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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
IM PE, TO
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 444/2023 depositato il 08/06/2023
proposto da
001 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Corte D'Appello Venezia - San Marco 3978 30100 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - Via De Marchi, 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303MO02491 RITENUTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303MO02491 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303MO02491 IRAP 2016 - sul ricorso n. 446/2023 depositato il 08/06/2023
proposto da
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Corte D'Appello Venezia - San Marco 3978 30100 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - Via De Marchi, 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T63013MO02500 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T63013MO02500 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T63013MO02500 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL ricorre
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE avverso l'avviso di accertamento n. T6303MO02491 in materia di IRES, IRAP es IVA per l'anno 2016.
Rappresentante_1 ricorre, con altro autonomo ricorso,
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE avverso l'avviso di accertamento n. T6301MO02500 in materia di II.DD e Iva per l'anno 2016.
La Corte, rilevato che: la Guardia di Finanza aveva eseguito una verifica fiscale nei confronti di Ricorrente_1 S.R.L., società svolgente
“commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, metalli ferrosi e prodotti semilavorati”, relativa agli anni d'imposta dal 2016 al 2019;
l'istruttoria si concludeva con l'emissione di un p.v.c. in data 28/10/2022;
con riferimento all'anno d'imposta 2016, che qui interessa, i verificatori rilevavano nei confronti della società violazioni, idonee a costituire il presupposto per l'accertamento di maggiori imposte e/o omesse ritenute a carico della società, nonché il recupero in capo al socio unico Rappresentante_1 di redditi non dichiarati,
riunisce i due ricorsi per motivi di connessione.
Le cause vengono in trattazione per il merito all'odierna udienza.
E' costituita in ambedue i procedimenti parte resistente Agenzia dele Entrate.
Ricorda, ancora, la Corte che:
con provvedimento del 25/32025 - sull'istanza di parte ricorrente - è stato disposto che la segreteria inoltrasse alla Corte di Appello di Venezia, sezione penale, la richiesta di trasmissione in copia a questo ufficio degli atti imprescindibili ai fini della istruzione della procedura qui pendente, con espresso riferimento alle bolle doganali e alle polizze di carico che sono oggetto, tra gli altri documenti, del sequestro eseguito a carico di
Rappresentante_1 contenuto all'interno del procedimento penale 10106/19 pendente dinanzi la anzidetta Corte d'Appello sezione penale;
tale copiosa documentazione risulta acquisita al presente procedimento in data 9/7/2025.
Sentiti i procuratori delle parti, il Collegio si ritira per decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'avviso d'accertamento n. T6303MO02491 nei confronti di Ricorrente_1 l'Agenzia delle Entrate accerta:
- una maggiore Ires di euro 363.377,00, più interessi;
- una maggiore Irap di euro 65.640,00, più interessi;
- maggiori ritenute per euro 76.055,00, più interessi,
irrogando contestualmente la sanzione pecuniaria unica di euro 678.503,95.
Sulla base del medesimo p.v.c., l'Agenzia delle Entrate eleva nei confronti di FAE' SA, socio unico,
l'avviso n. T6301MO02500 con il quale accerta:
- una maggiore Irpef di euro 470.093,00, più interessi;
- una maggiore addizionale regionale di euro 13.642,00, più interessi;
- una maggiore addizionale comunale di euro 8.873,00, più interessi.
irrogando contestualmente la sanzione amministrativa pecuniaria unica di euro 620.258,40. Il patrocinio ricorrente - con riguardo all'accertamento societario - prende posizione avverso:
l'indebita deduzione di costi per € 1.321.372,00, per acquisto di materiali e merci per la rivendita documentati da una fattura emessa da società croata di cui il Rappresentante_1 era socio unico, ritenuta dai verificatori relativa ad operazioni inesistenti, ritenendolo assunto indimostrato ed irrealistico;
l'omessa ritenuta IRPEF su redditi assimilati a lavoro dipendente per € 192.756,00, non risultando alcun compenso deliberato per il 2016 a favore dell'amministratore Rappresentante_1 che avrebbe utilizzato, nell'effettuare prelievi dal conto corrente, la causale “compenso amministratore” per mero errore, sanato con successiva scrittura contabile del 31/12/2016 ove è stato girocontato l'importo prelevato con causale errata al conto “soci c/finanziamento”.
L'Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, rileva, preliminarmente, come la stessa società ricorrente ammetta di ritenere infondato l'atto impugnato non nella sua totalità, ma solo “quanto alle sue contestazioni più rilevanti e gravi”, per cui insiste per la definitività delle contestazioni di carattere formale riportate nell'accertamento e non impugnate. Entra, poi, l'Agenzia nel merito dei due rilievi oggetto di contestazioni, insistendo per la legittimità del proprio operato e per il rigetto del ricorso.
La Corte entra nel merito della contestazione principale che attiene l'inesistenza oggettiva di alcune operazioni di compravendita di ferrocromo, parte delle quali sono state contabilizzate in acquisto da Ricorrente_1 nell'anno 2016.
Punto centrale del contendere è la valutazione di come sia stato assolto dalle parti l'onere probatorio con riguardo ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
La Corte prende atto che il ricorso è limitato alla censura delle due contestazioni sostanziali rilevate dall'Agenzia per cui vi sono vizi formali che non sono oggetto di gravame.
La Corte ricorda che:
“ (…) secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti,
l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva (Cass., Sez. V, 18 ottobre 2021, n. n.
28628) (…) spettando poi al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni sottostanti;
né tale onere può ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., Sez. V, 5 luglio 2018, n. 17619; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27554; Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30937; Cass., Sez. V, 15 febbraio 2022, n.
4826; Cass., Sez. VI, 22 marzo 2022, n. 9304; Cass., Sez. V, 12 aprile 2022, n. 11737) “ ( Cass. sent.
2160/2024).
Parte resistente ha ampiamente dedotto in merito, sottolineando come:
“ Dall'analisi dei documenti acquisiti, è emerso che il sig. Nominativo_2, con la società 001 Ricorrente_1 S.R.L., all'inizio della sua attività, si occupava solo di effettuare le operazioni di vagliatura e trasporto, poi, a partire dal mese di settembre 2016, ha imbastito una prima operazione di vendita di ferrocromo alla Società_2 S.p.A., documentata con le fatture n. 15 del 30/09/2016, di USD 1.446.480,00 (euro 1.296.012,90) e n. 16 del
30/09/2016, di USD 16.268,08 (euro 14.575,76). Gli incassi di tale operazione sono stati poi bonificati, per effettuare investimenti finanziari a breve, alla società londinese Società_3 LTD, società riconducibile a tale Nominativo_3.
Con tale prima operazione, poi seguita da altre similari, Nominativo_2 ha venduto alla Società_2 S.p.A.
1.500 tonnellate di ferrocromo non di sua proprietà, ovvero ne ha simulato l'acquisto presso la società elvetica
Società_4 SA, producendo false email e falsi documenti fiscali.
Di fatto, invece, Nominativo_2 ha ceduto alla Società_2 merce che si trovava in quel momento in deposito presso i magazzini della 001 Ricorrente_1 S.R.L. all'interno del T.I.A. di Marghera, ma di proprietà delle Società_5
S.p.A., che l'aveva, a sua volta, acquistata dalla Società_4 SA.
Con l'importante somma realizzata da tale cessione, Nominativo_2 ha dato inizio agli investimenti finanziari milionari con la società Società_3 LTD, del Nominativo_3.
Nominativo_2, ad ottobre 2016, ha posto in atto un'ulteriore cessione di 500 tonnellate di ferrocromo, non di sua proprietà, alla Società_2 S.p.A., emettendo le fatture n. 20del 31/10/2016, di USD 501708,50 (euro 458.349,20) e n. 21 del 03/11/2016, di USD di USD 7.184,47 (euro 6.493,13), simulandone l'acquisto presso Società_4 SA, producendo false email, per trarre in inganno l'acquirente.
Anche in questo caso, Nominativo_2 ha ceduto merce che si trovava in deposito presso i suoi magazzini all'interno del T.I.A. di Marghera, di proprietà delle Società_5 S.p.A., che l'avevano acquistata dalla Società_4 SA.
Le somme incassate, venivano prontamente investite con la Società_3 LTD, del Nominativo_3
ln data 6 marzo 2017, la 001 Ricorrente_1 S.R.L. ha ricevuto dalla Società_3 LTD, la restituzione di euro 1.370.000,00, ed il giorno successivo, Nominativo_2 dal conto aziendale della 001 Ricorrente_1 S. R.L., ha disposto un bonifico estero di euro 1.321.372,00 a favore della ELITE TRADING BUSINESS J.D.
O O., con causale “pagamento fattura del 17/10/2016”. Tale operazione è stata rilevata contabilmente al
31/12/2016 dalla 001 Ricorrente_1 S.R.L. sul sottoconto “fatture da ricevere”.
L'8 marzo 2017, dal c/c croato della società_X. n.Conto_Corrente_1, veniva disposto da Nominativo_2, un bonifico euro 1.320.000,00 a favore della Società_3 LTD, a titolo di incremento contratto n. 445 del 28 settembre 2016, sottoscritto dalla società_X.
Per giustificare tale consistente uscita finanziaria dal conto aziendale della 001 Ricorrente_1 S.R.L., Nominativo_2 si è fatto rilasciare dalla società_X. la falsa fattura n. 1 del 17/10/2016, di euro 1.321 072,00.”
Precisa l'Agenzia, nelle proprie controdeduzioni, che:
“Tale fattura non è veritiera per i seguenti motivi:
- in primo luogo, la conferma di acquisto C.17.A.008 indicata in fattura si riferisce ad un ordine di acquisto emesso solo molto tempo dopo, in data 19/01/2017 (circa tre mesi dopo la data della fattura, ndr) ed a soggetti diversi, ovvero è stato rilasciato dalla italiana Società_2 S.p.A. alla 001 Ricorrente_1 S.R.L., a conferma dell'acquisto di circa 1.000 tonnellate di ferrocromo carburato (allegato n. 22 al p.v.c.);
- in secondo luogo, nella descrizione dell'operazione viene detto che sono state cedute 1.067,21 tonnellate di ferrocromo, come da pesate consegnate, ma tra la documentazione sequestrata e\o conservata in contabilità non sono stati rinvenuti documenti relativi alle pesate consegnate;
- sulla copia della fattura conservata in contabilità presso il commercialista della “Ricorrente_1” è riportata la dicitura manoscritta “ricevuta come da mail allegata il 08/02/1017 ore 13.05”, ma la copia della mail non è stata rinvenuta in allegato alla fattura”. A fronte di tale complessa ricostruzione - quale effettuata e documentata da parte resistente - il patrocinio, con lo scarno ricorso, nulla ha dedotto e provato circa l'effettività delle operazioni contestate e la correttezza della fattura contestata, limitandosi genericamente a sostenere l'infondatezza degli assunti dell'Agenzia alla luce dell'apodittica affermazione che “società_Y accettava e soprattutto pagava la merce acquistata solo dopo averla ricevuta e sottoposta alle necessarie analisi e controlli “.
E' ben vero che parte ricorrente ha chiesto, per poter compiutamente assolvere al proprio onere probatorio,
l'acquisizione nel presente procedimento della documentazione contabile/amministrativa acquisita nel procedimento penale e oggetto di sequestro, ma è anche vero che, a fronte della produzione di tale copiosa documentazione, nulla è stato dedotto restando le censure quelle sinteticamente e genericamente esposte nel ricorso introduttivo.
Concordando con quanto esposto dall'Agenzia, che ha - invece - depositato una memoria successiva alle produzioni documentali, la Corte non può che rilevare come:
è rimasta indimostrata la circostanza che la fattura contestata sia datata 17/10/2016 faccia riferimento ad un ordine d'acquisto di tre mesi successivo, riconducibile a soggetti diversi da dante e avente causa;
del pari non ha trovato alcuna spiegazione il fatto che non siano rinvenibili tra la documentazione conservata le “pesate allegate e consegnate” nè la “mail allegata il 08/02/2017 ore 13.05” di cui all'indicazione manoscritta sulla fattura.
Trattasi di carenze documentali rilevanti anche in quanto la società italiana e quella croata sono riconducibili al medesimo soggetto - persona fisica e nella ricostruzione operata è coinvolta, anche, società di investimenti estranea ai rapporti commerciali.
Il ricorso, con riguardo alla contestazione principale, non può trovare accoglimento non risultando in atti alcuna prova concreta circa l'effettiva esistenza della transazione di cui alla fattura contestata e nulla risultando in antitesi alla ricostruzione fattuale, come operata dall'Agenzia.
Con riguardo alla seconda contestazione rileva la Corte che il conto “Acconti compensi amministratore” al
31 dicembre 2016 riporta un saldo finale pari a zero, in quanto l'importo di euro 192.756,00 è stato stornato, per l'intero ammontare, ed annotato in dare, come un maggior credito, nel conto denominato “SOCIO FAE'
C/FINANZIAMENTO”, con la seguente descrizione: “RILEVAZ VARIE FINE ANNO”.
Dai controlli eseguiti, per quanto rileva l'Agenzia, è emerso che:
le movimentazioni annotate riportavano prevalentemente la descrizione “compenso amministratore”,
nella nota integrativa facente parte del bilancio della società si dava conto di una rinuncia a tali compensi mentre in sede di ricorso si dice: “I prelievi dai c/c bancari della Società effettuati dal Rappresentante_1 ed aventi causale
“compenso amministratore” sono certamente dovuti ad un errore del Rappresentante_1”, e ciò pur risultando ben sedici movimentazioni con la suindicata causale nel conto,
per cui ex articolo 50 comma 1 lettera c – bis del TUIR, secondo cui costituiscono reddito tutte le somme e i valori dei beni e servizi, a qualunque titolo, percepiti (c.d.principio di onnicomprensività), le erogazioni quantificate in complessivi euro 192.756,00, vanno considerate a tutti gli effetti compensi assimilati a reddito di lavoro dipendente e, come tali, assoggettate a tassazione.
Anche con riguardo a tale doglianza il ricorso non può trovare accoglimento.
Con riguardo alla medesima annualità 2016 risulta emesso anche ulteriore accertamento nei confronti di
Rappresentante_1, impugnato con autonomo ricorso che qui viene esaminato in quanto, come si è suesposto, a base vi è lo stesso processo verbale di cui all'accertamento societario.
Il patrocinio di Rappresentante_1 precisa di ricorrere avverso tale accertamento “al fine di farne rilevare e dichiarare l'annullamento per incongruenza nella ricostruzione dei fatti contestati alla partecipata Ricorrente_1” e richiama le due contestazioni già oggetto di doglianza con il ricorso avverso l'accertamento societario.
Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, rileva come i verificatori abbiano rilevato violazioni idonee per l'accertamento di maggiori imposte e/o omesse ritenute a carico della società e altre funzionali al successivo recupero in capo al socio unico di redditi non dichiarati per cui insiste per l'inammissibilità/ rigetto del ricorso.
L'avviso di accertamento societario è stato impugnato con autonomo ricorso, qui congiuntamente trattato.
Il socio contesta nuovamente la fondatezza dell'avviso d'accertamento societario, richiamando le stesse censure a base del ricorso di Ricorrente_1.
Sotto tale profilo la Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile.
Parte ricorrente avrebbe dovuto controbattere in modo preciso e analitico quanto rilevato dall'atto impugnato nei propri confronti, anche in quanto l'avviso impugnato non si è limitato a presumere la distribuzione extracontabile degli utili al socio di società di capitali a ristretta base azionaria ma ha, in modo analitico, dato prova mediante l'esame degli estratto conto - come è rilevabile dal processo verbale - della distrazione di somme di denaro dal patrimonio di Antares a quello personale.
L'accertamento societario è stato - in ogni caso - confermato, non avendo trovato accoglimento le censure sollevate dalla società e gli specifici rilievi sollevati nei confronti del socio non risultano essere stati oggetto di alcuna concreta doglianza.
Il ricorso promosso da Rappresentante_1 va anch'esso respinto.
Per quanto riguarda il regolamento delle spese di lite, la Corte le pone a carico delle parti ricorrenti soccombenti e a favore di Agenzia delle Entrate liquidandole, come da dispositivo, tenendo conto del valore dei ricorsi riuniti e della circostanza che parte resistente si è avvalsa di proprio funzionario per l'attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte respinge i ricorsi riuniti e per l'effetto conferma gli atti impugnati.
La Corte condanna le parti ricorrenti Ricorrente_1 s.r.l. e Rappresentante_1, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore di Agenzia delle Entrate che si liquidano nell'importo omnicomprensivo di € 10.000,00.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
IM PE, TO
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 444/2023 depositato il 08/06/2023
proposto da
001 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Corte D'Appello Venezia - San Marco 3978 30100 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - Via De Marchi, 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303MO02491 RITENUTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303MO02491 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303MO02491 IRAP 2016 - sul ricorso n. 446/2023 depositato il 08/06/2023
proposto da
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Corte D'Appello Venezia - San Marco 3978 30100 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - Via De Marchi, 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T63013MO02500 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T63013MO02500 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T63013MO02500 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL ricorre
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE avverso l'avviso di accertamento n. T6303MO02491 in materia di IRES, IRAP es IVA per l'anno 2016.
Rappresentante_1 ricorre, con altro autonomo ricorso,
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE avverso l'avviso di accertamento n. T6301MO02500 in materia di II.DD e Iva per l'anno 2016.
La Corte, rilevato che: la Guardia di Finanza aveva eseguito una verifica fiscale nei confronti di Ricorrente_1 S.R.L., società svolgente
“commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, metalli ferrosi e prodotti semilavorati”, relativa agli anni d'imposta dal 2016 al 2019;
l'istruttoria si concludeva con l'emissione di un p.v.c. in data 28/10/2022;
con riferimento all'anno d'imposta 2016, che qui interessa, i verificatori rilevavano nei confronti della società violazioni, idonee a costituire il presupposto per l'accertamento di maggiori imposte e/o omesse ritenute a carico della società, nonché il recupero in capo al socio unico Rappresentante_1 di redditi non dichiarati,
riunisce i due ricorsi per motivi di connessione.
Le cause vengono in trattazione per il merito all'odierna udienza.
E' costituita in ambedue i procedimenti parte resistente Agenzia dele Entrate.
Ricorda, ancora, la Corte che:
con provvedimento del 25/32025 - sull'istanza di parte ricorrente - è stato disposto che la segreteria inoltrasse alla Corte di Appello di Venezia, sezione penale, la richiesta di trasmissione in copia a questo ufficio degli atti imprescindibili ai fini della istruzione della procedura qui pendente, con espresso riferimento alle bolle doganali e alle polizze di carico che sono oggetto, tra gli altri documenti, del sequestro eseguito a carico di
Rappresentante_1 contenuto all'interno del procedimento penale 10106/19 pendente dinanzi la anzidetta Corte d'Appello sezione penale;
tale copiosa documentazione risulta acquisita al presente procedimento in data 9/7/2025.
Sentiti i procuratori delle parti, il Collegio si ritira per decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'avviso d'accertamento n. T6303MO02491 nei confronti di Ricorrente_1 l'Agenzia delle Entrate accerta:
- una maggiore Ires di euro 363.377,00, più interessi;
- una maggiore Irap di euro 65.640,00, più interessi;
- maggiori ritenute per euro 76.055,00, più interessi,
irrogando contestualmente la sanzione pecuniaria unica di euro 678.503,95.
Sulla base del medesimo p.v.c., l'Agenzia delle Entrate eleva nei confronti di FAE' SA, socio unico,
l'avviso n. T6301MO02500 con il quale accerta:
- una maggiore Irpef di euro 470.093,00, più interessi;
- una maggiore addizionale regionale di euro 13.642,00, più interessi;
- una maggiore addizionale comunale di euro 8.873,00, più interessi.
irrogando contestualmente la sanzione amministrativa pecuniaria unica di euro 620.258,40. Il patrocinio ricorrente - con riguardo all'accertamento societario - prende posizione avverso:
l'indebita deduzione di costi per € 1.321.372,00, per acquisto di materiali e merci per la rivendita documentati da una fattura emessa da società croata di cui il Rappresentante_1 era socio unico, ritenuta dai verificatori relativa ad operazioni inesistenti, ritenendolo assunto indimostrato ed irrealistico;
l'omessa ritenuta IRPEF su redditi assimilati a lavoro dipendente per € 192.756,00, non risultando alcun compenso deliberato per il 2016 a favore dell'amministratore Rappresentante_1 che avrebbe utilizzato, nell'effettuare prelievi dal conto corrente, la causale “compenso amministratore” per mero errore, sanato con successiva scrittura contabile del 31/12/2016 ove è stato girocontato l'importo prelevato con causale errata al conto “soci c/finanziamento”.
L'Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, rileva, preliminarmente, come la stessa società ricorrente ammetta di ritenere infondato l'atto impugnato non nella sua totalità, ma solo “quanto alle sue contestazioni più rilevanti e gravi”, per cui insiste per la definitività delle contestazioni di carattere formale riportate nell'accertamento e non impugnate. Entra, poi, l'Agenzia nel merito dei due rilievi oggetto di contestazioni, insistendo per la legittimità del proprio operato e per il rigetto del ricorso.
La Corte entra nel merito della contestazione principale che attiene l'inesistenza oggettiva di alcune operazioni di compravendita di ferrocromo, parte delle quali sono state contabilizzate in acquisto da Ricorrente_1 nell'anno 2016.
Punto centrale del contendere è la valutazione di come sia stato assolto dalle parti l'onere probatorio con riguardo ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
La Corte prende atto che il ricorso è limitato alla censura delle due contestazioni sostanziali rilevate dall'Agenzia per cui vi sono vizi formali che non sono oggetto di gravame.
La Corte ricorda che:
“ (…) secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti,
l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva (Cass., Sez. V, 18 ottobre 2021, n. n.
28628) (…) spettando poi al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni sottostanti;
né tale onere può ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., Sez. V, 5 luglio 2018, n. 17619; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27554; Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30937; Cass., Sez. V, 15 febbraio 2022, n.
4826; Cass., Sez. VI, 22 marzo 2022, n. 9304; Cass., Sez. V, 12 aprile 2022, n. 11737) “ ( Cass. sent.
2160/2024).
Parte resistente ha ampiamente dedotto in merito, sottolineando come:
“ Dall'analisi dei documenti acquisiti, è emerso che il sig. Nominativo_2, con la società 001 Ricorrente_1 S.R.L., all'inizio della sua attività, si occupava solo di effettuare le operazioni di vagliatura e trasporto, poi, a partire dal mese di settembre 2016, ha imbastito una prima operazione di vendita di ferrocromo alla Società_2 S.p.A., documentata con le fatture n. 15 del 30/09/2016, di USD 1.446.480,00 (euro 1.296.012,90) e n. 16 del
30/09/2016, di USD 16.268,08 (euro 14.575,76). Gli incassi di tale operazione sono stati poi bonificati, per effettuare investimenti finanziari a breve, alla società londinese Società_3 LTD, società riconducibile a tale Nominativo_3.
Con tale prima operazione, poi seguita da altre similari, Nominativo_2 ha venduto alla Società_2 S.p.A.
1.500 tonnellate di ferrocromo non di sua proprietà, ovvero ne ha simulato l'acquisto presso la società elvetica
Società_4 SA, producendo false email e falsi documenti fiscali.
Di fatto, invece, Nominativo_2 ha ceduto alla Società_2 merce che si trovava in quel momento in deposito presso i magazzini della 001 Ricorrente_1 S.R.L. all'interno del T.I.A. di Marghera, ma di proprietà delle Società_5
S.p.A., che l'aveva, a sua volta, acquistata dalla Società_4 SA.
Con l'importante somma realizzata da tale cessione, Nominativo_2 ha dato inizio agli investimenti finanziari milionari con la società Società_3 LTD, del Nominativo_3.
Nominativo_2, ad ottobre 2016, ha posto in atto un'ulteriore cessione di 500 tonnellate di ferrocromo, non di sua proprietà, alla Società_2 S.p.A., emettendo le fatture n. 20del 31/10/2016, di USD 501708,50 (euro 458.349,20) e n. 21 del 03/11/2016, di USD di USD 7.184,47 (euro 6.493,13), simulandone l'acquisto presso Società_4 SA, producendo false email, per trarre in inganno l'acquirente.
Anche in questo caso, Nominativo_2 ha ceduto merce che si trovava in deposito presso i suoi magazzini all'interno del T.I.A. di Marghera, di proprietà delle Società_5 S.p.A., che l'avevano acquistata dalla Società_4 SA.
Le somme incassate, venivano prontamente investite con la Società_3 LTD, del Nominativo_3
ln data 6 marzo 2017, la 001 Ricorrente_1 S.R.L. ha ricevuto dalla Società_3 LTD, la restituzione di euro 1.370.000,00, ed il giorno successivo, Nominativo_2 dal conto aziendale della 001 Ricorrente_1 S. R.L., ha disposto un bonifico estero di euro 1.321.372,00 a favore della ELITE TRADING BUSINESS J.D.
O O., con causale “pagamento fattura del 17/10/2016”. Tale operazione è stata rilevata contabilmente al
31/12/2016 dalla 001 Ricorrente_1 S.R.L. sul sottoconto “fatture da ricevere”.
L'8 marzo 2017, dal c/c croato della società_X. n.Conto_Corrente_1, veniva disposto da Nominativo_2, un bonifico euro 1.320.000,00 a favore della Società_3 LTD, a titolo di incremento contratto n. 445 del 28 settembre 2016, sottoscritto dalla società_X.
Per giustificare tale consistente uscita finanziaria dal conto aziendale della 001 Ricorrente_1 S.R.L., Nominativo_2 si è fatto rilasciare dalla società_X. la falsa fattura n. 1 del 17/10/2016, di euro 1.321 072,00.”
Precisa l'Agenzia, nelle proprie controdeduzioni, che:
“Tale fattura non è veritiera per i seguenti motivi:
- in primo luogo, la conferma di acquisto C.17.A.008 indicata in fattura si riferisce ad un ordine di acquisto emesso solo molto tempo dopo, in data 19/01/2017 (circa tre mesi dopo la data della fattura, ndr) ed a soggetti diversi, ovvero è stato rilasciato dalla italiana Società_2 S.p.A. alla 001 Ricorrente_1 S.R.L., a conferma dell'acquisto di circa 1.000 tonnellate di ferrocromo carburato (allegato n. 22 al p.v.c.);
- in secondo luogo, nella descrizione dell'operazione viene detto che sono state cedute 1.067,21 tonnellate di ferrocromo, come da pesate consegnate, ma tra la documentazione sequestrata e\o conservata in contabilità non sono stati rinvenuti documenti relativi alle pesate consegnate;
- sulla copia della fattura conservata in contabilità presso il commercialista della “Ricorrente_1” è riportata la dicitura manoscritta “ricevuta come da mail allegata il 08/02/1017 ore 13.05”, ma la copia della mail non è stata rinvenuta in allegato alla fattura”. A fronte di tale complessa ricostruzione - quale effettuata e documentata da parte resistente - il patrocinio, con lo scarno ricorso, nulla ha dedotto e provato circa l'effettività delle operazioni contestate e la correttezza della fattura contestata, limitandosi genericamente a sostenere l'infondatezza degli assunti dell'Agenzia alla luce dell'apodittica affermazione che “società_Y accettava e soprattutto pagava la merce acquistata solo dopo averla ricevuta e sottoposta alle necessarie analisi e controlli “.
E' ben vero che parte ricorrente ha chiesto, per poter compiutamente assolvere al proprio onere probatorio,
l'acquisizione nel presente procedimento della documentazione contabile/amministrativa acquisita nel procedimento penale e oggetto di sequestro, ma è anche vero che, a fronte della produzione di tale copiosa documentazione, nulla è stato dedotto restando le censure quelle sinteticamente e genericamente esposte nel ricorso introduttivo.
Concordando con quanto esposto dall'Agenzia, che ha - invece - depositato una memoria successiva alle produzioni documentali, la Corte non può che rilevare come:
è rimasta indimostrata la circostanza che la fattura contestata sia datata 17/10/2016 faccia riferimento ad un ordine d'acquisto di tre mesi successivo, riconducibile a soggetti diversi da dante e avente causa;
del pari non ha trovato alcuna spiegazione il fatto che non siano rinvenibili tra la documentazione conservata le “pesate allegate e consegnate” nè la “mail allegata il 08/02/2017 ore 13.05” di cui all'indicazione manoscritta sulla fattura.
Trattasi di carenze documentali rilevanti anche in quanto la società italiana e quella croata sono riconducibili al medesimo soggetto - persona fisica e nella ricostruzione operata è coinvolta, anche, società di investimenti estranea ai rapporti commerciali.
Il ricorso, con riguardo alla contestazione principale, non può trovare accoglimento non risultando in atti alcuna prova concreta circa l'effettiva esistenza della transazione di cui alla fattura contestata e nulla risultando in antitesi alla ricostruzione fattuale, come operata dall'Agenzia.
Con riguardo alla seconda contestazione rileva la Corte che il conto “Acconti compensi amministratore” al
31 dicembre 2016 riporta un saldo finale pari a zero, in quanto l'importo di euro 192.756,00 è stato stornato, per l'intero ammontare, ed annotato in dare, come un maggior credito, nel conto denominato “SOCIO FAE'
C/FINANZIAMENTO”, con la seguente descrizione: “RILEVAZ VARIE FINE ANNO”.
Dai controlli eseguiti, per quanto rileva l'Agenzia, è emerso che:
le movimentazioni annotate riportavano prevalentemente la descrizione “compenso amministratore”,
nella nota integrativa facente parte del bilancio della società si dava conto di una rinuncia a tali compensi mentre in sede di ricorso si dice: “I prelievi dai c/c bancari della Società effettuati dal Rappresentante_1 ed aventi causale
“compenso amministratore” sono certamente dovuti ad un errore del Rappresentante_1”, e ciò pur risultando ben sedici movimentazioni con la suindicata causale nel conto,
per cui ex articolo 50 comma 1 lettera c – bis del TUIR, secondo cui costituiscono reddito tutte le somme e i valori dei beni e servizi, a qualunque titolo, percepiti (c.d.principio di onnicomprensività), le erogazioni quantificate in complessivi euro 192.756,00, vanno considerate a tutti gli effetti compensi assimilati a reddito di lavoro dipendente e, come tali, assoggettate a tassazione.
Anche con riguardo a tale doglianza il ricorso non può trovare accoglimento.
Con riguardo alla medesima annualità 2016 risulta emesso anche ulteriore accertamento nei confronti di
Rappresentante_1, impugnato con autonomo ricorso che qui viene esaminato in quanto, come si è suesposto, a base vi è lo stesso processo verbale di cui all'accertamento societario.
Il patrocinio di Rappresentante_1 precisa di ricorrere avverso tale accertamento “al fine di farne rilevare e dichiarare l'annullamento per incongruenza nella ricostruzione dei fatti contestati alla partecipata Ricorrente_1” e richiama le due contestazioni già oggetto di doglianza con il ricorso avverso l'accertamento societario.
Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, rileva come i verificatori abbiano rilevato violazioni idonee per l'accertamento di maggiori imposte e/o omesse ritenute a carico della società e altre funzionali al successivo recupero in capo al socio unico di redditi non dichiarati per cui insiste per l'inammissibilità/ rigetto del ricorso.
L'avviso di accertamento societario è stato impugnato con autonomo ricorso, qui congiuntamente trattato.
Il socio contesta nuovamente la fondatezza dell'avviso d'accertamento societario, richiamando le stesse censure a base del ricorso di Ricorrente_1.
Sotto tale profilo la Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile.
Parte ricorrente avrebbe dovuto controbattere in modo preciso e analitico quanto rilevato dall'atto impugnato nei propri confronti, anche in quanto l'avviso impugnato non si è limitato a presumere la distribuzione extracontabile degli utili al socio di società di capitali a ristretta base azionaria ma ha, in modo analitico, dato prova mediante l'esame degli estratto conto - come è rilevabile dal processo verbale - della distrazione di somme di denaro dal patrimonio di Antares a quello personale.
L'accertamento societario è stato - in ogni caso - confermato, non avendo trovato accoglimento le censure sollevate dalla società e gli specifici rilievi sollevati nei confronti del socio non risultano essere stati oggetto di alcuna concreta doglianza.
Il ricorso promosso da Rappresentante_1 va anch'esso respinto.
Per quanto riguarda il regolamento delle spese di lite, la Corte le pone a carico delle parti ricorrenti soccombenti e a favore di Agenzia delle Entrate liquidandole, come da dispositivo, tenendo conto del valore dei ricorsi riuniti e della circostanza che parte resistente si è avvalsa di proprio funzionario per l'attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte respinge i ricorsi riuniti e per l'effetto conferma gli atti impugnati.
La Corte condanna le parti ricorrenti Ricorrente_1 s.r.l. e Rappresentante_1, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore di Agenzia delle Entrate che si liquidano nell'importo omnicomprensivo di € 10.000,00.