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12 dicembre 1991
12 dicembre 1991
Art. 18. Competenza del pretore 1. Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il pretore e' competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire venti milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace".
Nota all'art. 18:
- Il testo dell' art. 8 del codice di procedura civile , come sostituito dall' art. 3 della legge 27 novembre 1990, n. 353 (a decorrere dal 1 gennaio 1993, a seguito del differimento del termine di entrata in vigore previsto dall'art. 50 della presente legge) poi modificato (dal 2 gennaio 1993) dagli articoli 18 e 47 della legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 8 (Competenza del pretore). - Il pretore e' competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire venti milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.
E' competente qualunque ne sia il valore:
1) per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'art. 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'art. 688, secondo comma;
2) (per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi) (numero in vigore il 1 gennaio 1993, abrogato dal giorno successivo);
3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
4) (per le cause relative alla misura e alle modalita' di uso dei servizi di condominio di case) (numero in vigore il 1 gennaio 1993, abrogato dal giorno successivo)".
"Il pretore e' competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire venti milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace".
Nota all'art. 18:
- Il testo dell' art. 8 del codice di procedura civile , come sostituito dall' art. 3 della legge 27 novembre 1990, n. 353 (a decorrere dal 1 gennaio 1993, a seguito del differimento del termine di entrata in vigore previsto dall'art. 50 della presente legge) poi modificato (dal 2 gennaio 1993) dagli articoli 18 e 47 della legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 8 (Competenza del pretore). - Il pretore e' competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire venti milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.
E' competente qualunque ne sia il valore:
1) per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'art. 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'art. 688, secondo comma;
2) (per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi) (numero in vigore il 1 gennaio 1993, abrogato dal giorno successivo);
3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
4) (per le cause relative alla misura e alle modalita' di uso dei servizi di condominio di case) (numero in vigore il 1 gennaio 1993, abrogato dal giorno successivo)".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/1999, n. 122Provvedimento: […] in seguito, dall'art. 18 della legge 21-11-1991 n. 374 che la portava a 20 milioni e quindi dall'art. 2 del D.L. 18 ottobre 1995 n. 432 convertito in legge n.534 del 20 dicembre 1995. L'art. 9 di quest'ultima legge (disciplina transitoria) stabilisce al 3 comma che i giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore;Leggi di più...
- modifiche alla disciplina dell'art. 8 cod. proc. civ. apportate dal d.l. n. 432 del 1995·
- competenza del pretore·
- portata·
- fondamento·
- conoscibilità da parte del pretore anche se non rientranti precedentemente nella sua competenza·
- controversie pendenti innanzi al pretore al 30 aprile 1995·
- disciplina transitoria ex art. 9 del d.l. citato·
- competenza per valore·
- competenza civile