TAR Roma, sez. III, sentenza breve 06/02/2026, n. 2310
TAR
Sentenza breve 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 6 L.241/90 con riferimento all’obbligo di soccorso istruttorio

    Il Collegio ritiene che il soccorso istruttorio non sia applicabile in caso di ritardo imputabile al candidato e che l'immatricolazione richieda diligenza e tempestività. La mancata iscrizione è derivata da un ritardo nell'avvio della procedura.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 97 Cost. e principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e legittimo affidamento

    La scelta di un iter di immatricolazione esclusivamente telematico è legittima e doverosa, conforme al Codice dell'Amministrazione Digitale, e garantisce parità di trattamento tra i candidati.

  • Rigettato
    Irragionevolezza e illogicità della limitazione alla partecipazione alla sessione straordinaria

    La previsione della decadenza definitiva per il candidato assegnatario della prima scelta che non si immatricoli nei termini è una misura ragionevole e proporzionata che tutela l'interesse pubblico a non lasciare vacanti posti e a garantire l'avvio tempestivo dei corsi.

  • Rigettato
    Previsione di decadenza definitiva per mancata immatricolazione alla prima scelta

    La previsione della decadenza definitiva per il candidato assegnatario della prima scelta che non si immatricoli nei termini è una misura ragionevole e proporzionata che tutela l'interesse pubblico a non lasciare vacanti posti e a garantire l'avvio tempestivo dei corsi.

  • Rigettato
    Previsione di iscrizione telematica

    La scelta di un iter di immatricolazione esclusivamente telematico è legittima e doverosa, conforme al Codice dell'Amministrazione Digitale, e garantisce parità di trattamento tra i candidati.

  • Rigettato
    Malfunzionamento del sistema informatico

    Il Collegio ritiene che la mancata immatricolazione sia derivata da un ritardo nell'avvio della procedura stessa e non da un malfunzionamento del sistema informatico, dato che la registrazione anagrafica è stata completata un minuto prima della scadenza.

  • Rigettato
    Mancanza di rimedi tecnici-informatici per malfunzionamenti della piattaforma

    Il Collegio ritiene che la mancata immatricolazione sia derivata da un ritardo nell'avvio della procedura stessa e non da un malfunzionamento del sistema informatico, dato che la registrazione anagrafica è stata completata un minuto prima della scadenza.

  • Rigettato
    Conferma della scadenza del termine per l'immatricolazione

    Il Collegio ritiene che la mancata immatricolazione sia derivata da un ritardo nell'avvio della procedura stessa e non da un malfunzionamento del sistema informatico, dato che la registrazione anagrafica è stata completata un minuto prima della scadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza breve 06/02/2026, n. 2310
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2310
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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