Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01607/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2025, proposto da
Hepv12 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'accertamento e la declaratoria
- dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza avanzata in data 05.04.2022, acquisita al prot. MASE in data 11.04.2022, per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e l’esercizio di un nuovo impianto agrivoltaico denominato "SV94" della potenza pari a 14,03 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Brindisi e Cellino San Marco (BR), nonché a fronte delle diffide del 08.05.2023, del 21.03.2024 e del 08.11.2024;
- del diritto della ricorrente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del D.lgs. n. 152/2006, pari a € 2.629,455;
Nonché per la condanna
dell’Amministrazione resistente a provvedere ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e a rimborsare alla ricorrente il 50% dei diritti di istruttoria ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2- ter del D.lgs. n. 152/2006, pari a € 2.629,455.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa AN OS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha gito, dinanzi a questo T.A.R., per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica rispetto al proprio obbligo di provvedere sull’istanza dalla stessa presentata il 05.04.2022, acquisita al prot. del MASE in data 11.04.2022, per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell’art. 23 D.lgs., 3 aprile 2006, n. 152 in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico, denominato, “SV94”, da realizzarsi nei Comuni di Brindisi e Cellino San Marco (BR).
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto le seguenti censure:
-violazione e falsa applicazione degli art. 1, 2 e 6 della L. n. 241/1990 e, in particolare, violazione dei principi di doverosità dell’azione amministrativa e del giusto procedimento, nonché dei principi di economicità efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Violazione dell’obbligo di provvedere. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 23 e 25 del D.lgs. n. 152/2006. Violazione del principio dell’affidamento. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 Cost. Violazione ed elusione del principio della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione degli artt. 20 e 22 del D.lgs. n. 152/2006. Violazione del Regolamento UE/2022/2057. Violazione dell’effetto utile derivante dalla Direttiva UE/2023/2413-Red III.
La ricorrente, altresì, ha proposto domanda di accertamento e condanna al rimborso, in proprio favore, del 50% dei diritti di istruttoria - € 2.629,455 - di cui agli artt. 33 e 25, comma 2- ter del D.lgs. n. 152/2006.
Le Amministrazioni statali, in data 17.03.2025 si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso.
In data 08.04.2025, la difesa erariale ha depositato una nota del MASE con cui viene richiesta della documentazione al fine di procedere al rimborso dovuto ai sensi dell’art. 25, comma 2- ter , del D.lgs. n. 152/2006.
In data 09.12.2025, la difesa erariale ha depositato il parere reso dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR.
Con memoria difensiva depositata in data 16.12.2025, le Amministrazioni statali resistenti hanno eccepito, in rito, la tardività del ricorso, insistendo, nel merito, per il rigetto dello stesso perché infondato in fatto e diritto.
Alla camera di consiglio del 17.12.2025, la causa è stata introitata in decisione.
In via preliminare, occorre rilevare la tempestività del ricorso alla luce della condivisa giurisprudenza secondo la quale “si deve escludere che il termine annuale previsto dall'art. 31, co. 2, c.p.a., produca una decadenza sostanziale che colpisce la posizione soggettiva, atteggiandosi invece a mera sanzione processuale che non impedisce la proposizione di autonomo giudizio a seguito della presentazione di una nuova istanza volta al conseguimento del provvedimento amministrativo. Per espressa previsione di legge (art. 31, co. 2, c.p.a., secondo alinea: "è fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti"), infatti, la decorrenza del termine annuale incide soltanto sul piano processuale, senza che si produca nessuna vicenda estintiva dell'interesse legittimo pretensivo sotteso all'iniziativa procedimentale di parte: pertanto, se tale situazione giuridica soggettiva persiste in capo al cittadino anche dopo un anno dalla formazione del silenzio-rifiuto, sussiste pure la legittimazione a riproporre l'istanza di avvio del procedimento e, conseguentemente, a promuovere l'azione avverso il silenzio. Va soggiunto che, stante la natura del termine in una con la relativa ratio, la diffida a provvedere va equiparata ad una nuova istanza ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.p.a.” (Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 3539/2024, Cons. Stato, Sez. V, n. 2742 del 2014, id. id. T.A.R. Molise, sez. I, 3 marzo 2025, n. 70, TAR Sardegna, Sez. I 11.4.2025, n. 310).
Nella specie, parte ricorrente ha presentato l’istanza di che trattasi in data 05.04.2022.
La stessa, poi, ha manifestato il proprio perdurante interesse alla definizione del procedimento in esame, per quanto in atti, mediante le diffide inviate in data 08.05.2023, in data 21.03.2024 e da ultimo il 08.11.2024.
Il ricorso è stato notificato e depositato il 13.03.2025.
Lo stesso è pertanto tempestivo.
Nel merito, il ricorso è fondato.
È pacifica la sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo al Ministero sull’istanza per il rilascio del provvedimento di via di che trattasi; e ciò alla luce del dato letterale degli artt. 23 e ss. del D.lgs. n. 152/2006 che pongono in capo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un obbligo autonomo di concludere il procedimento anche in ipotesi di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR- PNIEC o di omessa espressione del parere da parte dell’Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali.
Tale obbligo di provvedere è stato, più volte ribadito, dalla giurisprudenza amministrativa unanime, che ha chiarito come l’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di pronunciarsi permanga anche in presenza di ritardi o inerzie da parte degli altri soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo (TAR Puglia Bari Sez. II, n. 500/2024, in senso conforme TAR Sicilia Palermo, Sez. V, n. 1728/2024, TAR Puglia Lecce, Sez. II, n. 929/2024, id. n. 588/2024; TAR Lazio Roma, Sez. III, 21.6.2024 n.12670/2024, TAR Sardegna, Sez. I, n. 547/2024).
Nella specie, è incontestato, alla luce delle evenienze documentali in atti, che i termini procedimentali stabiliti dagli artt. 23 e seguenti del D.lgs. n. 152/2006 siano stati superati senza che l’Amministrazione procedente abbia concluso il procedimento.
Infatti:
-il progetto avanzato dalla ricorrente rientra tra quelli inclusi nell’elenco di cui all’Allegato I-bis parte seconda del D.lgs. 152/2006;
-in data 19.12.2022, previa verifica positiva della completezza della documentazione trasmessa, è stato dato l’avviso pubblico ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 dell’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA formulata dalla ricorrente;
- risultano spirati tutti i termini procedimentali previsti tutti i termini previsti, ivi inclusi, quelli suppletivi individuati dall’art. 25, comma 2- quater , D. Lgs. n. 152/2006, per l’esercizio del potere sostitutivo.
Né elementi di segno contrario possono trarsi dal parere tecnico reso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR, depositato dalla difesa erariale in data 09.12.2025, risolvendosi lo stesso in un atto istruttorio interno al procedimento di che trattasi che, in quanto tale, non esime l’Amministrazione procedente dall’obbligo di provvedere sull’istanza a suo tempo presentata dalla odierna ricorrente.
Le ulteriori contestazioni sollevate dalla difesa erariale sono tutte generiche oltre che contraddette dalla perentorietà dei termini del procedimento in esame che, per quanto in atti, risulta fermo in fase istruttoria.
Sulla base delle considerazioni che precedono deve dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione ministeriale in relazione all’istanza formulata dalla società ricorrente il 05.04.2022.
Conseguentemente, va condannato il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell’art. 117, c. 2, cp.a. a concludere il relativo procedimento, con atto espresso e motivato, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.
Il Collegio, poi, riserva la nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione resistente oltre il termine assegnato, previa istanza della parte ricorrente.
Va, del pari, accolta la domanda di accertamento del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria di cui all’art 25, comma 2 ter, del D.lgs. 152/2006.
Per consolidato indirizzo interpretativo, il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, ai sensi dell’art. 25, comma 2- ter , del D.lgs. n. 152 del 2006, discende “ quale conseguenza diretta e automatica dalla violazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dei termini di conclusione del procedimento, sicché, una volta verificatosi lo sforamento dei termini procedimentali, sorge con ciò stesso consequenzialmente ex lege in capo all’operatore economico istante il diritto al relativo rimborso e, al contempo, il contestuale obbligo a carico del detto Ministero al relativo pagamento” (cfr., tra le tante, T.A.R. Molise, sez. I, 1 ottobre 2025, n. 279; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 9 luglio 2025, n. 1185; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 28 marzo 2025, n. 6359).
Nella specie, la società ricorrente, ha documentato di aver corrisposto, senza che sia intervenuta una specifica contestazione da parte del Ministero resistente, per le spese di istruttoria la somma di € 5.258,92 (all. 7 al ricorso).
Dal mancato rispetto dei termini procedurali, così come sopra accertato, deriva, pertanto, il diritto al rimborso del 50% della suddetta somma, pari a € 2.629,455.
Le spese, infine, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
-dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
-ordina al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare un provvedimento espresso sull’istanza presentata dalla ricorrente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza;
-riserva la nomina del Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione resistente oltre il termine assegnato, previa istanza della parte interessata;
- condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a corrispondere alla società ricorrente - quale rimborso del 50% delle spese di istruttoria - l’importo di €. 2.629,455;
- condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, se e nella misura in cui lo stesso risulta essere stato corrisposto;
-compensa le spese tra le altre parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
AN OS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OS | ON PA |
IL SEGRETARIO