TAR Latina, sez. I, sentenza 21/03/2026, n. 274
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Sentenza 21 marzo 2026

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  • Accolto
    Illegittimità del silenzio inadempimento per violazione della legge sul procedimento amministrativo

    Il Collegio reputa il ricorso fondato. Il nulla osta è sospeso ex lege in attesa di verifiche che richiedono pareri da parte della Questura e dell'Ispettorato del lavoro. Non essendo previsto un termine specifico per la conclusione di tali verifiche, si applica l'art. 2, comma 2, della legge 241/1990, che stabilisce un termine di trenta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi. La mancata conclusione nel termine di legge determina il silenzio inadempimento. Non si può condividere l'eccezione dell'amministrazione secondo cui, in assenza del parere della Questura, non vi sia silenzio, poiché l'art. 16 della legge 241/1990 prevede che, decorso il termine per il parere senza che sia stato comunicato o siano state rappresentate esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dal parere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. I, sentenza 21/03/2026, n. 274
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 274
    Data del deposito : 21 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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