parti a discutere.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed in particolare alle note conclusive, e chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio, riservando all'esito della stessa la decisione della causa.
Verbale chiuso alle ore 10:08.
Alle ore 12:01 riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice ES NA, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 912/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, ( ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 dall'avvocato GAETANO SPATAFORA
E in persona del legale rappresentante Pt_2 Controparte_1 legale pro tempore (P.I. e C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. VINCENZA P.IVA_1
PIRRACCHIO; in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.I.: , Parte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa, dall'avvocato GIOVANNI LENTINI
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, , CP_2 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, , Controparte_3 P.IVA_4
Controparte_4
, in persona del
[...] legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_5
, in persona del legale rappresentante, , Controparte_5 P.IVA_6
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, , Controparte_6 P.IVA_7 in persona del legale rappresentante pro-tempore, , CP_7 P.IVA_8 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_8
P.IVA_9
2 in persona del legale Controparte_9 rappresentante pro tempore, P.IVA_10 in persona del legale rappresentante, ; Controparte_10 P.IVA_11 in persona del legale rappresentante pro-tempore, , CP_11 P.IVA_12
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_12
; P.IVA_13
, in persona del legale rappresentante Parte_4 pro-tempore, P.IVA_14
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_5
, P.IVA_15 in persona del legale Parte_6 rappresentante pro tempore, P.IVA_16
, in persona del legale rappresentante, Parte_7
P.IVA_17 in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_8
, P.IVA_18
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_9
P.IVA_19
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_10
P.IVA_20
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_11
, P.IVA_21
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_12 tempore, P.IVA_22
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_13 tempore, P.IVA_23
, in persona del legale Controparte_14 rappresentante pro-tempore, P.IVA_24
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, , Parte_13 P.IVA_25 in persona del legale rappresentante pro-tempore, Pt_4 Pt_14
, P.IVA_26
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_15 tempore, P.IVA_27
3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_16
, P.IVA_28
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_17
, P.IVA_29
Controparte_18
, in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore,
Controparte_19
, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
[...]
Controparte_20
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
[...]
Controparte_21
, in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore,
Controparte_22
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...]
[...]
Controparte_23
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...]
Controparte_23
, in
[...] persona del legale rappresentante pro-tempore,
Controparte_24
, in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore;
Controparte_24
, in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore,
[...]
Controparte_25 in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore,
4 Controparte_26
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...]
Controparte_27
, in persona del legale
[...] rappresentante
Controparte_28
, in
[...] persona del legale rappresentante pro-tempore,
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione agli atti Parte_1 esecutivi proposta in seno al processo esecutivo recante n. RGE. 503/2025, esponendo: i) di essere intervenuto nel suddetto procedimento esecutivo introdotto da Parte_15 in danno della;
ii) di avere spiegato simile intervento in forza del
[...] Parte_3 decreto ingiuntivo n. 506/2023 con il quale il Tribunale di Marsala ha ingiunto la società
[...] di pagare la somma di € 27.025,00, oltre gli interessi al tasso moratorio ex art. 2 decreto Pt_3 legislativo n. 231/2002 e spese del giudizio;
iii) che il Tribunale di Marsala, in seno al giudizio in opposizione ex artt. 656 e 404 c.p.c., proposto dalla Parte_16 aveva sospeso cautelativamente “l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo emesso nel procedimento n.
1588/23”; iv) di avere spiegato - in ragione della sopravvenuta sospensione del titolo - un ulteriore intervento non titolato ex art. 499, comma 3, c.p.c. e di avere contestualmente notificato l'intervento, con le fatture e gli estratti notarili, alla debitrice v) che la Parte_3
con note di trattazione scritta del 5.4.2025 in vista dell'udienza del 8.4.2024, aveva Parte_3 riconosciuto in maniera espressa il debito di cui all'intervento; vi) di avere richiesto al GE
l'assegnazione del credito in forza di tale ultimo intervento;
vii) che il giudice dell'esecuzione con separati provvedimenti del 20.4.2024: a) assegnava al creditore procedente le somme per le quali il Comune di si era dichiarato debitore della b) disponeva Parte_7 Parte_3 la sospensione del primo atto di intervento effettuato in virtù del decreto ingiuntivo;
c) fissava l'udienza del 20.5.2024 per prosecuzione della procedura esecutiva e per procedere eventualmente ai sensi dell'art. 549 c.p.c. nei confronti di altri terzi;
viii) di avere proposto, in data 13.5.2025, opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento di assegnazione crediti del 20.4.2024 al solo creditore procedente, ritenendo illegittima la sua esclusione;
ix) che il GE ha dichiarato inammissibile l'opposizione in quanto ritenuta erroneamente depositata oltre il termine dei venti giorni previsti dall'art. 617 c.p.c.; x) che il GE non ha concesso i termini per l'introduzione del giudizio di merito.
5 L'odierna parte attrice, ritenendo tempestiva l'opposizione spiegata e ritenendo superflua la fissazione di una ulteriore udienza per il riconoscimento del debito stante la dichiarazione depositata già in data 5.4.2024 da ha quindi nuovamente contestato la legittimità Parte_3 del provvedimento del 20.4.2024 e, per l'effetto, ha chiesto al Tribunale di Marsala: “Reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa
Ritenere e dichiarare che la aveva diritto ad avere assegnate le somme di cui Controparte_29 all'intervento effettuato ex art. 499, III° comma c.p.c.:
€ 27.025,00, per sorte;
€ 27.245,79 per interessi moratori ex decreto legislativo n. 231 del 2002, sulla fattura del 2008 calcolati alla data del 09/01/2024;
€ 2.953,76 per interessi moratori ex decreto legislativo n. 231 del 2002, sulla fattura del 2012 calcolati alla data del 09/01/2024.
Ritenere e dichiarare che la società è tenuta al Parte_15 pagamento in favore della ditta delle somme che alla stessa sono state assegnate dal G.E. Parte_1 nella misura pari ad € 29.813,08, che erano detenute dal Comune di Parte_7
Conseguentemente condannare la società al Parte_15 pagamento in favore della ditta della somma pari ad € 29.813,08, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria.”.
2. con memoria depositata in data 27.9.2024, ha Parte_15 aggiunto in punto di fatto di avere proposto opposizione in data 7.4.2024 avverso l'atto di intervento non titolato effettuato da in quanto proposto oltre i termini Parte_1 previsti dall'art. 551 c.p.c. e che il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 21.5.2024, assegnava termine per introdurre il giudizio di merito senza pronunciarsi sulla sospensione.
Il creditore procedente, poi, ha contestato l'atto di citazione, eccependo: i) l'improcedibilità per mancanza di valida ed efficace procura;
ii) l'improcedibilità dell'azione per carenza di valida notificazione;
iii) l'incompetenza del Tribunale di Marsala;
iv) la mancata introduzione da parte di dei giudizi di merito relativi alle opposizioni agli di intervento Parte_1 promossi dallo stesso;
v) l'inammissibilità dell'opposizione per tardività nella proposizione della stessa;
vi) l'infondatezza del ricorso in opposizione in quanto l'intervento è stato effettuato oltre il termine previsto dall'art. 551 c.p.c.; vii) la mancata impugnazione, entro il termine di giorni 20, del provvedimento con il quale il GE, senza fissare udienza di comparizione delle parti, ha dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi;
viii)
l'inammissibilità dell'intervento in quanto “sia i bilanci che lo stato patrimoniale sono privi della copia di estratto autentico notarile attestante il credito come invece richiesto dall'art. 499 co. 3 c.p.c.” nonché la
6 prescrizione dei crediti vantati da e l'intervenuta estinzione dello stesso Parte_1 per compensazione;
nel resistere integralmente alle domande attoree, ha Parte_15 quindi chiesto “in accoglimento di tutte le superiori eccezioni e deduzioni” di rigettare le domande di controparte in quanto “improcedibili, inammissibili, ed infondate”; con condanna alle spese, compensi e competenze da distrarsi ex art. 93 del codice di rito.
3. Dopo il deposito delle note ex art. 171 ter da parte di e Parte_1 [...]
si è costituita in data 301.12.2024 la confermando di Parte_15 Parte_3 essere debitrice anche di nella misura indicata nelle fatture prodotte in Parte_1 occasione dell'intervento; ha, quindi, concluso chiedendo di “Ritenere e dichiarare che la
[...]
aveva diritto ad avere assegnate le somme di cui all'intervento effettuato ex art. 499, III° Controparte_29 comma c.p.c.: € 27.025,00, per sorte;
€ 27.245,79 per interessi moratori ex decreto legislativo n. 231 del
2002, sulla fattura del 2008 calcolati alla data del 09/01/2024; € 2.953,76 per interessi moratori ex decreto legislativo n. 231 del 2002, sulla fattura del 2012 calcolati alla data del 09/01/2024”
4. I terzi pignorati non si sono costituiti in giudizio.
5. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza sulla base delle conclusioni formulate dalle parti.
6. Va preliminarmente dichiarata la contumacia dei terzi pignorati, i quali, benché regolarmente evocati, non si sono costituiti in giudizio.
7. Si osserva, in primo luogo, che , a fronte dell'omissione da parte del Parte_1 giudice dell'esecuzione del termine per l'introduzione del giudizio di merito, ha riassunto la causa dinanzi al giudice competente (cfr. art. 618 c.p.c. e 186 bis disp. att. c.p.c.) nel termine previsto dall'art. 289 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 22033/2011).
8. Va parimenti respinta l'eccezione in ordine all'improcedibilità dell'opposizione “per mancanza di valida ed efficace procura” atteso che dalla lettura della procura depositata in seno all'atto di citazione emerge che ha conferito al suo difensore “ogni più Parte_1 ampia facoltà di mandato, compresa quella di avanzare opposizione all'esecuzione e nel giudizio di merito”.
9. Non coglie nel segno anche l'eccezione di improcedibilità sollevata da Parte_15 per “carenza di valida notificazione” essendo noto che la costituzione di
[...] quest'ultima ha determinato la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, del codice di rito.
10. Nel merito, la presente controversia, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., può essere decisa, per ciò che concerne la legittimità dell'ordinanza di assegnazione opposta, sulla base delle questioni
7 ritenute di più agevole soluzione senza che sia necessario previamente esaminare tutte le varie questioni giuridiche, anche di natura processuale, sollevate dalle parti nei loro scritti difensivi.
Nel caso di specie, ciò che viene in considerazione con efficacia dirimente e assorbente è la mancata dimostrazione della natura privilegiata dei crediti per i quali è stata proposto intervento non titolato.
È noto, infatti, che in tema di privilegio generale sui mobili ex art. 2751 bis, n. 5, c.c.,
l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane integra un presupposto formale necessario, anche se non sufficiente, per il riconoscimento del cd. “privilegio artigiano”, ai cui fini occorre altresì verificare la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali, alla stregua dell'art. 2083 c.c., oppure della legge-quadro n. 443 del 1985, a seconda che si tratti, rispettivamente, di crediti sorti prima o dopo il 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del d.l. n. 5 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012), il cui art. 36 ha modificato il predetto art. 2751 bis, n. 5, c.c.
(così, Cass. ord. n. 2892/2023).
Nella specie, l'odierna parte attrice non ha offerto la prova dei requisiti di cui sopra, insistendo nella pretesa di ritenere il privilegio incontestabile alla luce del mero dato, insufficiente, dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane.
In difetto di simile prova e della sussistenza di una causa legittima di prelazione, il provvedimento del giudice dell'esecuzione, nei limiti di quanto dedotto in citazione, non appare illegittimo;
conseguente la domanda attorea volta all'accertamento del diritto ad essere soddisfatto in via privilegiata rispetto al creditore procedente e le ulteriori domande conseguenziali, in disparte la loro eventuale inammissibilità per non essere state già proposte in seno all'opposizione in fase sommaria, non possono trovare accoglimento.
11. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente decidendo:
a) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
b) condanna e in persona del legale rappresentante al Parte_1 Parte_3 pagamento delle spese di lite sostenute da che liquida in Parte_15 complessivi € 3.809.00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Marsala, 2.10.2025
Il Giudice
ES NA
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