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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/12/2025, n. 4424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4424 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
9 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2822 / 2025 R.G. promossa da
c.f. rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Micali Parte_1 C.F._1 come da procura in atti;
-ricorrente-
contro
, con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti
- resistente-
Avente ad oggetto: merito ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 24/03/2025 il ricorrente in epigrafe indicata esponeva:
-che, possedendo i requisiti previsti dalle leggi n° 18 del 11.02.1980, e n° 508 del 21.11.1988 e successive modificazioni, presentava in data 29.9.2023, alla competente Commissione Medica, domanda al fine di essere sottoposto ad accertamento sanitarioper il riconoscimento e/o l'aggravamento del grado di invalidità quale invalido civile al 100% ai sensi e per gli effetti delle leggi 30 marzo 1971 n° 118 e 11 febbraio 1980 n°18 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di ottenere i benefici economici spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione riconosciuta;
- che parimenti il ricorrente, affetto da varie infermità, presentava il 28/02/2023, alla Commissione
Medica, costituita a norma dell'art. 4 Legge n. 104/92 per l'accertamento dell'handicap, domanda per il riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 3, commi 1 e 3, della suddetta legge (persona handicappata con grave riduzione dell'autonomia personale) al fine di ottenere i benefici previsti dalla legge in relazione alle minorazioni riconosciute;
-che, a seguito di visite mediche collegiali del 2/04/2024 e del 10/05/2024 il ricorrente veniva riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa al 80%, e gli veniva riconosciuto solo l'art. 3, comma 1, alla legge 104/92;
- di avere proposto avverso gli esiti di tali accertamenti due distinti ricorsi ex art. 445 bis iscritti al n. rg 8993/2024 e al n. r.g. 9642/2024, i quali venivano riuniti in corso di causa;
- che all'esito degli accertamenti medico legali espletati il CTU nominato non riteneva sussistere in capo a parte ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste;
- di avere proposto avverso le conclusioni del CTU formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della consulenza dovevano ritenersi erronee in quanto volte a sottostimare il quadro patologico complessivo del ricorrente e in particolare erano state sottovalutate o comunque arbitrariamente valutate : 1) la patologia a carico dell'apparato cardiocircolatorio, in quanto il CTU avrebbe dovuto assegnare il codice 6442 e la percentuale massima del 50%, se non addirittura il codice 6443, alla luce delle plurime visite cardiologiche che, già nel 2018, riportavano una diagnosi di : “cuor polmonare cronico in quanto portatore di sindrome delle apnee notturne...l'esame ecocardiografico ha mostrato un ventricolo destro lievemente dilatato con TAPSE ai limiti bassi della norma ed ipertensione polmonare. Il suddetto lamenta dispnea da minimo sforzo per cui è classificabile in NYHA II-III”; 2) le patologie a carico dell'apparato neuro-psichico come si evince dalle plurime visite specialistiche in atti e, da ultimo, dalle visita del 7/2/2024 con diagnosi di:
“parkinsonismo e disturbo neuro cognitivo vascolare con bradipschismo secondario di natura iatrogena” e del 10/10/2024, già agli atti del fascicolo di atp, con diagnosi di: “vasculopatia cerebrale cronica con segni gravi di decadimento cognitivo e mnesico da demenza mista in soggetto con epilessia parziale complessa”; 3) la patologia a carico dell'apparto oste-articolare - come da visite specialistiche ed esami strumentali in atti, con le quali al ricorrente è stata diagnosticata una “Artrosi polidistrettuale colonna vertebrale e ginocchia (specie a dx) con deficit funzionale. Ernia del disco
L4-L5 e protrusione L5-S1. Osteoporosi diffusa in trattamento farmacologico”; 4) la patologia a carico dell'apparato respiratorio – in quanto il ricorrente è affetto da “Broncopatia asmatiforme con osas in autocpap con insufficienza respiratoria notturna, come da visita pneumologica del
30/05/2016, agli atti del fascicolo di ATP che in ogni caso si rideposita, che riporta una diagnosi di
“apnee nel sonno di grado severo e insufficienza respiratoria notturna”.
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente rassegnava, da ultimo, le seguenti conclusioni “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del sig. Pt_1
è tale da integrare i presupposti sanitari di invalidità civile al 100% ai sensi e per gli effetti
[...] della legge 30 marzo 1971 n° 118 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine del riconoscimento dei benefici ivi previsti in relazione alla percentuale di invalidità o alle minorazioni refertate - in accoglimento del presente ricorso, accertare che lo stato patologico del sig. Pt_1
è tale da integrare i presupposti sanitari dello status di handicap grave previsto dall'art. 3,
[...] commi 1 e 3, ai sensi della legge 104/92 (persona handicappata con grave riduzione dell'autonomia personale). Per l'effetto, riconoscere le provvidenze richiesta (pensione di inabilità civile e status di handicap grave previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, ai sensi della legge 104/92) con decorrenza dalle rispettive domande amministrative o diversa accertanda” .
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso e CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania:
In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6.
-previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma
2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003.
-ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge
n. 69/2009;
In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata.
Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge.
In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmen-te contestata dall' ricorrente, venga operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. CP_2 CP_1
445 bis C.P.C.”.
La causa veniva istruita in via documentale e con rinnovo della CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del 9 dicembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza. ___________ __
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità civile nonché dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni richieste .
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni del tutto analoghe ritenendo che il ricorrente è invalido con percentuale dell'89% e portatore di handicap in situazione di non gravità dall'epoca della domanda amministrativa.
Il CTU, in particolare, è giunto a tale giudizio conclusivo sulla scorta delle considerazioni medico legali di seguito riportate “ Venuto alla mia osservazione, il sig. è stato trovato affetto Parte_1 da
• vasculopatia cerebrale cronica con incipiente decadimento cognitivo in soggetto con sindrome parkinsoniana
• pregresse e sporadiche crisi epilettiche
• sindrome apnee ostruttive durante sonno • spondilodiscoartrosi a discreta incidenza funzionale
• gonartrosi destra a discreta incidenza funzionale
• pregresso IMA già rivascolarizzato in I classe NYHA
In CONCLUSIONE, ed in armonia ai quesiti postimi dall'Autorità Giudiziaria, posso affermare che il sig. periziando é stato trovato affetto da infermità le quali sono responsabili, nel rispetto delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità di cui al D. M. 05 febbraio 1992. cod. PATOLOGIE min. max. fisso 1102 ESITI DI 21 30 0 SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALM ENTE CHE COMPORTI DISTURBI DI MEMORIA DI MEDIA ENTITÀ 7348 SI 41 50 0 EXTRAPIRAMID ALE PARKINSONIAN A O COREIFORME O COREOATETOSI CA 2001 EPILESSIA 0 0 20
CP_3 A CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO 6003 ASMA 21 30 0 ALLERGICO ESTRINSECO 7001 ANCHILOSI DI 0 0 75 RACHIDE TOTALE 7205 ANCHILOSI DI 21 30 0
CP_4 RETTILINEA 6441 21 30 0 CP_5
IE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA) cod. PATOLOGIE % 1102 AS LE 55 7348 CRONICA CON INCIPIENTE DECADIMENTO COGNITIVO IN SOGGETTO CON SI PARKINSONIANA 2001 PREGRESSE E SPORADICHE 20 CRISI EPILETTICHE 6003 SI APNEE 25 OSTRUTTIVE DURANTE SONNO 7001 RO A 25 DISCRETA INCIDENZA FUNZIONALE 7205 RO TR A 20 DISCRETA INCIDENZA FUNZIONALE 6441 PREGRESSO IMA GIÀ 30 RIVASCOLARIZZATO IN I CLASSE NYHA TOTALE (somma a scalare) → 89
Il sig. è altresì da intendersi soggetto portatore di handicap in situazione di non gravità Parte_1 (L. 104/92 Art. 3 Comma 1). Per quanto attiene la decorrenza del suddetto status, questa va vista alla data (10/05/24) della effettuata dai Sanitari della Commissione Medica per l'Accertamento degli Stati di Invalidità Civile di Catania in quanto patologie disfunzionali già all'epoca presenti e di pari intensità”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Le conclusioni del CTU peraltro non sono state oggetto, per come risulta dagli atti di causa, di osservazioni critiche di parte.
3.Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il presente ricorso va rigettato
Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese del presente giudizio devono dichiararsi irripetibili.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico dell' le spese della consulenza espletata nel corso dell'accertamento tecnico CP_1 preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio che liquida come da separati decreti.
Catania, 12/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
9 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2822 / 2025 R.G. promossa da
c.f. rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Micali Parte_1 C.F._1 come da procura in atti;
-ricorrente-
contro
, con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti
- resistente-
Avente ad oggetto: merito ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 24/03/2025 il ricorrente in epigrafe indicata esponeva:
-che, possedendo i requisiti previsti dalle leggi n° 18 del 11.02.1980, e n° 508 del 21.11.1988 e successive modificazioni, presentava in data 29.9.2023, alla competente Commissione Medica, domanda al fine di essere sottoposto ad accertamento sanitarioper il riconoscimento e/o l'aggravamento del grado di invalidità quale invalido civile al 100% ai sensi e per gli effetti delle leggi 30 marzo 1971 n° 118 e 11 febbraio 1980 n°18 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di ottenere i benefici economici spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione riconosciuta;
- che parimenti il ricorrente, affetto da varie infermità, presentava il 28/02/2023, alla Commissione
Medica, costituita a norma dell'art. 4 Legge n. 104/92 per l'accertamento dell'handicap, domanda per il riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 3, commi 1 e 3, della suddetta legge (persona handicappata con grave riduzione dell'autonomia personale) al fine di ottenere i benefici previsti dalla legge in relazione alle minorazioni riconosciute;
-che, a seguito di visite mediche collegiali del 2/04/2024 e del 10/05/2024 il ricorrente veniva riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa al 80%, e gli veniva riconosciuto solo l'art. 3, comma 1, alla legge 104/92;
- di avere proposto avverso gli esiti di tali accertamenti due distinti ricorsi ex art. 445 bis iscritti al n. rg 8993/2024 e al n. r.g. 9642/2024, i quali venivano riuniti in corso di causa;
- che all'esito degli accertamenti medico legali espletati il CTU nominato non riteneva sussistere in capo a parte ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste;
- di avere proposto avverso le conclusioni del CTU formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della consulenza dovevano ritenersi erronee in quanto volte a sottostimare il quadro patologico complessivo del ricorrente e in particolare erano state sottovalutate o comunque arbitrariamente valutate : 1) la patologia a carico dell'apparato cardiocircolatorio, in quanto il CTU avrebbe dovuto assegnare il codice 6442 e la percentuale massima del 50%, se non addirittura il codice 6443, alla luce delle plurime visite cardiologiche che, già nel 2018, riportavano una diagnosi di : “cuor polmonare cronico in quanto portatore di sindrome delle apnee notturne...l'esame ecocardiografico ha mostrato un ventricolo destro lievemente dilatato con TAPSE ai limiti bassi della norma ed ipertensione polmonare. Il suddetto lamenta dispnea da minimo sforzo per cui è classificabile in NYHA II-III”; 2) le patologie a carico dell'apparato neuro-psichico come si evince dalle plurime visite specialistiche in atti e, da ultimo, dalle visita del 7/2/2024 con diagnosi di:
“parkinsonismo e disturbo neuro cognitivo vascolare con bradipschismo secondario di natura iatrogena” e del 10/10/2024, già agli atti del fascicolo di atp, con diagnosi di: “vasculopatia cerebrale cronica con segni gravi di decadimento cognitivo e mnesico da demenza mista in soggetto con epilessia parziale complessa”; 3) la patologia a carico dell'apparto oste-articolare - come da visite specialistiche ed esami strumentali in atti, con le quali al ricorrente è stata diagnosticata una “Artrosi polidistrettuale colonna vertebrale e ginocchia (specie a dx) con deficit funzionale. Ernia del disco
L4-L5 e protrusione L5-S1. Osteoporosi diffusa in trattamento farmacologico”; 4) la patologia a carico dell'apparato respiratorio – in quanto il ricorrente è affetto da “Broncopatia asmatiforme con osas in autocpap con insufficienza respiratoria notturna, come da visita pneumologica del
30/05/2016, agli atti del fascicolo di ATP che in ogni caso si rideposita, che riporta una diagnosi di
“apnee nel sonno di grado severo e insufficienza respiratoria notturna”.
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente rassegnava, da ultimo, le seguenti conclusioni “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del sig. Pt_1
è tale da integrare i presupposti sanitari di invalidità civile al 100% ai sensi e per gli effetti
[...] della legge 30 marzo 1971 n° 118 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine del riconoscimento dei benefici ivi previsti in relazione alla percentuale di invalidità o alle minorazioni refertate - in accoglimento del presente ricorso, accertare che lo stato patologico del sig. Pt_1
è tale da integrare i presupposti sanitari dello status di handicap grave previsto dall'art. 3,
[...] commi 1 e 3, ai sensi della legge 104/92 (persona handicappata con grave riduzione dell'autonomia personale). Per l'effetto, riconoscere le provvidenze richiesta (pensione di inabilità civile e status di handicap grave previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, ai sensi della legge 104/92) con decorrenza dalle rispettive domande amministrative o diversa accertanda” .
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso e CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania:
In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6.
-previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma
2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003.
-ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge
n. 69/2009;
In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata.
Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge.
In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmen-te contestata dall' ricorrente, venga operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. CP_2 CP_1
445 bis C.P.C.”.
La causa veniva istruita in via documentale e con rinnovo della CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del 9 dicembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza. ___________ __
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità civile nonché dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni richieste .
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni del tutto analoghe ritenendo che il ricorrente è invalido con percentuale dell'89% e portatore di handicap in situazione di non gravità dall'epoca della domanda amministrativa.
Il CTU, in particolare, è giunto a tale giudizio conclusivo sulla scorta delle considerazioni medico legali di seguito riportate “ Venuto alla mia osservazione, il sig. è stato trovato affetto Parte_1 da
• vasculopatia cerebrale cronica con incipiente decadimento cognitivo in soggetto con sindrome parkinsoniana
• pregresse e sporadiche crisi epilettiche
• sindrome apnee ostruttive durante sonno • spondilodiscoartrosi a discreta incidenza funzionale
• gonartrosi destra a discreta incidenza funzionale
• pregresso IMA già rivascolarizzato in I classe NYHA
In CONCLUSIONE, ed in armonia ai quesiti postimi dall'Autorità Giudiziaria, posso affermare che il sig. periziando é stato trovato affetto da infermità le quali sono responsabili, nel rispetto delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità di cui al D. M. 05 febbraio 1992. cod. PATOLOGIE min. max. fisso 1102 ESITI DI 21 30 0 SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALM ENTE CHE COMPORTI DISTURBI DI MEMORIA DI MEDIA ENTITÀ 7348 SI 41 50 0 EXTRAPIRAMID ALE PARKINSONIAN A O COREIFORME O COREOATETOSI CA 2001 EPILESSIA 0 0 20
CP_3 A CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO 6003 ASMA 21 30 0 ALLERGICO ESTRINSECO 7001 ANCHILOSI DI 0 0 75 RACHIDE TOTALE 7205 ANCHILOSI DI 21 30 0
CP_4 RETTILINEA 6441 21 30 0 CP_5
IE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA) cod. PATOLOGIE % 1102 AS LE 55 7348 CRONICA CON INCIPIENTE DECADIMENTO COGNITIVO IN SOGGETTO CON SI PARKINSONIANA 2001 PREGRESSE E SPORADICHE 20 CRISI EPILETTICHE 6003 SI APNEE 25 OSTRUTTIVE DURANTE SONNO 7001 RO A 25 DISCRETA INCIDENZA FUNZIONALE 7205 RO TR A 20 DISCRETA INCIDENZA FUNZIONALE 6441 PREGRESSO IMA GIÀ 30 RIVASCOLARIZZATO IN I CLASSE NYHA TOTALE (somma a scalare) → 89
Il sig. è altresì da intendersi soggetto portatore di handicap in situazione di non gravità Parte_1 (L. 104/92 Art. 3 Comma 1). Per quanto attiene la decorrenza del suddetto status, questa va vista alla data (10/05/24) della effettuata dai Sanitari della Commissione Medica per l'Accertamento degli Stati di Invalidità Civile di Catania in quanto patologie disfunzionali già all'epoca presenti e di pari intensità”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Le conclusioni del CTU peraltro non sono state oggetto, per come risulta dagli atti di causa, di osservazioni critiche di parte.
3.Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il presente ricorso va rigettato
Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese del presente giudizio devono dichiararsi irripetibili.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico dell' le spese della consulenza espletata nel corso dell'accertamento tecnico CP_1 preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio che liquida come da separati decreti.
Catania, 12/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso