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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 15/01/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 510 del 15 novembre 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 851 / 2023 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Vittorio Bologni;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Elisa Nannucci;
CP_1
Parte resistente
Oggetto: accesso al Fondo di Garanzia CP_1
Conclusioni delle parti:
Ricorrente (come da nota del 28.10.2024): Voglia accertare il diritto del ricorrente ad Parte_1 ottenere il pagamento della residua somma di € 6209,80 per TF non pagato dall'azienda e non versato nel fondo tesoreria nonchè della somma di € 622,30 per la retribuzione della penultima mensilità non pagata del dicembre 2020 e CP_ per gli effetti condannare l' al pagamento a favore del ricorrente della somma complessiva di € 6.832,10 o la somma minore o maggiore ritenuta di giustizia con interessi dalla data di maturazione del diritto. Con vittoria di spese.
1 Resistente: IN VIA PREGIUDIZIALE dichiarare improponibile il ricorso relativamente alla domanda di pagamento del TF accantonato nel Fondo di Tesoreria, per mancanza della domanda amministrativa e/o comunque respingere il ricorso perché infondato nel merito;
Con condanna alle spese e competenze di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. premesso di aver prestato attività lavorativa presso la (e, in Parte_1 CP_2 seguito a conferimento di azienda, in , fino al 31.1.2021 (data del proprio Controparte_3
CP_ pensionamento), agisce al fine di ottenere dall' il pagamento della somma di €. 6.209,80 a titolo di TF non versato dall'azienda e dell'ulteriore somma di €. 1.714,00 a titolo di retribuzione non pagata nel mese di dicembre 2020.
Precisa al riguardo di aver richiesto ammettersi i crediti di cui si discute (ed ulteriori importi) al passivo del fallimento della società, cui seguiva la richiesta di intervento al Fondo di Garanzia presso CP_ l' che accoglieva la domanda ad eccezione delle poste qui rivendicate. CP_ L' nel costituirsi in giudizio ha eccepito l'inammissibilità della domanda di pagamento della somma di €. 6.209,80 presso il Fondo di Tesoreria per assenza di preventiva domanda amministrativa. Ha, altresì, contestato la spettanza della somma a titolo di mensilità di gennaio 2020 in quanto non oggetto di ammissione allo stato passivo.
All'esito della prima udienza e su richiesta del Tribunale, il ricorrente modificava la propria domanda con riferimento alla mensilità di dicembre 2020 (si veda, al riguardo, la nota del
28.10.2024), limitandola unicamente agli importi a titolo di retribuzione, ovvero 622,30.
La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite ed, all'esito della camera di consiglio del 15.11.2024, è stato pubblicato dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso risulta meritevole di accoglimento, nei limiti delle conclusioni formulate con l'ultima nota depositata.
Come noto, il Fondo di Tesoreria è stato istituito dall'art. 1, comma 755, L. n. 296 del 2006, con la finalità di garantire ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione del TF di cui all'art. 2120 c.c., per la quota corrispondente ai versamenti effettuati.
Dal 1.1.2007 al finanziamento di tale Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c., al netto del contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della L. n. 297/1982, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari (art. 1, comma
756, l. 296/06).
2 Il contributo è versato al Fondo mensilmente e la liquidazione del TF (o delle sue anticipazioni) avviene su domanda presentata dal lavoratore al datore di lavoro, che paga per l'intero e poi porta a conguaglio quanto anticipato per il Fondo con la contribuzione corrente.
Con decreto del 30 gennaio 2007 il Ministero del Lavoro ha chiarito che i soggetti obbligati al versamento del contributo sono i datori di lavoro privati aventi alle proprie dipendenze almeno cinquanta dipendenti e non è in discussione che la società presso cui ha lavorato il Sig. Pt_1 presentasse tali requisiti.
Di fatto, con l'introduzione del Fondo di tesoreria, se i lavoratori decidono di aderire alla previdenza complementare il TF confluisce nella forma pensionistica prescelta, in caso contrario, anziché rimanere in azienda, confluisce nel Fondo Tesoreria.
Inizialmente la giurisprudenza ha stabilito che l'intervento del Fondo di Tesoreria, nei casi in cui è previsto, "dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, in virtù del quale: a) il primo è obbligato nei confronti del secondo a versare il TF, al pari di quanto avviene per le contribuzioni previdenziali;
b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 cod. civ., nei limiti della quota maturata a decorrere dall'1 gennaio 2007, mentre la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro;
c) la materiale erogazione del TF è affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio sui contributi dovuti al Fondo stesso ed agli altri enti previdenziali" (v. Cass., n. 12009 del 2018 richiamata anche nel provvedimento di ammissione al passivo).
Sennonché, più di recente la Sezione lavoro della Suprema Corte è pervenuta a diverse conclusioni, affermando - in una fattispecie relativa al mancato versamento da parte del datore di lavoro delle somme dovute a titolo di contribuzione a fondo di previdenza complementare, a fronte di una delega dei dipendenti al prelievo dalle buste paga - che "in tema di fondi pensione complementari, le regole civilistiche dettate in tema di delegazione di pagamento e di sua revoca sono incompatibili con la disciplina speciale di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005, essendo demandata agli statuti dei fondi, citata L., ex art. 14,
l'individuazione delle modalità di trasferimento ad altre forme pensionistiche, nonché di riscatto totale e parziale;
ne consegue che, prestata l'adesione al fondo, non ne è consentita la revoca, ma solo la cessazione per il venir meno dei presupposti ed il trasferimento ad altra previdenza complementare, salvo, in ogni caso, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro che abbia trascurato di versare in tutto o in parte i contributi, qualora detto inadempimento si riverberi sulla prestazione da godere, ovvero, in caso di insolvenza del datore di lavoro, salva la possibilità di sollecitare l'intervento del Fondo di garanzia ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 5"
(Cass., n. 2406 del 2022; si veda, in tema, anche Cass., n. 16279 del 2023).
3 Pur individuando una diversa costruzione della fattispecie, è comunque affermato esplicitamente che, in caso di versamento parziale da parte del Fondo di Tesoreria, dovuta all'omesso versamento della quota di TF da parte del datore di lavoro, il lavoratore avrà diritto di attivarsi presso il Fondo di Garanzia, istituito appositamente per tutelarlo dallo stato di insolvenza del datore di lavoro.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Bergamo pronuncia n. 79 del 2020, Corte appello Perugia pronuncia n. 77 del 2020 e, recentemente, Tribunale di Brindisi n.
1215 del 2024) che confermano l'obbligo di pagamento del TF a carico del Fondo di garanzia al di là del principio di “ripartizione” ed anche, quindi, quando non vi sia stato alcun versamento da parte del datore di lavoro poi dichiarato fallito.
Tanto “anche in ragione del fatto che i rapporti e le diverse attribuzioni tra i due fondi siano inopponibili al diritto a percepire il TF del lavoratore, non potendo tale diritto rimanere pregiudicato dall'incertezza nell'individuazione del Fondo competente” (cfr. Tribunale di Brindisi citato).
Si tratta di argomentazione ad avviso della scrivente del tutto condivisibile, considerato il fatto che, se così non fosse, il lavoratore dipendente da un'azienda con 50 dipendenti o più, in caso di insolvenza della parte datoriale vedrebbe pregiudicato il proprio diritto al TF, con illegittima disparità di trattamento rispetto al lavoratore dipendente da un datore di lavoro con 49 dipendenti o meno, in contrasto con il principio di uguaglianza ed, in generale con quanto stabilito anche a livello europeo con la direttiva 80/987/CEE del 20.10.1980.
Del resto, è anche lo stesso istituto previdenziale a disciplinare la materia nell'interpretazione sopra esposta, come dimostra, ad esempio, il messaggio n. 2057 del 3 febbraio 2012, con cui sono state impartite le istruzioni per l'intervento del Fondo di garanzia nel caso in cui il datore di lavoro insolvente abbia recuperato a conguaglio le quote di TF versate al Fondo di Tesoreria senza corrisponderle effettivamente al lavoratore.
Ciò premesso, non risulta suscettibile di accoglimento l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dalla difesa dell' , dal momento che il ricorrente ha documentato di aver CP_4 proposto, anche per i crediti di cui si discute, domanda di accesso al Fondo di Garanzia e, dopo il diniego, ricorso amministrativo, circostanza che, anche per le ragioni esposte in punto di ente deputato alla liquidazione del TF, comporta il riconoscimento di quell'attivazione amministrativa atta a giustificare poi, dato l'esito negativo, il ricorso giurisdizionale.
4 CP_ La contestazione circa la quantificazione del dovuto compiuta dall' oltre ad essere generica, stride con l'accertamento intervenuto in sede fallimentare, dove il credito risulta ammesso allo stato passivo per la somma qui rivendicata.
Il ricorso, sul punto, merita quindi integrale accoglimento.
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla retribuzione della busta paga di dicembre 2020, nella quantificazione operata nella nota su richiesta del Tribunale (quindi, per l'importo di €. 622,30), dal momento che nella busta paga in questione erano contemplati anche crediti di natura diversa.
Il diniego dell'istituto si fonda su un'interpretazione del provvedimento del giudice delegato di ammissione che escluderebbe l'importo in questione. Nel provvedimento in sede fallimentare, difatti, si legge che, oltre al credito per TF (di cui una parte, appunto, afferente al Fondo di Tesoreria di CP_
di cui sopra) il sig. risulta essere ammesso, inoltre, per “euro 5.732,68 nella categoria Pt_1 privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall CP_1 sono collocati in altre categorie, come richiesto”.
Tuttavia, tale interpretazione non coglie nel segno, dal momento che il credito di cui si discute risulta essere presente nella domanda di insinuazione al passivo, prodotta agli atti, ed inserita nell'importo complessivo oggetto di ammissione. L'interpretazione diversa addotta dal ricorrente, in altri termini, è l'unica matematicamente coerente con il confronto tra quanto richiesto (si veda in proposito la domanda all'all.1 del ricorso, in cui viene richiesto l'importo netto di €. 1.714,00 della busta paga di dicembre 2020) e quanto ammesso pari ad €. 5.732,68 (che comprende la mensilità per cui si discute oltre all'importo di €. 4.018,68 del mese di ottobre 2020 comprendente ulteriori voci).
Non vi sono dubbi, pertanto, che la mensilità di dicembre sia stata richiesta e compresa nell'ammissione al passivo (1.714 + 4018,68 = 5.732,68).
Ne deriva che, essendo l'importo in realtà del tutto contemplato all'interno del provvedimento e non essendovi ulteriori contestazioni circa l'esigibilità dal Fondo della somma, anche per questo importo il ricorso risulta indubbiamente suscettibile di accoglimento.
Le somme dovranno, per legge, essere maggiorate dagli interessi dal centoventunesimo giorno dalla domanda al saldo.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in ragione del valore della causa e dell'istruttoria compiuta unicamente sulla documentazione offerta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione, CP_
1) condanna l' al pagamento, in favore di , della somma di €. 6.832,10, Parte_1 oltre interessi dal centoventunesimo giorno dalla domanda amministrativa al saldo;
CP_
2) condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite sostenute per il giudizio, che liquida in €.
3.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 15 novembre 2024 – il 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 851 / 2023 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Vittorio Bologni;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Elisa Nannucci;
CP_1
Parte resistente
Oggetto: accesso al Fondo di Garanzia CP_1
Conclusioni delle parti:
Ricorrente (come da nota del 28.10.2024): Voglia accertare il diritto del ricorrente ad Parte_1 ottenere il pagamento della residua somma di € 6209,80 per TF non pagato dall'azienda e non versato nel fondo tesoreria nonchè della somma di € 622,30 per la retribuzione della penultima mensilità non pagata del dicembre 2020 e CP_ per gli effetti condannare l' al pagamento a favore del ricorrente della somma complessiva di € 6.832,10 o la somma minore o maggiore ritenuta di giustizia con interessi dalla data di maturazione del diritto. Con vittoria di spese.
1 Resistente: IN VIA PREGIUDIZIALE dichiarare improponibile il ricorso relativamente alla domanda di pagamento del TF accantonato nel Fondo di Tesoreria, per mancanza della domanda amministrativa e/o comunque respingere il ricorso perché infondato nel merito;
Con condanna alle spese e competenze di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. premesso di aver prestato attività lavorativa presso la (e, in Parte_1 CP_2 seguito a conferimento di azienda, in , fino al 31.1.2021 (data del proprio Controparte_3
CP_ pensionamento), agisce al fine di ottenere dall' il pagamento della somma di €. 6.209,80 a titolo di TF non versato dall'azienda e dell'ulteriore somma di €. 1.714,00 a titolo di retribuzione non pagata nel mese di dicembre 2020.
Precisa al riguardo di aver richiesto ammettersi i crediti di cui si discute (ed ulteriori importi) al passivo del fallimento della società, cui seguiva la richiesta di intervento al Fondo di Garanzia presso CP_ l' che accoglieva la domanda ad eccezione delle poste qui rivendicate. CP_ L' nel costituirsi in giudizio ha eccepito l'inammissibilità della domanda di pagamento della somma di €. 6.209,80 presso il Fondo di Tesoreria per assenza di preventiva domanda amministrativa. Ha, altresì, contestato la spettanza della somma a titolo di mensilità di gennaio 2020 in quanto non oggetto di ammissione allo stato passivo.
All'esito della prima udienza e su richiesta del Tribunale, il ricorrente modificava la propria domanda con riferimento alla mensilità di dicembre 2020 (si veda, al riguardo, la nota del
28.10.2024), limitandola unicamente agli importi a titolo di retribuzione, ovvero 622,30.
La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite ed, all'esito della camera di consiglio del 15.11.2024, è stato pubblicato dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso risulta meritevole di accoglimento, nei limiti delle conclusioni formulate con l'ultima nota depositata.
Come noto, il Fondo di Tesoreria è stato istituito dall'art. 1, comma 755, L. n. 296 del 2006, con la finalità di garantire ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione del TF di cui all'art. 2120 c.c., per la quota corrispondente ai versamenti effettuati.
Dal 1.1.2007 al finanziamento di tale Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c., al netto del contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della L. n. 297/1982, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari (art. 1, comma
756, l. 296/06).
2 Il contributo è versato al Fondo mensilmente e la liquidazione del TF (o delle sue anticipazioni) avviene su domanda presentata dal lavoratore al datore di lavoro, che paga per l'intero e poi porta a conguaglio quanto anticipato per il Fondo con la contribuzione corrente.
Con decreto del 30 gennaio 2007 il Ministero del Lavoro ha chiarito che i soggetti obbligati al versamento del contributo sono i datori di lavoro privati aventi alle proprie dipendenze almeno cinquanta dipendenti e non è in discussione che la società presso cui ha lavorato il Sig. Pt_1 presentasse tali requisiti.
Di fatto, con l'introduzione del Fondo di tesoreria, se i lavoratori decidono di aderire alla previdenza complementare il TF confluisce nella forma pensionistica prescelta, in caso contrario, anziché rimanere in azienda, confluisce nel Fondo Tesoreria.
Inizialmente la giurisprudenza ha stabilito che l'intervento del Fondo di Tesoreria, nei casi in cui è previsto, "dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, in virtù del quale: a) il primo è obbligato nei confronti del secondo a versare il TF, al pari di quanto avviene per le contribuzioni previdenziali;
b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 cod. civ., nei limiti della quota maturata a decorrere dall'1 gennaio 2007, mentre la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro;
c) la materiale erogazione del TF è affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio sui contributi dovuti al Fondo stesso ed agli altri enti previdenziali" (v. Cass., n. 12009 del 2018 richiamata anche nel provvedimento di ammissione al passivo).
Sennonché, più di recente la Sezione lavoro della Suprema Corte è pervenuta a diverse conclusioni, affermando - in una fattispecie relativa al mancato versamento da parte del datore di lavoro delle somme dovute a titolo di contribuzione a fondo di previdenza complementare, a fronte di una delega dei dipendenti al prelievo dalle buste paga - che "in tema di fondi pensione complementari, le regole civilistiche dettate in tema di delegazione di pagamento e di sua revoca sono incompatibili con la disciplina speciale di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005, essendo demandata agli statuti dei fondi, citata L., ex art. 14,
l'individuazione delle modalità di trasferimento ad altre forme pensionistiche, nonché di riscatto totale e parziale;
ne consegue che, prestata l'adesione al fondo, non ne è consentita la revoca, ma solo la cessazione per il venir meno dei presupposti ed il trasferimento ad altra previdenza complementare, salvo, in ogni caso, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro che abbia trascurato di versare in tutto o in parte i contributi, qualora detto inadempimento si riverberi sulla prestazione da godere, ovvero, in caso di insolvenza del datore di lavoro, salva la possibilità di sollecitare l'intervento del Fondo di garanzia ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 5"
(Cass., n. 2406 del 2022; si veda, in tema, anche Cass., n. 16279 del 2023).
3 Pur individuando una diversa costruzione della fattispecie, è comunque affermato esplicitamente che, in caso di versamento parziale da parte del Fondo di Tesoreria, dovuta all'omesso versamento della quota di TF da parte del datore di lavoro, il lavoratore avrà diritto di attivarsi presso il Fondo di Garanzia, istituito appositamente per tutelarlo dallo stato di insolvenza del datore di lavoro.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Bergamo pronuncia n. 79 del 2020, Corte appello Perugia pronuncia n. 77 del 2020 e, recentemente, Tribunale di Brindisi n.
1215 del 2024) che confermano l'obbligo di pagamento del TF a carico del Fondo di garanzia al di là del principio di “ripartizione” ed anche, quindi, quando non vi sia stato alcun versamento da parte del datore di lavoro poi dichiarato fallito.
Tanto “anche in ragione del fatto che i rapporti e le diverse attribuzioni tra i due fondi siano inopponibili al diritto a percepire il TF del lavoratore, non potendo tale diritto rimanere pregiudicato dall'incertezza nell'individuazione del Fondo competente” (cfr. Tribunale di Brindisi citato).
Si tratta di argomentazione ad avviso della scrivente del tutto condivisibile, considerato il fatto che, se così non fosse, il lavoratore dipendente da un'azienda con 50 dipendenti o più, in caso di insolvenza della parte datoriale vedrebbe pregiudicato il proprio diritto al TF, con illegittima disparità di trattamento rispetto al lavoratore dipendente da un datore di lavoro con 49 dipendenti o meno, in contrasto con il principio di uguaglianza ed, in generale con quanto stabilito anche a livello europeo con la direttiva 80/987/CEE del 20.10.1980.
Del resto, è anche lo stesso istituto previdenziale a disciplinare la materia nell'interpretazione sopra esposta, come dimostra, ad esempio, il messaggio n. 2057 del 3 febbraio 2012, con cui sono state impartite le istruzioni per l'intervento del Fondo di garanzia nel caso in cui il datore di lavoro insolvente abbia recuperato a conguaglio le quote di TF versate al Fondo di Tesoreria senza corrisponderle effettivamente al lavoratore.
Ciò premesso, non risulta suscettibile di accoglimento l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dalla difesa dell' , dal momento che il ricorrente ha documentato di aver CP_4 proposto, anche per i crediti di cui si discute, domanda di accesso al Fondo di Garanzia e, dopo il diniego, ricorso amministrativo, circostanza che, anche per le ragioni esposte in punto di ente deputato alla liquidazione del TF, comporta il riconoscimento di quell'attivazione amministrativa atta a giustificare poi, dato l'esito negativo, il ricorso giurisdizionale.
4 CP_ La contestazione circa la quantificazione del dovuto compiuta dall' oltre ad essere generica, stride con l'accertamento intervenuto in sede fallimentare, dove il credito risulta ammesso allo stato passivo per la somma qui rivendicata.
Il ricorso, sul punto, merita quindi integrale accoglimento.
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla retribuzione della busta paga di dicembre 2020, nella quantificazione operata nella nota su richiesta del Tribunale (quindi, per l'importo di €. 622,30), dal momento che nella busta paga in questione erano contemplati anche crediti di natura diversa.
Il diniego dell'istituto si fonda su un'interpretazione del provvedimento del giudice delegato di ammissione che escluderebbe l'importo in questione. Nel provvedimento in sede fallimentare, difatti, si legge che, oltre al credito per TF (di cui una parte, appunto, afferente al Fondo di Tesoreria di CP_
di cui sopra) il sig. risulta essere ammesso, inoltre, per “euro 5.732,68 nella categoria Pt_1 privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall CP_1 sono collocati in altre categorie, come richiesto”.
Tuttavia, tale interpretazione non coglie nel segno, dal momento che il credito di cui si discute risulta essere presente nella domanda di insinuazione al passivo, prodotta agli atti, ed inserita nell'importo complessivo oggetto di ammissione. L'interpretazione diversa addotta dal ricorrente, in altri termini, è l'unica matematicamente coerente con il confronto tra quanto richiesto (si veda in proposito la domanda all'all.1 del ricorso, in cui viene richiesto l'importo netto di €. 1.714,00 della busta paga di dicembre 2020) e quanto ammesso pari ad €. 5.732,68 (che comprende la mensilità per cui si discute oltre all'importo di €. 4.018,68 del mese di ottobre 2020 comprendente ulteriori voci).
Non vi sono dubbi, pertanto, che la mensilità di dicembre sia stata richiesta e compresa nell'ammissione al passivo (1.714 + 4018,68 = 5.732,68).
Ne deriva che, essendo l'importo in realtà del tutto contemplato all'interno del provvedimento e non essendovi ulteriori contestazioni circa l'esigibilità dal Fondo della somma, anche per questo importo il ricorso risulta indubbiamente suscettibile di accoglimento.
Le somme dovranno, per legge, essere maggiorate dagli interessi dal centoventunesimo giorno dalla domanda al saldo.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in ragione del valore della causa e dell'istruttoria compiuta unicamente sulla documentazione offerta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione, CP_
1) condanna l' al pagamento, in favore di , della somma di €. 6.832,10, Parte_1 oltre interessi dal centoventunesimo giorno dalla domanda amministrativa al saldo;
CP_
2) condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite sostenute per il giudizio, che liquida in €.
3.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 15 novembre 2024 – il 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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