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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 25/07/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico dr. DR ET ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado cui al R.G.A.C.C. n. 3551/22, avente ad oggetto opposizione avverso atto di precetto e vertente
tra:
, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in calce all'atto Parte_1 di citazione, dall'avv. Erica Imperante, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Isola del Liri (FR), alla Via Tevere, n. 71 opponente
e:
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Cristina Raponi ed elettivamente domiciliata presso la cancelleria del Tribunale opposta posta in decisione all'udienza del 13/05/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'opponente e gli opposti: come da verbali ed atti di causa.
1 FATTO E DIRITTO
si è opposto all'atto di precetto notificatogli ad istanza di Parte_1 CP_1
con cui si intima, in virtù di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
[...]
di questo Tribunale, il pagamento della somma complessiva di Euro 16.040,24, domandando dichiararsi la nullità ed inefficacia del precetto medesimo.
A sostegno delle proprie pretese, parte opponente ha allegato quanto segue: a) le parti hanno avuto una relazione stabile dal mese di agosto dell'anno 2010; b) nel corso degli anni, le medesime si sono trasferite dapprima in Italia e poi in Belgio;
c) nell'anno 2014, la relazione fra le parti è cessata, ma il ha continuato ad occuparsi dell'abitazione Pt_1 della nonna della convenuta;
d) nell'anno 2018, l'opponente venne invitato dalla convenuta ad una festa ed in quell'occasione, per puro spirito goliardico, sottoscrisse un foglio in bianco;
e) su questo foglio è stato redatto, ad opera della convenuta ed in difetto di qualsiasi accordo, il riconoscimento del debito su cui si fonda il decreto ingiuntivo azionato.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto il CP_1
rigetto dell'opposizione, allegando quanto segue: a) il decreto ingiuntivo azionato è divenuto definitivo e tutti i fatti allegati andavano eccepiti nella sede in cui detto titolo esecutivo si è formato;
b) il non nega di aver sottoscritto il foglio firmato in Pt_1
bianco, era perfettamente a conoscenza della scrittura privata di riconoscimento del debito e nel corso degli anni non l'ha mai disconosciuta;
c) il medesimo, in ogni caso, non si è mai occupato della casa della nonna della convenuta.
Il G.I. ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Nel caso di specie, è stato azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale. Di conseguenza, tutte le questioni attinenti all'esistenza del credito, eccezion fatta per quelle fondate su fatti successivi al formarsi del giudicato, andavano vanno fatte valere nella sede in cui il titolo medesimo si è formato, ossia in sede di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, e non in questa sede, ove sono inammissibili (si veda, ex plurimis,
Cass. Civ., n. 16983/18, che ha pure escluso l'incompatibilità del principio con il diritto comunitario).
2 Detto in altri termini, il può eccepire in questa sede solo i fatti impeditivi, Pt_1
modificativi ed estintivi della pretesa creditoria della successivi al formarsi del CP_1
giudicato, ma tutti quelli da lui allegati non sono fatti riconducibili in alcune delle tre citate categorie, in quanto sono tutti antecedenti a detto momento.
Di conseguenza, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/14.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al R.G.A.C.C. n. 3551/22, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna a rifondere in favore di le spese Parte_1 Controparte_1
sostenute per questo giudizio, che si liquidano in Euro 3.397,00 per compensi, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali in misura del 15% come per legge.
Frosinone, 24/07/2025
IL G.I.
Dr. DR ET
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico dr. DR ET ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado cui al R.G.A.C.C. n. 3551/22, avente ad oggetto opposizione avverso atto di precetto e vertente
tra:
, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in calce all'atto Parte_1 di citazione, dall'avv. Erica Imperante, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Isola del Liri (FR), alla Via Tevere, n. 71 opponente
e:
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Cristina Raponi ed elettivamente domiciliata presso la cancelleria del Tribunale opposta posta in decisione all'udienza del 13/05/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'opponente e gli opposti: come da verbali ed atti di causa.
1 FATTO E DIRITTO
si è opposto all'atto di precetto notificatogli ad istanza di Parte_1 CP_1
con cui si intima, in virtù di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
[...]
di questo Tribunale, il pagamento della somma complessiva di Euro 16.040,24, domandando dichiararsi la nullità ed inefficacia del precetto medesimo.
A sostegno delle proprie pretese, parte opponente ha allegato quanto segue: a) le parti hanno avuto una relazione stabile dal mese di agosto dell'anno 2010; b) nel corso degli anni, le medesime si sono trasferite dapprima in Italia e poi in Belgio;
c) nell'anno 2014, la relazione fra le parti è cessata, ma il ha continuato ad occuparsi dell'abitazione Pt_1 della nonna della convenuta;
d) nell'anno 2018, l'opponente venne invitato dalla convenuta ad una festa ed in quell'occasione, per puro spirito goliardico, sottoscrisse un foglio in bianco;
e) su questo foglio è stato redatto, ad opera della convenuta ed in difetto di qualsiasi accordo, il riconoscimento del debito su cui si fonda il decreto ingiuntivo azionato.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto il CP_1
rigetto dell'opposizione, allegando quanto segue: a) il decreto ingiuntivo azionato è divenuto definitivo e tutti i fatti allegati andavano eccepiti nella sede in cui detto titolo esecutivo si è formato;
b) il non nega di aver sottoscritto il foglio firmato in Pt_1
bianco, era perfettamente a conoscenza della scrittura privata di riconoscimento del debito e nel corso degli anni non l'ha mai disconosciuta;
c) il medesimo, in ogni caso, non si è mai occupato della casa della nonna della convenuta.
Il G.I. ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Nel caso di specie, è stato azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale. Di conseguenza, tutte le questioni attinenti all'esistenza del credito, eccezion fatta per quelle fondate su fatti successivi al formarsi del giudicato, andavano vanno fatte valere nella sede in cui il titolo medesimo si è formato, ossia in sede di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, e non in questa sede, ove sono inammissibili (si veda, ex plurimis,
Cass. Civ., n. 16983/18, che ha pure escluso l'incompatibilità del principio con il diritto comunitario).
2 Detto in altri termini, il può eccepire in questa sede solo i fatti impeditivi, Pt_1
modificativi ed estintivi della pretesa creditoria della successivi al formarsi del CP_1
giudicato, ma tutti quelli da lui allegati non sono fatti riconducibili in alcune delle tre citate categorie, in quanto sono tutti antecedenti a detto momento.
Di conseguenza, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/14.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al R.G.A.C.C. n. 3551/22, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna a rifondere in favore di le spese Parte_1 Controparte_1
sostenute per questo giudizio, che si liquidano in Euro 3.397,00 per compensi, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali in misura del 15% come per legge.
Frosinone, 24/07/2025
IL G.I.
Dr. DR ET
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