Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 21/04/2026, n. 7156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7156 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07156/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01403/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1403 del 2026, proposto da
BE SA, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza TAR Lazio n. 12967/2025 resa inter partes, pubblicata in data 01/7/2025 e notificata in data 7/7/2025 su ricorso NRG 5137/2021, recante l’annullamento del giudizio collegiale espresso nei confronti del ricorrente dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale - ASN 2018/2020 a Professore universitario di seconda fascia (Settore Concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa, di cui al Bando D.D. 1532/2016) e pubblicato sul portale internet il 15/04/2021 e degli atti connessi come indicati in ricorso e conseguentemente
PER LA AN
1. dell'Amministrazione resistente al riesame della posizione della ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione,
2. dell’Amministrazione resistente al pagamento, a favore della ricorrente, della somma di €. 650/00 a titolo di rimborso contributo unificato versato nel giudizio TAR Lazio NRG 5137/2021 definito con la citata sentenza TAR Lazio n. 12967/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. TO TO NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
Espone la ricorrente, prof.ssa BE SA, di aver impugnato il giudizio collegiale negativo dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ASN 2018/2020 a Professore universitario di seconda fascia nel Settore concorsuale 11/D2 (didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, bando DD 1532/2016) pubblicato il 15 aprile 2021, unitamente agli atti connessi, con ricorso di fronte a questo TAR che lo accoglieva con sentenza nr. 12697 del 01 luglio 2025.
Nell’annullare il giudizio negativo in forza del primo motivo di ricorso, ovvero per aver omesso la Commissione di acquisire il parere scritto pro veritate sull’attività scientifica della ricorrente da parte di un esperto revisore appartenente al SSD della candidata (M-EDF/01 ed M-EDF/02), in violazione degli artt. 16, comma 3, lett. i) della legge n. 240/2010, dell’art. 8, comma 5 del d.P.R. n. 95/2016, del d.d. di indizione della procedura, del verbale n. 1 del 20 novembre 2018 e del principio dell’autovincolo, nonché con eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici (nella Commissione non vi era alcun commissario afferente ai SSD della candidata da valutare e nel verbale n. 1/2018 era stato richiamato l’obbligo di avvalersi del parere del revisore esterno, tuttavia poi non acquisito) il Tribunale ordinava di rivalutare l’interessata entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o sua notifica, secondo le modalità meglio indicate in motivazione.
Riferisce la ricorrente di aver notificato la sentenza a mezzo PEC in data 7 luglio 2025, sia presso l’Avvocatura che presso il Ministero, in proprio.
Precisa altresì di aver provveduto a versare, nell’ambito del giudizio, il contributo unificato di iscrizione a ruolo in data 5 ottobre 2021 per euro 650,00.
Afferma quindi che la suddetta sentenza passava in giudicato per decorrenza del termine cd. “breve” di impugnazione, in data 7/10/2025 stante la citata sentenza notificata della stessa avvenuta in data 7/7/2025 e deduce che ad oggi il Ministero non ha ottemperato alla suddetta decisione omettendo:
a) di rivalutare la domanda della ricorrente a mezzo di una nuova Commissione in diversa composizione;
b) di rimborsare alla ricorrente il contributo unificato versato nel relativo giudizio.
Su tali basi, propone l’odierno giudizio di ottemperanza, chiedendo la declaratoria dell’obbligo del MIUR di procedere alla esecuzione della sentenza corsa inter partes nei termini innanzi richiesti, anche a mezzo di nomina di Commissario ad acta.
Nonostante la rituale notifica del ricorso, nessuno si è costituito per l’Amministrazione intimata.
Nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Stante la mancata deduzione in giudizio dell’avvenuto riesame della domanda di abilitazione della odierna ricorrente, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Non risulta invero che, a seguito della notifica della sentenza da ottemperare e nei termini a tale scopo fissati dal giudicato, sia stata nuovamente disposta la rivalutazione della domanda di abilitazione, nel rispetto delle specifiche modalità prescritte dal giudicato.
Neppure risulta essere stato rimborsato il contributo unificato.
A tal proposito, osserva il Collegio che sebbene la sentenza abbia disposto, in motivazione, la compensazione delle spese di lite, egualmente il rimborso del contributo unificato è a carico della parte soccombente secondo l’art.13, comma 6 bis, del DPR 115/2001 (cfr. Consiglio di Stato sez. VII, 2/10/2025, n. 7699, secondo cui “ A norma dell'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'importo del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari grava sempre sulla 'parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio', derivando l'obbligo del rimborso direttamente e automaticamente dalla legge, senza necessità di una specifica statuizione al riguardo nella sentenza, essendo lo stesso sottratto alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare. ”).
Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, va ordinato all’Amministrazione soccombente nel giudizio conclusosi con la sentenza da ottemperare di assicurare piena e completa esecuzione alla decisione, entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte se anteriore e con riserva, decorso tale termine, di procedere alla nomina del Commissario ad acta su istanza di parte ricorrente, notificata a controparte, con oneri a carico dell’Amministrazione.
Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di provvedere a dare piena ed esaustiva esecuzione al giudicato della cui ottemperanza si tratta entro i termini e con le modalità di cui in parte motiva.
Condanna l’Amministrazione intimata alle spese di lite che liquida in euro 1.000,00, oltre rimborso del contributo unificato di cui al presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR CA, Presidente
TO TO NO, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| TO TO NO | AR CA |
IL SEGRETARIO