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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/11/2025, n. 37839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37839 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AP nel procedimento a carico di: OR Nicolo' nato a [...] il [...] AL TE nato a [...] il [...] AL CI IO nato a [...] il [...] RT SC nato a [...] il [...] LL US ET nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/12/2024 del Tribunale di AP visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RO OR;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Sabrina Passafiume, che ha concluso per la conversione del ricorso in appello, con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello competente;
lette le memorie dei difensori degli imputati AL, LL US e RT, i quali hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Gli imputati CO OR, TE AL, IO AL CI e SC RT, insieme a MA RI (la cui posizione è stata separata nel corso del Penale Sent. Sez. 5 Num. 37839 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 29/10/2025 2 processo), erano stati chiamati a rispondere del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva poiché, in concorso tra loro - il RI, quale liquidatore della fallita, il OR, quale liquidatore di fatto della stessa società, il RT, quale soggetto che provvedeva ad aprire e a gestire un conto corrente presso la Banca Sella intestato alla società e ad eseguirvi alcune operazioni, TE AL e IO AL CI, quali soggetti che, in base alle direttive del OR, eseguivano materialmente sul conto della fallita una serie di bonifici bancari mediante utilizzo dei codici di home banking ed effettuavano prelievi in contanti – avrebbero distratto dalla società la somma di oltre 105.000,00 euro senza alcuna giustificazione (capo a della rubrica). Era stata inoltre tratta a giudizio l’avv. ET LL US per i delitti di cui agli articoli 648 e 648-bis cod. pen., perché, per procurare a sé e al OR un profitto, aveva ricevuto dallo stesso in accredito sul proprio conto corrente la somma di oltre 33.000,00 euro, proveniente dal delitto di bancarotta fraudolenta di cui al capo a) dell'imputazione e, successivamente, trasferito una parte di tale denaro sui conti bancari intestati al OR, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 2. Il Tribunale di AP ha assolto gli imputati. Al riguardo, il giudice di primo grado ha premesso di non aver potuto considerare tra gli elementi di prova le risultanze delle intercettazioni, per inutilizzabilità delle stesse, come già ritenuto dall’ordinanza allegata al verbale d'udienza dell’11 ottobre 2023, svolte in un altro procedimento (ossia in quello incardinato al numero 8734/2014 della Procura di Treviso a carico, tra gli altri, dello stesso CO OR). A tale conclusione il Tribunale è pervenuto facendo leva sui principi affermati dalle Sezioni Unite nella pronuncia c.d. Cavallo (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395), ritenendo, in particolare, che non vi fosse alcuna connessione sostanziale tra i reati dei due procedimenti rilevante ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., di qui idonea a “paralizzare” la disposizione di cui all'art. 270 del medesimo codice, laddove sancisce di divieto di utilizzazione dei risultati in intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per cui sono stati autorizzati, venendo in rilievo una mera connessione di carattere investigativo. La decisione impugnata ha dunque evidenziato che, non potendo considerare le risultanze delle intercettazioni derivanti dall'altro procedimento, la piattaforma probatoria era costituita dalle sole dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del dibattimento, in forza delle quali la responsabilità penale degli imputati non poteva essere affermata poiché, pur emergendo alcuni dubbi rispetto alla ricostruzione alternativa prospettata dal OR e dagli altri imputati 3 (in virtù della quale i bonifici in loro favore traevano fondamento nell’attività professionale svolta per conto della società anche ai fini del concordato preventivo), nondimeno gli organi fallimentari non avevano svolto alcun accertamento sulla sussistenza di ragioni giustificatrici di detti bonifici ovvero sulla eventuale retrodatazione delle delibere sociali attributive dei compensi. 3. Ha proposto ricorso immediato per cassazione nei confronti di tale pronuncia assolutoria il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AP affidandosi a un unico motivo di impugnazione con il quale contesta la decisione assunta dal Tribunale (prima nell'ordinanza del 11 ottobre del 2023 e, quindi, confermata nella pronuncia in oggetto di ricorso) di “stralciare” dal compendio probatorio le risultanze ritraibili dalle intercettazioni svolte nel procedimento n. 8734 del 2014 presso il Tribunale di Treviso sul telefono dell'imputato principale OR e su altre utenze intestate allo studio dello stesso. A riguardo il ricorrente premette che le indagini della Guardia di Finanza di Treviso avevano tratto le mosse dalle dichiarazioni rese da tale NC AT, pensionato che risultava amministratore di 63 società, delle quali 13 già fallite, che aveva riferito di svolgere l’attività di prestanome su incarico del Ragionier OR. ALle risultanze delle attività di indagine erano dunque emersi anche i fatti di cui all’odierno giudizio. Rispetto a tali fatti il OR era stato inizialmente iscritto nel registro degli indagati per il reato di appropriazione indebita in danno della società OV MI in liquidazione, e, a seguito del fallimento della stessa, le relative condotte erano state riqualificate e contestate nel presente procedimento come condotte distrattive. Ciò posto, il Pubblico Ministero ricorrente ritiene che la pronuncia impugnata, nell’accogliere l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni proposta dalla difesa ravvisando solo un collegamento investigativo, ha errato, perché si tratta di intercettazioni avvinte da un legame sostanziale ai sensi dell’art. 12, lett. b), cod. proc. pen., con le imputazioni per bancarotta fraudolenta patrimoniale contestate nel corso del presente procedimento. Evidenzia, al riguardo, che dall’attività di intercettazione telefonica era emerso che il OR, replicando il collaudato meccanismo di depauperamento delle residue attività di società ormai decotte e avviate al fallimento, attraverso un nuovo prestanome, individuato nella persona di MA RI, nominato liquidatore, aveva drenato, negli ultimi mesi dell’anno 2015, le residue risorse finanziarie della società IN MI in liquidazione, incassando bonifici bancari dai conti della società e giustificando le distrazioni patrimoniali attraverso l’emissione di fatture per apparente attività professionale. Peraltro, nell’indagine “madre” nell’ambito della quale erano state effettuate le intercettazioni, lo stesso 4 imputato OR era stato rinviato a giudizio per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale quale amministratore di fatto, attraverso un analogo meccanismo realizzato nei confronti della società Power Motors s.r.l. Di qui soggiunge che il Tribunale di AP non ha considerato che la giurisprudenza di legittimità, rispetto alla connessione di cui all’art. 12 cod. proc. pen., ha chiarito che, al fine di stabilire se il diverso reato sia connesso rispetto a quello autorizzato, si deve avere riguardo al reato “accertato” mediante le captazioni e non alla mera prospettazione astratta, ovvero alla possibilità potenziale esistente al momento in cui le intercettazioni sono state autorizzate. Applicando tale criterio ermeneutico sussisterebbe, secondo il ricorrente, un’evidente connessione di carattere sostanziale tra i procedimenti perché le motivazioni della richiesta di intercettazione nel procedimento “madre” rispetto alla posizione del OR avevano ipotizzato già allora un analogo schema distrattivo attraverso l’uso di un prestanome volto al depauperamento definitivo di società prossime al fallimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile, in quanto il Pubblico Ministero non chiarisce per quali ragioni, rispetto alle argomentazioni poste a fondamento della pronuncia assolutoria impugnata, l’utilizzo delle intercettazioni relative all’altro procedimento avrebbe consentito di pervenire a una decisione di affermazione della responsabilità penale degli imputati. Il ricorso si limita, invero, pur in modo diffuso, a ripercorrere le vicende che hanno dato luogo all’apertura dei due procedimenti, e a riferire, invece in modo generico, in ordine alle circostanze emerse dalle captazioni dichiarate inutilizzabili che avrebbero potuto suffragare la prospettazione accusatoria, senza confrontarle con le complessive emergenze istruttorie vagliate dal Tribunale. Occorre allora considerare che Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416, ha affermato il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. AL predetto principio si desume – a contrario – che, qualora ci si dolga con ricorso per cassazione, dell’erroneità della declaratoria di inutilizzabilità di uno o 5 più atti processuali, il ricorrente ha l’onere di indicare compiutamente gli elementi di prova che sarebbero stati ritraibili dall’atto o dagli atti dichiarati inutilizzabili e la loro concreta rilevanza decisiva, per ottenere una differente decisione, rispetto al compendio probatorio valutato dalla decisione impugnata. 2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 29/10/2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente RO OR CA EL
udita la relazione svolta dal Consigliere RO OR;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Sabrina Passafiume, che ha concluso per la conversione del ricorso in appello, con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello competente;
lette le memorie dei difensori degli imputati AL, LL US e RT, i quali hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Gli imputati CO OR, TE AL, IO AL CI e SC RT, insieme a MA RI (la cui posizione è stata separata nel corso del Penale Sent. Sez. 5 Num. 37839 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 29/10/2025 2 processo), erano stati chiamati a rispondere del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva poiché, in concorso tra loro - il RI, quale liquidatore della fallita, il OR, quale liquidatore di fatto della stessa società, il RT, quale soggetto che provvedeva ad aprire e a gestire un conto corrente presso la Banca Sella intestato alla società e ad eseguirvi alcune operazioni, TE AL e IO AL CI, quali soggetti che, in base alle direttive del OR, eseguivano materialmente sul conto della fallita una serie di bonifici bancari mediante utilizzo dei codici di home banking ed effettuavano prelievi in contanti – avrebbero distratto dalla società la somma di oltre 105.000,00 euro senza alcuna giustificazione (capo a della rubrica). Era stata inoltre tratta a giudizio l’avv. ET LL US per i delitti di cui agli articoli 648 e 648-bis cod. pen., perché, per procurare a sé e al OR un profitto, aveva ricevuto dallo stesso in accredito sul proprio conto corrente la somma di oltre 33.000,00 euro, proveniente dal delitto di bancarotta fraudolenta di cui al capo a) dell'imputazione e, successivamente, trasferito una parte di tale denaro sui conti bancari intestati al OR, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 2. Il Tribunale di AP ha assolto gli imputati. Al riguardo, il giudice di primo grado ha premesso di non aver potuto considerare tra gli elementi di prova le risultanze delle intercettazioni, per inutilizzabilità delle stesse, come già ritenuto dall’ordinanza allegata al verbale d'udienza dell’11 ottobre 2023, svolte in un altro procedimento (ossia in quello incardinato al numero 8734/2014 della Procura di Treviso a carico, tra gli altri, dello stesso CO OR). A tale conclusione il Tribunale è pervenuto facendo leva sui principi affermati dalle Sezioni Unite nella pronuncia c.d. Cavallo (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395), ritenendo, in particolare, che non vi fosse alcuna connessione sostanziale tra i reati dei due procedimenti rilevante ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., di qui idonea a “paralizzare” la disposizione di cui all'art. 270 del medesimo codice, laddove sancisce di divieto di utilizzazione dei risultati in intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per cui sono stati autorizzati, venendo in rilievo una mera connessione di carattere investigativo. La decisione impugnata ha dunque evidenziato che, non potendo considerare le risultanze delle intercettazioni derivanti dall'altro procedimento, la piattaforma probatoria era costituita dalle sole dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del dibattimento, in forza delle quali la responsabilità penale degli imputati non poteva essere affermata poiché, pur emergendo alcuni dubbi rispetto alla ricostruzione alternativa prospettata dal OR e dagli altri imputati 3 (in virtù della quale i bonifici in loro favore traevano fondamento nell’attività professionale svolta per conto della società anche ai fini del concordato preventivo), nondimeno gli organi fallimentari non avevano svolto alcun accertamento sulla sussistenza di ragioni giustificatrici di detti bonifici ovvero sulla eventuale retrodatazione delle delibere sociali attributive dei compensi. 3. Ha proposto ricorso immediato per cassazione nei confronti di tale pronuncia assolutoria il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AP affidandosi a un unico motivo di impugnazione con il quale contesta la decisione assunta dal Tribunale (prima nell'ordinanza del 11 ottobre del 2023 e, quindi, confermata nella pronuncia in oggetto di ricorso) di “stralciare” dal compendio probatorio le risultanze ritraibili dalle intercettazioni svolte nel procedimento n. 8734 del 2014 presso il Tribunale di Treviso sul telefono dell'imputato principale OR e su altre utenze intestate allo studio dello stesso. A riguardo il ricorrente premette che le indagini della Guardia di Finanza di Treviso avevano tratto le mosse dalle dichiarazioni rese da tale NC AT, pensionato che risultava amministratore di 63 società, delle quali 13 già fallite, che aveva riferito di svolgere l’attività di prestanome su incarico del Ragionier OR. ALle risultanze delle attività di indagine erano dunque emersi anche i fatti di cui all’odierno giudizio. Rispetto a tali fatti il OR era stato inizialmente iscritto nel registro degli indagati per il reato di appropriazione indebita in danno della società OV MI in liquidazione, e, a seguito del fallimento della stessa, le relative condotte erano state riqualificate e contestate nel presente procedimento come condotte distrattive. Ciò posto, il Pubblico Ministero ricorrente ritiene che la pronuncia impugnata, nell’accogliere l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni proposta dalla difesa ravvisando solo un collegamento investigativo, ha errato, perché si tratta di intercettazioni avvinte da un legame sostanziale ai sensi dell’art. 12, lett. b), cod. proc. pen., con le imputazioni per bancarotta fraudolenta patrimoniale contestate nel corso del presente procedimento. Evidenzia, al riguardo, che dall’attività di intercettazione telefonica era emerso che il OR, replicando il collaudato meccanismo di depauperamento delle residue attività di società ormai decotte e avviate al fallimento, attraverso un nuovo prestanome, individuato nella persona di MA RI, nominato liquidatore, aveva drenato, negli ultimi mesi dell’anno 2015, le residue risorse finanziarie della società IN MI in liquidazione, incassando bonifici bancari dai conti della società e giustificando le distrazioni patrimoniali attraverso l’emissione di fatture per apparente attività professionale. Peraltro, nell’indagine “madre” nell’ambito della quale erano state effettuate le intercettazioni, lo stesso 4 imputato OR era stato rinviato a giudizio per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale quale amministratore di fatto, attraverso un analogo meccanismo realizzato nei confronti della società Power Motors s.r.l. Di qui soggiunge che il Tribunale di AP non ha considerato che la giurisprudenza di legittimità, rispetto alla connessione di cui all’art. 12 cod. proc. pen., ha chiarito che, al fine di stabilire se il diverso reato sia connesso rispetto a quello autorizzato, si deve avere riguardo al reato “accertato” mediante le captazioni e non alla mera prospettazione astratta, ovvero alla possibilità potenziale esistente al momento in cui le intercettazioni sono state autorizzate. Applicando tale criterio ermeneutico sussisterebbe, secondo il ricorrente, un’evidente connessione di carattere sostanziale tra i procedimenti perché le motivazioni della richiesta di intercettazione nel procedimento “madre” rispetto alla posizione del OR avevano ipotizzato già allora un analogo schema distrattivo attraverso l’uso di un prestanome volto al depauperamento definitivo di società prossime al fallimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile, in quanto il Pubblico Ministero non chiarisce per quali ragioni, rispetto alle argomentazioni poste a fondamento della pronuncia assolutoria impugnata, l’utilizzo delle intercettazioni relative all’altro procedimento avrebbe consentito di pervenire a una decisione di affermazione della responsabilità penale degli imputati. Il ricorso si limita, invero, pur in modo diffuso, a ripercorrere le vicende che hanno dato luogo all’apertura dei due procedimenti, e a riferire, invece in modo generico, in ordine alle circostanze emerse dalle captazioni dichiarate inutilizzabili che avrebbero potuto suffragare la prospettazione accusatoria, senza confrontarle con le complessive emergenze istruttorie vagliate dal Tribunale. Occorre allora considerare che Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416, ha affermato il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. AL predetto principio si desume – a contrario – che, qualora ci si dolga con ricorso per cassazione, dell’erroneità della declaratoria di inutilizzabilità di uno o 5 più atti processuali, il ricorrente ha l’onere di indicare compiutamente gli elementi di prova che sarebbero stati ritraibili dall’atto o dagli atti dichiarati inutilizzabili e la loro concreta rilevanza decisiva, per ottenere una differente decisione, rispetto al compendio probatorio valutato dalla decisione impugnata. 2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 29/10/2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente RO OR CA EL