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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/04/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 9821/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
, nato a [...], il [...], cf: , Parte_1 C.F._1
residente a [...]; , nato a [...] Parte_2
Inferiore Sa, il 22/12/1982, cf: , a Salerno in via Angelo C.F._2
Caposcrofa n. e per questo giudizio elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Valentino Lavanga, cf. , che li rappresenta e C.F._3
difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
OPPONENTI-
E
con sede in Venezia Mestre, via Terraglio, 63, ( ) in CP_1 P.IVA_1
persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore, rappresentata dall'avv. Marco Rossi ( ), presso il cui studio in Verona, vicolo C.F._4
S. Bernardino, 5/a, elegge domicilio giusta procura rilasciata su foglio separato;
- OPPOSTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato i sig.ri e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 2245/2019 RG. 7009/2019
emesso in data 10 luglio 2019 dal Tribunale di Salerno eccependo che, rispetto alla richiesta avanzata da parte opposta della complessiva somma di euro 27.550,94 oltre interessi dal dovuto al soddisfo, avevano già debitamente corrisposto l'importo di euro 9.477,58. Pertanto concludevano chiedendo all'adito Tribunale di : 1) dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento monitorio per omessa procedura di mediazione;
2) in via del tutto pregiudiziale accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ordinaria per il decorso decennale dalla data di stipula del contratto di finanziamento;
in subordine e nel merito accogliere la presente opposizione e dichiarare il solo residuo importo dovuto alla parte opposta;
3) dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, in uno alla condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del procuratore antistatario. In data 25 Novembre
2019 si costituiva con comparsa di risposta la e chiedeva di: 1) CP_1
procedersi alla concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non fondata su prova scritta;
2) rigettare la predetta opposizione e condannare gli opponenti al pagamento della somma di euro 27.550,94
oltre interessi dal dovuto al soddisfo, con condanna al pagamento delle spese e competenze legali.
Con ordinanza del 12.12.2019 il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnando alle parti il termine di 15
giorni per la presentazione della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma
1-bis, d.lgs. n. 28/2010 che si concludeva con esito negativo. Concessi i termini di cui all'art 183, comma 6, c.p.c., rigettate le richieste istruttorie, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e con provvedimento dell'08.01.2025 veniva riservato in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
L'opposizione non è fondata e pertanto deve essere rigettata.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria
(Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
In tal senso, conformemente al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n.
13533 del 30/10/2001 costantemente recepito dalla successiva giurisprudenza, il creditore che agisce per l'inadempimento, è unicamente tenuto a provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ed esatto adempimento della pretesa azionata in sede giurisdizionale.
Inoltre, vi è da considerare che parte opponente sin dalla prima difesa non ha svolto alcun tipo di difesa in merito alla domanda avanzata in sede monitoria. Non ha contestato neppure genericamente la stipula del finanziamento e l'erogazione della somma;
ha soltanto dedotto di aver versato la somma di euro 9.477,58 come da ricevute di pagamento allegate e ha eccepito in modo generico la intervenuta prescrizione del credito.
E' principio noto quello secondo il quale il convenuto deve tempestivamente prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167,
primo comma, c.p.c.) e "il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal p.m., nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art. 115, primo comma, c.p.c.).”
La Corte di Cassazione, Sezione III, con ordinanza n. 20597 del 2022 ha sancito che
“La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass.
19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, puo' avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla
legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto
invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto
(e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti
a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non
contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass.
16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente
ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili
con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371).
Quindi la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò,
ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439;
Cass. 17/06/2016, n. 12517; Cass., 09/03/2012, n. 3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356).”
Nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che a fronte della allegazione e prova della pretesa creditoria, parte opponente non ha sollevato alcuna specifica contestazione.
Di contro parte opposta ha fornito prova del credito depositando il contratto di finanziamento con allegate le condizioni generali di contratto. La banca ha infatti dato prova della sussistenza del rapporto negoziale, depositando sin dalla fase monitoria la copia del contratto di finanziamento debitamente sottoscritto dall'odierno opponente ed allegando talaltro la prova del debito maturato da controparte con la decadenza dal beneficio del termine. L'opponente, di contro, si è limitato a contestazioni generiche, depositando prova di alcuni pagamenti che risultano già
contabilizzati dalla banca come risulta dall'estratto conto depositato unitamente alla richiesta monitoria.
Quanto all'eccezione di prescrizione del diritto avanzata dall'opponente, occorre innanzitutto premettere che la fattispecie a cui fare riferimento è quella della prescrizione ordinaria (ex art. 2946 c.c.), atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica (cfr. ex multis Cass. n. 17798/2011 in tema di mutuo, ma le cui considerazioni risultano estendibili per identità di "ratio" anche al contratto di finanziamento personale con rimborso rateale rientrante nell'ambito del "credito al consumo"). La natura unitaria del contratto rileva anche in punto di individuazione del dies a quo della prescrizione;
a riguardo, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità: "il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del
contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate
del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza
delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata" (cfr. recentemente Cass. n.
4232/2023). Premessi tali principi, nel caso di specie il dies a quo non può essere individuato nella data in cui è stato sottoscritto il contratto bensì in quella in cui il contratto è venuto a scadenza. Il contratto è stato sottoscritto in data 4.4.2008
prevedendo il pagamento di 96 rate quindi è venuto a scadenza nel 2016 mentre la diffida ad adempiere è stata inviata ex art. 2943 c.c., ad interrompere il termine decennale di prescrizione, in data 27.12.2018.
Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'opponente e sono liquidate nella misura di € 3.809 in conformità ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 26.001,00 a € 52.000) di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione avverso il
Decreto Ingiuntivo n. 2245/2019, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
così provvede:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Conferma il Decreto Ingiuntivo n. 2245/2019 dichiarandolo esecutivo.
3) Condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in € 3.809 (Fase Studio € 851, Fase Introduttiva € 602, fase istruttoria euro 903, Fase Decisoria € 1.453) , oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa
come per legge.
Salerno, 28.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 9821/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
, nato a [...], il [...], cf: , Parte_1 C.F._1
residente a [...]; , nato a [...] Parte_2
Inferiore Sa, il 22/12/1982, cf: , a Salerno in via Angelo C.F._2
Caposcrofa n. e per questo giudizio elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Valentino Lavanga, cf. , che li rappresenta e C.F._3
difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
OPPONENTI-
E
con sede in Venezia Mestre, via Terraglio, 63, ( ) in CP_1 P.IVA_1
persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore, rappresentata dall'avv. Marco Rossi ( ), presso il cui studio in Verona, vicolo C.F._4
S. Bernardino, 5/a, elegge domicilio giusta procura rilasciata su foglio separato;
- OPPOSTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato i sig.ri e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 2245/2019 RG. 7009/2019
emesso in data 10 luglio 2019 dal Tribunale di Salerno eccependo che, rispetto alla richiesta avanzata da parte opposta della complessiva somma di euro 27.550,94 oltre interessi dal dovuto al soddisfo, avevano già debitamente corrisposto l'importo di euro 9.477,58. Pertanto concludevano chiedendo all'adito Tribunale di : 1) dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento monitorio per omessa procedura di mediazione;
2) in via del tutto pregiudiziale accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ordinaria per il decorso decennale dalla data di stipula del contratto di finanziamento;
in subordine e nel merito accogliere la presente opposizione e dichiarare il solo residuo importo dovuto alla parte opposta;
3) dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, in uno alla condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del procuratore antistatario. In data 25 Novembre
2019 si costituiva con comparsa di risposta la e chiedeva di: 1) CP_1
procedersi alla concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non fondata su prova scritta;
2) rigettare la predetta opposizione e condannare gli opponenti al pagamento della somma di euro 27.550,94
oltre interessi dal dovuto al soddisfo, con condanna al pagamento delle spese e competenze legali.
Con ordinanza del 12.12.2019 il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnando alle parti il termine di 15
giorni per la presentazione della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma
1-bis, d.lgs. n. 28/2010 che si concludeva con esito negativo. Concessi i termini di cui all'art 183, comma 6, c.p.c., rigettate le richieste istruttorie, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e con provvedimento dell'08.01.2025 veniva riservato in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
L'opposizione non è fondata e pertanto deve essere rigettata.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria
(Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
In tal senso, conformemente al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n.
13533 del 30/10/2001 costantemente recepito dalla successiva giurisprudenza, il creditore che agisce per l'inadempimento, è unicamente tenuto a provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ed esatto adempimento della pretesa azionata in sede giurisdizionale.
Inoltre, vi è da considerare che parte opponente sin dalla prima difesa non ha svolto alcun tipo di difesa in merito alla domanda avanzata in sede monitoria. Non ha contestato neppure genericamente la stipula del finanziamento e l'erogazione della somma;
ha soltanto dedotto di aver versato la somma di euro 9.477,58 come da ricevute di pagamento allegate e ha eccepito in modo generico la intervenuta prescrizione del credito.
E' principio noto quello secondo il quale il convenuto deve tempestivamente prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167,
primo comma, c.p.c.) e "il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal p.m., nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art. 115, primo comma, c.p.c.).”
La Corte di Cassazione, Sezione III, con ordinanza n. 20597 del 2022 ha sancito che
“La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass.
19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, puo' avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla
legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto
invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto
(e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti
a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non
contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass.
16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente
ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili
con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371).
Quindi la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò,
ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439;
Cass. 17/06/2016, n. 12517; Cass., 09/03/2012, n. 3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356).”
Nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che a fronte della allegazione e prova della pretesa creditoria, parte opponente non ha sollevato alcuna specifica contestazione.
Di contro parte opposta ha fornito prova del credito depositando il contratto di finanziamento con allegate le condizioni generali di contratto. La banca ha infatti dato prova della sussistenza del rapporto negoziale, depositando sin dalla fase monitoria la copia del contratto di finanziamento debitamente sottoscritto dall'odierno opponente ed allegando talaltro la prova del debito maturato da controparte con la decadenza dal beneficio del termine. L'opponente, di contro, si è limitato a contestazioni generiche, depositando prova di alcuni pagamenti che risultano già
contabilizzati dalla banca come risulta dall'estratto conto depositato unitamente alla richiesta monitoria.
Quanto all'eccezione di prescrizione del diritto avanzata dall'opponente, occorre innanzitutto premettere che la fattispecie a cui fare riferimento è quella della prescrizione ordinaria (ex art. 2946 c.c.), atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica (cfr. ex multis Cass. n. 17798/2011 in tema di mutuo, ma le cui considerazioni risultano estendibili per identità di "ratio" anche al contratto di finanziamento personale con rimborso rateale rientrante nell'ambito del "credito al consumo"). La natura unitaria del contratto rileva anche in punto di individuazione del dies a quo della prescrizione;
a riguardo, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità: "il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del
contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate
del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza
delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata" (cfr. recentemente Cass. n.
4232/2023). Premessi tali principi, nel caso di specie il dies a quo non può essere individuato nella data in cui è stato sottoscritto il contratto bensì in quella in cui il contratto è venuto a scadenza. Il contratto è stato sottoscritto in data 4.4.2008
prevedendo il pagamento di 96 rate quindi è venuto a scadenza nel 2016 mentre la diffida ad adempiere è stata inviata ex art. 2943 c.c., ad interrompere il termine decennale di prescrizione, in data 27.12.2018.
Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'opponente e sono liquidate nella misura di € 3.809 in conformità ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 26.001,00 a € 52.000) di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione avverso il
Decreto Ingiuntivo n. 2245/2019, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
così provvede:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Conferma il Decreto Ingiuntivo n. 2245/2019 dichiarandolo esecutivo.
3) Condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in € 3.809 (Fase Studio € 851, Fase Introduttiva € 602, fase istruttoria euro 903, Fase Decisoria € 1.453) , oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa
come per legge.
Salerno, 28.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara