Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2616 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente
TRA
, nata in [...], in data [...], elettivamente domiciliata in Pa- Parte_1 lermo, via Principe Di Villafranca, 46, presso lo studio dell'Avv. CACIOPPO ANTONINO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato in [...], in data [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato in Palermo, piazza Castelnuovo, 35 presso lo studio dell'Avv. MARAZZOTTA
GIUSEPPINA MARIA ILARIA che lo difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. NICO-
LETTI DANIELE per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza dell'11/12/2024 le parti concludevano come da no- te scritte in sostituzione di udienza alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ri-
Tribunale di Palermo sez. I civile
2. DOMANDA DI ADDEBITO
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri po- sti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infat- ti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la viola- zione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazio- ne, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale mi- sura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Ora, nel caso di specie, la ricorrente attribuisce all'odierno resistente la responsabilità della intollerabilità della convivenza a causa del comportamento violento ed instabile posto in essere dal sig. CP_1
Dal canto suo, il resistente, già in sede di udienza presidenziale, ha negato di avere usato violenza nei confronti della moglie e ha chiesto una pronuncia di addebito dei confronti della stessa alla luce dell'abbandono della casa coniugale da parte di quest'ultima senza for- nire una spiegazione.
In mancanza di altre risultanze probatorie che rappresentino elementi di riscontro dotati di adeguata consistenza si deve concludere che l'attività istruttoria non ha consentito di ac- certare che effettivamente l'odierno resistente abbia tenuto comportamenti violenti nei con- fronti della moglie e che tale comportamento sia stato il solo a determinare la crisi del rap-
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile porto di coniugio.
Altresì, dalla documentazione allegata emerge che in data 19/01/2021 è stata disposta l'archiviazione del procedimento penale azionato nei confronti del resistente R.G. NR
2502/2021 R.G. Gip 295/2022 in seguito alla richiesta emessa dalla procura del
12/08/2021.
Del pari, nessuna prova è stata fornita circa l'efficacia determinante della condotta della resistente sulla fine del rapporto coniugale.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito proposta reciproca- mente va, pertanto, rigettata.
3. PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DELLA PROLE
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che l'art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, prevede ora che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori” confer- mando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un vero e proprio Pt_2
“diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rap- porti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condiviso non vuol di- re parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con pre- visione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra que- stioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la responsabilità genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, no- nostante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e forma- zione.
Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto un regime di affi- damento condiviso, con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna per la minore nata a [...] in data [...]. Persona_1
Considerato che ad oggi la madre risiede in Francia insieme alla figlia, come dichiarato dalla stessa e come comunicato in data 06/11/2024 dai Servizi Sociali di Palermo incaricati di fornire notizie in merito alla minore, appare opportuno confermare quanto statuito con l'ordinanza del 20/11/2022 ovvero, tenendo conto del fatto che la bambina vive a Parigi e che la madre ha assicurato di poterla accompagnare a Palermo nel periodo estivo, prevedere che la bambina mantenga un rapporto con il padre attraverso:
-videochiamata per tre pomeriggi alla settimana (in mancanza di accordo fra le parti il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle ore 18.30);
- durante il periodo estivo, secondo il calendario di incontri che verrà predisposto dal servizio spazio neutro del comune di Palermo, che riferirà al Tribunale sulle condizioni del- la bambina e sul comportamento tenuto da ciascuno dei genitori.
4. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconduci- bili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determi- nazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità red- dituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, risulta da quanto asserito dalla difesa che il resistente lavora con con- tratto part-time e percepisce uno stipendio di circa 1.000,00 euro.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile La ricorrente, invece, risulta aver trasferito la propria residenza in Francia dove frequen- ta un corso che le permetterà di trovare lavoro in Francia come magazziniere, come dalla stessa dichiarato in udienza.
Tanto premesso, alla luce delle condizioni reddituali precedentemente indicate, delle esi- genze di mantenimento della figlia, considerate in relazione al tenore di vita mantenuto in costanza di convivenza dai coniugi, della capacità di lavoro concreta dei medesimi, della ac- certata insussistenza di una sperequazione tra le rispettive condizioni economiche, della du- rata del matrimonio ed in considerazione, infine, delle esigenze di vita ordinarie di un mi- nore dell'età della figlia della coppia e della fissazione del domicilio prevalente presso l'abi- tazione materna, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovu- to dal resistente in favore della ricorrente Controparte_1 Parte_1 in complessivi euro 150,00 mensili, titolo di contributo al mantenimento della figlia minore della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base an- nuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probatorie relative a redditi maturati in corso di causa.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Palermo in data 2 luglio 2019.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, in assenza di addebito della separa- zione ma tenuto conto del comportamento processuale della ricorrente la quale si è resa ir- reperibile anche ai Servizi, la medesima va condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti del resistente, come liquidate in dispositivo;
non sussistono, viceversa, i pre- supposti per l'invocata condanna per responsabilità processuale aggravata alla luce della natura della lite e dell'uguale interesse delle parti alla pronuncia.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata in GHANA, in [...]- Parte_1 ta 10/06/1990, e , nato in [...], in data [...], i Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in PALERMO, in data 19/06/2017, iscritto nei registri
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 132, parte I, dell'anno 2017; rigetta le domande di addebito della separazione reciprocamente proposte;
dispone l'affidamento condiviso della figlia minore della coppia Persona_1
nata a [...] il [...] con domicilio prevalente presso la madre e con
[...] regime di incontri con il genitore non collocatario come indicato in parte motiva;
incarica il Servizio Spazio Neutro del Comune di Palermo a predisporre un calendario di visite per il periodo estivo, relazionando al Giudice Tutelare;
ammonisce a collaborare col predetto servizio, invitando quest'ultimo a Parte_1 segnalare eventuali inadempienze al Giudice Tutelare;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1
la complessiva somma di euro 150,00 mensili, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della figlia della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da riva- lutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.; dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straor- Controparte_1 dinarie da sostenere in favore della figlia, nella accezione e secondo le modalità indicate nel
Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; condanna a rifondere a le spese di giu- Parte_1 Controparte_1 dizio che si liquidano in € 3.000,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 09/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile