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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/11/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.2049 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025 , TRA
, nata a [...] il Parte_1
25/10/1948, elettivamente domiciliata in Benevento presso lo studio dell'Avv. SIMEONE MIRIAM , che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GAROFALO SILVIO che lo rappresenta e difende giusta procura generale ed elettivamente domiciliato in Benevento alla via Calandra n.16 RESISTENTE all'esito della trattazione scritta del 07/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21/05/2025 la parte ricorrente esponeva che era stata proposta ATP che aveva dato esito negativo;
che la valutazione effettuata dal CTU era generica ed erronea in quanto non aveva tenuto conto delle patologie refertate. Concludeva chiedendo la condanna dell' al riconoscimento del CP_1 diritto ed all'erogazione della prestazione oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione nonché al pagamento delle spese di lite, con distrazione. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia, attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in
1 sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto.
Nel caso in esame parte ricorrente riproduce contestazioni che ha già sottoposto al vaglio del CTU, il quale le ha analiticamente esaminate. In particolare, il ctu ha chiarito che “La documentazione sanitaria esibita, documenta esclusivamente alterazioni di natura artrosica a carico della cingolo pelvico, ginocchia e scapolo omerale. Gli esiti, aggravati dall' obesità, si manifestano con una ridotta limitazione funzionale che, non impedisce alla Pz. la deambulazione anche se con aiuto di opportuno sostegno. Ulteriori patologie, per altro poco documentate, vengono considerate ma, hanno scarso interesse medico legale ai fini del ricorso. Esse infatti sono patologie cliniche che, trovano in trattamenti terapeutici un valido sostegno e controllo. All'evidenza medico-legale, pertanto, non si apprezza totale incapacità alla motricità autonoma o alla compromissione dell'autonomia nei cambi posturali. La patologia depressiva non compromette le sue capacità logiche con difficoltà di relazione e di emarginazione sociale, pertanto le condizioni psico-fisiche, allo stato, non sono tali da rendere il soggetto sicuramente bisognoso di assistenza familiare continua con incapacità di provvedere alle proprie quotidiane occupazioni”. Ne consegue che la contestazione, a parere di questo Giudice, non appare rilevante perché relativa a profili già esaminati dal c.t.u. e dettagliatamente confutati.
Ne consegue che, non ravvisandosi alcuna omissione nella c.t.u., che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, la domanda dev'essere rigettata. Le spese stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. disp. Att. vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Marina Campidoglio, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da così Parte_1 provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara compensate le spese di lite. Così deciso in Benevento il 08/11/2025 Il Giudice (Dott.ssa Marina Campidoglio)
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IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.2049 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025 , TRA
, nata a [...] il Parte_1
25/10/1948, elettivamente domiciliata in Benevento presso lo studio dell'Avv. SIMEONE MIRIAM , che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GAROFALO SILVIO che lo rappresenta e difende giusta procura generale ed elettivamente domiciliato in Benevento alla via Calandra n.16 RESISTENTE all'esito della trattazione scritta del 07/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21/05/2025 la parte ricorrente esponeva che era stata proposta ATP che aveva dato esito negativo;
che la valutazione effettuata dal CTU era generica ed erronea in quanto non aveva tenuto conto delle patologie refertate. Concludeva chiedendo la condanna dell' al riconoscimento del CP_1 diritto ed all'erogazione della prestazione oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione nonché al pagamento delle spese di lite, con distrazione. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia, attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in
1 sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto.
Nel caso in esame parte ricorrente riproduce contestazioni che ha già sottoposto al vaglio del CTU, il quale le ha analiticamente esaminate. In particolare, il ctu ha chiarito che “La documentazione sanitaria esibita, documenta esclusivamente alterazioni di natura artrosica a carico della cingolo pelvico, ginocchia e scapolo omerale. Gli esiti, aggravati dall' obesità, si manifestano con una ridotta limitazione funzionale che, non impedisce alla Pz. la deambulazione anche se con aiuto di opportuno sostegno. Ulteriori patologie, per altro poco documentate, vengono considerate ma, hanno scarso interesse medico legale ai fini del ricorso. Esse infatti sono patologie cliniche che, trovano in trattamenti terapeutici un valido sostegno e controllo. All'evidenza medico-legale, pertanto, non si apprezza totale incapacità alla motricità autonoma o alla compromissione dell'autonomia nei cambi posturali. La patologia depressiva non compromette le sue capacità logiche con difficoltà di relazione e di emarginazione sociale, pertanto le condizioni psico-fisiche, allo stato, non sono tali da rendere il soggetto sicuramente bisognoso di assistenza familiare continua con incapacità di provvedere alle proprie quotidiane occupazioni”. Ne consegue che la contestazione, a parere di questo Giudice, non appare rilevante perché relativa a profili già esaminati dal c.t.u. e dettagliatamente confutati.
Ne consegue che, non ravvisandosi alcuna omissione nella c.t.u., che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, la domanda dev'essere rigettata. Le spese stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. disp. Att. vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Marina Campidoglio, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da così Parte_1 provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara compensate le spese di lite. Così deciso in Benevento il 08/11/2025 Il Giudice (Dott.ssa Marina Campidoglio)
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