Sentenza breve 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 06/02/2026, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02310/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00054/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 54 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliata in San Lucido, alla via Pollella n. 169, presso lo studio dell’avv. Donatella Attanasio che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;Università della Calabria, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Macrì ed Umile Abbruzzese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento del 7 ottobre 2025, pubblicato sulla pagina personale della ricorrente sul sito universitaly.it , con il quale è stato comunicato che la stessa risulta rinunciataria e, pertanto, decaduta dalla graduatoria a causa della mancata conferma di interesse all'immatricolazione, richiesta dal D.D. -OMISSIS- del 15 settembre 2025, art. 1, non pervenuta dalla -OMISSIS-entro le ore 12.00 del 06 ottobre 2025;
- dell'art. 9 del Decreto Direttoriale n. 647 del 22 maggio 2025 nella parte in cui dispone che " Decade definitivamente dalla procedura concorsuale e non conserva alcun diritto a partecipare alle successive fasi della procedura anche il candidato che, nonostante abbia potuto effettuare in fase ordinaria le sue scelte con la disponibilità totale di tutti i posti messi a bando, non si immatricola o, pur immatricolandosi, non inizia le attività didattiche pur essendo stato assegnato su posto statale alla sua prima scelta in assoluto sia di sede sia di tipologia in caso di mancata conferma di interesse il candidato decade dalla graduatoria di concorso "; e nella parte in cui dispone "….. Il candidato che già in fase ordinaria si aggiudica l'assegnazione alla sua prima scelta in assoluto, sia di tipologia sia di sede su posto statale, non prende parte alla sessione straordinaria di cui al successivo articolo 10 avendo già ottenuto nella fase ordinaria il miglior posizionamento in assoluto da egli ambito con riguardo alla procedura in corso, e rimanendogli dunque - come sopra specificato - come unica possibilità quella di provvedere all'immatricolazione entro il termine del 29 settembre 2025 ore 12.00 (corrispondente, come sotto riportato, al termine generale per le immatricolazioni di fase ordinaria), nonché, conseguentemente, ad iniziare le attività didattiche il 1° novembre 2025 (pena la decadenza dalla procedura concorsuale, come precisato al precedente capoverso) ";
- dell'art. 15 comma 1 del regolamento in materia di Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria emanato con decreto rettorale 31 ottobre 2025 n. 1375 dell'Università degli Studi della Calabria- UNICAL, nella parte in cui prevede che " L'iscrizione ad una Scuola di Specializzazione dell'Università della Calabria si effettua per via telematica ….";
-dell'atto o del comportamento informatico che non ha consentito alla -OMISSIS-di immatricolarsi alla Scuola di specializzazione di Ematologia dell'Università della Calabria (UNICAL) dopo aver superato il concorso nazionale per l'anno accademico 2024/2025 per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria;
-della disciplina della procedura nella parte in cui non prevede rimedi tecnici-informatici per il caso in cui il malfunzionamento informatico della piattaforma telematica non abbia consentito di perfezionare ed inviare la domanda entro il termine previsto del 6 ottobre 2025 ore 12:00 (MUR- D.D. -OMISSIS- del 15 settembre 2025, Art. 1);
-del diniego, notificato in data 21 ottobre 2025, all'istanza in autotutela formulata in data 14 ottobre 2025, con il quale l'Università della Calabria- UNICAL- area personale ha confermato la scadenza del termine per l'immatricolazione alla Scuola di specializzazione in Ematologia, per l'effetto escludendo la ricorrente dal frequentare il suddetto corso di specializzazione;
-di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati;
nonché per l’accertamento,
del diritto della parte ricorrente ad essere immatricolata alla Scuola di specializzazione in ematologia della Università della Calabria (UNICAL), con assegnazione della relativa borsa di studio;
e per la conseguente condanna ,
delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito da parte ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite l’adozione dei provvedimenti più opportuni per dare esecuzione alla domanda di parte ricorrente e disporre l’immatricolazione alla Scuola di specializzazione in ematologia della Università della Calabria (UNICAL), con assegnazione della relativa borsa di studio; con l’ammissione, nel caso anche con riserva, alla scuola di specializzazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell’Università della Calabria;
visti tutti gli atti della causa;
letto ed applicato l’art. 60 c.p.a.;
relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Benedetta AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La ricorrente, -OMISSIS- in data 22 luglio 2025 partecipava al Concorso Nazionale per l'accesso alle Scuole di Specializzazione SSM25, indetto con Decreto Direttoriale n. 647 del 22 maggio 2025.
2 - Terminata la procedura concorsuale, il Decreto Direttoriale n. 1210 del 15 settembre 2025 - con il quale veniva differita la data per la scelta – all’art. 1 stabiliva che “ ciascun candidato assegnato deve provvedere all’immatricolazione alla scuola di assegnazione inderogabilmente a partire dal giorno dell’assegnazione, quindi da martedì 30 settembre 2025 e fino a lunedì 6 ottobre 2025, ore 12.00 (fuso orario Italia) a pena di decadenza dal posto assegnato, ovvero dalla procedura concorsuale qualora si tratti di assegnazione alla prima scelta in assoluto sia di sede sia di tipologia su posto statale" .
3 – La ricorrente, dopo aver superato il concorso e scelto come prima sede la Scuola di Specializzazione in Ematologia presso l’Università della Calabria (UNICAL) dove risultava successivamente assegnata, non riusciva a completare l’iscrizione al corso prescelto entro le ore 12:00 del giorno 6 ottobre 2025 (ultimo termine disponibile per l’immatricolazione).
4 – Pertanto, a termini dell’art. 9 cit. ella risultava decaduta dalla procedura concorsuale.
5 - In data 14 ottobre 2025, la ricorrente proponeva istanza in autotutela, contestando l’anomalia del sistema informatico quale causa della intempestiva immatricolazione.
6 - Con pec del 21 ottobre 2025, l’Università rigettava l’istanza, ribadendo la perentorietà dei termini nonché l’insussistenza di malfunzionamenti della piattaforma telematica.
7 – Con l’odierno gravame la ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe reputandoli illegittimi per le seguenti ragioni.
7.1 – Con il primo motivo (“ Violazione dell’art. 6 L.241/90 con riferimento all’obbligo di soccorso istruttorio, eccesso di potere per insussistenza dei presupposti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà e manifesta iniquità: sarebbe del tutto illegittima la mancata attivazione del soccorso istruttorio di cui all’ art. 6 L.241, espressione del dovere di collaborazione nei rapporti di diritto pubblico, tenuto conto della modalità esclusivamente telematica di presentazione della domanda, intrinsecamente esposta a variabili imprevedibili in possibile pregiudizio dei partecipanti ”), la ricorrente lamenta che, pur avendo iniziato con tempestività la procedura per immatricolarsi, non è riuscita ad inoltrare nel termine previsto dalla normativa di riferimento la propria domanda per via di problematiche connesse al sistema telematico di iscrizione che non le avrebbe consentito di opzionare la voce “ Scuola di specializzazione ”. A riprova dell’errore di sistema occorso, la ricorrente ha verificava che tale voce risultava poi fruibile in data successiva (12 ottobre 2025), quando ormai ella era incorsa in decadenza per mancata immatricolazione. Tenuto conto della impossibilità di immatricolarsi per causa non imputabile alla candidata, l’Amministrazione avrebbe dovuto consentirle di iscriversi oltre termine attraverso la presentazione di una domanda cartacea, attivando il soccorso istruttorio.
7.2 – Con il secondo motivo (“ Violazione dell’art. 97 Cost., art. 1 comma 1 L.241/90, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità pubblicità trasparenza e del legittimo affidamento; disparità di trattamento e manifesta irragionevolezza: illegittimità del provvedimento che non prevede una modalità alternativa di presentazione della domanda di immatricolazione attivabile in via d’urgenza né un vademecum illustrativo di presentazione della domanda ”), la ricorrente lamenta l’illegittimità della decadenza e quindi esclusione poiché basata su elementi non sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal sistema informatico (strutturato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 - Codice dell’Amministrazione digitale), non esclusivamente imputabili alla ricorrente.
7.3 – Con il terzo motivo di ricorso (“ Irragionevolezza e illogicità della limitazione alla partecipazione alla sessione straordinaria. violazione degli articoli 3, 97 e 34 cost., intesi come ragionevolezza, legittimo affidamento del cittadino nello stato e certezza del diritto (art. 3), buon andamento ed imparzialità della p.a. (art. 97) e principio di meritocrazia (art. 34) e dell’art. 1 c. 2 del d.p.r. 487/1994. irragionevolezza, illogicità, omessa motivazione. violazione del diritto comunitario. Violazione della par condicio e favor partecipationis ”), la ricorrente censura il Decreto Ministeriale nella parte in cui non consente ai candidati che già in fase ordinaria si aggiudicano l’assegnazione della prima scelta in assoluto, sia di tipologia sia di sede su posto statale, di prendere parte alla sessione straordinaria.
8 – Si sono costituite le Amministrazioni resistenti per resistere al ricorso in quanto reputato infondato in fatto ed in diritto.
9 – All’Udienza camerale del 28 gennaio 2026 la causa è stata discussa ed è stato dato avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
10 – Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
11 –Gli atti impugnati attengono alla intervenuta decadenza della -OMISSIS- dalla procedura concorsuale per accedere alle Scuole di Specializzazione per le professioni medico-sanitarie (SSM25), indetta con Decreto Direttoriale n. 647 del 22 maggio 2025, determinata dalla mancata tempestiva immatricolazione della medesima alla scuola di assegnazione, ovverosia nella finestra temporale stabilita, con ultimo differimento, dall’art.1 del Decreto Direttoriale n. 1210 del 15 settembre 2025 “ da martedì 30 settembre 2025 e fino a lunedì 6 ottobre 2025, ore 12.00 (fuso orario Italia) ”.
12 – In punto di fatto risulta incontestato che la ricorrente, assegnataria di un posto presso la Scuola di Specializzazione in Ematologia dell’Università della Calabria (UNICAL) – sua prima scelta -, non riusciva a completare l’iscrizione al corso prescelto entro le ore 12:00 del giorno 6 ottobre 2025, come detto, ultimo termine disponibile per l’immatricolazione.
Controverso è, invece, se la mancata immatricolazione della ricorrente e la conseguente decadenza siano dipese da un errore del sistema informatico che non le avrebbe consentito di completare la richiesta, come sostenuto nel primo motivo di ricorso, o se la decadenza sia intervenuta legittimamente, a fronte del mancato invio della domanda entro lo scadere dei tempi previsti per l’iscrizione, da ultimo fissati dall’art.1 del Decreto Direttoriale n. 1210 del 15 settembre 2025, come sostenuto in particolare dall’Università resistente.
13 – Reputa il Collegio che gli elementi emersi dalle allegazioni rispettivamente proposte dalle parti e dalla documentazione in atti depongano per la regolarità del procedimento di iscrizione e per una decadenza scattata nei confronti della ricorrente quando il termine per presentare la domanda era ormai spirato e l’immatricolazione risultava incompleta.
Va premesso, infatti, che l’art. 1 del Decreto Direttoriale n. 1210 del 15 settembre 2025, in linea con il bando emanato con Decreto Direttoriale n. 647 del 22 maggio 2025, ha previsto che “ ciascun candidato assegnato deve provvedere all’immatricolazione alla scuola di assegnazione inderogabilmente a partire dal giorno dell’assegnazione, quindi da martedì 30 settembre 2025 e fino a lunedì 6 ottobre 2025, ore 12.00 (fuso orario Italia) a pena di decadenza dal posto assegnato, ovvero dalla procedura concorsuale qualora si tratti di assegnazione alla prima scelta in assoluto sia di sede sia di tipologia su posto statale ".
Dal chiaro tenore letterale della disposizione si evince, quindi, l’onere dei candidati di procedere alla immatricolazione nella sede di assegnazione nei termini ivi previsti a pena di decadenza. L'immatricolazione, infatti, componendosi di più passaggi (che conducono dalla iscrizione anagrafica sino all’inoltro della domanda) è un procedimento che richiede un minimo di tempo per l’inserimento di tutti i dati e la selezione dei percorsi, il che comporta, in base a generali principi di diligenza, che il candidato si prepari per tempo ed inizi l’iter tempestivamente per non incorrere in decadenze.
Orbene, nel caso di specie, ponendo a confronto i log depositati dall’Università resistente e la cronologia degli accessi e ricerche effettuati su internet dalla ricorrente, risulta che la -OMISSIS- la mattina del giorno 6 ottobre 2025 era sì entrata nel portale istituzionale della UNICAL intorno alle ore 9:00 del mattino ma, in effetti, aveva navigato nel sito senza porre in essere alcuna concreta attività volta all’immatricolazione. Difatti (come pacifico tra le parti) ella completava la sola registrazione anagrafica alle ore 11:59 dello stesso giorno (cfr. log accesso sistema, doc. 5, memoria di costituzione UNICAL et screenshots doc. 11, ricorso).
La circostanza che la ricorrente abbia effettuato la sola registrazione anagrafica un minuto prima della scadenza del termine rende plausibile che l'impossibilità di completare le altre fasi dell’iscrizione che l’avrebbero condotta alla immatricolazione è derivata da un ritardo nell'avvio della procedura stessa e non da un malfunzionamento del sistema informatico.
Indi l’aver cominciato la procedura di immatricolazione a ridosso della scadenza del termine, nonostante la navigazione online fosse stata avviata qualche ora prima, è stata una scelta esclusivamente imputabile alla candidata che, tuttavia, si è anche assunta il rischio di non riuscire a inviare la domanda nei tempi previsti, come in effetti poi accaduto, senza che tale esito possa essere in qualche modo addebitato a responsabilità dell’Amministrazione.
Da quanto detto consegue che la decadenza della ricorrente è la diretta conseguenza del mancato completamento della procedura di immatricolazione entro il termine prescritto dalle fonti normative richiamate.
Va poi evidenziato che nel caso specifico è risultato solo allegato, ma non provato, che si fosse verificato un qualsivoglia errore di sistema al momento della immatricolazione della candidata in quanto, da un lato, non risulta che altri candidati abbiano avuto problemi di immatricolazione seguendo la medesima procedura, dall’altro è ben possibile che una volta passato il termine temporale delle 12:00 del 6 ottobre 2025 il sistema abbia rimosso – temporaneamente - la voce “Scuola di Specializzazione”, in quanto non più possibile selezionarla per quella fase della procedura concorsuale.
Di qui l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
14 – Quanto alla lamentata mancata attivazione del soccorso istruttorio, è appena il caso di rilevare che tale istituto non può operare, come nel caso di specie, ove la domanda non sia stata presentata a causa di ritardo imputabile al candidato e si tratti di riaprire i termini per consentirgli di porre in essere gli adempimenti omessi (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9, che, in materia di procedura ad evidenza pubblica ha chiarito che, “ il principio del “soccorso istruttorio” è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara (specie se si è in presenza di una clausola univoca), dato che la sanzione scaturisce automaticamente dalla scelta operata a monte dalla legge, senza che si possa ammettere alcuna possibilità di esercizio del “potere di soccorso”; conseguentemente, l’integrazione non è consentita, risolvendosi in un effettivo vulnus del principio di parità di trattamento; è consentita, invece, la mera regolarizzazione, che attiene a circostanze o elementi estrinseci al contenuto della documentazione e che si traduce, di regola, nella rettifica di errori materiali e refusi ”). Di contro, come sopra evidenziato, principi generali di diligenza ed autoresponsabilità impongono all’interessato di attivarsi tempestivamente, rispettando i termini indicati nel bando di concorso e nei successivi atti attuativi.
15 – Infine, vale sottolineare che risulta infondata anche l’ulteriore censura in ordine all’impossibilità di presentare la domanda di iscrizione con metodo alternativo alla via telematica. Difatti la scelta di un iter di immatricolazione esclusivamente telematico è non solo legittima, ma doverosa in conformità al Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) ed alle esigenze di semplificazione e celerità del procedimento amministrativo. A ciò si aggiunga che tale modalità è la più efficiente per garantire parità di trattamento tra candidati, in quanto consente di controllare agevolmente ed in maniera uniforme la tempestività delle domande presentate rispetto alla finestra temporale assegnata dagli atti normativi di riferimento.
16 – Infine, reputa il Collegio che la previsione della decadenza definitiva per il candidato assegnatario della prima scelta che non si immatricoli nei termini ex art. 9, D.D. 647 del 22 maggio 2025 sia una misura ragionevole e proporzionata. Essa, invero, tutela l'interesse pubblico a non lasciare vacanti posti assegnati e a garantire il tempestivo avvio dei corsi di specializzazione. Un candidato che ha ottenuto il miglior piazzamento possibile (in termini di prima scelta sia di sede sia di tipologia di corso) ha l'onere di perfezionare immediatamente l'immatricolazione (peraltro nel caso specifico con una finestra temporale di 7 giorni); diversamente, la sua decadenza è automatica – anche perché non potrebbe sostenersi che avrebbe accesso a posti “migliori” rispetto alla prima scelta effettuata - e mira a definire rapidamente la graduatoria, senza pregiudicare le posizioni degli altri concorrenti in graduatoria in attesa di fruire dei posti lasciati liberi.
17 – Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.
18 - In ragione della peculiarità della vicenda posta all’attenzione del Collegio si reputa equo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN NI, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta AZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta AZ | EN NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.