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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/11/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2728/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Azzurra Fodra Presidente
Dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
Dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
Ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.g. 2728/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Parte_1 C.F._1
l'Avv. FLAVIO BIONDI
e
AL NE (C.F. ) rappresentato e difeso dall' C.F._2
l'Avv. FLAVIO BIONDI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. – Sede
Con ad oggetto: divorzio congiunto - scioglimento matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21/11/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio precisate con nota sottoscritta dalle parti e depositata in pct in data 14.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 12.8.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Castagneto Carducci (li), in data
22.09.2012.
1 I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe. Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti davanti al presidente del tribunale di Livorno nel procedimento di separazione personale (il 9/5/2017) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi della figlia
, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente. Il tutto Per_1 come da dispositivo.
Spese a carico del signor SP VA, come concordato dalle parti.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Castagneto Carducci (li), in data
22.09.2012 tra VA SP e e trascritto nei registri dello Parte_1 stato civile del comune di Castagneto Carducci (li), nel registro atti di matrimonio dell'anno 2012 parte 1 n. 6.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) attesa la disparità di reddito tra coniugi, il sig. SP VA continuerà a versare alla euro 250,00 mensili per il mantenimento della Parte_1 figlia fino alla sua autonomia e indipendenza economica;
detta somma, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, verrà versata entro il 25 di ogni mese per il mese successivo su c/c postale intestato . Le Parte_1 spese straordinarie quali le mediche non coperte dal SSN compresi i ticket, le
2 eventuali spese scolastiche, compresi i testi scolastici, i trasporti e le gite nonché le spese per la musica e lo sport saranno invece sostenute dai genitori al 50% purché previamente concordate e giustificate;
2) le parti concordano che le spese veterinarie per gli animali domestici di famiglia saranno sostenuti al 50% ciascuno;
3) le parti danno atto di essere economicamente autonomi.
4)l'assegno familiare per la figlia continuerà a essere percepito dal sig. SP;
5)le spese del presente procedimento e gli onorari legali sono interamente a carico di SP VA.
Manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficio di stato civile del comune di Castagneto Carducci (Li), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 21/11/2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Azzurra Fodra Presidente
Dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
Dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
Ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.g. 2728/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Parte_1 C.F._1
l'Avv. FLAVIO BIONDI
e
AL NE (C.F. ) rappresentato e difeso dall' C.F._2
l'Avv. FLAVIO BIONDI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. – Sede
Con ad oggetto: divorzio congiunto - scioglimento matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21/11/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio precisate con nota sottoscritta dalle parti e depositata in pct in data 14.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 12.8.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Castagneto Carducci (li), in data
22.09.2012.
1 I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe. Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti davanti al presidente del tribunale di Livorno nel procedimento di separazione personale (il 9/5/2017) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi della figlia
, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente. Il tutto Per_1 come da dispositivo.
Spese a carico del signor SP VA, come concordato dalle parti.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Castagneto Carducci (li), in data
22.09.2012 tra VA SP e e trascritto nei registri dello Parte_1 stato civile del comune di Castagneto Carducci (li), nel registro atti di matrimonio dell'anno 2012 parte 1 n. 6.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) attesa la disparità di reddito tra coniugi, il sig. SP VA continuerà a versare alla euro 250,00 mensili per il mantenimento della Parte_1 figlia fino alla sua autonomia e indipendenza economica;
detta somma, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, verrà versata entro il 25 di ogni mese per il mese successivo su c/c postale intestato . Le Parte_1 spese straordinarie quali le mediche non coperte dal SSN compresi i ticket, le
2 eventuali spese scolastiche, compresi i testi scolastici, i trasporti e le gite nonché le spese per la musica e lo sport saranno invece sostenute dai genitori al 50% purché previamente concordate e giustificate;
2) le parti concordano che le spese veterinarie per gli animali domestici di famiglia saranno sostenuti al 50% ciascuno;
3) le parti danno atto di essere economicamente autonomi.
4)l'assegno familiare per la figlia continuerà a essere percepito dal sig. SP;
5)le spese del presente procedimento e gli onorari legali sono interamente a carico di SP VA.
Manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficio di stato civile del comune di Castagneto Carducci (Li), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 21/11/2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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