Art. 77.
Ai salariati iscritti alla Cassa di previdenza anteriormente al 6 maggio 1926-IV sono riconosciuti utili ai soli effetti del raggiungimento del minimo degli anni di servizio necessari per diritto alla pensione, ma non sono valutati nella determinazione della misura della pensione:
a) il servizio militare prestato con interruzione di iscrizione senza che abbia dato luogo a conferimento di pensione dello Stato, salvo il caso di pensione di guerra, e senza il versamento dei contributi di cui ai precedenti articoli 22 e 23;
b) il servizio prestato anteriormente a quello valutabile ai sensi del secondo comma del precedente art. 75.
Ai salariati iscritti alla Cassa di previdenza anteriormente al 6 maggio 1926-IV sono riconosciuti utili ai soli effetti del raggiungimento del minimo degli anni di servizio necessari per diritto alla pensione, ma non sono valutati nella determinazione della misura della pensione:
a) il servizio militare prestato con interruzione di iscrizione senza che abbia dato luogo a conferimento di pensione dello Stato, salvo il caso di pensione di guerra, e senza il versamento dei contributi di cui ai precedenti articoli 22 e 23;
b) il servizio prestato anteriormente a quello valutabile ai sensi del secondo comma del precedente art. 75.