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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 652/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MU AN NZ EUG, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4963/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - --- 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65850 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 304/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste e si riporta Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 65850 del 17.02.2025, notificatogli il 14.05.2025 dal Comune di Reggio Calabria, in ordine alla TARI per l'annualità 2021.
A sostegno delle sue ragioni, parte ricorrente ha eccepito l'insussistenza dei presupposti contributivi, in quanto l'immobile è disabitato e priva di utenze, nonché l'errore in ordine al parametro della metratura immobiliare..
Si costituiva il Comune di Reggio Calabria che argomentava in ordine alla ritualità delle procedure e legittimità della pretesa, riconoscendo, tuttavia, la fondatezza della eccezione in ordine alla metratura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, limitatamente alla pretesa relativa alla rettifica del tributo in ordine alla metratura inferiore, nei termini richiesti dal ricorrente e riconosciuti dall'ente convenuto.
Quanto al resto, invece, il ricorso va rigettato, giacchè era onere del ricorrente denunciare tempestivamente la condizioni di inabilitazione dell'immobile, nei termini e modi prescritti dall'art. 26, comma 1, del regolamento comunale.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva. Compensa le spese.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MU AN NZ EUG, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4963/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - --- 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65850 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 304/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste e si riporta Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 65850 del 17.02.2025, notificatogli il 14.05.2025 dal Comune di Reggio Calabria, in ordine alla TARI per l'annualità 2021.
A sostegno delle sue ragioni, parte ricorrente ha eccepito l'insussistenza dei presupposti contributivi, in quanto l'immobile è disabitato e priva di utenze, nonché l'errore in ordine al parametro della metratura immobiliare..
Si costituiva il Comune di Reggio Calabria che argomentava in ordine alla ritualità delle procedure e legittimità della pretesa, riconoscendo, tuttavia, la fondatezza della eccezione in ordine alla metratura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, limitatamente alla pretesa relativa alla rettifica del tributo in ordine alla metratura inferiore, nei termini richiesti dal ricorrente e riconosciuti dall'ente convenuto.
Quanto al resto, invece, il ricorso va rigettato, giacchè era onere del ricorrente denunciare tempestivamente la condizioni di inabilitazione dell'immobile, nei termini e modi prescritti dall'art. 26, comma 1, del regolamento comunale.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva. Compensa le spese.