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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2901 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. 1669/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 11/12/2024, con fissazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c., l'ultimo dei quali
è scaduto in data 3 Marzo 2025.
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avvocato Laura Zottola, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ATTORE-
E
, in persona del legale rappresentante p.t. (Codice Fiscale e Controparte_1
numero di iscrizione nel Registro Imprese di VI , P.IVA P.IVA_1
) rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti conferita per P.IVA_2 atto del notaio di VI, rep. 186905, racc. 30367 del Persona_1
18.12.2014, dall'avv. Gian Tommaso Avati -CONVENUTA-
NONCHE'
P.I. ) in persona del legale rappresen- Controparte_2 P.IVA_3
tante pro tempore -CONVENUTA CONTUMACE-
Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre ma- terie (art. 2043 c.c. e norme speciali) (cod. oggetto 145999).
Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza e note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.01.2020, il sig. conveniva Parte_1
in giudizio e la uale intestataria Controparte_1 Controparte_2
del veicolo IA DO (targata DT17614) per ivi sentir accogliere le seguenti conclu- sioni: “1) accogliere la domanda attrice, dichiarare la esclusiva responsabilità della
1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nel sini- Controparte_2 stro per cui è causa e per l'effetto condannare i convenuti Controparte_3
e in solido, al pagamento in favore del Sig.
[...] Controparte_2
della complessiva somma di € 23.000,00 per i danni alla motocicletta Parte_1
HO SA targata DT17614 e per i danni alla persona, ovvero di quella diversa somma, maggiore e/o minore, che il Tribunale riterrà equa e giusta, con favore degli interessi e della svalutazione monetaria fino all'effettivo e totale soddisfo;
2) condanna- re i convenuti e in Controparte_4 Controparte_2
solido, al pagamento delle spese e del compenso del presente giudizio, con specifica at- tribuzione ai Procuratori costituiti, che si dichiarano antistatari”.
In fatto, l'attore esponeva in sintesi: che il giorno 07/06/2019, alle ore 12.00 circa, si trovava in Pozzuoli (NA), alla via Lun- gomare Cristoforo Colombo, in direzione “Casetta degli Ormeggiatori”, alla guida del motoveicolo HO SA targata DT17614 di sua proprietà, allorquando, veniva ur- tato, per poi farlo rovinosamente cadere a terra, dall'autovettura IA DO (targata FM
732 TE); che il sinistro avveniva secondo queste modalità: il veicolo IA DO targato FM 732
TE – il cui conducente, Sig. , aveva notato uno stallo libero per par- Parte_2
cheggiare, posto alla propria sinistra rispetto al suo senso di marcia – dalla destra, cam- biando direzione di marcia, svoltava sulla propria sinistra repentinamente e velocemente ed investiva la motocicletta HO SA targata DT17614, di proprietà e guidata, regolarmente con il casco, dal Sig. , che sopraggiungeva da tergo a Parte_1
moderata velocità; che sul posto interveniva una pattuglia della Polizia Municipale di Pozzuoli che redige- va regolare rapporto;
che in conseguenza della caduta il Sig. riportava lesioni personali per Parte_1 le quali veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo dove gli diagnosticavano “frattura scomposta della base della falange prossimale II raggio con diastasi dei frammenti” della mano destra che “si medica e si immobilizza la frattu- ra previa riduzione con stecca. A controllo amb tra 5 gg con radiografia impegnativa e prenotazione” come da referti Cartella DEA 2019 / 19174; che successivamente il Sig. era costretto ad effettuare ulteriori controlli clinici e Pt_1
strumentali e ad eseguire le terapie mediche prescritte. In particolare, in data 13.6.2019, dopo aver effettuato il 10.6.2019 una radiografia “di controllo mano dx” presso
2
l'Istituto Diagnostico Varelli, si sottoponeva a visita all'ospedale San Paolo – Divisione di traumatologia e ortopedia – dove “si riapplica fasciatura steccata al 2° dito mano dx per 3 settimane”;
che in data 4.7.2019, dopo aver effettuato il 18.6.2019 ed il 4.7.2019 altre due radio- grafie di controllo rispettivamente presso il Centro Augusto Diagnostica per Immagini e la Diagnostica Basile, il Sig. si sottoponeva di nuovo a visita all'ospedale San Pt_1
Paolo – Divisione di traumatologia e ortopedia – dove gli veniva prescritto un ciclo di fisioterapia ed un ulteriore trattamento farmacologico;
che nel periodo di controlli, visite e terapie il Sig. aveva sostenuto spese docu- Pt_1 mentate per € 273,99, come da ricevute depositate in atti;
che in data 3.9.2019, il Sig. veniva dichiarato “clinicamente guarito con postu- Pt_1 mi da valutare in sede medico legale”; che nell'infortunio del giorno 7.6.2019 il Sig. aveva riportato la frat- Parte_1
tura scomposta della base della falange prossimale II raggio con diastasi dei frammenti mano dx e tali lesioni precludevano la normale possibilità di lavoro, residuando un in- debolimento delle funzioni sensitive e motorie con danno biologico da invalidità per- manente pari al 6 / 7% di invalidità secondo le considerazioni conclusive del dr.
[...]
esposte nella propria relazione di consulenza medico-legale di parte depositata Per_2
in atti;
che per le suddette lesioni cd. micro-permanenti l'attore aveva diritto ad un risarcimen- to di € 15.809,09, ivi comprese le spese mediche documentate;
che in conseguenza dell'incidente la motocicletta HO SA aveva riportato dan- ni tali da renderla non più marciante, tant'è che si era reso necessario prima lo sposta- mento dal parcheggio del porto di Pozzuoli a mezzo furgone poi una sosta “moto inci- dentata” a pagamento ed i danni erano quantificati in € 7.128,25, come da preventivo del 11.10.2019 della concessionaria HO Magazine s.r.l.; che il veicolo investitore IA DO targato FM 732 TE al momento del sinistro era in- testato al P.R.A. alla ed assicurato per la con la Controparte_2 CP_5 [...]
con polizza n.284950102 come da dichiarazione del Controparte_4
suo conducente, Sig. ,; Parte_2
che la motocicletta danneggiata HO SA targata DT17614 al momento del sini- stro era intestata al P.R.A. al Sig. ed assicurata per la R.C. con la Parte_1 [...]
con polizza n. 284865261; Controparte_4
3
che con PEC del 29.7.2019 il Sig. inviava la richiesta di risarcimento Parte_1
diretto per danni a cose ed alla persona e contestualmente anche la denuncia cautelativa e l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita alla propria compagnia assicurativa, Soc. di ed a quella del responsabile ci- Controparte_4
vile, Controparte_4
che con PEC del 13.1.2020, di riscontro alla e-mail del 22.10.2019, il Sig. face- Pt_1
va periziare la propria motocicletta HO SA targata DT17614 al P.A.
[...]
, perito fiduciario della Soc. di Ass.ni Per_3 Controparte_1
che erano stati esperiti tutti gli adempimenti per la procedura di indennizzo diretto di cui al DLGS 209 /2005 mala compagnia assicuratrice non aveva proceduto al pagamento di alcun indennizzo né per danni a cose né per danni alla persona.
Instaurata la lite innanzi al Tribunale di Napoli, si costituiva la Controparte_4
quale eccepiva la improponibilità della domanda per violazione della vigente normativa, ex artt. 145 e 148, del codice di Assicurazioni, non avendo l'attore adempiuto all'onere di sottoporsi a visita medica. Nel merito contestava la domanda sotto il profilo dell'an debeatur , in punto di legittimazione delle parti, di veridicità dell'accadimento e di re- sponsabilità del conducente del furgone IA DO in quanto il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità dello stesso attore il quale alla guida della moto HO
SA , causa l'elevata velocità, non si avvedeva della manovra di svolta del furgone
IA DO regolarmente segnalata finendo con il cadere al suolo, non essendovi stato alcun impatto tra la motocicletta del ed il veicolo della La Pt_1 Controparte_2
convenuta respingeva inoltre le avverse pretese risarcitorie, in punto di quantum de- beatur , poiché eccessive, avanzando in via subordinata eccezione di concorrente re- sponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro da considerarsi per la quantificazio- ne dell'eventuale risarcimento dei danni.
Alla luce di quanto esposto, la convenuta concludeva per l'inammissibilità, improponi- bilità ed improcedibilità della domanda attorea ritenuta infondata in fatto ed in diritto e, comunque in via gradata, chiedeva la riduzione del risarcimento in proporzione al grado della colpa imputabile alla parte istante con vittoria di spese.
Dichiarata la nullità della notifica della citazione nei confronti del responsabile civile per insufficienza dei termini a comparire era disposta la rinnovazione della citazione ex articolo 164 CPC a cura di parte attrice all'esito della quale il giudice dichiarava la con- tumacia della società (cfr udienza del 15.11.2021); concessi i termini Controparte_2 di cui all'art. 183 / 6° comma c.p.c, ammessi i mezzi istruttori all'udienza del
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25.01.2023 veniva escusso il teste di parte attrice , il quale dichiarava: Testimone_1
“ (…)Sono amico dell'attore dal 2014. Premetto che io lavoro alla biglietteria della Ca- remar in Pozzuoli nei pressi del lungomare Cristoforo Colombo e il giorno 7 giugno
2019 iniziavo il mio turno di servizio alle 12:30 ma ero già arrivato all'incirca verso le
12:00, avevo parcheggiato l'auto e mi accingevo ad andare in biglietteria allorquando ho visto l'incidente che vedeva coinvolto;
ricordo che quel giorno sen- Parte_1
tii il rumore di ruote, come se fosse una sorta di sgommata accelerata forte del furgone tipo DO e vidi che il conducente di questo furgone girava repentinamente verso una traversa dove c'è un parcheggio di posti auto a strisce blu;
girando repentinamente a sinistra vedevo urtare la moto di dal lato destro e vedevo che cade- Parte_1
va; più precisamente la moto urtata dal lato destro cadeva a sinistra;
dopo mi avvicinai
a prestare soccorso perché vidi questa scena;
indossava regolarmente il ca- Pt_1
sco allacciato avvicinandomi mi sono accorto che era lui ad essere stato coinvolto nell'incidente anche perché conosco la sua motocicletta;
io ricordo che la moto stava sul senso di marcia regolare;
il furgone DO stava quasi fermo e faceva un un'azione diciamo repentina;
io vidi proprio la scena ovvero la sgommata quindi poi dopo il DO-
BLO' girava a sinistra, dopo la forte accelerata e senza neanche la freccia andava ad urtare la moto che stava in senso di marcia regolare;
la moto non era in fase di sorpas- so, procedeva a velocità normale perché quella era una era una strada molto trafficata.
ADR: “la distanza di sicurezza della moto rispetto al furgone era di 3 metri, 3 ½ m se ben ricordo ADR:” non ho indicato il mio nominativo nel verbale perché io come ho detto alle 12:30 dovevo andare a lavorare in biglietteria e vi sono andato e dopo avere iniziato a lavorare non mi sono allontanato al momento in cui sono arrivati i vigili per indicare la mia presenza sui luoghi all'atto del sinistro. I vigili sono arrivati tardi, non sono arrivati subito, per questo me ne sono dovuto andare.”[…] “Confermo che la mo- tocicletta HO riportò danni;
in quel momento io ho visto rotto il manubrio lato de- stro dove c'è stato l'impatto ed infatti si è rotto il dito della mano destra;
ho Pt_1
visto poi le scocche della parte sinistra della moto graffiate e olio a terra;
non c'era molta gente in quel momento e non si è fermato il traffico;
il furgone si è però dovuto spostare per non creare intralcio alla circolazione;
la moto a quanto ricordo non era più marciante mentre prima procedeva regolarmente.” ADR:” ha Parte_1
chiamato i Vigili;
la moto rimase sul posto mentre si recò in ospedale accom- Pt_1
pagnato da un nostro amico comune di nome non ricordo il cognome;
la moto Per_4
invece rimase sul posto e successivamente nei giorni a venire fu portata in un parcheg-
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gio sito nei pressi nel quale io lavoro sempre a Pozzuoli, parcheggio che si chiamava
. ADR:”io ricordo che i punti di impatto erano i seguenti. Il punto di Persona_5
impatto principale era localizzato per la moto nel punto dove sta l'acceleratore destro del manubrio della moto;
per il DO era lo specchietto sinistro se ricordo bene che andava a urtare l'acceleratore destro della moto”.
Nella medesima udienza veniva escusso anche il secondo teste di parte attrice, la sig.ra la quale dichiarava: “Sono la compagna del testimone che ha deposto Testimone_2
in precedenza;
anche io lavoro a Pozzuoli nei pressi del lungomare Cristoforo Colombo
e stavo con lui ovvero il mio compagno il giorno 7 giugno 2019 alle 12:00 circa. preci- so che io dirigo gli uffici della che si trovano nei pressi e mi stavo recando CP_6
alle 12:00 circa al lavoro. Preciso ancora che per il mio lavoro no non ho un orario di ingresso prestabilito. Ho assistito all'incidente per cui è causa. Non sono parente di
che conosco da circa 7 -10 anni , non mi ricordo esattamente. Io e il Parte_1
mio compagno avevamo appena parcheggiato la nostra autovettura presso lo spiazzale
a fianco al lungomare Cristoforo Colombo, via largo San Paolo si chiama lo spiazzale.
Ad un certo punto ho sentito praticamente una sorta di sgommata con le ruote (se si può dire così) per cui mi sono mi sono girata .Io e anche il mio fidanzato abbiamo visto la scena in cui questo DO ha improvvisamente girato verso sinistra, probabilmente perché doveva parcheggiare dove avevamo appena parcheggiato noi (perché quella è un'area -parcheggio), appunto ha girato e ha preso la moto del signor mentre Pt_1
questi percorreva in velocità normale la strada. Quella è una zona piena di turisti con le valigie che camminano, procedeva per la sua strada ed è stato praticamente Pt_1
preso sul lato destro della moto ( tipo SA), moto che è caduta sul lato sinistro.
Preciso che io ho sentito il rumore delle gomme del doblò e dopo mi sono girata ed ho visto l'impatto. In merito ai punti di impatto io ricordo che la moto era attinta allo specchietto destro vicino al manubrio destro anteriore tanto è vero che era attinta la mano di mentre il DO come punto d'impatto aveva il lato sinistro Parte_1
anteriore (se ben ricordo) ma non posso essere precisa maggiormente sul punto del furgone che andava a colpire la motocicletta ADr Quando sono venuti i Vigili io non ci stavo perché i vigili hanno impiegato del tempo per arrivare ed io nel frattempo me ne sono andata a lavorare;
dopo un poco sono giunti altri amici che si sono trattenuti con
e lo hanno accompagnato all'ospedale mentre la moto è rimasta sul posto;
Pt_1
riconosco le fotografie della produzione di parte attrice doc 1 e doc 21 che mi sono esi- bite. ADR io ricordo che la moto non era in fase di sorpasso e che si trovava a circa 2 o
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3 o 4 metri rispetto al furgone DO che la precedeva;
non ricordo di aver sentito la frenata della moto allorquando il DO svoltò improvvisamente a sinistra;
ADR la mo- to si era rotta era graffiata e c'era dell'olio a terra e non era marciante Adr io non ri- cordo precisamente cosa fece al momento in cui vide la svolta im- Parte_1
provvisa della moto a sinistra nel senso che non riesco a ricordare se lui tentò di azio- nare il freno mettendo i piedi a terra nei limiti del possibile ovvero se tentò di evitare
l'impatto spostandosi sulla strada per non prendere l'ostacolo che si era rappresentato dal furgone DO Adr indossava il casco regolarmente allacciato Parte_1
tanto è vero che io l'ho riconosciuto solo dopo che si è tolto il casco;
ADR La moto ri- mase sul posto e successivamente fu spostata altrove ma non ricordo con precisione il giorno preciso in cui venne allocata presso la ADR Il DO camminava CP_6
avendo sulla destra una fila di macchine parcheggiate come se camminasse in seconda fila ADR non ricordo se il DO mentre stava girando a sinistra aveva l'indicatore di direzione ovvero la freccia sinistra accesa”.
All'udienza del 6/03/2023 il giudice conferiva incarico al CTU nominato e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Veniva espletata CTU medico legale sulla persona dell'attore. Con perizia depositata in atti il 16/10/2023 il medico prof. Per_6 riconosceva la compatibilità delle lesioni riportate dall'istante con la dinamica
[...] traumatica riferita, consistente in un impatto con un'automobile e successiva caduta al suolo, quantificando i postumi permanenti nella misura dell'1,5%, ITT di 1 giorno (ri- covero ospedaliero) e ITP di 20 giorni al 50 % e ITP di 20 giorni al 25%, rilevando al- tresì che il livello di sofferenza patito dall'istante è stato di consistenza media. Il CTU riteneva inoltre congrue le spese mediche documentate (€ 273,99).
All'udienza del 20.11.2023, il Giudice formulava alle parti proposta ex art. 185 bis c.p.c. che veniva accettata solo dall'attore ma non dalla compagnia assicurativa con- venuta .
All'udienza di rinvio del 11.12.2024, le parti si riportavano alle proprie richieste e dife- se come in atti e la causa veniva quindi introitata a sentenza con fissazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c.
**********
In via preliminare, la domanda è proponibile in quanto regolarmente preceduta, come per legge, dalla procedura di negoziazione assistita (cfr. lettera invito pec del
29.7.2019).
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Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la validità dell'atto introduttivo, atteso che esso contiene, in modo adeguato, tutti gli elementi di identificazione del diritto azionato.
Va disattesa dunque l'eccezione, sollevata dalle circa l'improponibilità della CP_4
domanda ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 145 e 148 D. Lgs. 209/2005.
Invero, la raccomandata in atti inviata dal danneggiato attore in data 29.7.2019 a norma degli artt. 144 e seg. codice delle assicurazioni è, comunque, idonea ad espletare la fun- zione propria del richiamato art. 148 cod. ass.; in essa, infatti, sussistono tutti gli ele- menti necessari alla compagnia per effettuare le valutazioni necessarie per raggiungere le finalità di cui al citato art. 148 (Cass. n. 19354/2016).
Né può ritenersi che il danneggiato, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175
c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del medesimo Codice delle assicurazioni private (Cass Sentenza n. 1829 del
25/01/2018).
E'stato infatti provato ed è rimasto incontestato che il sig. faceva periziare la Pt_1
propria motocicletta HO SA targata DT17614 al P.A. , pe- Persona_3
rito fiduciario della (cfr. pec. in atti del Controparte_7
13.01.2020). E'quindi documentato che l'istante si sia reso disponibile alla perizia sulla base di quanto versato in atti nel corso del giudizio.
Neppure risulta indimostrato che prima del giudizio e dopo la messa in mora la compa- gnia assicurativa abbia invitato il danneggiato a visita medica e che questi sia rifiutato di sottoporsi alla stessa;
al contrario la visita del medico fiduciario della compagnia con- venuta costituita è avvenuta in corso di lite il 28/11/2022 ed è stata depositata in atti (cfr relazione dottssa . Per_7
Giova a tal riguardo precisare che, in base a Cass. n. 32919 del 09/11/2022 “L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del- la r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 cod. ass., se l'assicuratore non si sia avvalso della fa- coltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata”.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione de qua.
Risulta provata la titolarità attiva, avendo l'attore prodotto sia documentazione compro- vante la proprietà del motoveicolo danneggiato, sia la non contestata documentazione medica, anzi confermata in sede di CTU espletata.
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In punto di titolarità passiva, dalla documentazione prodotta (certificato PRA), risulta la titolarità dell'autoveicolo, IA DO tg. FM 732TE, coinvolto nel sinistro stradale, per cui è lite, in capo alla convenuta rimasta contumace. Controparte_2
Inoltre, è stata provata nel corso dell'istruttoria la copertura assicurativa per la R.C.A. del veicolo danneggiato, compagnia assicuratrice altresì della Controparte_1
convenuta responsabile (non contestata). Invero, depongono in tal senso, tutte le difese con cui la stessa respingeva la richiesta di risarcimento avanzata dall'attore, sul presup- posto dell'assenza del nesso di causalità tra evento e lesioni e non sulla mancanza di co- pertura assicurativa da parte della . Inoltre in data 13.01.2020, il P.A. Controparte_1
, perito fiduciario della Soc. proce- Persona_3 Controparte_7
deva, come da documentazione in atti, a periziare il veicolo del danneggiato.
In ogni caso la titolarità attiva e passiva risulta ampiamente dimostrata dalla relazione del Corpo di Polizia municipale del laddove sono chiaramente in- CP_8 Parte_3
dicati i veicoli le persone coinvolte, la compagnia assicurativa dei veicoli coinvolti e la tipologia di danni visibili ai veicoli coinvolti.
Parte attrice, rispettando le condizioni di proponibilità della domanda ex art 145 cod ass ha agito ex articolo 149 codice assicurazioni chiedendo per quanto di ragione il risar- cimento dei danni a cose e persone in relazione a sinistro occorso il 7 giugno 2019 alle
12.00 circa in Pozzuoli (Napoli) e chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo FIAT DOBLO' tg FM732 TE nella produzione del sinistro .
Come è noto nel caso di azione ex art 149 cod assicurazione sussiste litisconsorzio ne- cessario con il responsabile del veicolo antagonista (cfr la recente Cass 4994/2023 con- forme a Cass 21896/2017, Cass 9188/2018, Cass 7755/2020 e Cass 14466/2020).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte affermato, nella vigenza della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che nel giudizio promosso dal danneggiato con azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile deve essere chiamato in giudizio anche il responsabile del danno. Si tratta di un orientamento che trae il proprio sicuro fondamento nella previsione dell'art. 23 della legge cit., in base al quale nel giudizio promosso contro l'assicuratore, a norma dell'art. 18, primo comma, della legge stessa, deve essere chiamato anche il responsabile del danno. Nel sistema che prevede l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno era lo- gico introdurre il litisconsorzio necessario del medesimo;
tale previsione, che costituisce una deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni
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solidali, è dettata al fine di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consen- tendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo quale soggetto del rapporto assicurativo, in particolare ai fini dell'eventuale azione di rivalsa prevista dall'art. 18 della legge stessa.
Nella particolare procedura di risarcimento diretto introdotta dall'art. 149 del d.lgs. n.
209 del 2005 — che rappresenta, a tutti gli effetti, una novità rispetto al sistema previ- gente — continua a sussistere il litisconsorzio necessario del danneggiante in quanto l'azione diretta di cui all'art.149 cit. non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltan- to la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria (così l'ordinanza 13 aprile 2012, n. 5928).
Si legge in motivazione nella pronuncia della Cass 21896/2017 “(…)In altri termini, il sistema risarcitorio costruito dall'art. 149 e dal d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo. In sostanza, la procedura in questione determina un meccanismo di semplificazione operante a con- dizione che si tratti di danni al veicolo, o alle cose trasportate di proprietà dell'assicu- rato o del conducente, ovvero anche di danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purché nei limiti di cui all'art. 139 del decreto stesso (lesioni di lieve enti- tà). In tal modo il danneggiato viene risarcito dal proprio assicuratore il quale potrà recuperare quanto pagato dall'assicuratore del responsabile (v. anche la sentenza 10 agosto 2016, n. 16874). Si tratta, quindi, di una procedura che trova il proprio fonda- mento, oltre che nel modesto valore dei risarcimenti di cui si tratta, principalmente in una esigenza di rapidità di tutela, assicurata dalla circostanza che il danneggiato, ri- volgendosi al proprio assicuratore con cui ha un rapporto contrattuale pendente, risul- ta agevolato proprio dall'esistenza di tale rapporto e dalla relativa conoscenza con la struttura dell'assicuratore. Occorre però tenere presente che il sistema previsto dal
d.lgs. n. 209 del 2005 è, per certi versi, identico a quello preesistente;
ed infatti l'art.
144, comma 3, di tale decreto dispone che, quando la vittima propone l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ha l'obbligo di convenire altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del
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mezzo. L'azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall'art. 144 cit.; ne dà conferma in tal senso il com- ma 6 dell'art. 149 il quale attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente;
e la possibilità che l'art. 149, comma 6, cit. conferisce all'assicuratore del responsabile di intervenire in giudizio e di estromettere l'altra impresa si collega alla posizione di accollo ex lege di cui si è detto in precedenza. La legge dice che, quando tale intervento ha luogo, la richiesta di estromissione è possibile se l'impresa interve- niente riconosca la responsabilità del proprio assistito. Ora, è palese che tale respon- sabilità, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato contro il proprio assicuratore e ciò è un'ulte- riore indiretta conferma dell'esistenza del litisconsorzio necessario. D'altra parte, l'a- zione diretta parte di cui all'art. 144 cit. presenta tre caratteristiche essenziali: l'inop- ponibilità delle eccezioni, il limite del massimale ed il litisconsorzio necessario. E poi- ché è pacifico che le prime due trovano applicazione anche nel caso di azione diretta promossa dalla vittima nei confronti del proprio assicuratore, in regime di risarcimento diretto, non si comprende perché mai a quest'ultima azione debba negarsi l'applicabili- tà della terza caratteristica dell'azione diretta, ovvero il litisconsorzio necessario (…)”.
Ne consegue che , a differenza dell'azione di cui all'art 141 cod ass , nella procedura ex art 149 cod assicurazione si dibatte e discute della responsabilità del conducen- te/proprietario del veicolo antagonista e che l'assicuratore del danneggiato non fa altro che liquidare il danno per conto dell'assicurazione del danneggiante.
Tale inquadramento normativo, a parere del Tribunale determina nella fattispecie in esame la ammissibilità della domanda avanzata dall'odierno attore contro
[...]
ex art 2054 cc ed ex art 149 cod ass verso la . CP_2 Controparte_1
Ciò posto la domanda è parzialmente fondata deve essere accolta nei limiti, per le moti- vazioni di seguito esplicitate.
L'attività istruttoria espletata in corso di causa ha confermato solo in parte la dinamica del sinistro come riportata dall'attore come emerge già dall'esame del verbale redatto dalla polizia locale intervenuta (Corpo Polizia Municipale Ufficio Infortunistica Strada- le del Comune di Pozzuoli), che, nel confermare la esistenza di un sinistro con uno scontro di veicoli( confronta relativo verbale con indicazione dei danni visibili ad en- trambi i veicoli coinvolti) ha ricostruito in via solo presumibile, la eventuale dinamica dell'incidente, ex post, non avendo gli agenti assistito allo stesso, ma ritenendo di san- zionare entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti per violazione al norme del codice
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della strada (rispettivamente il ai sensi dell'articolo 148 comma 2 codice del- Pt_1
la strada perché avrebbe effettuato manovra di sorpasso senza accertarsi che lo spazio fosse sufficiente alla manovra e il conducente del veicolo IA Doblo ai sensi dell'artico- lo 154 primo comma codice della strada avendo effettuato cambio di direzione creando pericolo intralcio alla circolazione stradale).
La dinamica dei del sinistro non è chiaramente individuata dai due testimoni escussi un corso di causa.
Nella specie, la teste in merito alle dinamiche di realizzazione del si- Testimone_2
nistro, ha ricordato più volte di non ricordare rilevanti elementi coevi al verificarsi del sinistro, giacché, seppur presente sul posto, ha asserito di essersi “girata dopo”, descri- vendo l'impatto essersi realizzato in situazione di traffico molto intenso sia di autovei- coli che di persone (nella specie si parla di autovetture, poste anche in seconda fila, con restringimento della carreggiata e di turisti presenti per strada con valigie al seguito) in circostanze tali dunque da non consentire di effettuare una brusca manovra di ripartenza e comunque tale da poter esser prevenuta ed impedita dal ciclomotore con l'impiego di una guida adeguata, attenta e prudente.
D'altro canto, il teste , anch'egli dichiaratosi amico di parte attrice, ha Testimone_1
deposto riportando dettagli empirici che richiedevano una presenza ravvicinata, quali quelli relativi ad una presunta brusca ripartenza pur in circostanze di traffico molto in- tenso ed a distanza di sicurezza da parte del centauro, sebbene, come dallo stesso dichia- rato, avvicinatosi soltanto dopo per poter prestare soccorso.
La deposizione agli atti dunque delinea il quadro di una vicenda dai contorni contenuti- stici non ben determinati e definibili, con elevata probabilità, unicamente nell'an e non anche precisamente nel quomodo.
In particolare non si condivide l'affermazione secondo cui il non fosse in fa- Pt_1
se di sorpasso perché proprio i punti di impatto ed il fatto che vi è stato uno scontro alla sinistra del veicolo IA Doblo' ed il manubrio anteriore destro della moto guidata dal dimostra che quest'ultimo era in fase di sorpasso affiancato appunto alla IA Pt_1
DO' non potendo in caso contrario esservi scontro tra veicoli. Ma lo scontro vi è stato perché gli stessi testi hanno indicato i punti di impatto ed i Vigili urbani hanno ri- scontrato danni visibili per il IA DO al parafango posteriore sinistro , allo sportelli- no del carburante nonché allo “specchietto retrovisore anteriore sinistro spostato verso
l'esterno”.
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La motocicletta HO SA dopo essere stata attinta alla parte destra cadeva a terra a sinistra e riportava -secondo quanto riscontrato dai Vigili urbani -graffi allo spec- chietto sinistro, al paravento del lato sinistro , al paraurti anteriore del lato sinistro non che alla carena del lato destro , al paramani lato sinistro, una lieve ammaccatura al faro anteriore bordo sinistro e la distruzione dell'indicatore di direzione anteriore sinistro.
Non appare pertanto credibile quanto indicato dai testimoni in merito al fatto che la mo- to non si trovasse in fase di sorpasso e trovasse a circa 2 o 3 o 4 metri rispetto al furgone
DO che la precedeva.
Poiché la deposizione dei testi non è chiara al punto da escludere la concorrente respon- sabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti e poiché gli stessi Vigili sono in- tervenuti in un momento successivo raccogliendo le dichiarazioni dei rispettivi condu- centi ma non essendo testimoni oculari dell'incidente, deve ritenersi che sulla base del materiale probatorio raccolto consta soltanto la prova certa della sussistenza di uno scontro tra veicoli in marcia.
Va dunque fatta applicazione della norma di cui all'art 2054 comma 2 cc e questo Tri- bunale intendere aderire al principio sancito da Cass n. 15736 del 17/05/2022 secondo cui “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il si- nistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di en- trambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni”.
Orbene il sinistro si è di certo verificato e si è trattato di uno scontro tra due veicoli provvisti di assicurazione .
Il motivo per il quale non vi è stata corresponsione di indennizzo in via stragiudiziale, sta nell' an e nel quantum poiché era e rimane tutt'oggi controversa la responsabilità del sinistro in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti .
Infatti, con riferimento alla ricostruzione della dinamica del sinistro, premesso che “Il giudice di appello, che applichi il principio sussidiario di cui all'art 2054, comma se- condo, cod civ, ove non sia possibile accertare le modalità dell'incidente stradale cau- sato dalla circolazione di veicoli, non supera i precisi limiti del petitum e delle eccezio-
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ni dedotte, ma pronunzia nell'ambito della res in iudicium deducta, sia sotto il profilo della fattispecie prospettata dalle parti, sia della applicazione della previsione legisla- tiva, che contempla espressamente il ricorso alla presunzione dell'uguale concorso alla produzione del danno allorchè le parti, che pure abbiano richiesto l'imputazione della colpa alla parte avversaria, non abbiano tuttavia dato la prova contraria alla presun- zione stessa” (sentenza Cass n. 3990/78 risalente ma espressione di un principio condi- visibile ), va rilevato che , come chiarito più volte dalla S.C., in tema di circolazione stradale, in caso di scontro tra veicoli , la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. risulta superata quando, all'esito della valutazione delle prove, risulti indivi- duato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e risulti altresì che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della cir- colazione e a quelle di comune prudenza ( in tal senso Cass. n. 12524/00, Cass. n.
4639/02).Qualora resti individuato il comportamento colposo di uno dei due conducenti, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, è comunque necessa- rio verificare anche il comportamento dell'altro conducente per determinare se, in rap- porto alla situazione di fatto accertata, gli si debba muovere un qualche rimprovero in ordine alla causazione dell'evento ( sent Cass n. 23431/2014, sent n. 8008/2009, sent
Cass n. 20439/2008, Cass n. 12444/2008, Cass n. 195/2007) e la presunzione di pari colpa ha funzione sussidiaria nel senso che opera se non sia possibile accertare in con- creto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria in quanto il giudice è tenuto ad accertare in concreto se l'altro condu- cente abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile.
Se tale è la normativa vigente e l'orientamento della Suprema Corte, nel caso de quo ri- tiene questo giudice che , in considerazione dei seguenti elementi probatori, vada di- chiarata la pari responsabilità dei conducenti dei due veicoli nella causazione del sini- stro, ex art. 2054 co. 2° c.c.. non ritenendosi provata, con assoluta certezza, l'esclusività della colpa in capo ad uno dei due conducenti dei veicoli coinvolti .
Venendo al quantum debeatur per quanto riguarda il danno a cose, va riconosciuto l'importo di
€ 549,00 per la sosta a pagamento per “moto incidentata”, come da fattura n.69 del
6.9.2019 della ; per i danni alla motocicletta nel corso del giudizio non è CP_6
stata richiesta alcuna CTU, ma considerando la sensibile divergenza tra il preventivo attoreo , e la stima del CT della compagnia, valutata l'epoca di immatricolazione della
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veicolo di proprietà dell'attore e considerando che si deve evitare una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che è propria del giudizio il dan- no va stimato da questo Tribunale in euro in euro 4.000/00 ( quattromila)comprensivo di fermo tecnico ed iva .
Venendo al danno alla persona, si rimanda alla documentazione medica esibita ed esa- minata dal CTU.
Vanno integralmente accolte e condivise le conclusioni cui è pervenuto il CTU all'esito di un'indagine coerente e lineare condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici atte a renderli attendibili e rilevanti an- che in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni.
Secondo il granitico indirizzo della corte di nomofilachia (Cass 19475/2005 , Cass .
5229 /2011) il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare pro- pri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa de- sumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso.
Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995, n.12630;
Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492).
La Suprema Corte anche nella sentenza n. 10688/08 ha ribadito tale indirizzo ermeneu- tico, avendo affermato che è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomen- tazioni tecniche svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse al- la consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato moti- vata convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico.
Pertanto, in questa sede si fa proprio il giudizio del CTU dottor circa Persona_6
l'astratta compatibilità tra le lesioni e la dinamica del sinistro.
Quanto all'entità delle lesioni riportate e alle voci di danno risarcibili, con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orientamento giuri- sprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza
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n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U. nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, , la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzional- mente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità, alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale ineren- ti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi, alla forzosa ri- nuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione (cfr. in tema sent. Cass. n.
7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent.
Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale, vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha statuito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costi- tuzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantifica- zione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale
(sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017
n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di en- trambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risar- cibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previ- sti” (Sent. Cass n. 901/2018), che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biolo-
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gico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica inciden- za sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con rife- rimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l.
n. 124 del 2017” (la sentenza sopra citata) e che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefetti- bilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece du- plicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquida- zione” (ord. Cass n. 7513/2018).
In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art 138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unita- ria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve es- sere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che ten- ga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori fram- mentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto,
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della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti, la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predi- cata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nes- suna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezza- bilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla premessa che in realtà sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente ri- sarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto imprescindibili generalizzazioni, in ordine alle le- sioni e ai danni subiti dall'attore, il CTU ha correttamente descritto e quantificato, nella misura del 1,5% i postumi permanenti residuati al danneggiato ed ha indicato in 1 gior- no il periodo di invalidità temporanea totale ed in 20 giorni il periodo di invalidità tem- poranea al 50% ed in ulteriori 20 giorni il periodo di invalidità temporanea al 25%.
Ciò posto, trattandosi di lesioni suscettibili di rientrare nelle cosiddette micro- permanenti (art 139 cod. ass. aggiornato al DM 16/10/2023) il risarcimento viene stima- to come segue:
Danno biologico permanente € 1.356,53
Invalidità temporanea totale € 55,24
Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40
Invalidità temporanea parziale al 25% € 276,20
Totale danno biologico temporaneo € 883,84
Spese mediche € 273,99
TOTALE GENERALE: € 2.514,36
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Va inoltre riconosciuto aumento ex art. 139 comma 3 cod. assicurazioni nella misura di euro 450/00 potendo presumersi che la menomazione accertata abbia causato soffe- renza fisica di media intensità come indicato dal CTU essendo la parte interessata dalla lesione quella della mano destra , ed essendosi il sinistro verificatosi in periodo estivo laddove la tipologia dei trattamenti medici praticati ha di certo inciso anche su aspetti dinamico relazionali .
In definitiva il danno stimato è pari a complessivi 7.513,36 (€ 549,00+4.000+ €
2.514,36+ euro 450/00 ).
Tenuto conto del riconosciuto concorso colposo del danneggiato nella misura del 50 % i convenuti vanno condannati in solido al pagamento del 50% della somma appena indi- viduata, ovvero euro 3.756,68 .
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale dan- no, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piut- tosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché
Cass., 10.3.2000, n. 2796).
Sempre in tema di interessi compensativi si rammenta che non è inibito al Giudice, pur- ché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconosce- re interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato
(in tali termini Cass 7267/2018 , Cass. 20/04/2007, n.9515; 26/10/2004, n. 20742;
26/02/2004, n. 3871; 05/08/2002, n. 11712).
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La recente pronuncia della Cassazione 3018/2023 stabilisce che “(…) il giudice di meri- to può procedere alla liquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulte- riore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore: ad esempio, riconoscendo gli interessi nella misura legale o in misura inferiore, oppure non riconoscendoli affatto, potendo utilizzare parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria
o dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, oppure applicando, dalla data in cui si è verificato il danno fino a quella della liquidazione, un saggio equitativo
d'interessi sulla semisomma tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito ovvero sul credito espresso in moneta all'epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno (Cass. Sez. U. n. 16990 del
2017; Id. n. 8520 del 2007; Cass. n. 21396 del 2014)”.
L'importo di euro 3.756,68 devalutato all'epoca del fatto (7/06/2019) è pari ad euro
3.187/00. Pertanto, si ritiene di riconoscere gli interessi legali sulla somma di € 3.471,84 corrispondente alla semisomma tra importo all'attualità ed importo devoluto al momen- to del sinistro (€ 3.756,68 + euro 3.187/00= euro 6.943/68: 2 = € 3.471,84) dal
7/06/2019 all'attualità.
Infine, a partire dalla sentenza il debito si considera di valuta per cui vanno riconosciuti ulteriori interessi al tasso legale sulla somma totale testé liquidata (somma rivalutata + interessi compensativi) dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).
Le spese di lite tra l'attore ed i convenuti vanno compensate per metà nella misura del
50% in ragione dell'accertato concorso di colpa.
Per il residuo 50 % seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex
147/2022, valori medi calcolati in base allo scaglione fino ad € 26.000/00 con distra- zione in favore del procuratore anticipatario
Le spese delle CTU vanno, infine, definitivamente poste per il 50 % a carico delle parti convenute e per il residuo 50 % a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda proposta da e dichiara il Parte_1
conducente del veicolo tg. FM732TE responsabile nella misura del 50 % nella produ-
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zione del sinistro con concorso di colpa, ex art. 1227 comma 1 c.c., del danneggiato nella misura del 50% ai sensi dell'art 2054 comma 2 cc;
Parte_1
2. Per l'effetto condanna in persona del suo l.r.p.t., in solido Controparte_1
con in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di Controparte_2
, a titolo di risarcimento danni per le causali di cui motivazione di euro Parte_1
3.756,68 oltre: a) interessi al tasso legale sulla minor somma di € € 3.471,84 dalla data del sinistro (7/06/2019) e sino alla pubblicazione della presente sentenza;
b) ulteriori in- teressi al tasso legale sulla somma totale testé liquidata dalla pubblicazione della presen- te sentenza al soddisfo;
3. Compensa nella misura del 50% le spese di lite e condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione della residua metà delle spese di lite che liquida in € 180,44 per spese vive ed € 2.538,50 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario ex art. 2
D.M. 55/2014 nella misura del 15% dei compensi con attribuzione al procuratore anti- statario Avv.to Laura Zottola;
4. Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute
[...]
in persona del suo l.r.p.t. in solido con in persona del CP_1 Controparte_2 suo legale rapp.te p.t. per il 50 % e per il residuo 50 % a carico dell'attore.
Così deciso in Napoli, il 21/03/2025.
Il Giudice
(dott. Renata Palmieri)
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