TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/06/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9036/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9036/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATRIARCHI Parte_1 C.F._1
ALESSIA, elettivamente domiciliato in VIA I MAGGIO 93 OZZANO DELL' EMILIA presso il difensore avv. PATRIARCHI ALESSIA
OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IMMORDINO Controparte_1 P.IVA_1
PIERANGELA, elettivamente domiciliato in VIA DÈ FUSARI N. 6 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. IMMORDINO PIERANGELA
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a d.i. 2714/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente così conclude:
“Voglia l'IIl.mo Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa,
IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO accogliere la presente opposizione, revocando e dichiarando privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. 2714/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 7 giugno 2022, in quanto infondato in fatto e in diritto, oltre che ingiusto ed illegittimo;
pagina 1 di 10 e per l'effetto, confermato o accertato che nulla è dovuto alla in virtù delle Controparte_1
fatture emesse in via del tutto arbitraria;
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenesse residuare un credito in capo a
porre lo stesso a compensazione dei danni e vizi e subiti dal sig. per le CP_1 Parte_1
errate lavorazioni e difetti da rimuovere e sistemare e integralmente compensare le pretese avverse dichiarando nulla rispettivamente doversi per i motivi esposti in narrativa.
Il tutto con vittoria di spese di lite, iva, spese generali e c.p.a come per legge”.
L'opposta così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO:
- accertare e dichiarare che tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione sono intercorsi termini liberi minori di novanta giorni e per l'effetto, dichiarare la nullità della cita-zione per inosservanza dei termini a comparire dell'atto di citazione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e declaratoria di definitività dello stesso;
NEL MERITO:
- rigettare le istanze ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi in atti. Il tutto con vittoria di spese legali dell'odierno giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1.
in persona del l.r. pro tempore conseguiva Controparte_1 Parte_2 dall'intestato Tribunale decreto ingiuntivo n. 2714/2022 dell'8 giugno 2022 nei confronti di per l'importo di complessivi € 43.195,04 per sorte capitale, oltre interessi e Parte_1
spese di procedura, in relazione alle fatture - non pagate - n. 289/E del 23 dicembre 2021 (€ 20.563,64)
e n. 77/E dell'11 aprile 2022 (€ 22.631,40).
La ricorrente, dopo avere premesso di aver stipulato un contratto di appalto con il di Parte_1
aver svolto, in esecuzione di tale contratto, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso un appartamento di proprietà dell'ingiunto, sito in Bologna, via Bellaria n. 32, per complessivi €
152.905,13, oltre IVA, rilevava che i lavori erano iniziati nel 2020 ed erano terminati nel mese di luglio
2021; e che l'ingiunto aveva regolarmente corrisposto gli acconti, rendendosi tuttavia inadempiente in relazione alle ultime due fatture, per un totale di € 43.195,04, IVA inclusa.
2. pagina 2 di 10 Avverso tale decreto proponeva opposizione esponendo: Parte_1
- che, in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, aveva versato acconti per complessivi € 113.636,91, a fronte di un corrispettivo pattuito in complessivi € 127.971,24 (doc.ti 2-11 di parte opponente);
- che aveva ricevuto dall'appaltatore (nel mese di settembre 2021) un consuntivo - unilateralmente redatto - relativo ai lavori eseguiti, recante l'importo di € 153.496,37 (doc. 12);
- che la discrepanza, rispetto al corrispettivo pattuito, era stata giustificata dalla società appaltatrice come costo relativo a “lavori extra”;
- che tali lavori (extra appalto) in parte non erano mai stati né commissionati né accettati dal committente (con conseguente violazione dell'art. 1659 c.c.) e, in parte, erano stati male eseguiti o conteggiati più volte nel consuntivo;
- che esso istante aveva richiesto alla società appaltatrice la immediata revisione del corrispettivo e la eliminazione dei vizi riscontrati (e denunciati dal direttore lavori con mail del 20 dicembre 2021: doc.
n. 5);
- che, inoltre, l'importo ingiunto (€ 43.195,04), sommato a quanto già versato (€ 113.636,91), eccedeva anche l'importo (comunque contestato) indicato nel predetto consuntivo (€ 153.496,37).
Sulla base di tali premesse l'opponente concludeva, pertanto, chiedendo, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la integrale compensazione tra l'eventuale credito dell'appaltatore ed i danni subiti a causa dei vizi riscontrati.
3.
Integratosi ritualmente il contraddittorio (a seguito del rilievo dell'opposta del mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. e della fissazione di nuova udienza ex art. 164, comma
3, c.p.c.), la società opposta, costituitasi in giudizio, preliminarmente deduceva l'inammissibilità dell'opposizione. Nel merito, rilevava come, in data 21 giugno 2021, l'opponente, il direttore dei lavori
(da quest'ultimo nominato) ed il legale rappresentante della società avessero CP_1
sottoscritto il verbale di fine lavori, sicché doveva ritenersi comprovato che tutte le opere erano state commissionate ed accettate dal committente;
evidenziava, altresì, come il committente fosse a conoscenza delle lavorazioni eseguite e degli importi dovuti già nel mese di novembre 2021, quando gli era stato consegnato il consuntivo dei lavori svolti;
e concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione.
4.
Con ordinanza del 13 marzo 2023 (ordinanza oggetto di reclamo, poi dichiarato inammissibile), ritenuta la intervenuta sanatoria della vocatio in ius ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., veniva pagina 3 di 10 formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
A seguito della mancata adesione della parte opposta alla predetta proposta, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., veniva ammessa ed espletata la prova orale dedotta (solo) dall'opposta.
All'udienza del 27 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, con assegnazione dei termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
5.
Preliminare a ogni altra questione è la valutazione dell'eccezione – ribadita dall'opposta con le conclusioni – di inammissibilità dell'opposizione (per tardività), in ragione della nullità della citazione per violazione del termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c..
Al riguardo è sufficiente osservare – per dedurne l'infondatezza dell'eccezione (il cui esame non è precluso dal tenore dell'ordinanza in data 13 marzo 2023, posto che le ordinanze, ai sensi dell'art. 177
c.p.c., non pregiudicano la decisione della causa e sono sempre revocabili e modificabili) – che nella specie è pacifico che l'opponente ha notificato l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, ma) senza rispettare i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. e che, a seguito della costituzione dell'opposta, è stata fissata nuova udienza nel rispetto del termine a comparire;
sicché, per effetto del predetto combinato (costituzione in giudizio – fissazione di nuova udienza), si è verificata sanatoria retroattiva dei vizi censurati, con conseguente salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c..
Ed invero, conformemente al pacifico orientamento della Suprema Corte, “la mancanza nella citazione di (tutti i) requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, degli elementi integranti la "vocatio in jus", non vale a sottrarla all'operatività dei meccanismi di sanatoria "ex tunc" previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all'udienza di comparizione, il giudice, anche in appello, ove il convenuto (…) si sia costituito, deve applicare l'art. 164, comma 3, c.p.c., salva la richiesta di concessione di termine per l'inosservanza del termine di comparizione” (Cass. civ. n. 23979/2019).
Né a diversa conclusione può condurre il principio giurisprudenziale richiamato dall'opposta secondo cui, “in tema di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione, l'art. 164, comma
3, c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca,
pagina 4 di 10 conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della detta nullità” (Cass. civ.,
Ord. n. 28646 del 15/12/2020): tale principio deve essere, infatti, inteso nel senso che, a fronte della violazione dei termini a comparire, mentre la costituzione del convenuto che svolga difese di merito vale a sanare i vizi della vocatio in ius senza che sia necessaria la fissazione di una nuova udienza (non essendo evidentemente configurabile alcun pregiudizio al diritto di difesa), l'atto di costituzione con cui il convenuto si limiti ad eccepire un vizio della vocatio in ius non comporta di per sé alcuna sanatoria, occorrendo la fissazione di una nuova udienza. In entrambi i casi, tuttavia, stante il tenore letterale dell'art. 164 c.p.c., gli effetti della sanatoria sono i medesimi e, quindi, retroattivi (cfr. in termini, quanto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, fra le più recenti, Cass. 29330/2024).
6.
Nel merito l'opposizione è solo parzialmente fondata.
Va preliminarmente precisato come il perimetro dell'accertamento, in punto an e quantum, dell'eventuale credito residuo spettante all'opposta, specialmente per quanto concerne la valutazione delle produzioni documentali in atti, sia strettamente circoscritto alle specifiche allegazioni contenute negli atti difensivi.
Ciò in applicazione del principio secondo cui “l'onere di deduzione dei fatti posti a fondamento della pretesa, richiesto dall'art. 163, n. 4, c.p.c., va adempiuto in primo luogo descrivendo tali fatti: sicché, quando tale deduzione sia mancata, nulla rileva che quei fatti possano per avventura risultare provati all'esito della lite, per la semplice ragione che, in mancanza di deduzione, essi non sono mai entrati a far parte del thema decidendum. Questi princìpi costituiscono ormai jus receptum nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha ripetutamente affermato che quando i fatti pregiudizievoli posti a fondamento della domanda non sono stati compiutamente allegati, la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum”. (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Ord. 24607 del
19.10.2017 e Sent. n. 7115 del 21/03/2013).
Tanto premesso, va, in fatto, osservato che è circostanza pacifica – perché non contestata (oltre che risultante dalla documentazione prodotta cfr. doc.ti 2-11 di parte opponente) – che il corrispettivo originariamente pattuito tra le parti per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto era quello risultante dai vari preventivi prodotti dall'opponente (che l'ha indicato nella somma di complessivi €
127.971,24); del pari pacifico – perché non contestato (e documentalmente riscontrabile: cfr. pagina 5 di 10 consuntivo lavori eseguiti di cui al doc. 4 della memoria 7 marzo 2024 di parte opposta) – è che l'opponente aveva versato, a titolo di acconto, l'importo di complessivi € 113.636,91; pacifico infine è che, in conseguenza dell'esecuzione di lavorazioni “extra”, l'importo finale delle opere realizzate era stato indicato dall'appaltatore (anche nel ricorso per decreto ingiuntivo) in complessivi € 152.905,13
(risultante dal consuntivo prodotto dall'opposta con il doc. 4 della memoria 7 marzo 2024 – corrispondente al doc. 2 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo – confermato dal direttore dei lavori, sentito come teste all'udienza del 29 ottobre 2024).
L'opposta risulta avere emesso (e posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo) due fatture la cui somma (€ 43.143,16, IVA inclusa) eccede la differenza tra importo complessivo indicato nel consuntivo sopra detto e acconti versati dall'opponente (€ 152.905,13 - € 113.636,91 = € 39.268,22), evidentemente in quanto tali ultimi importi non sono comprensivi dell'IVA (cfr. in particolare consuntivo di cui al doc. 4 della memoria 7 marzo 2024 di parte opposta).
Per giungere all'esatta individuazione del residuo credito dell'opposta, occorre partire dal sicuro riconoscimento di debito della parte opponente per l'importo di € 14.334,33, IVA esclusa (dati dalla differenza tra il corrispettivo che, secondo l'opponente, risulterebbe dai preventivi – mai contestati, neppure sotto il profilo della mancata esecuzione dei lavori stessi – pari ad € 127.971,24 e l'importo versato per tali lavori dall'opponente stesso, pari ad € 113.636,91): la debenza di tale importo – va ribadito – non è mai stata contestata dall'opponente, che, in giudizio, si è limitato a muovere le specifiche contestazioni di seguito esposte, relative unicamente alle lavorazioni “extra appalto” di cui al già citato consuntivo.
In particolare, l'opponente, a sostegno dell'opposizione proposta, ha allegato come le fatture azionate in sede monitoria facciano riferimento a lavorazioni “mal eseguite”, “conteggiate erroneamente” o
“mai commissionate né accettate”, spesso fornendone un elenco qualificato come “esemplificativo”.
Come già detto, peraltro, è nell'esclusivo ambito di tali contestazioni (che, proprio perché specifiche, assumono rilievo) che occorre accertare se dal credito residuo di € 39.268,22 (IVA esclusa) – risultante
(previa detrazione della somma complessivamente versata a titolo di acconti) dal consuntivo di cui al doc. 4 della memoria dell'opposta, relativo ai lavori complessivamente eseguiti e incontestati nella loro materiale esecuzione (oltre che riscontrati in sede di deposizione testimoniale del direttore dei lavori, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare: cfr. verbale dell'udienza del 29 ottobre 2024) – vadano operate le detrazioni oggetto delle contestazioni di parte opponente, dovendosi invece ritenere riconosciuti i costi relativi alle lavorazioni “extra” (o aggiuntive) non specificamente contestate (non operando nella specie la previsione dell'art. 1659 c.c., essendo diverso l'ambito applicativo della citata pagina 6 di 10 disposizione, riguardante la diversa ipotesi delle “variazioni” dovute all'iniziativa dell'appaltatore, Cass.
40122/2021).
Orbene, una prima contestazione (specifica) dell'opponente attiene:
1) alla “Motorizzazione tapparelle e smontaggio e smaltimento infissi interni”: le quantità indicate nel consuntivo non corrisponderebbero, secondo l'opponente, a quelle pattuite (voce 15, pag. 1 e voce 15, pag. 2 del doc. 12 di parte opponente).
Dall'esame del preventivo (doc. n. 2) allegato all'atto di opposizione risultano i seguenti importi: €
2.100,00 per motorizzazione di n. 10 tapparelle (quantità coincidente con quella indicata in consuntivo) ed € 660,00 per smontaggio e smaltimento di n. 11 infissi da smontare e smaltire.
Poiché nel “consuntivo lavori eseguiti” (cfr. doc. 4 della memoria istruttoria dell'opposta) sono indicati n. 12 infissi, non è dovuto l'importo di € 60,00 (relativo all'infisso estraneo al preventivo), non potendosi escludere un errore di calcolo.
Ulteriori contestazioni (specifiche) attengono a:
2) “Abbattimento muretto” (voce 3, pag. 1): la lavorazione sarebbe stata conteggiata due volte, in quanto già compresa nel preventivo iniziale (€ 950,00).
Dall'esame del doc. 2 di parte opponente (voce 3 della parte relativa a “eventuali lavori richiesti”) emerge tuttavia come vi sia piena corrispondenza tra preventivo e consuntivo (doc. 4 della memoria di parte opposta) e non si comprende quindi il tenore della contestazione.
3) “Rifacimento terrazza” (voce 16 del consuntivo): la lavorazione sarebbe sta conteggiata come “voce extra”, pur essendo già compresa nel preventivo originario (€ 7.000,00).
Si tratta, a ben vedere, di una voce che risulta menzionata nel solo preventivo di cui al doc. 3 di parte opponente, ove la lavorazione è espressamente qualificata come “eventuale”: l'importo è, quindi, dovuto – contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente – non essendo contestati né il relativo affidamento né la relativa esecuzione.
4) “Ulteriori costi di terrazza (differenza)” – voce 16 bis del consuntivo: a detta dell'opponente l'importo (€ 7.756,96) sarebbe stato conteggiato due volte, rientrando già nella precedente voce 16.
Effettivamente non v'è traccia di tale voce in alcun preventivo;
né l'opposta ha comprovato – come era suo onere – in cosa siano consistiti tali costi ulteriori (senza che soccorra la deposizione del direttore dei lavori, in difetto di specifica indicazione del fondamento – in termini di opere eseguite in aggiunta – di tale costo ulteriore). Trattasi quindi di importo non dovuto. pagina 7 di 10 5) “Assistenze murarie” (Voce 8 del consuntivo “lavori extra”): si tratterebbe, per l'opponente, di importo (€ 2.500,00) già compreso nel preventivo originario.
A tale riguardo va rilevato che effettivamente la lavorazione in esame è già ricompresa nella voce n. 14
(peraltro con determinazione del corrispettivo “a corpo”) del preventivo di cui al doc. 2 di parte opponente (e altresì nella prima parte del consuntivo di cui al doc. 4 di parte opposta). Trattasi quindi di un importo non dovuto, risolvendosi esso in mera duplicazione di medesime voci (in difetto di ulteriori specificazioni dell'opposta).
6) “Smaltimento alluminio” (voce 12 del consuntivo): si tratterebbe, secondo l'opponente, di attività mai commissionata (€ 350,00).
A fronte di tale contestazione non è stata fornita la prova, ad opera dell'appaltatore, circa l'affidamento e l'esecuzione di tale attività (né soccorre, in tal caso, la deposizione del teste, non trattandosi di
“lavorazione” ma di attività di diversa natura). Trattasi quindi di importo non dovuto.
7) “Ulteriori oneri di cantiere” (voce 13 del consuntivo): secondo l'opponente, non essendo previsto un termine oltre il quale sarebbero maturati ulteriori oneri, si tratterebbe di importo non dovuto (€
2.709,20).
Dall'esame della documentazione in atti (e segnatamente del preventivo e altresì del consuntivo di cui al doc. 4 di parte opposta, laddove tale voce – voce 13 dei “lavori extra” – viene specificamente riferita ad “oneri prolungamento occupazione suolo”) non risulta la pattuizione di alcun termine oltre il quale sarebbero maturati ulteriori oneri a carico del committente: anche tale importo, quindi, non è dovuto.
8) “Importi maggiorati da sanzioni” riferibili alla sola appaltatrice (corrispondenti alle voci 14 e 15 a titolo di Oneri prolungamento nolo Omnia ponteggio e nolo montacarichi, rispettivamente di €
2.258,00 e di € 613,00 del consuntivo): per l'opponente non sarebbero dovuti in quanto costi riferibili alla sola appaltatrice.
Anche in tal caso dall'esame dei preventivi allegati non risulta (né l'opposta ha provato) l'esistenza di un termine oltre il quale sarebbero maturati ulteriori oneri a carico del committente;
sicché anche tali maggiorazioni di costo non possono ritenersi dovute.
9) “Imbotte cemento porta finestra” (voce 18 del consuntivo): tale costo, secondo l'opponente, sarebbe già ricompreso nel preventivo infissi (€ 400,00).
Il costo in esame, tuttavia, non risulta indicato nel preventivo di cui al doc. n. 11 (dal quale, in ogni caso, sono escluse le opere murarie), sicché deve ritenersi dovuto.
pagina 8 di 10 In conclusione, sottraendo dalla somma di € 39.268,22 i costi relativi alle voci non dovute (per complessivi € 16.247,16), residua, a credito dell'opposta, l'importo di complessivi € 23.021,06 – oltre all'IVA – a titolo di residuo corrispettivo, per le opere oggetto dell'appalto e per le opere “extra appalto”, ancora dovuto dall'opponente.
7.
Per quanto riguarda, invece, i vizi lamentati dall'opponente, muovendo dal principio generale in base al quale la prova dei vizi relativi alle opere commissionate grava sul committente, va rilevato che non v'è prova certa in relazione a tali asseriti vizi, non avendo peraltro l'opponente dedotto alcuna istanza istruttoria sul punto (cfr. fra le più recenti, Cass. 1701/2025). E ciò senza considerare che, in ragione del lungo lasso di tempo trascorso e del mutamento dello stato dei luoghi, non appare ad oggi utilmente esperibile consulenza tecnica d'ufficio (peraltro mai neppure richiesta dall'opponente).
8.
Alla luce delle predette risultanze e considerazioni, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e l'opponente va conseguentemente condannato al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di complessivi € 23.021,06, oltre all'IVA.
Su tale somma spettano all'opposta gli interessi, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c., dalla domanda
(deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) all'effettivo saldo.
9.
Atteso l'esito del giudizio, con l'accoglimento solo parziale della domanda dell'opposta, sussistono i presupposti per compensare tra le parti per metà le spese processuali e l'opponente va condannato alla rifusione, in favore dell'opposta, dell'altra metà delle spese stesse che, per tale quota, vanno liquidate – avuto riguardo all'effettivo valore della domanda (scaglione da € 5.201 a € 26.000), applicando i parametri medi per ciascuna fase – in complessivi € 2.538,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
2714/2022 dell'8 giugno 2022 e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di complessivi € 23.021,06, oltre all'IVA, con gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda (deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) al saldo;
2) dichiara compensate tra le parti per metà le spese processuali e condanna l'opponente alla rifusione, pagina 9 di 10 in favore dell'opposta, della restante metà delle spese stesse che, per tale quota, liquida in complessivi
€ 2.538,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Bologna, il 18 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Alessandra Cardarelli
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Edoardo Bonazzi, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9036/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATRIARCHI Parte_1 C.F._1
ALESSIA, elettivamente domiciliato in VIA I MAGGIO 93 OZZANO DELL' EMILIA presso il difensore avv. PATRIARCHI ALESSIA
OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IMMORDINO Controparte_1 P.IVA_1
PIERANGELA, elettivamente domiciliato in VIA DÈ FUSARI N. 6 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. IMMORDINO PIERANGELA
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a d.i. 2714/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente così conclude:
“Voglia l'IIl.mo Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa,
IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO accogliere la presente opposizione, revocando e dichiarando privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. 2714/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 7 giugno 2022, in quanto infondato in fatto e in diritto, oltre che ingiusto ed illegittimo;
pagina 1 di 10 e per l'effetto, confermato o accertato che nulla è dovuto alla in virtù delle Controparte_1
fatture emesse in via del tutto arbitraria;
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenesse residuare un credito in capo a
porre lo stesso a compensazione dei danni e vizi e subiti dal sig. per le CP_1 Parte_1
errate lavorazioni e difetti da rimuovere e sistemare e integralmente compensare le pretese avverse dichiarando nulla rispettivamente doversi per i motivi esposti in narrativa.
Il tutto con vittoria di spese di lite, iva, spese generali e c.p.a come per legge”.
L'opposta così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO:
- accertare e dichiarare che tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione sono intercorsi termini liberi minori di novanta giorni e per l'effetto, dichiarare la nullità della cita-zione per inosservanza dei termini a comparire dell'atto di citazione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e declaratoria di definitività dello stesso;
NEL MERITO:
- rigettare le istanze ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi in atti. Il tutto con vittoria di spese legali dell'odierno giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1.
in persona del l.r. pro tempore conseguiva Controparte_1 Parte_2 dall'intestato Tribunale decreto ingiuntivo n. 2714/2022 dell'8 giugno 2022 nei confronti di per l'importo di complessivi € 43.195,04 per sorte capitale, oltre interessi e Parte_1
spese di procedura, in relazione alle fatture - non pagate - n. 289/E del 23 dicembre 2021 (€ 20.563,64)
e n. 77/E dell'11 aprile 2022 (€ 22.631,40).
La ricorrente, dopo avere premesso di aver stipulato un contratto di appalto con il di Parte_1
aver svolto, in esecuzione di tale contratto, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso un appartamento di proprietà dell'ingiunto, sito in Bologna, via Bellaria n. 32, per complessivi €
152.905,13, oltre IVA, rilevava che i lavori erano iniziati nel 2020 ed erano terminati nel mese di luglio
2021; e che l'ingiunto aveva regolarmente corrisposto gli acconti, rendendosi tuttavia inadempiente in relazione alle ultime due fatture, per un totale di € 43.195,04, IVA inclusa.
2. pagina 2 di 10 Avverso tale decreto proponeva opposizione esponendo: Parte_1
- che, in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, aveva versato acconti per complessivi € 113.636,91, a fronte di un corrispettivo pattuito in complessivi € 127.971,24 (doc.ti 2-11 di parte opponente);
- che aveva ricevuto dall'appaltatore (nel mese di settembre 2021) un consuntivo - unilateralmente redatto - relativo ai lavori eseguiti, recante l'importo di € 153.496,37 (doc. 12);
- che la discrepanza, rispetto al corrispettivo pattuito, era stata giustificata dalla società appaltatrice come costo relativo a “lavori extra”;
- che tali lavori (extra appalto) in parte non erano mai stati né commissionati né accettati dal committente (con conseguente violazione dell'art. 1659 c.c.) e, in parte, erano stati male eseguiti o conteggiati più volte nel consuntivo;
- che esso istante aveva richiesto alla società appaltatrice la immediata revisione del corrispettivo e la eliminazione dei vizi riscontrati (e denunciati dal direttore lavori con mail del 20 dicembre 2021: doc.
n. 5);
- che, inoltre, l'importo ingiunto (€ 43.195,04), sommato a quanto già versato (€ 113.636,91), eccedeva anche l'importo (comunque contestato) indicato nel predetto consuntivo (€ 153.496,37).
Sulla base di tali premesse l'opponente concludeva, pertanto, chiedendo, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la integrale compensazione tra l'eventuale credito dell'appaltatore ed i danni subiti a causa dei vizi riscontrati.
3.
Integratosi ritualmente il contraddittorio (a seguito del rilievo dell'opposta del mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. e della fissazione di nuova udienza ex art. 164, comma
3, c.p.c.), la società opposta, costituitasi in giudizio, preliminarmente deduceva l'inammissibilità dell'opposizione. Nel merito, rilevava come, in data 21 giugno 2021, l'opponente, il direttore dei lavori
(da quest'ultimo nominato) ed il legale rappresentante della società avessero CP_1
sottoscritto il verbale di fine lavori, sicché doveva ritenersi comprovato che tutte le opere erano state commissionate ed accettate dal committente;
evidenziava, altresì, come il committente fosse a conoscenza delle lavorazioni eseguite e degli importi dovuti già nel mese di novembre 2021, quando gli era stato consegnato il consuntivo dei lavori svolti;
e concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione.
4.
Con ordinanza del 13 marzo 2023 (ordinanza oggetto di reclamo, poi dichiarato inammissibile), ritenuta la intervenuta sanatoria della vocatio in ius ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., veniva pagina 3 di 10 formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
A seguito della mancata adesione della parte opposta alla predetta proposta, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., veniva ammessa ed espletata la prova orale dedotta (solo) dall'opposta.
All'udienza del 27 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, con assegnazione dei termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
5.
Preliminare a ogni altra questione è la valutazione dell'eccezione – ribadita dall'opposta con le conclusioni – di inammissibilità dell'opposizione (per tardività), in ragione della nullità della citazione per violazione del termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c..
Al riguardo è sufficiente osservare – per dedurne l'infondatezza dell'eccezione (il cui esame non è precluso dal tenore dell'ordinanza in data 13 marzo 2023, posto che le ordinanze, ai sensi dell'art. 177
c.p.c., non pregiudicano la decisione della causa e sono sempre revocabili e modificabili) – che nella specie è pacifico che l'opponente ha notificato l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, ma) senza rispettare i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. e che, a seguito della costituzione dell'opposta, è stata fissata nuova udienza nel rispetto del termine a comparire;
sicché, per effetto del predetto combinato (costituzione in giudizio – fissazione di nuova udienza), si è verificata sanatoria retroattiva dei vizi censurati, con conseguente salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c..
Ed invero, conformemente al pacifico orientamento della Suprema Corte, “la mancanza nella citazione di (tutti i) requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, degli elementi integranti la "vocatio in jus", non vale a sottrarla all'operatività dei meccanismi di sanatoria "ex tunc" previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all'udienza di comparizione, il giudice, anche in appello, ove il convenuto (…) si sia costituito, deve applicare l'art. 164, comma 3, c.p.c., salva la richiesta di concessione di termine per l'inosservanza del termine di comparizione” (Cass. civ. n. 23979/2019).
Né a diversa conclusione può condurre il principio giurisprudenziale richiamato dall'opposta secondo cui, “in tema di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione, l'art. 164, comma
3, c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca,
pagina 4 di 10 conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della detta nullità” (Cass. civ.,
Ord. n. 28646 del 15/12/2020): tale principio deve essere, infatti, inteso nel senso che, a fronte della violazione dei termini a comparire, mentre la costituzione del convenuto che svolga difese di merito vale a sanare i vizi della vocatio in ius senza che sia necessaria la fissazione di una nuova udienza (non essendo evidentemente configurabile alcun pregiudizio al diritto di difesa), l'atto di costituzione con cui il convenuto si limiti ad eccepire un vizio della vocatio in ius non comporta di per sé alcuna sanatoria, occorrendo la fissazione di una nuova udienza. In entrambi i casi, tuttavia, stante il tenore letterale dell'art. 164 c.p.c., gli effetti della sanatoria sono i medesimi e, quindi, retroattivi (cfr. in termini, quanto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, fra le più recenti, Cass. 29330/2024).
6.
Nel merito l'opposizione è solo parzialmente fondata.
Va preliminarmente precisato come il perimetro dell'accertamento, in punto an e quantum, dell'eventuale credito residuo spettante all'opposta, specialmente per quanto concerne la valutazione delle produzioni documentali in atti, sia strettamente circoscritto alle specifiche allegazioni contenute negli atti difensivi.
Ciò in applicazione del principio secondo cui “l'onere di deduzione dei fatti posti a fondamento della pretesa, richiesto dall'art. 163, n. 4, c.p.c., va adempiuto in primo luogo descrivendo tali fatti: sicché, quando tale deduzione sia mancata, nulla rileva che quei fatti possano per avventura risultare provati all'esito della lite, per la semplice ragione che, in mancanza di deduzione, essi non sono mai entrati a far parte del thema decidendum. Questi princìpi costituiscono ormai jus receptum nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha ripetutamente affermato che quando i fatti pregiudizievoli posti a fondamento della domanda non sono stati compiutamente allegati, la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum”. (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Ord. 24607 del
19.10.2017 e Sent. n. 7115 del 21/03/2013).
Tanto premesso, va, in fatto, osservato che è circostanza pacifica – perché non contestata (oltre che risultante dalla documentazione prodotta cfr. doc.ti 2-11 di parte opponente) – che il corrispettivo originariamente pattuito tra le parti per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto era quello risultante dai vari preventivi prodotti dall'opponente (che l'ha indicato nella somma di complessivi €
127.971,24); del pari pacifico – perché non contestato (e documentalmente riscontrabile: cfr. pagina 5 di 10 consuntivo lavori eseguiti di cui al doc. 4 della memoria 7 marzo 2024 di parte opposta) – è che l'opponente aveva versato, a titolo di acconto, l'importo di complessivi € 113.636,91; pacifico infine è che, in conseguenza dell'esecuzione di lavorazioni “extra”, l'importo finale delle opere realizzate era stato indicato dall'appaltatore (anche nel ricorso per decreto ingiuntivo) in complessivi € 152.905,13
(risultante dal consuntivo prodotto dall'opposta con il doc. 4 della memoria 7 marzo 2024 – corrispondente al doc. 2 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo – confermato dal direttore dei lavori, sentito come teste all'udienza del 29 ottobre 2024).
L'opposta risulta avere emesso (e posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo) due fatture la cui somma (€ 43.143,16, IVA inclusa) eccede la differenza tra importo complessivo indicato nel consuntivo sopra detto e acconti versati dall'opponente (€ 152.905,13 - € 113.636,91 = € 39.268,22), evidentemente in quanto tali ultimi importi non sono comprensivi dell'IVA (cfr. in particolare consuntivo di cui al doc. 4 della memoria 7 marzo 2024 di parte opposta).
Per giungere all'esatta individuazione del residuo credito dell'opposta, occorre partire dal sicuro riconoscimento di debito della parte opponente per l'importo di € 14.334,33, IVA esclusa (dati dalla differenza tra il corrispettivo che, secondo l'opponente, risulterebbe dai preventivi – mai contestati, neppure sotto il profilo della mancata esecuzione dei lavori stessi – pari ad € 127.971,24 e l'importo versato per tali lavori dall'opponente stesso, pari ad € 113.636,91): la debenza di tale importo – va ribadito – non è mai stata contestata dall'opponente, che, in giudizio, si è limitato a muovere le specifiche contestazioni di seguito esposte, relative unicamente alle lavorazioni “extra appalto” di cui al già citato consuntivo.
In particolare, l'opponente, a sostegno dell'opposizione proposta, ha allegato come le fatture azionate in sede monitoria facciano riferimento a lavorazioni “mal eseguite”, “conteggiate erroneamente” o
“mai commissionate né accettate”, spesso fornendone un elenco qualificato come “esemplificativo”.
Come già detto, peraltro, è nell'esclusivo ambito di tali contestazioni (che, proprio perché specifiche, assumono rilievo) che occorre accertare se dal credito residuo di € 39.268,22 (IVA esclusa) – risultante
(previa detrazione della somma complessivamente versata a titolo di acconti) dal consuntivo di cui al doc. 4 della memoria dell'opposta, relativo ai lavori complessivamente eseguiti e incontestati nella loro materiale esecuzione (oltre che riscontrati in sede di deposizione testimoniale del direttore dei lavori, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare: cfr. verbale dell'udienza del 29 ottobre 2024) – vadano operate le detrazioni oggetto delle contestazioni di parte opponente, dovendosi invece ritenere riconosciuti i costi relativi alle lavorazioni “extra” (o aggiuntive) non specificamente contestate (non operando nella specie la previsione dell'art. 1659 c.c., essendo diverso l'ambito applicativo della citata pagina 6 di 10 disposizione, riguardante la diversa ipotesi delle “variazioni” dovute all'iniziativa dell'appaltatore, Cass.
40122/2021).
Orbene, una prima contestazione (specifica) dell'opponente attiene:
1) alla “Motorizzazione tapparelle e smontaggio e smaltimento infissi interni”: le quantità indicate nel consuntivo non corrisponderebbero, secondo l'opponente, a quelle pattuite (voce 15, pag. 1 e voce 15, pag. 2 del doc. 12 di parte opponente).
Dall'esame del preventivo (doc. n. 2) allegato all'atto di opposizione risultano i seguenti importi: €
2.100,00 per motorizzazione di n. 10 tapparelle (quantità coincidente con quella indicata in consuntivo) ed € 660,00 per smontaggio e smaltimento di n. 11 infissi da smontare e smaltire.
Poiché nel “consuntivo lavori eseguiti” (cfr. doc. 4 della memoria istruttoria dell'opposta) sono indicati n. 12 infissi, non è dovuto l'importo di € 60,00 (relativo all'infisso estraneo al preventivo), non potendosi escludere un errore di calcolo.
Ulteriori contestazioni (specifiche) attengono a:
2) “Abbattimento muretto” (voce 3, pag. 1): la lavorazione sarebbe stata conteggiata due volte, in quanto già compresa nel preventivo iniziale (€ 950,00).
Dall'esame del doc. 2 di parte opponente (voce 3 della parte relativa a “eventuali lavori richiesti”) emerge tuttavia come vi sia piena corrispondenza tra preventivo e consuntivo (doc. 4 della memoria di parte opposta) e non si comprende quindi il tenore della contestazione.
3) “Rifacimento terrazza” (voce 16 del consuntivo): la lavorazione sarebbe sta conteggiata come “voce extra”, pur essendo già compresa nel preventivo originario (€ 7.000,00).
Si tratta, a ben vedere, di una voce che risulta menzionata nel solo preventivo di cui al doc. 3 di parte opponente, ove la lavorazione è espressamente qualificata come “eventuale”: l'importo è, quindi, dovuto – contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente – non essendo contestati né il relativo affidamento né la relativa esecuzione.
4) “Ulteriori costi di terrazza (differenza)” – voce 16 bis del consuntivo: a detta dell'opponente l'importo (€ 7.756,96) sarebbe stato conteggiato due volte, rientrando già nella precedente voce 16.
Effettivamente non v'è traccia di tale voce in alcun preventivo;
né l'opposta ha comprovato – come era suo onere – in cosa siano consistiti tali costi ulteriori (senza che soccorra la deposizione del direttore dei lavori, in difetto di specifica indicazione del fondamento – in termini di opere eseguite in aggiunta – di tale costo ulteriore). Trattasi quindi di importo non dovuto. pagina 7 di 10 5) “Assistenze murarie” (Voce 8 del consuntivo “lavori extra”): si tratterebbe, per l'opponente, di importo (€ 2.500,00) già compreso nel preventivo originario.
A tale riguardo va rilevato che effettivamente la lavorazione in esame è già ricompresa nella voce n. 14
(peraltro con determinazione del corrispettivo “a corpo”) del preventivo di cui al doc. 2 di parte opponente (e altresì nella prima parte del consuntivo di cui al doc. 4 di parte opposta). Trattasi quindi di un importo non dovuto, risolvendosi esso in mera duplicazione di medesime voci (in difetto di ulteriori specificazioni dell'opposta).
6) “Smaltimento alluminio” (voce 12 del consuntivo): si tratterebbe, secondo l'opponente, di attività mai commissionata (€ 350,00).
A fronte di tale contestazione non è stata fornita la prova, ad opera dell'appaltatore, circa l'affidamento e l'esecuzione di tale attività (né soccorre, in tal caso, la deposizione del teste, non trattandosi di
“lavorazione” ma di attività di diversa natura). Trattasi quindi di importo non dovuto.
7) “Ulteriori oneri di cantiere” (voce 13 del consuntivo): secondo l'opponente, non essendo previsto un termine oltre il quale sarebbero maturati ulteriori oneri, si tratterebbe di importo non dovuto (€
2.709,20).
Dall'esame della documentazione in atti (e segnatamente del preventivo e altresì del consuntivo di cui al doc. 4 di parte opposta, laddove tale voce – voce 13 dei “lavori extra” – viene specificamente riferita ad “oneri prolungamento occupazione suolo”) non risulta la pattuizione di alcun termine oltre il quale sarebbero maturati ulteriori oneri a carico del committente: anche tale importo, quindi, non è dovuto.
8) “Importi maggiorati da sanzioni” riferibili alla sola appaltatrice (corrispondenti alle voci 14 e 15 a titolo di Oneri prolungamento nolo Omnia ponteggio e nolo montacarichi, rispettivamente di €
2.258,00 e di € 613,00 del consuntivo): per l'opponente non sarebbero dovuti in quanto costi riferibili alla sola appaltatrice.
Anche in tal caso dall'esame dei preventivi allegati non risulta (né l'opposta ha provato) l'esistenza di un termine oltre il quale sarebbero maturati ulteriori oneri a carico del committente;
sicché anche tali maggiorazioni di costo non possono ritenersi dovute.
9) “Imbotte cemento porta finestra” (voce 18 del consuntivo): tale costo, secondo l'opponente, sarebbe già ricompreso nel preventivo infissi (€ 400,00).
Il costo in esame, tuttavia, non risulta indicato nel preventivo di cui al doc. n. 11 (dal quale, in ogni caso, sono escluse le opere murarie), sicché deve ritenersi dovuto.
pagina 8 di 10 In conclusione, sottraendo dalla somma di € 39.268,22 i costi relativi alle voci non dovute (per complessivi € 16.247,16), residua, a credito dell'opposta, l'importo di complessivi € 23.021,06 – oltre all'IVA – a titolo di residuo corrispettivo, per le opere oggetto dell'appalto e per le opere “extra appalto”, ancora dovuto dall'opponente.
7.
Per quanto riguarda, invece, i vizi lamentati dall'opponente, muovendo dal principio generale in base al quale la prova dei vizi relativi alle opere commissionate grava sul committente, va rilevato che non v'è prova certa in relazione a tali asseriti vizi, non avendo peraltro l'opponente dedotto alcuna istanza istruttoria sul punto (cfr. fra le più recenti, Cass. 1701/2025). E ciò senza considerare che, in ragione del lungo lasso di tempo trascorso e del mutamento dello stato dei luoghi, non appare ad oggi utilmente esperibile consulenza tecnica d'ufficio (peraltro mai neppure richiesta dall'opponente).
8.
Alla luce delle predette risultanze e considerazioni, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e l'opponente va conseguentemente condannato al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di complessivi € 23.021,06, oltre all'IVA.
Su tale somma spettano all'opposta gli interessi, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c., dalla domanda
(deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) all'effettivo saldo.
9.
Atteso l'esito del giudizio, con l'accoglimento solo parziale della domanda dell'opposta, sussistono i presupposti per compensare tra le parti per metà le spese processuali e l'opponente va condannato alla rifusione, in favore dell'opposta, dell'altra metà delle spese stesse che, per tale quota, vanno liquidate – avuto riguardo all'effettivo valore della domanda (scaglione da € 5.201 a € 26.000), applicando i parametri medi per ciascuna fase – in complessivi € 2.538,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
2714/2022 dell'8 giugno 2022 e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di complessivi € 23.021,06, oltre all'IVA, con gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda (deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) al saldo;
2) dichiara compensate tra le parti per metà le spese processuali e condanna l'opponente alla rifusione, pagina 9 di 10 in favore dell'opposta, della restante metà delle spese stesse che, per tale quota, liquida in complessivi
€ 2.538,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Bologna, il 18 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Alessandra Cardarelli
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Edoardo Bonazzi, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 10 di 10