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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 7726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7726 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 14.10.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 6695/2025 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. GRAZIANO DANIELE, con cui è Parte_1 domiciliata telematicamente ricorrente
e e Controparte_1 [...]
rapp.ti e difesi dal Dirigente VINCENZO Controparte_2
ROMANO, con cui elett.te domiciliati come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 18.3.2025, l'istante di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente del assunta con contratto a tempo Controparte_1 indeterminato nella qualifica di personale docente;
che nel corso della propria attività professionale, l'anno scolastico 2013 non è stato valutato né ai fini economici, né tantomeno ai fini giuridici, per cui è come se in tale anno scolastico non abbia mai prestato servizio;
che, la motivazione implicita addotta a fondamento di tale decisione si ancorava sul cd. blocco degli scatti di anzianità, che il Legislatore aveva introdotto in una fase emergenziale per il contenimento della spesa pubblica, con plurimi interventi estesi per il triennio 2010-2013; che, il blocco stipendiale in oggetto è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 178/2015 con una sentenza di illegittimità costituzionale sopravvenuta che ne aveva limitato gli effetti al solo anno considerato e non per il futuro.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare
l'illegittimità: a) del decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 1250 del 17 febbraio
2023, adottato nei confronti della ricorrente dall'
[...]
in persona del dirigente p.t.; b) Controparte_3 del decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 10810 del 16 febbraio 2024, adottato nei confronti della ricorrente dall'istituto superiore statale “r. scotellaro” di s. giorgio
a cremano (na) (cod. meccanografico nais08200n); nella parte in cui – in entrambi i decreti anzidetti – erroneamente: i) non viene integralmente valutato/riconosciuto, ai fini giuridici e del conseguente inquadramento stipendiale, il servizio di insegnamento pre-ruolo prestato dalla ricorrente nell'a.s. 1989/1990; ii) non viene integralmente valutato/riconosciuto, ai fini giuridici e del conseguente inquadramento stipendiale, il servizio di insegnamento prestato dalla ricorrente nell'anno 2013; iii) si decurta/riduce di 4 mesi l'anzianità professionale maturata dalla ricorrente, ai fini della ricostruzione di carriera;
per l'effetto, condannare le amministrazioni resistenti alla rettifica dei decreti di ricostruzione di carriera anzidetti in partibus quibus, mediante la valutazione integrale, ai fini giuridici e del conseguente inquadramento stipendiale, del servizio di insegnamento prestato dalla ricorrente nell'a.s. 1989/1990 e nell'anno 2013, nonché il computo di ulteriori 4 mesi di servizio, poiché illegittimamente decurtati;
per l'ulteriore effetto, condannare le amministrazioni resistenti alla ri-collocazione della ricorrente nella posizione stipendiale “fascia da 35 –” (con decorrenza 1° settembre 2024) ad ella spettante per legge, con trattamento stipendiale dovuto in base alla complessiva anzianità e, conseguentemente, alla corresponsione in suo favore degli arretrati e/o delle differenze stipendiali maturati a partire dalla data di conferma in ruolo (1° settembre 1993) e sino all'attualità, da quantificarsi con apposito decreto in sede amministrativa/scolastica secondo i predeterminati parametri di legge e contrattuali vigenti ratione temporis, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
per l'ulteriore effetto, condannare le amministrazioni resistenti alla ri-collocazione della ricorrente nella posizione stipendiale “fascia da
35 –” ad ella spettante per legge, con decorrenza dal 1° settembre 2024 – con conseguente rettifica del termine apposto in cedolino stipendiale;
per l'ulteriore effetto, condannare le amministrazioni resistenti alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa del ricorrente, conseguente alla corretta ricostruzione della carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive all'ente previdenziale di appartenenza;
in ogni caso, disporre declaratoria di nullità e/o annullamento e/o comunque la disapplicazione ai sensi dell'art. 63 del d. lgs. n. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) il decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 1250 del 17 febbraio 2023, adottato nei confronti della ricorrente dall'
[...]
in persona del Controparte_3 dirigente p.t.; b) il decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 10810 del 16 febbraio
2024, adottato nei confronti della ricorrente dall'istituto superiore statale “r. scotellaro” di s. giorgio a cremano (na) (cod. meccanografico nais08200n); nella parte in cui – in entrambi i decreti anzidetti – erroneamente: i) non viene integralmente valutato/riconosciuto, ai fini giuridici e del conseguente inquadramento stipendiale, il servizio di insegnamento pre-ruolo prestato dalla ricorrente nell'a.s. 1989/1990; ii) non viene integralmente valutato/riconosciuto, ai fini giuridici e del conseguente inquadramento stipendiale, il servizio di insegnamento prestato dalla ricorrente nell'anno 2013; iii) si decurta/riduce di 4 mesi l'anzianità professionale maturata dalla ricorrente, ai fini della ricostruzione di carriera;
c) ogni ulteriore, connesso e/o consequenziale atto e/o provvedimento di segno contrario eventualmente adottato dalle resistenti, di data e protocollo sconosciuto, in ogni caso mai comunicato alla ricorrente, ivi incluso ogni eventuale atto e/o provvedimento con il quale le amministrazioni resistenti riscontravano negativamente l'istanza di annullamento/rettifica dei decreti di ricostruzione di carriera avanzata dalla ricorrente, via pec, in data 13 settembre 2024”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva il convenuto che in via CP_1 pregiudiziale, chiedeva di disporre l'integrazione del contraddittorio con le rispettive istituzioni scolastiche di appartenenza;
nel merito, di rigettare integralmente il ricorso nel merito, perché infondato in fatto e in diritto.
Preliminarmente, non possono essere accolte le eccezioni preliminari sollevata da parte resistente.
Ed invero secondo i costanti arresti della giurisprudenza di legittimità, anche dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali e pur in presenza del trasferimento ad esse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica (cfr. art. 14 del d.P.R. 275/1999), il personale della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del , mentre CP_1 difetta la legittimazione passiva del singolo istituto scolastico (cfr. Cass. n.
20430/2012; Cass. n. 6372/2011; Cass. n. 21726/2010; Cass. 20521/2008).
Né risulta alcuna necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del
Ministero dell'Economia e delle Finanze atteso che esso esercita un controllo preventivo dei provvedimenti di ricostruzione di carriera del personale della scuola immesso in ruolo, e considerato altresì il tenore della presente decisione.
Nel merito la domanda è parzialmente fondata nei limiti di cui in motivazione.
Va osservato che con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente sono, di recente, intervenute varie sentenze ( cfr. ex multis sent. n.
6272/2025 dott.ssa sent. n. 7021/2025 dott. Armato), che hanno Per_1 vagliato la identica questione oggetto del presente giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n. 69 del 2009.
In particolare, si legge in tale pronuncia che “ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L.
n. 78/2010 e dell'art. 1, co. 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2012, l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
E infatti:
- ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010,
“per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della
Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti";
- tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013;
- l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo
2013 e del 7 agosto 2014;
- soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e
2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”.
Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego,
è dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
Si tratta di esclusione di portata ampia e generale: l'eventuale limitazione dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione.
La norma è infatti ben chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei
5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d. lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei
5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n. 165/2001.
La stessa ordinanza della Corte di Cassazione invocata dal ricorrente (Cass. ord.
11 giugno 2024 n. 16133, peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”. ……omissis… Si aggiunga, poi, con riferimento alle specifiche argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo, che invero la Corte Costituzionale n. 178/2015, riconosce la ragionevolezza del blocco stipendiale introdotto dall'art. 9 DL 78/2010, ritenendo da un lato che esso intervenisse su “una dinamica retributiva pubblica che si attestava su valori più sostenuti di quanto registrato nei settori privati dell'economia” in quanto
“nell'ultimo decennio le retribuzioni dei dipendenti pubblici hanno visto un incremento di fatto sensibilmente superiore per la pubblica amministrazione rispetto a quello degli altri due comparti dell'industria e dei servizi di mercato”; dall'altro che la disposizione in esame era giustificata dalla “particolare gravità della situazione economica e finanziaria, concomitante con l'intervento normativo”. Quel che la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale nella suddetta pronuncia è, al contrario, il disposto dell'art. 16 comma 1 lett. b) DL
98/2011, laddove aveva previsto il blocco della contrattazione collettiva, ledendo la libertà sindacale sancita dall'art. 39 Cost.
D'altro canto, la norma che prevede la non computabilità dell'anno 2013 ai fini della progressione in carriera non determina un blocco senza limite della progressione stipendiale, ma la rinvia di un anno, sicché l'adeguamento stipendiale “continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco”, come si legge nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 310/2013
…omissis. Al riguardo, sempre nella pronuncia della Corte Costituzionale n.
178/2015 si ricorda che “questa Corte ha riconosciuto la ragionevolezza di un sistema di misure dotate di una proiezione strutturale, che esclude in radice ogni possibilità di recupero delle procedure negoziali per il periodo di riferimento
(sentenza n. 189 del 2012, punto 4.1 del Considerato in diritto)”.
L'orientamento di merito poc'anzi richiamato ha trovato conferma nella recentissima pronuncia della Suprema Corte, n. 1727/2025 del 21.5.2025 che nel dar conto dell'esistenza di un contrasto interpretativo invalso nella giurisprudenza di merito inerente in particolare l'applicazione dell'art. 9, comma
23, D.L. 78/2010, la cui disciplina è stata prorogata dal d.P.R. n. 122/2013, ha ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni relative al “blocco stipendiale” la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Invero secondo il Giudice di legittimità “l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”.
La Corte precisa, proprio con riferimento agli aumenti stipendiali oggetto del presente giudizio, che trattasi di “avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.” (cfr. art. 52 d.lgs. 165/2001).
L'avallata interpretazione, osserva ancora la S.C, non si pone in contrasto con le pronunce della Corte Costituzionale che, “nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013).”
In definitiva, dunque, “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali
(interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione,
i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'anno 2013 di servizio prestato dalla parte ricorrente dovrà essere considerato in favore della stessa per la maturazione dell'anzianità di servizio ai soli fini giuridici, esemplificativamente individuati in precedenza, senza alcun riflesso sulla progressione economica.
La complessità della materia e le oscillazioni della giurisprudenza giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite per la metà; il residuo va posto a carico della parte convenuta in favore della parte ricorrente con liquidazione operata come da dispositivo e attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente a far valere il servizio prestato nel corso dell'annualità 2013 esclusivamente ai fini giuridici, senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici;
2) compensa le spese di lite per la metà, ponendo a carico del convenuto CP_1 il residuo, che liquida in tale misura ridotta in euro 616,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 28/10/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 14.10.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 6695/2025 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. GRAZIANO DANIELE, con cui è Parte_1 domiciliata telematicamente ricorrente
e e Controparte_1 [...]
rapp.ti e difesi dal Dirigente VINCENZO Controparte_2
ROMANO, con cui elett.te domiciliati come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 18.3.2025, l'istante di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente del assunta con contratto a tempo Controparte_1 indeterminato nella qualifica di personale docente;
che nel corso della propria attività professionale, l'anno scolastico 2013 non è stato valutato né ai fini economici, né tantomeno ai fini giuridici, per cui è come se in tale anno scolastico non abbia mai prestato servizio;
che, la motivazione implicita addotta a fondamento di tale decisione si ancorava sul cd. blocco degli scatti di anzianità, che il Legislatore aveva introdotto in una fase emergenziale per il contenimento della spesa pubblica, con plurimi interventi estesi per il triennio 2010-2013; che, il blocco stipendiale in oggetto è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 178/2015 con una sentenza di illegittimità costituzionale sopravvenuta che ne aveva limitato gli effetti al solo anno considerato e non per il futuro.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare
l'illegittimità: a) del decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 1250 del 17 febbraio
2023, adottato nei confronti della ricorrente dall'
[...]
in persona del dirigente p.t.; b) Controparte_3 del decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 10810 del 16 febbraio 2024, adottato nei confronti della ricorrente dall'istituto superiore statale “r. scotellaro” di s. giorgio
a cremano (na) (cod. meccanografico nais08200n); nella parte in cui – in entrambi i decreti anzidetti – erroneamente: i) non viene integralmente valutato/riconosciuto, ai fini giuridici e del conseguente inquadramento stipendiale, il servizio di insegnamento pre-ruolo prestato dalla ricorrente nell'a.s. 1989/1990; ii) non viene integralmente valutato/riconosciuto, ai fini giuridici e del conseguente inquadramento stipendiale, il servizio di insegnamento prestato dalla ricorrente nell'anno 2013; iii) si decurta/riduce di 4 mesi l'anzianità professionale maturata dalla ricorrente, ai fini della ricostruzione di carriera;
per l'effetto, condannare le amministrazioni resistenti alla rettifica dei decreti di ricostruzione di carriera anzidetti in partibus quibus, mediante la valutazione integrale, ai fini giuridici e del conseguente inquadramento stipendiale, del servizio di insegnamento prestato dalla ricorrente nell'a.s. 1989/1990 e nell'anno 2013, nonché il computo di ulteriori 4 mesi di servizio, poiché illegittimamente decurtati;
per l'ulteriore effetto, condannare le amministrazioni resistenti alla ri-collocazione della ricorrente nella posizione stipendiale “fascia da 35 –” (con decorrenza 1° settembre 2024) ad ella spettante per legge, con trattamento stipendiale dovuto in base alla complessiva anzianità e, conseguentemente, alla corresponsione in suo favore degli arretrati e/o delle differenze stipendiali maturati a partire dalla data di conferma in ruolo (1° settembre 1993) e sino all'attualità, da quantificarsi con apposito decreto in sede amministrativa/scolastica secondo i predeterminati parametri di legge e contrattuali vigenti ratione temporis, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
per l'ulteriore effetto, condannare le amministrazioni resistenti alla ri-collocazione della ricorrente nella posizione stipendiale “fascia da
35 –” ad ella spettante per legge, con decorrenza dal 1° settembre 2024 – con conseguente rettifica del termine apposto in cedolino stipendiale;
per l'ulteriore effetto, condannare le amministrazioni resistenti alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa del ricorrente, conseguente alla corretta ricostruzione della carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive all'ente previdenziale di appartenenza;
in ogni caso, disporre declaratoria di nullità e/o annullamento e/o comunque la disapplicazione ai sensi dell'art. 63 del d. lgs. n. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) il decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 1250 del 17 febbraio 2023, adottato nei confronti della ricorrente dall'
[...]
in persona del Controparte_3 dirigente p.t.; b) il decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 10810 del 16 febbraio
2024, adottato nei confronti della ricorrente dall'istituto superiore statale “r. scotellaro” di s. giorgio a cremano (na) (cod. meccanografico nais08200n); nella parte in cui – in entrambi i decreti anzidetti – erroneamente: i) non viene integralmente valutato/riconosciuto, ai fini giuridici e del conseguente inquadramento stipendiale, il servizio di insegnamento pre-ruolo prestato dalla ricorrente nell'a.s. 1989/1990; ii) non viene integralmente valutato/riconosciuto, ai fini giuridici e del conseguente inquadramento stipendiale, il servizio di insegnamento prestato dalla ricorrente nell'anno 2013; iii) si decurta/riduce di 4 mesi l'anzianità professionale maturata dalla ricorrente, ai fini della ricostruzione di carriera;
c) ogni ulteriore, connesso e/o consequenziale atto e/o provvedimento di segno contrario eventualmente adottato dalle resistenti, di data e protocollo sconosciuto, in ogni caso mai comunicato alla ricorrente, ivi incluso ogni eventuale atto e/o provvedimento con il quale le amministrazioni resistenti riscontravano negativamente l'istanza di annullamento/rettifica dei decreti di ricostruzione di carriera avanzata dalla ricorrente, via pec, in data 13 settembre 2024”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva il convenuto che in via CP_1 pregiudiziale, chiedeva di disporre l'integrazione del contraddittorio con le rispettive istituzioni scolastiche di appartenenza;
nel merito, di rigettare integralmente il ricorso nel merito, perché infondato in fatto e in diritto.
Preliminarmente, non possono essere accolte le eccezioni preliminari sollevata da parte resistente.
Ed invero secondo i costanti arresti della giurisprudenza di legittimità, anche dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali e pur in presenza del trasferimento ad esse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica (cfr. art. 14 del d.P.R. 275/1999), il personale della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del , mentre CP_1 difetta la legittimazione passiva del singolo istituto scolastico (cfr. Cass. n.
20430/2012; Cass. n. 6372/2011; Cass. n. 21726/2010; Cass. 20521/2008).
Né risulta alcuna necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del
Ministero dell'Economia e delle Finanze atteso che esso esercita un controllo preventivo dei provvedimenti di ricostruzione di carriera del personale della scuola immesso in ruolo, e considerato altresì il tenore della presente decisione.
Nel merito la domanda è parzialmente fondata nei limiti di cui in motivazione.
Va osservato che con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente sono, di recente, intervenute varie sentenze ( cfr. ex multis sent. n.
6272/2025 dott.ssa sent. n. 7021/2025 dott. Armato), che hanno Per_1 vagliato la identica questione oggetto del presente giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n. 69 del 2009.
In particolare, si legge in tale pronuncia che “ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L.
n. 78/2010 e dell'art. 1, co. 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2012, l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
E infatti:
- ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010,
“per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della
Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti";
- tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013;
- l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo
2013 e del 7 agosto 2014;
- soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e
2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”.
Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego,
è dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
Si tratta di esclusione di portata ampia e generale: l'eventuale limitazione dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione.
La norma è infatti ben chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei
5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d. lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei
5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n. 165/2001.
La stessa ordinanza della Corte di Cassazione invocata dal ricorrente (Cass. ord.
11 giugno 2024 n. 16133, peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”. ……omissis… Si aggiunga, poi, con riferimento alle specifiche argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo, che invero la Corte Costituzionale n. 178/2015, riconosce la ragionevolezza del blocco stipendiale introdotto dall'art. 9 DL 78/2010, ritenendo da un lato che esso intervenisse su “una dinamica retributiva pubblica che si attestava su valori più sostenuti di quanto registrato nei settori privati dell'economia” in quanto
“nell'ultimo decennio le retribuzioni dei dipendenti pubblici hanno visto un incremento di fatto sensibilmente superiore per la pubblica amministrazione rispetto a quello degli altri due comparti dell'industria e dei servizi di mercato”; dall'altro che la disposizione in esame era giustificata dalla “particolare gravità della situazione economica e finanziaria, concomitante con l'intervento normativo”. Quel che la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale nella suddetta pronuncia è, al contrario, il disposto dell'art. 16 comma 1 lett. b) DL
98/2011, laddove aveva previsto il blocco della contrattazione collettiva, ledendo la libertà sindacale sancita dall'art. 39 Cost.
D'altro canto, la norma che prevede la non computabilità dell'anno 2013 ai fini della progressione in carriera non determina un blocco senza limite della progressione stipendiale, ma la rinvia di un anno, sicché l'adeguamento stipendiale “continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco”, come si legge nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 310/2013
…omissis. Al riguardo, sempre nella pronuncia della Corte Costituzionale n.
178/2015 si ricorda che “questa Corte ha riconosciuto la ragionevolezza di un sistema di misure dotate di una proiezione strutturale, che esclude in radice ogni possibilità di recupero delle procedure negoziali per il periodo di riferimento
(sentenza n. 189 del 2012, punto 4.1 del Considerato in diritto)”.
L'orientamento di merito poc'anzi richiamato ha trovato conferma nella recentissima pronuncia della Suprema Corte, n. 1727/2025 del 21.5.2025 che nel dar conto dell'esistenza di un contrasto interpretativo invalso nella giurisprudenza di merito inerente in particolare l'applicazione dell'art. 9, comma
23, D.L. 78/2010, la cui disciplina è stata prorogata dal d.P.R. n. 122/2013, ha ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni relative al “blocco stipendiale” la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Invero secondo il Giudice di legittimità “l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”.
La Corte precisa, proprio con riferimento agli aumenti stipendiali oggetto del presente giudizio, che trattasi di “avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.” (cfr. art. 52 d.lgs. 165/2001).
L'avallata interpretazione, osserva ancora la S.C, non si pone in contrasto con le pronunce della Corte Costituzionale che, “nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013).”
In definitiva, dunque, “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali
(interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione,
i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'anno 2013 di servizio prestato dalla parte ricorrente dovrà essere considerato in favore della stessa per la maturazione dell'anzianità di servizio ai soli fini giuridici, esemplificativamente individuati in precedenza, senza alcun riflesso sulla progressione economica.
La complessità della materia e le oscillazioni della giurisprudenza giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite per la metà; il residuo va posto a carico della parte convenuta in favore della parte ricorrente con liquidazione operata come da dispositivo e attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente a far valere il servizio prestato nel corso dell'annualità 2013 esclusivamente ai fini giuridici, senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici;
2) compensa le spese di lite per la metà, ponendo a carico del convenuto CP_1 il residuo, che liquida in tale misura ridotta in euro 616,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 28/10/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo