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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/12/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 2786 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2786 /2025 promossa da:
(C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. MAZZEI GABRIELE
e
C.F. rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv. MAZZEI GABRIELE
Trasmessi gli atti al PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni precisate
FATTO
Con ricorso in data 25.08.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Bogotà - Colombia il 15.09.2007 trascritto nei registri dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Portoferraio (LI) e che dalla loro unione non nascevano figli. Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 28.08.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 2.12.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. In data 2.12.2025 il Giudice Relatore disponeva alle parti il deposito del ricorso sottoscritto e, all'esito, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni così come modificate in udienza. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio / cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Portoferraio
[...] Parte_2
(LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Bogotà – Colombia il giorno 15.09.2007 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Portoferraio (LI) atto n. 1 parte 2 Serie C anno 2008. DISPONE CHE:
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- La signora a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1 medesima, avrà la facoltà di disporre in pieno della somma pari ad € 4.419,13 depositata sul conto corrente comune acceso presso la Banca BPM Spa filiale di RC NA (LI) Iban [...]. Nello specifico detta liquidità verrà goduta dalla ricorrente per esigenze personali che si esemplificano nelle seguenti incombenze: visite ed accertamenti medici (nello specifico di natura oculistica e ginecologica); spese vive da sostenere per viaggio in Colombia (nello specifico voli aerei per trasferimenti interni, vitto, alloggio, trasferimento per e da aeroporto di partenza ed arrivo ed hotel presso aeroporto per esigenze di orario); spese burocratiche per ingresso e soggiorno in Cina, volo aereo Italia / Cina, trasferimento per e da aeroporto di partenza;
futura spedizione di oggetti e beni personali già concordati e pronti all'invio con conseguenti ed eventuali spese doganali da sopportare). Nel caso in cui dette esigenze non potessero essere coperte per intero dalla somma depositata in conto corrente, come sopra indicato, la differenza del dovuto, come documentato e concordato, sarà posta a carico esclusivo del signor Parte_2
- Ex articolo 5, comma 8, L. 898/1970, la liquidazione della somma pari ad Euro 38.000,00 (Euro trentottomila/00) è disposta in unica soluzione in favore della signora al posto dell'assegno periodico. A tale fine Parte_1 entrambi i coniugi esprimono sin da subito il loro consenso. Salvo buon fine di detto pagamento, l'importo della somma come sopra determinata chiuderà definitivamente ogni possibile rapporto economico tra gli ex coniugi, precludendo future richieste.
- La signora ichiara di impegnarsi a rilasciare l'immobile Parte_1 riconoscendo al signor il pieno possesso e disponibilità Parte_2 esclusiva della casa coniugale, sita in Portoferraio (LI) Loc. Magazzini n. 71, con la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Spese di lite al definitivo;
- Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino.
Livorno, 29.12.2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2786 /2025 promossa da:
(C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. MAZZEI GABRIELE
e
C.F. rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv. MAZZEI GABRIELE
Trasmessi gli atti al PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni precisate
FATTO
Con ricorso in data 25.08.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Bogotà - Colombia il 15.09.2007 trascritto nei registri dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Portoferraio (LI) e che dalla loro unione non nascevano figli. Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 28.08.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 2.12.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. In data 2.12.2025 il Giudice Relatore disponeva alle parti il deposito del ricorso sottoscritto e, all'esito, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni così come modificate in udienza. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio / cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Portoferraio
[...] Parte_2
(LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Bogotà – Colombia il giorno 15.09.2007 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Portoferraio (LI) atto n. 1 parte 2 Serie C anno 2008. DISPONE CHE:
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- La signora a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1 medesima, avrà la facoltà di disporre in pieno della somma pari ad € 4.419,13 depositata sul conto corrente comune acceso presso la Banca BPM Spa filiale di RC NA (LI) Iban [...]. Nello specifico detta liquidità verrà goduta dalla ricorrente per esigenze personali che si esemplificano nelle seguenti incombenze: visite ed accertamenti medici (nello specifico di natura oculistica e ginecologica); spese vive da sostenere per viaggio in Colombia (nello specifico voli aerei per trasferimenti interni, vitto, alloggio, trasferimento per e da aeroporto di partenza ed arrivo ed hotel presso aeroporto per esigenze di orario); spese burocratiche per ingresso e soggiorno in Cina, volo aereo Italia / Cina, trasferimento per e da aeroporto di partenza;
futura spedizione di oggetti e beni personali già concordati e pronti all'invio con conseguenti ed eventuali spese doganali da sopportare). Nel caso in cui dette esigenze non potessero essere coperte per intero dalla somma depositata in conto corrente, come sopra indicato, la differenza del dovuto, come documentato e concordato, sarà posta a carico esclusivo del signor Parte_2
- Ex articolo 5, comma 8, L. 898/1970, la liquidazione della somma pari ad Euro 38.000,00 (Euro trentottomila/00) è disposta in unica soluzione in favore della signora al posto dell'assegno periodico. A tale fine Parte_1 entrambi i coniugi esprimono sin da subito il loro consenso. Salvo buon fine di detto pagamento, l'importo della somma come sopra determinata chiuderà definitivamente ogni possibile rapporto economico tra gli ex coniugi, precludendo future richieste.
- La signora ichiara di impegnarsi a rilasciare l'immobile Parte_1 riconoscendo al signor il pieno possesso e disponibilità Parte_2 esclusiva della casa coniugale, sita in Portoferraio (LI) Loc. Magazzini n. 71, con la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Spese di lite al definitivo;
- Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino.
Livorno, 29.12.2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra