Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 19/12/2025, n. 23202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23202 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23202/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12340/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12340 del 2025, proposto da
2m Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Dario La Torre e Stefania Scascitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ardea, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del TAR Lazio, Sezione II-quater, 4 maggio 2015, n. 6346, passata in giudicato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 la dott.ssa NC NT AY e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, esperito nei termini e forme di rito, la Società in epigrafe ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 6346 del 4 maggio 2015, con la quale questa Sezione aveva annullato la determinazione dirigenziale del Comune di Ardea prot. n. 645 del 8 gennaio 2014, di rigetto della richiesta di riqualificazione urbanistica di un lotto di sua proprietà, cui il vigente PRG (approvato nel 1984) aveva impresso la destinazione a zona F “Servizi pubblici e di uso pubblico” - sottozona F6 “Servizi pubblici”, avendo accertato la natura sostanzialmente ablatoria della citata destinazione zonale, con conseguente assoggettamento a decadenza, e disposto in via conformativa l’obbligo per l’amministrazione civica di pronunciarsi nuovamente sulla domanda di parte, provvedendo esplicitamente ex novo sulla destinazione dell’area in relazione alla situazione di fatto e di diritto.
Detto pronunciamento è passato in giudicato in quanto confermato in appello da Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2023, n. 1092, che ha condiviso “ in pieno quanto espresso dal primo giudice ” in ordine alla natura espropriativa della previsione recante la disciplina della sottozona F6 “Servizi pubblici” di PRG.
La ricorrente precisa di aver incardinato un precedente giudizio di ottemperanza, accolto con sentenza del T.A.R. del Lazio n. 2033 del 6 febbraio 2017, recante altresì nomina di un commissario ad acta , il quale aveva avviato il procedimento urbanistico per l’elaborazione di una proposta di variante puntuale di ripianificazione dell’area della Società, ma il cui incarico era stato successivamente dichiarato concluso (con sentenza del 2 dicembre 2022, n. 16089), avendo medio tempore il Comune di Ardea, con deliberazione consiliare del 26 maggio 2022, n. 23, adottato il “ ridisegno della zonizzazione del P.R.G. 1984 ”, che vedeva assegnata nuovamente al proprio lotto la previgente destinazione a zona F6 “Servizi pubblici”.
Ciò premesso, la parte lamenta che l’amministrazione non ha ad oggi provveduto a dare piena e integrale attuazione al giudicato, atteso che la “variante urbanistica” in precedenza adottata con la citata deliberazione n. 23 del 26 maggio 2022 non risulterebbe aver proseguito il suo iter approvativo, comportando nelle more unicamente l’applicazione della misura di salvaguardia prevista dall’art. 12 del d.P.R. n. 380/2001 (peraltro allo stato inefficace), con conseguente ultravigenza della pregressa destinazione urbanistica del lotto a zona F6 “Servizi pubblici”, ormai decaduta in ragione del suo carattere espropriativo, concludendo nel senso che “ la sola pregressa attivazione (con la citata delibera di adozione) del procedimento di formazione della variante, non è dunque idonea a determinare una situazione di fatto e di diritto nuova, tale da fare venire meno l’obbligo dell’amministrazione di dare piena e integrale attuazione al giudicato ”
2. Il Comune di Ardea non si è costituito in giudizio ma in data 2 dicembre 2025 ha depositato una relazione istruttoria a firma del Dirigente dell’Area III – Assetto del territorio – Attività produttive (con nota prot. n. 87487 del 2 dicembre 2025), con documentazione a corredo.
3. Alla camera di consiglio del 9 dicembre 2025 gli avvocati di parte ricorrente, con dichiarazione trascritta a verbale, hanno rinunciato ai termini a difesa in relazione alla nota del Comune di Ardea depositata tardivamente, e la causa, previa discussione orale, è stata trattenuta a sentenza.
4. In limine litis il Collegio riconosce eccezionalmente l’utilizzabilità la documentazione prodotta dall’amministrazione in data 2 dicembre 2025 (depositata in violazione del termine dimezzato di 20 giorni liberi prima dell’udienza di discussione del ricorso di cui al combinato disposto degli artt. 73, co. 1 e 87, co. 3 cod. proc. amm.), preso atto della rinuncia ai termini a difesa, dichiarata a verbale dai procuratori di parte ricorrente, che hanno preso posizione sulla nota comunale, e considerato che, come ora meglio si vedrà, la medesima assume rilievo dirimente ai fini del decidere.
5. Ciò precisato, il ricorso è infondato.
6. Invero, dalla documentazione in atti emerge che il Comune di Ardea, con la citata deliberazione consiliare n. 23/2022, ha avviato un procedimento urbanistico preordinato al complessivo “ ridisegno della zonizzazione PRG 1984, approvato con le sue varianti urbanistiche e puntuali - Determinazione dell’attuale stato di diritto ”, con relativi elaborati cartografici e relazioni tecniche, finalizzato tra l’altro alla “ Costruzione di uno strumento che consenta l’elaborazione di una variante generale al PRG ”.
Come risulta dalla documentazione allegata alla relazione illustrativa prot. n. 87487/2025, detto iter urbanistico ha conosciuto successivamente un impulso e avanzamento con la deliberazione di Giunta comunale n. 240 del 18 dicembre 2024, recante adozione di un atto di indirizzo volto a “ procedere all’aggiornamento complessivo della cartografia del P.R.G. esistente; correggere gli errori rilevati nella variante adottata; avvalersi di un professionista esterno per la predisposizione degli atti tecnici necessari ” (essendo stati riscontrati “ diversi errori e/o omissioni sulle cartografie ridisegnate ” accluse alla delibera n. 23/2022), e poi con la determinazione dirigenziale n. 726 del 29 aprile 2025, di affidamento dell’incarico di verifica delle incongruenze nel ridisegno del PRG a professionista esterno “ al fine della predisposizione degli atti propedeutici per le opportune verifiche sulle cartografie ridisegnate ed oggetto dell’adozione in variante degli elaborati adottati con la delibera C.C. n. 23/2022 e (…) produzione della cartografia corretta da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale ”.
Nella propria relazione di chiarimenti l’amministrazione ha rappresentato che l’incarico affidato è attualmente in corso di esecuzione, che la ricognizione riguarda l’intero PRG del 1984 e sue varianti, includendo anche l’area di proprietà della Società ricorrente, con completa revisione tecnico-cartografica necessaria per dare esecuzione alla sentenza n. 6346/2025, al fine di predisporre una cartografia corretta da sottoporre all’adozione e approvazione del Consiglio comunale, e che pertanto l’Ente non è rimasto inerte.
7. Alla luce di quanto sopra non può essere ascritta all’amministrazione comunale alcuna inottemperanza al giudicato amministrativo della cui esecuzione oggi trattasi, essendo in corso un complessivo, strutturato e articolato procedimento urbanistico di aggiornamento dell’intero PRG, che interessa anche la riqualificazione del lotto della ricorrente, e che richiederà le necessarie tempistiche per essere portato a definitivo compimento, con il doveroso coinvolgimento degli organi municipali investiti delle relative competenze.
Allo stato, difettano dunque i presupposti per l’accoglimento della proposta azione di ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm.
8. In conclusione, il ricorso va rigettato.
9. Nulla si dispone sulle spese di lite in ragione della mancata rituale costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL MA, Presidente
NC NT AY, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC NT AY | EL MA |
IL SEGRETARIO