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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/11/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente/relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di divorzio iscritta al R.G. 1494/202 proposta in via congiunta da
, nata a [...], il [...], e residente in [...], Parte_1
Via Settevene Est, n 22, scala C int. 2, C.F. C.F._1
NONCHE'
nato a [...] il [...], residente in [...]
Settevene Est 22 lotto 11/A, C.F. ; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Antonella Pelucchini, C.F. , C.F._3 giusta delega in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questa sito in Bracciano (RM), Via Traversini 7, nonché con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC
Email_1
Rilevato che sono maturate le condizioni di procedibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), Legge 898 del 1970 atteso che i coniugi si sono separati consensualmente, giusta verbale ex art. 711 c.p.c. del 15.10.2019, omologato in data 18.10.2019 dal Tribunale di Civitavecchia con Decreto omologazione Cronol. n 14127/2019, procedimento R.G. n 2374/2019 e successiva modifica/integrazione con provvedimento cronol. n 15826/2019 del 20.11.2019, RG n 2374/2019-1; visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in data 20.04.2002, in Trevignano Romano (RM), con atto iscritto presso i Registri di Stato Civile del Comune di
1 Trevignano Romano, Atto n 2 P. I, Anno 2002, alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
• Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori: le Per_1 decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, istruzione, salute, saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni del figlio, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
• Il figlio minore trascorrerà con ognuno dei genitori un numero uguale di Per_1 giorni nell'arco del mese, da stabilirsi di comune accordo tra questi. In caso di mancato accordo tra le parti, trascorrerà i primi 15 giorni del mese con la Per_1 madre e la seconda metà del mese con il padre.
Salvo diversi accordi, durante le festività natalizie il figlio trascorrerà con il padre il giorno del 24 dicembre fino alle ore 9 del 25 dicembre e con la madre dalle ore 9 del 25 dicembre fino alle ore 20 del 26 dicembre ad anni alterni;
ad anni alterni trascorrerà il 31 dicembre e 1 gennaio con un genitore e il 6 gennaio con l'altro. Per le festività pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta. Il ragazzo, inoltre, trascorrerà le vacanze estive con ciascun genitore per due settimane, anche non consecutive, in periodi da concordare entro il 30 marzo di ogni anno. Entrambi i genitori potranno portare il figlio in vacanza in Italia con preavviso di Per_1 almeno una settimana. I viaggi all'estero saranno possibili se previamente autorizzati dall'altro genitore con un preavviso di almeno due settimane;
Anche il figlio , seppur maggiorenne, non ancora economicamente indipendente, Per_2 vivrà con ognuno dei genitori insieme al fratello minore, nei medesimi periodi di tempo come specificati ai punti 2-3.
I sigg.ri provvederanno autonomamente, ciascuno per proprio conto, al Parte_2 loro mantenimento e provvederanno a quello dei figli quando gli stessi staranno presso la loro abitazione, così come è avvenuto in corso di separazione;
Le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche per i figli saranno sostenute al 50% da ciascun genitore come da protocollo in uso al Tribunale di Civitavecchia. I genitori precisano che provvederanno ciascuno al 50% per le spese relative al tempo libero dei ragazzi, per gli abbonamenti/biglietti per i trasporti dei figli, nonché per le spese necessarie per i mezzi di trasporto utilizzati da questi (a titolo di esempio: bolli, assicurazioni, carburante, riparazioni ecc.). Saranno altresì suddivise al 50% tra i genitori le spese per le lezioni e/o corsi di musica frequentati da , tenuto conto delle inclinazioni ed Per_2 aspirazioni del figlio nel campo musicale, così come le spese per eventuali lezioni private di recupero scolastico di . Per_1
L'assegno unico percepito per i figli verrà diviso tra i coniugi al 50%; Ai fini fiscali, i figli risulteranno a carico di ciascun genitore al 50%; I coniugi hanno dato reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio. Spese compensate. Ordina al Comune di Trevignano Romano di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Civitavecchia 23.11.2025 Il Presidente rel./est.
dott.ssa Roberta Nardone
2 3
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente/relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di divorzio iscritta al R.G. 1494/202 proposta in via congiunta da
, nata a [...], il [...], e residente in [...], Parte_1
Via Settevene Est, n 22, scala C int. 2, C.F. C.F._1
NONCHE'
nato a [...] il [...], residente in [...]
Settevene Est 22 lotto 11/A, C.F. ; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Antonella Pelucchini, C.F. , C.F._3 giusta delega in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questa sito in Bracciano (RM), Via Traversini 7, nonché con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC
Email_1
Rilevato che sono maturate le condizioni di procedibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), Legge 898 del 1970 atteso che i coniugi si sono separati consensualmente, giusta verbale ex art. 711 c.p.c. del 15.10.2019, omologato in data 18.10.2019 dal Tribunale di Civitavecchia con Decreto omologazione Cronol. n 14127/2019, procedimento R.G. n 2374/2019 e successiva modifica/integrazione con provvedimento cronol. n 15826/2019 del 20.11.2019, RG n 2374/2019-1; visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in data 20.04.2002, in Trevignano Romano (RM), con atto iscritto presso i Registri di Stato Civile del Comune di
1 Trevignano Romano, Atto n 2 P. I, Anno 2002, alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
• Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori: le Per_1 decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, istruzione, salute, saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni del figlio, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
• Il figlio minore trascorrerà con ognuno dei genitori un numero uguale di Per_1 giorni nell'arco del mese, da stabilirsi di comune accordo tra questi. In caso di mancato accordo tra le parti, trascorrerà i primi 15 giorni del mese con la Per_1 madre e la seconda metà del mese con il padre.
Salvo diversi accordi, durante le festività natalizie il figlio trascorrerà con il padre il giorno del 24 dicembre fino alle ore 9 del 25 dicembre e con la madre dalle ore 9 del 25 dicembre fino alle ore 20 del 26 dicembre ad anni alterni;
ad anni alterni trascorrerà il 31 dicembre e 1 gennaio con un genitore e il 6 gennaio con l'altro. Per le festività pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta. Il ragazzo, inoltre, trascorrerà le vacanze estive con ciascun genitore per due settimane, anche non consecutive, in periodi da concordare entro il 30 marzo di ogni anno. Entrambi i genitori potranno portare il figlio in vacanza in Italia con preavviso di Per_1 almeno una settimana. I viaggi all'estero saranno possibili se previamente autorizzati dall'altro genitore con un preavviso di almeno due settimane;
Anche il figlio , seppur maggiorenne, non ancora economicamente indipendente, Per_2 vivrà con ognuno dei genitori insieme al fratello minore, nei medesimi periodi di tempo come specificati ai punti 2-3.
I sigg.ri provvederanno autonomamente, ciascuno per proprio conto, al Parte_2 loro mantenimento e provvederanno a quello dei figli quando gli stessi staranno presso la loro abitazione, così come è avvenuto in corso di separazione;
Le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche per i figli saranno sostenute al 50% da ciascun genitore come da protocollo in uso al Tribunale di Civitavecchia. I genitori precisano che provvederanno ciascuno al 50% per le spese relative al tempo libero dei ragazzi, per gli abbonamenti/biglietti per i trasporti dei figli, nonché per le spese necessarie per i mezzi di trasporto utilizzati da questi (a titolo di esempio: bolli, assicurazioni, carburante, riparazioni ecc.). Saranno altresì suddivise al 50% tra i genitori le spese per le lezioni e/o corsi di musica frequentati da , tenuto conto delle inclinazioni ed Per_2 aspirazioni del figlio nel campo musicale, così come le spese per eventuali lezioni private di recupero scolastico di . Per_1
L'assegno unico percepito per i figli verrà diviso tra i coniugi al 50%; Ai fini fiscali, i figli risulteranno a carico di ciascun genitore al 50%; I coniugi hanno dato reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio. Spese compensate. Ordina al Comune di Trevignano Romano di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Civitavecchia 23.11.2025 Il Presidente rel./est.
dott.ssa Roberta Nardone
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