Articolo 70 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 69Articolo 71
Versione
3 giugno 1985
Art. 70.
Le spese conseguenti all'attuazione degli articoli 67 e 69 gravano sul bilancio del Fondo edifici di culto, eccetto quelle attualmente a carico del bilancio della Presidenza della Repubblica.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985