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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/11/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA composto dai seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2832 del R.G dell'anno 2022 promossa da:
La rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'avv. Francesca Mazzotti, Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Parma, Borgo Antini n. 7
-Attrice-
nei confronti di
, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dagli avv.ti Carlo Pellegri del Controparte_1
Foro di NA e NI CH del Foro di Parma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Parma, Borgo Felino n. 31
-Convenuto-
Con l'intervento del PM in sede
OGGETTO: Dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c. e provvedimenti conseguenti ex art. 277 c.c.”
CONCLUSIONI: All'udienza del 24 settembre 2025, le parti precisavano le proprie conclusioni, che si intendono ivi integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_2 CP_1
Per_
, chiedendo che fosse accertato che la FI minore (nata a [...] il 24 maggio
[...]
2019) era FI biologica del convenuto, con conseguente dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c. L'attrice chiedeva, altresì, che il convenuto fosse condannato al versamento di un Per_ assegno di mantenimento per la piccola nella misura di euro 500,00 mensili, con decorrenza dalla nascita.
1 A fondamento della domanda, l'attrice esponeva di aver intrattenuto una relazione sentimentale con Per_ il da cui era nata la FI , la quale non era mai stata formalmente riconosciuta dal CP_1
convenuto, nonostante le sue reiterate richieste. Allegava di essersi sempre occupata in via esclusiva delle spese necessarie per il mantenimento della bambina, oltretutto con grosse difficoltà dovute alla modesta entità della retribuzione percepita come operaia, pari a circa euro 1.000,00 mensili.
Si costituiva tardivamente in giudizio , il quale con memoria depositata in data 30 Controparte_1
gennaio 2023, rappresentava che tra le parti erano in corso trattative.
Concessi i termini istruttori, nella memoria ex art. 183, comma 6, cpc entrambe le parti rappresentavano che, nelle more del giudizio, era stata individuata una soluzione conciliativa, a cui aveva fatto seguito la sottoscrizione di due accordi transattivi.
In particolare, in data 21 novembre 2022 era intervenuto un primo accordo transattivo, con il quale Per_ il si era impegnato a riconoscere ufficialmente la FI , nonché a corrispondere a CP_1
[...]
la somma di euro 4.000,00, a titolo di rimborso delle spese da questa sostenute Parte_2
per il mantenimento della minore nel periodo intercorrente dalla sua nascita fino alla sottoscrizione dell'accordo. Inoltre, le parti avevano previsto l'obbligo a carico del di versare un CP_1
contributo di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento della minore.
In esecuzione del primo accordo, in data 23 febbraio 2023 aveva provveduto al Controparte_1
Per_ riconoscimento della FI minore innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Colorno (PR).
Successivamente, il 30 maggio 2023 le parti avevano concluso un'ulteriore scrittura privata, con la quale avevano pattuito l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori ed avevano Per_ anche disciplinato il regime di frequentazione di con il padre, prevedendo altresì l'obbligo del di versare, a partire da giugno 2023, a titolo di contributo per il mantenimento della FI CP_1
minore, la somma di euro 200,00 mensili, indicizzati Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa.
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., l'attrice rappresentava che il si era reso CP_1
inadempiente rispetto agli accordi intercorsi, in quanto non aveva versato la somma di euro
4.000,00 pattuita con la prima transazione e non aveva neppure provveduto alla regolare corresponsione dell'assegno mensile di mantenimento per la FI, oltre alla metà delle spese straordinarie. Assumeva l'attrice che il comportamento inadempiente del rendeva ancora CP_1
più critica la precarietà delle sua situazione economica, posto che, a fronte di un reddito di poco più di euro 1.000,00 mensili, ella era gravata (per metà con la madre) dalle rate del mutuo per l'acquisto della casa, pari ad euro 430,00 mensili, e dalle rate di rimborso di un ulteriore finanziamento, pari
2 ad euro 580,00 mensili. In merito alla misura dell'assegno di mantenimento dovuto dal in CP_1
favore della FI, si rimetteva alla valutazione del Tribunale, chiedendo altresì che le fosse attribuito nella sua interezza l'assegno unico. Per_ In merito al rapporto tra il padre e , la asseriva che, nonostante i tentativi volti a Parte_2
favorire la ripresa dei rapporti tra padre e FI, anche assecondando gli impegni e le esigenze del quest'ultimo aveva frequentato la FI in maniera discontinua, con intervalli lunghi CP_1
Per_ diversi mesi. Anche quando si era dovuta sottoporre a due interventi chirurgici (uno nel 2021
e uno nel 2022), il padre in un'occasione si era presentato solo ad operazione conclusa per poi sparire nuovamente per molto tempo, mentre nell'altra aveva bloccato il contatto telefonico della
[...]
Per_
impedendo ogni comunicazione con . Pt_2
Tutto quanto premesso, domandava che fosse disposto l'affidamento super Parte_2
esclusivo a sé della FI minore, con collocazione prevalente presso di sé.
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., il domandava invece che, preso atto CP_1 dell'intervenuto riconoscimento della FI, fosse disposto l'affido condiviso della minore, con collocazione prevalente presso la madre e con diritto di visita del padre secondo il calendario stabilito dal Tribunale. Domandava, altresì, che fosse disposta l'attribuzione o, in via subordinata,
l'aggiunta del suo cognome al cognome materno.
Quanto ai provvedimenti di carattere economico, il chiedeva che il Tribunale prendesse CP_1 atto dell'accordo raggiunto dalle parti con cui era stata definita ogni pendenza di tipo patrimoniale dalla nascita della minore fino al mese di maggio 2023, sicché nulla era da egli dovuto con riferimento a tale periodo, a nessun titolo. Con riferimento alle spese di vita future relative alla minore, chiedeva che fosse posto a suo carico l'obbligo di versare, a titolo di contributo per il mantenimento della FI, la somma di euro 200,00 mensili, indicizzati Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa. Infine, domandava che l'assegno unico fosse riconosciuto per metà a ciascun genitore.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU psicodiagnostica e l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi delle parti. All'udienza del 24 settembre 2025, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, con concessione di termine ridotto di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
****
Tanto premesso, deve preliminarmente darsi atto del fatto che in data 23 febbraio 2023, ossia nel corso del presente giudizio, ha proceduto volontariamente, con il consenso di Controparte_1 [...]
Per_
al riconoscimento ufficiale della FI , nata a [...] il [...], Parte_2
3 con dichiarazione resa innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Colorno (v. atto di nascita prodotto all'udienza del 18 gennaio 2024). L'Ufficiale dello Stato civile ha provveduto alla relativa annotazione nell'atto di nascita della minore, come risulta dalla documentazione prodotta dal convenuto all'udienza del 18 gennaio 2024.
Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di declaratoria giudiziale della paternità ex art. 269 c.c.
Occorre inoltre dare atto del fatto che nel corso del giudizio le parti, con due diverse scritture transattive, hanno regolamentato sia le questioni relative all'affidamento della FI minore e alla sua collocazione sia le questioni economiche relative alla misura della partecipazione alle spese di vita della stessa, prevedendo anche la liquidazione di una somma a favore della a titolo Parte_2
di rimborso delle spese pregresse da questa sostenute.
Sul punto va precisato che in tema di affidamento e di mantenimento dei figli l'autonomia negoziale dei genitori incontra limiti stringenti, in quanto gli eventuali accordi assunti dagli stessi sono subordinati al necessario rispetto dell'interesse della prole. Si tratta infatti di una materia che non è governata ne' dal principio di disponibilità ne' dal principio della domanda, attese le preminenti finalità pubblicistiche relative alla tutela e alla cura dei minori (Cass. 26 febbraio 1988, n. 2043;
Cass. 22 novembre 2000, n. 15065; Cass. 23 febbraio 2000, n. 2064), con la conseguenza che il giudice è investito di poteri officiosi, potendo comunque adottare provvedimenti contrastanti con gli accordi intercorsi tra i genitori ove ritenuti pregiudizievoli per i figli.
Pertanto, nella specie gli accordi raggiunti dai coniugi devono essere sottoposti al vaglio del
Tribunale, al fine di verificare la loro rispondenza agli interessi di , tanto più che l'attrice, in Pt_3
sede di precisazione delle conclusioni, si è opposta al regime di affidamento condiviso della minore, inizialmente concordato dalle parti, in considerazione del comportamento tenuto dal nei CP_1
confronti della FI minore.
Il thema decidendum è pertanto rappresentato non solo dalla richiesta, avanzata dal convenuto, di attribuzione del proprio cognome alla FI minore, ma anche dalle questioni che sono state oggetto di accordo tra le parti, relative all'affidamento e alla collocazione prevalente della FI minore, al regime di frequentazione della stessa con il genitore non collocatario e al contributo di mantenimento richiesto dalla nell'interesse della FI. Parte_2
Sull'attribuzione del cognome paterno.
L'art. 262, secondo comma, c.c. prevede espressamente che il figlio “può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre”.
Pertanto, poiché in base ai principi più volte affermati dalle pronunce di legittimità (Cass. civ., sez.
I, 18 giugno 2015, n. 12640 e 5 febbraio 2008, n. 2751) i criteri di individuazione del cognome del
4 minore si pongono in funzione del suo esclusivo interesse, che è precipuamente quello di evitare un Per_ danno alla sua identità, nella specie appare evidente che la minore, per l'età ancora acerba ( ha appena sei anni), non ha maturato una definita identità sociale e che, inoltre, il cognome materno, per il tempo intercorso tra i due riconoscimenti, non si è ancora radicato nel contesto sociale in cui Per_ la minore vive. Dunque, tenuto conto dell'età di e della mancanza di prova in ordine a qualsiasi pregiudizio che possa derivarle dall'aggiunta del cognome paterno, deve essere disposto che la minore acquisti il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre, così da chiamarsi
Persona_2
Una tale soluzione appare in grado di salvaguardare, anche sotto il profilo identitario, il valore della bigenitorialità: si tratta, infatti, di una scelta che permette alla minore di rendere percepibile
Per_ all'esterno la filiazione da entrambi i genitori e consente a di preservare una raffigurazione, interiore ed esteriore, paritaria del ruolo del padre e della madre (Cass. Sez I, Sentenza n. 2751 del
2008; Cass., Sez I, Ordinanza n. 18161/2019).
Sull'affidamento, sulla collocazione e sul regime di visita relativo alla FI minore (nata Per_1
a Fidenza il 24 maggio 2019).
In merito al regime di affidamento e collocazione della minore, le parti hanno avanzato pretese contrapposte. Mentre, infatti, ha domandato che fosse disposto l'affidamento Parte_2
super esclusivo della FI, con collocazione prevalente presso di sé, ha chiesto Controparte_1 che fosse disposto l'affido condiviso della minore, con collocazione prevalente presso la madre e con diritto del padre di vedere la FI secondo il calendario disposto dal Tribunale.
A fronte delle discordanti richieste articolate dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, è stata disposta una CTU psicodiagnostica, mediante il conferimento dell'incarico peritale alla dott.ssa
Persona_3
L'elaborato peritale, depositato in data 28 luglio 2025, ha anzitutto fornito una descrizione dello Per_ stato psicologico e della personalità delle parti e della piccola .
Mentre l'attrice è apparsa come una madre molto coinvolta nel proprio ruolo genitoriale ed estremamente focalizzata sulla FI, il ha palesato un funzionamento di tipo narcisistico, CP_1
che lo porta ad essere concentrato principalmente su sé stesso e sulle proprie necessità. Lo stile di vita del convenuto, caratterizzato da incostanza sia a livello familiare (avendo lo stesso una ex moglie, tre figli e una compagna) sia a livello lavorativo, si riflette anche nella dimensione
Per_ genitoriale, in quanto per egli rappresenta una figura evanescente e poco consistente, che si rapporta a lei più come un compagno di giochi che come un padre. In particolare, le sue comparse a
Per_ singhiozzo nella vita di e la sua difficoltà di leggere le ricadute dei suoi atteggiamenti sulla FI, nonché la scarsa capacità di porsi come genitore, rappresentano elementi a sostegno di un suo
5 scarsissimo investimento nella dimensione genitoriale. Per_ Per quanto riguarda la minore, viene descritta dal perito come una bambina con ottime competenze cognitive ed emotive, sicura di sé e socievole, capace di rapportarsi adeguatamente con il mondo degli adulti, anche estranei, e con la cerchia dei pari. Mentre il legame con la madre è particolarmente stretto ed intenso, oltre che a tratti simbiotico, il rapporto con il padre è
Per_ caratterizzato da ambivalenza affettiva che porta a vivere emozioni contrastanti nei suoi confronti. La bambina a tratti avverte un desiderio di maggior presenza da parte del padre e di poter condividere con lui momenti del suo quotidiano (spesso chiede alla madre di poterlo chiamare, lo segue a volte sui social, gli chiede di portarla a fare shopping), ma al contempo nutre nei suoi confronti un rancore non troppo velato a causa della sua scarsa presenza e del suo interesse insufficiente, espresso tramite le promesse non mantenute e le “incursioni” improvvise che creano confusione nella minore.
In merito, poi, alle capacità genitoriali di ciascuna parte, il perito ha rinvenuto molteplici criticità nella figura paterna.
Sotto il profilo del “criterio del genitore psicologico”, la consulente ha evidenziato che la madre Per_ rappresenta per un punto di riferimento fondamentale grazie alla sua capacità di ascolto e protezione. Ella funge da ponte tra la bambina ed il mondo esterno, supportando la sua dimensione sociale e relazionale. È, inoltre, consapevole dei bisogni della FI e delle sue necessità emotive e psichiche, alle quali risponde in maniera efficace e soddisfacente, pur mostrando tuttavia qualche difficoltà nel tutelare la minore dal conflitto genitoriale.
Al contrario, il descritto come un padre assente e con scarsa conoscenza della FI, non CP_1
Per_ costituisce per un elemento di supporto nella dimensione della socialità e delle relazioni interpersonali, posto che lo stesso non ha contezza del contesto sociale in cui la FI è inserita, non si interessa delle attività scolastiche ed extrascolastiche dalla stessa svolte e non può quindi fungere Per_ da elemento legante tra ed il mondo esterno. Nell'interazione con la FI (scarsissima ed eccessivamente diluita), il si relaziona attraverso modalità di gioco e scherno, che non CP_1
risultano però apprezzate dalla minore. Egli, dunque, non è dotato di capacità empatiche e supportive e non è in grado di ascoltare e di proteggere la minore, esponendola altresì a situazioni che generano in lei sofferenza (es. post sui social relativi a momenti con gli altri figli o la nuova compagna).
Per quanto concerne il “criterio della riflessività”, la madre ha buone capacità di mentalizzazione degli stati emotivi e psicologici della FI ed è consapevole delle sue esigenze evolutive. L'attrice,
Per_ in particolare, mostra particolare attenzione al rapporto tra e il padre e si prodiga nell'incoraggiare la presenza del nella vita della FI. Nonostante ciò, tale pervicacia CP_1
6 non sempre genera dei risvolti positivi nella FI, in quanto le concessioni che ella fa alle improvvisate del rischiano di creare nella bambina dubbi ed incertezze. Il al CP_1 CP_1
Per_ contrario, ha estrema difficoltà a comprendere gli stati d'animo di , sulla quale fatica a focalizzarsi, preferendo restare in una posizione ego-riferita ed autocentrata. Il padre nega che la bambina possa essere arrabbiata con lui e si affida al desiderio che ha di vederlo come dimostrazione della buona qualità del loro rapporto. Malgrado egli dichiari di essere consapevole
Per_ del bisogno di di avere un padre presente anche nel suo quotidiano, non mette in atto sforzi affinché sia lui quella figura.
In merito al “criterio dell'accesso”, a giudizio del perito non sono emersi elementi che possano deporre a favore di comportamenti ostacolanti la frequentazione del padre da parte della Parte_2
la quale, al contrario, incoraggia con costanza ed insistenza il ad una maggior presenza CP_1
nella vita della FI. La madre è alla continua ricerca di una cooperazione con l'altro genitore, con il quale vorrebbe instaurare dei confronti costruttivi, i quali, tuttavia, risultano ostacolati sia dalla mancanza di collaborazione e disponibilità dell'uomo sia dal risentimento che ella nutre nei suoi confronti. La madre, pertanto, a causa delle mancanze dell'altro genitore, assume reazioni emotive che veicolano giudizi negativi sul padre che spesso arrivano alla minore.
Tale criterio è, invece, decisamente scarso nel il quale si rende non accessibile nei CP_1
confronti della FI. La minore, invero, non ha accesso ad alcuna dimensione paterna e non Per_ condivide con il padre alcuno spazio personale: non è mai andata a casa sua, non conosce il suo posto di lavoro, non ha condiviso visite o vacanze nei luoghi di origine del padre e non ha cognizione del bagaglio storico e familiare del mondo paterno.
Infine, per quanto attiene al “criterio del desiderio autentico del figlio”, dalla consulenza emerge Per_ che è estremamente legata alla madre, la quale, a sua volta, è ben consapevole della volontà della FI di condividere con lei quanto più possibile. La La infatti, estremamente Pt_2
preoccupata delle ripercussioni del comportamento paterno sulla bambina, si rende disponibile a costruire con lei un percorso di crescita affettiva, relazionale e psichica basato sui suoi reali bisogni ed orientamenti affettivi, anche se a volte scade in un eccesso di accondiscendenza che la rendono poco normativa nei confronti della FI (ad es. le consente un eccessivo utilizzo di dispositivi elettronici e dei social).
Per_ Con il padre ha, invece, un legame ambivalente. La minore se da un lato è mossa dal desiderio di maggiore vicinanza e di compiacimento ed è spinta dall'obiettivo di costruire un rapporto stabile con il genitore, dall'altro appare timorosa ed arrabbiata per le sue assenze e mancanze. Il desiderio autentico che ha del padre è offuscato da delusione, rabbia e incertezza, elementi che portano la bambina a vivere costantemente emozioni conflittuali all'interno di una dinamica relazionale
7 definita “a elastico”, in quanto caratterizzata da avvicinamenti ed allontanamenti dal padre.
Il nonostante sembri consapevole di alcune necessità della FI, non mette in campo CP_1
sforzi apprezzabili e non dimostra capacità o volontà di occuparsi dello stato psicologico della FI: il suo comportamento, caratterizzato da superficialità, non gli consente di soffermarsi ad Per_ osservare ed ascoltare , impedendogli di cogliere persino i riscontri del suo agire che la FI stessa gli manifesta.
Ebbene, alla luce di quanto evidenziato, in merito al regime di affidamento e alla collocazione della minore, la Dott.ssa ha ritenuto maggiormente rispondente agli interesse della minore il Per_3 regime di affidamento super esclusivo alla madre, con collocazione prevalente presso quest'ultima.
Sebbene, infatti, l'affidamento condiviso costituisca la forma migliore di compartecipazione dei genitori alla vita della prole, tale regime necessita di alcuni elementi fondanti che ne consentano l'effettiva attuabilità, primo tra tutti la disponibilità ad un coinvolgimento attivo da parte di entrambi i genitori. Tali elementi sono, tuttavia, risultati assenti nel caso di specie, attesa la mancanza di comunicazione tra i genitori e la scarsissima disponibilità del ad essere CP_1
Per_ realmente presente ed attivo nella vita di . L'affidamento condiviso, peraltro, potrebbe generare una maggiore impasse nella gestione delle questioni quotidiane che attengono alla minore.
Già in passato, infatti, si sono verificate difficoltà nel disbrigo di alcune faccende burocratiche che necessitavano dell'assenso di entrambi i genitori (come, ad esempio, la liberatoria per l'anestesia Per_ totale a cui doveva sottoporsi prima di un intervento chirurgico nell'estate 2024). Inoltre, occorre considerare che il di fatto non conosce il contesto di crescita della FI e CP_1
neanche la FI stessa, con la conseguenza che le sue eventuali decisioni potrebbero interferire con il benessere e con la continuità evolutiva della bambina.
Ciò posto, questo Collegio condivide e fa proprie le conclusioni a cui è pervenuta la dott.ssa tenuto conto dell'inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione Per_3
degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto.
Pertanto, tenuto conto delle gravi criticità riscontrate nella capacità genitoriale del sotto CP_1
tutti gli aspetti esaminati dal perito, il regime di affidamento maggiormente tutelante per la minore
Per_
è quello super esclusivo alla madre, con concentrazione delle responsabilità genitoriali in capo a quest'ultima che sarà pertanto l'unica chiamata ad adottare, ex art. 337 quater, comma 3, cod. civ., le decisioni di maggiore interesse per la FI, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della sistemazione residenziale. Tale regime consente, invero, alla madre, quale unico genitore realmente presente e competente nel suo ruolo genitoriale, di assumere in modo autonomo le decisioni e le scelte ritenute più opportune per la crescita e lo sviluppo della bambina.
La minore avrà collocazione prevalente presso la madre, che rappresenta l'unico genitore di
8 riferimento per la stessa. Per_ In merito agli incontri tra e il padre, la consulente ha ritenuto di accogliere la proposta avanzata dal di vedere la FI un fine settimana ogni tre, in modo da poter trascorre un CP_1
weekend a Napoli per vedere i figli nati dal suo precedente matrimonio, uno a Modena con l'attuale Per_ compagna ed il terzo con . Pertanto, il un fine settimana ogni tre, dovrà recarsi CP_1 presso l'abitazione della il sabato e la domenica alle ore 10.00, organizzare il pranzo e le Parte_2
Per_ attività da svolgere con in città o in provincia di Parma, per poi riportare la bambina presso la madre alle ore 18.00, applicando il medesimo programma per la domenica.
La consulente ha escluso i pernottamenti della minore presso l'abitazione paterna a Modena o in località di villeggiatura per brevi vacanze col padre, vista la scarsa confidenza tra padre e FI e la
Per_ difficoltà di a pernottare fuori casa. Per le stesse ragioni, è opportuno che la madre non consenta al di pernottare presso la sua abitazione. CP_1
Per_ La relazione tra il padre e dovrà avvenire anche mediante un calendario di telefonate e/o videochiamate. In particolare, la dovrà telefonare al tra le 18.30 e le 19.30 del Parte_2 CP_1
martedì e del giovedì e il dovrà ritagliarsi alcuni minuti per parlare con la FI in un CP_1
luogo tranquillo.
Infine, la madre dovrà informare prontamente il padre rispetto a situazioni contingenti che dovessero interessare la bambina nonché in ordine alle decisioni prese e il dovrà CP_1
mantenere rapporti continuativi con la scuola, il pediatra, la eventuale società sportiva e la
Per_ parrocchia che frequenterà.
Sul mantenimento della minore Per_1
Passando ad esaminare la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento per la FI minore avanzata dalla si osserva quanto segue. Parte_2
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 261 e 277 c.c., la sentenza che dichiara la filiazione naturale comporta, da parte del genitore dichiarato tale, l'assunzione di tutti i diritti/doveri nei confronti del figlio, tra cui quello del mantenimento ex artt. 147 e 148 c.c.
L'obbligo dei genitori di mantenere i figli deriva comunque dal solo fatto di averli generati, sicché il figlio ha diritto al mantenimento sin dalla nascita e non dall'atto di riconoscimento o dalla domanda giudiziale. Nondimeno, pur sorgendo il diritto del figlio al mantenimento dal momento della nascita, lo stesso può trovare soddisfazione esclusivamente dopo il pregiudiziale definitivo accertamento dello status di figlio.
Va, comunque, precisato, che l'obbligo del genitore giudizialmente dichiarato di versare al figlio un assegno di mantenimento decorre dalla data della domanda giudiziale (v. Cass. Civ., Sez. I, 13 luglio 1995, n. 7644), in quanto, per il periodo antecedente la proposizione dell'azione, sussiste
9 esclusivamente in capo al genitore, che ha integralmente provveduto al mantenimento del figlio, un diritto di regresso nei confronti dell'altro genitore per la quota di pertinenza di quest'ultimo (ciò sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. con riferimento ai rapporti fra condebitori solidali:
“Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”). Il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole.
Nella specie, la nell'atto introduttivo, ha chiesto la corresponsione di un assegno di Parte_2
mantenimento di euro 500,00 mensili, con decorrenza dalla data di nascita. La domanda svolta dall'attrice deve essere intesa come volta ad ottenere sia il riconoscimento di un assegno per il soddisfacimento delle esigenze future della bambina, sia il rimborso delle spese dalla stessa sostenute per far fronte ai bisogni di vita della minore dalla sua nascita (maggio 2019) sino al momento dell'introduzione del giudizio (luglio 2022).
Come innanzi detto, le parti, nel corso del giudizio, hanno raggiunto un accordo che prevede il versamento da parte del a favore dell'attrice della complessiva somma di euro 4.000,00, a CP_1
titolo di rimborso delle spese dalla stessa sostenute dalla nascita della minore (maggio 2019) sino al mese di maggio 2023, somma che risulta essere stata già in parte corrisposta.
Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla richiesta di rimborso delle spese anticipate dall'attrice per il mantenimento della minore dalla sua nascita, alla luce dell'accordo intervenuto tra la e il Parte_2 CP_1
Invece, al fine di valutare la misura della partecipazione da parte di ciascun genitore alle spese di vita future della FI a far data dal mese di giugno 2023 e in particolare al fine di valutare la congruità dell'accordo raggiunto sul punto dalle parti (che prevede la corresponsione da giugno
2023 della somma di euro 200,00 mensili da parte del oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie), occorre procedere all'esame comparato della situazione economico-patrimoniale delle parti sulla base dei dati acquisiti all'esito dell'istruttoria.
Quanto all'attrice, dalla documentazione fiscale in atti, emerge che la quale Parte_2
lavora come operaia presso Teamline S.r.l., ha percepito:
- per l'anno di imposta 2020, un reddito annuo netto pari ad euro 15.047,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 1.253,91);
- per l'anno di imposta 2021, un reddito annuo netto pari ad euro 14.984,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 1.248,66);
10 - per l'anno di imposta 2022, un reddito annuo netto pari ad euro 16.595,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 1.382,91);
Consta che l'attrice vive unitamente alla FI e alla madre in un appartamento sito in Colorno
(PR), ed è gravata pro quota, assieme alla madre, dalle rate di rimborso del mutuo contratto per il suo acquisto, pari a complessivi euro 415,00 mensili.
È inoltre, gravata, in qualità di coobbligata, unitamente alla madre, dalle rate mensili di rimborso del finanziamento contratto per sostenere le spese di ristrutturazione dell'abitazione, pari a complessivi euro 570,00 circa.
Per quanto riguarda, invece, , dalla documentazione fiscale in atti emerge che il Controparte_1
convenuto, il quale, nel corso degli anni, ha cambiato più volte occupazione lavorativa, ha percepito:
-per l'anno d'imposta 2020, un reddito annuo netto pari ad euro 43.734,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 3.644,50);
-per l'anno d'imposta 2021, un reddito annuo netto pari ad euro 34.890,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 2.907,50);
-per l'anno d'imposta 2022, un reddito annuo netto pari ad euro 20.806,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 1.733,83);
-per l'anno d'imposta 2023, un reddito annuo netto pari ad euro 27.663,27 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 2.305,27).
Per quanto riguarda gli esborsi documentati, il risulta gravato pro quota, unitamente alla CP_1
ex moglie, delle rate mensili di rimborso del contratto di mutuo trentennale stipulato per l'acquisto della ex casa coniugale, pari a complessivi euro 620,00 circa.
In merito, infine, alla situazione abitativa del convenuto, dagli atti di causa emerge che il , CP_1
da aprile 2024 a marzo 2025 ha risieduto presso un immobile sito a Crespina Lorenzana (PI), condotto in locazione al canone mensile di euro 400,00, per poi trasferirsi a Modena ove convive unitamente alla sua attuale compagna.
Occorre infine considerare che il ha altri tre figli nati dal suo precedente matrimonio, i CP_1
quali vivono a Napoli assieme alla madre e al cui mantenimento contribuisce anche il convenuto.
Ebbene, così delineate le rispettive condizioni economiche delle parti, rileva il Collegio che, alla luce delle complessive condizioni economiche e personali delle parti, appare equo porre in capo a l'obbligo di corrispondere in favore di a far data dal mese Controparte_1 Parte_2
Per_ di giugno 2023, un assegno di mantenimento per la FI di euro 200,00 mensili, indicizzati
Istat, pari all'importo concordato dalle stesse parti.
L'assegno unico per la FI deve essere, invece, riconosciuto nella sua interezza a Parte_2
11 quale genitore affidatario in via esclusiva della minore nonché genitore prevalentemente Parte_2
collocatario.
Infine, deve disporsi la partecipazione da parte di entrambi i genitori, nella misura del 50%, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della FI, come di seguito elencate.
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal
SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate.
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) della FI figlio, purché di costo unitario non superiore ad € 150,00;
le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
12 fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno).
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare.
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
13 corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec), il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale dei figli.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero del figlio che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
14 Sulle spese di lite.
Alla prevalente soccombenza del consegue la condanna dello stesso alla rifusione in CP_1
favore della della metà delle spese processuali da questa sostenute, dovendo ritenersi Parte_2
compensata la residua frazione.
Le spese della CTU psicodiagnostica svolta nel corso del giudizio, già liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste per metà a carico dell'attrice e per l'altra metà a carico del convenuto.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) Dà atto che in data 23 febbraio 2023 , con dichiarazione resa innanzi Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Colorno (PR), ha riconosciuto come propria FI la minore;
Persona_2
2) Dispone che la minore nata a [...] il [...], assuma il Persona_2 cognome del padre posponendolo a quello della madre, così da chiamarsi Persona_2
[...]
3) Dispone l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, che sarà Persona_2 pertanto l'unica chiamata ad adottare, ex art. 337 quater, comma 3, cod. civ., le decisioni di maggiore interesse per la FI, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della sistemazione residenziale.
4) Dispone che la minore abbia collocazione prevalente e residenza anagrafica Persona_2 presso la casa materna, con facoltà del padre di incontrarla un fine settimana ogni tre, nelle giornate del sabato e della domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
5) Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla richiesta, avanzata dall'attrice, di rimborso delle spese dalla stessa anticipate per il mantenimento della minore dalla nascita sino al mese di maggio 2023;
6) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a far Controparte_1 Parte_2 data dal mese di giugno 2023 ed entro il giorno dieci di ogni mese, un contributo di Per_ mantenimento per la FI di euro 200,00 mensili, indicizzati ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa, come specificamente elencate in parte motiva. Per_
7) Dispone che l'assegno unico per la FI debba essere percepito nella sua interezza da
Parte_2
15 8) Dispone la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di 1/2, condannando alla rifusione, in favore di della restante metà delle Controparte_1 Parte_2 spese processuali, che, già operata la disposta compensazione, vengono liquidate in complessivi euro 3.808,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
9) Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente per metà a carico della e per l'altra metà a carico del Parte_2 CP_1
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025
Il Giudice estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena) Il Presidente
(Dott. Simone Medioli Devoto)
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA composto dai seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2832 del R.G dell'anno 2022 promossa da:
La rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'avv. Francesca Mazzotti, Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Parma, Borgo Antini n. 7
-Attrice-
nei confronti di
, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dagli avv.ti Carlo Pellegri del Controparte_1
Foro di NA e NI CH del Foro di Parma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Parma, Borgo Felino n. 31
-Convenuto-
Con l'intervento del PM in sede
OGGETTO: Dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c. e provvedimenti conseguenti ex art. 277 c.c.”
CONCLUSIONI: All'udienza del 24 settembre 2025, le parti precisavano le proprie conclusioni, che si intendono ivi integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_2 CP_1
Per_
, chiedendo che fosse accertato che la FI minore (nata a [...] il 24 maggio
[...]
2019) era FI biologica del convenuto, con conseguente dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c. L'attrice chiedeva, altresì, che il convenuto fosse condannato al versamento di un Per_ assegno di mantenimento per la piccola nella misura di euro 500,00 mensili, con decorrenza dalla nascita.
1 A fondamento della domanda, l'attrice esponeva di aver intrattenuto una relazione sentimentale con Per_ il da cui era nata la FI , la quale non era mai stata formalmente riconosciuta dal CP_1
convenuto, nonostante le sue reiterate richieste. Allegava di essersi sempre occupata in via esclusiva delle spese necessarie per il mantenimento della bambina, oltretutto con grosse difficoltà dovute alla modesta entità della retribuzione percepita come operaia, pari a circa euro 1.000,00 mensili.
Si costituiva tardivamente in giudizio , il quale con memoria depositata in data 30 Controparte_1
gennaio 2023, rappresentava che tra le parti erano in corso trattative.
Concessi i termini istruttori, nella memoria ex art. 183, comma 6, cpc entrambe le parti rappresentavano che, nelle more del giudizio, era stata individuata una soluzione conciliativa, a cui aveva fatto seguito la sottoscrizione di due accordi transattivi.
In particolare, in data 21 novembre 2022 era intervenuto un primo accordo transattivo, con il quale Per_ il si era impegnato a riconoscere ufficialmente la FI , nonché a corrispondere a CP_1
[...]
la somma di euro 4.000,00, a titolo di rimborso delle spese da questa sostenute Parte_2
per il mantenimento della minore nel periodo intercorrente dalla sua nascita fino alla sottoscrizione dell'accordo. Inoltre, le parti avevano previsto l'obbligo a carico del di versare un CP_1
contributo di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento della minore.
In esecuzione del primo accordo, in data 23 febbraio 2023 aveva provveduto al Controparte_1
Per_ riconoscimento della FI minore innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Colorno (PR).
Successivamente, il 30 maggio 2023 le parti avevano concluso un'ulteriore scrittura privata, con la quale avevano pattuito l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori ed avevano Per_ anche disciplinato il regime di frequentazione di con il padre, prevedendo altresì l'obbligo del di versare, a partire da giugno 2023, a titolo di contributo per il mantenimento della FI CP_1
minore, la somma di euro 200,00 mensili, indicizzati Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa.
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., l'attrice rappresentava che il si era reso CP_1
inadempiente rispetto agli accordi intercorsi, in quanto non aveva versato la somma di euro
4.000,00 pattuita con la prima transazione e non aveva neppure provveduto alla regolare corresponsione dell'assegno mensile di mantenimento per la FI, oltre alla metà delle spese straordinarie. Assumeva l'attrice che il comportamento inadempiente del rendeva ancora CP_1
più critica la precarietà delle sua situazione economica, posto che, a fronte di un reddito di poco più di euro 1.000,00 mensili, ella era gravata (per metà con la madre) dalle rate del mutuo per l'acquisto della casa, pari ad euro 430,00 mensili, e dalle rate di rimborso di un ulteriore finanziamento, pari
2 ad euro 580,00 mensili. In merito alla misura dell'assegno di mantenimento dovuto dal in CP_1
favore della FI, si rimetteva alla valutazione del Tribunale, chiedendo altresì che le fosse attribuito nella sua interezza l'assegno unico. Per_ In merito al rapporto tra il padre e , la asseriva che, nonostante i tentativi volti a Parte_2
favorire la ripresa dei rapporti tra padre e FI, anche assecondando gli impegni e le esigenze del quest'ultimo aveva frequentato la FI in maniera discontinua, con intervalli lunghi CP_1
Per_ diversi mesi. Anche quando si era dovuta sottoporre a due interventi chirurgici (uno nel 2021
e uno nel 2022), il padre in un'occasione si era presentato solo ad operazione conclusa per poi sparire nuovamente per molto tempo, mentre nell'altra aveva bloccato il contatto telefonico della
[...]
Per_
impedendo ogni comunicazione con . Pt_2
Tutto quanto premesso, domandava che fosse disposto l'affidamento super Parte_2
esclusivo a sé della FI minore, con collocazione prevalente presso di sé.
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., il domandava invece che, preso atto CP_1 dell'intervenuto riconoscimento della FI, fosse disposto l'affido condiviso della minore, con collocazione prevalente presso la madre e con diritto di visita del padre secondo il calendario stabilito dal Tribunale. Domandava, altresì, che fosse disposta l'attribuzione o, in via subordinata,
l'aggiunta del suo cognome al cognome materno.
Quanto ai provvedimenti di carattere economico, il chiedeva che il Tribunale prendesse CP_1 atto dell'accordo raggiunto dalle parti con cui era stata definita ogni pendenza di tipo patrimoniale dalla nascita della minore fino al mese di maggio 2023, sicché nulla era da egli dovuto con riferimento a tale periodo, a nessun titolo. Con riferimento alle spese di vita future relative alla minore, chiedeva che fosse posto a suo carico l'obbligo di versare, a titolo di contributo per il mantenimento della FI, la somma di euro 200,00 mensili, indicizzati Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa. Infine, domandava che l'assegno unico fosse riconosciuto per metà a ciascun genitore.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU psicodiagnostica e l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi delle parti. All'udienza del 24 settembre 2025, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, con concessione di termine ridotto di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
****
Tanto premesso, deve preliminarmente darsi atto del fatto che in data 23 febbraio 2023, ossia nel corso del presente giudizio, ha proceduto volontariamente, con il consenso di Controparte_1 [...]
Per_
al riconoscimento ufficiale della FI , nata a [...] il [...], Parte_2
3 con dichiarazione resa innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Colorno (v. atto di nascita prodotto all'udienza del 18 gennaio 2024). L'Ufficiale dello Stato civile ha provveduto alla relativa annotazione nell'atto di nascita della minore, come risulta dalla documentazione prodotta dal convenuto all'udienza del 18 gennaio 2024.
Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di declaratoria giudiziale della paternità ex art. 269 c.c.
Occorre inoltre dare atto del fatto che nel corso del giudizio le parti, con due diverse scritture transattive, hanno regolamentato sia le questioni relative all'affidamento della FI minore e alla sua collocazione sia le questioni economiche relative alla misura della partecipazione alle spese di vita della stessa, prevedendo anche la liquidazione di una somma a favore della a titolo Parte_2
di rimborso delle spese pregresse da questa sostenute.
Sul punto va precisato che in tema di affidamento e di mantenimento dei figli l'autonomia negoziale dei genitori incontra limiti stringenti, in quanto gli eventuali accordi assunti dagli stessi sono subordinati al necessario rispetto dell'interesse della prole. Si tratta infatti di una materia che non è governata ne' dal principio di disponibilità ne' dal principio della domanda, attese le preminenti finalità pubblicistiche relative alla tutela e alla cura dei minori (Cass. 26 febbraio 1988, n. 2043;
Cass. 22 novembre 2000, n. 15065; Cass. 23 febbraio 2000, n. 2064), con la conseguenza che il giudice è investito di poteri officiosi, potendo comunque adottare provvedimenti contrastanti con gli accordi intercorsi tra i genitori ove ritenuti pregiudizievoli per i figli.
Pertanto, nella specie gli accordi raggiunti dai coniugi devono essere sottoposti al vaglio del
Tribunale, al fine di verificare la loro rispondenza agli interessi di , tanto più che l'attrice, in Pt_3
sede di precisazione delle conclusioni, si è opposta al regime di affidamento condiviso della minore, inizialmente concordato dalle parti, in considerazione del comportamento tenuto dal nei CP_1
confronti della FI minore.
Il thema decidendum è pertanto rappresentato non solo dalla richiesta, avanzata dal convenuto, di attribuzione del proprio cognome alla FI minore, ma anche dalle questioni che sono state oggetto di accordo tra le parti, relative all'affidamento e alla collocazione prevalente della FI minore, al regime di frequentazione della stessa con il genitore non collocatario e al contributo di mantenimento richiesto dalla nell'interesse della FI. Parte_2
Sull'attribuzione del cognome paterno.
L'art. 262, secondo comma, c.c. prevede espressamente che il figlio “può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre”.
Pertanto, poiché in base ai principi più volte affermati dalle pronunce di legittimità (Cass. civ., sez.
I, 18 giugno 2015, n. 12640 e 5 febbraio 2008, n. 2751) i criteri di individuazione del cognome del
4 minore si pongono in funzione del suo esclusivo interesse, che è precipuamente quello di evitare un Per_ danno alla sua identità, nella specie appare evidente che la minore, per l'età ancora acerba ( ha appena sei anni), non ha maturato una definita identità sociale e che, inoltre, il cognome materno, per il tempo intercorso tra i due riconoscimenti, non si è ancora radicato nel contesto sociale in cui Per_ la minore vive. Dunque, tenuto conto dell'età di e della mancanza di prova in ordine a qualsiasi pregiudizio che possa derivarle dall'aggiunta del cognome paterno, deve essere disposto che la minore acquisti il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre, così da chiamarsi
Persona_2
Una tale soluzione appare in grado di salvaguardare, anche sotto il profilo identitario, il valore della bigenitorialità: si tratta, infatti, di una scelta che permette alla minore di rendere percepibile
Per_ all'esterno la filiazione da entrambi i genitori e consente a di preservare una raffigurazione, interiore ed esteriore, paritaria del ruolo del padre e della madre (Cass. Sez I, Sentenza n. 2751 del
2008; Cass., Sez I, Ordinanza n. 18161/2019).
Sull'affidamento, sulla collocazione e sul regime di visita relativo alla FI minore (nata Per_1
a Fidenza il 24 maggio 2019).
In merito al regime di affidamento e collocazione della minore, le parti hanno avanzato pretese contrapposte. Mentre, infatti, ha domandato che fosse disposto l'affidamento Parte_2
super esclusivo della FI, con collocazione prevalente presso di sé, ha chiesto Controparte_1 che fosse disposto l'affido condiviso della minore, con collocazione prevalente presso la madre e con diritto del padre di vedere la FI secondo il calendario disposto dal Tribunale.
A fronte delle discordanti richieste articolate dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, è stata disposta una CTU psicodiagnostica, mediante il conferimento dell'incarico peritale alla dott.ssa
Persona_3
L'elaborato peritale, depositato in data 28 luglio 2025, ha anzitutto fornito una descrizione dello Per_ stato psicologico e della personalità delle parti e della piccola .
Mentre l'attrice è apparsa come una madre molto coinvolta nel proprio ruolo genitoriale ed estremamente focalizzata sulla FI, il ha palesato un funzionamento di tipo narcisistico, CP_1
che lo porta ad essere concentrato principalmente su sé stesso e sulle proprie necessità. Lo stile di vita del convenuto, caratterizzato da incostanza sia a livello familiare (avendo lo stesso una ex moglie, tre figli e una compagna) sia a livello lavorativo, si riflette anche nella dimensione
Per_ genitoriale, in quanto per egli rappresenta una figura evanescente e poco consistente, che si rapporta a lei più come un compagno di giochi che come un padre. In particolare, le sue comparse a
Per_ singhiozzo nella vita di e la sua difficoltà di leggere le ricadute dei suoi atteggiamenti sulla FI, nonché la scarsa capacità di porsi come genitore, rappresentano elementi a sostegno di un suo
5 scarsissimo investimento nella dimensione genitoriale. Per_ Per quanto riguarda la minore, viene descritta dal perito come una bambina con ottime competenze cognitive ed emotive, sicura di sé e socievole, capace di rapportarsi adeguatamente con il mondo degli adulti, anche estranei, e con la cerchia dei pari. Mentre il legame con la madre è particolarmente stretto ed intenso, oltre che a tratti simbiotico, il rapporto con il padre è
Per_ caratterizzato da ambivalenza affettiva che porta a vivere emozioni contrastanti nei suoi confronti. La bambina a tratti avverte un desiderio di maggior presenza da parte del padre e di poter condividere con lui momenti del suo quotidiano (spesso chiede alla madre di poterlo chiamare, lo segue a volte sui social, gli chiede di portarla a fare shopping), ma al contempo nutre nei suoi confronti un rancore non troppo velato a causa della sua scarsa presenza e del suo interesse insufficiente, espresso tramite le promesse non mantenute e le “incursioni” improvvise che creano confusione nella minore.
In merito, poi, alle capacità genitoriali di ciascuna parte, il perito ha rinvenuto molteplici criticità nella figura paterna.
Sotto il profilo del “criterio del genitore psicologico”, la consulente ha evidenziato che la madre Per_ rappresenta per un punto di riferimento fondamentale grazie alla sua capacità di ascolto e protezione. Ella funge da ponte tra la bambina ed il mondo esterno, supportando la sua dimensione sociale e relazionale. È, inoltre, consapevole dei bisogni della FI e delle sue necessità emotive e psichiche, alle quali risponde in maniera efficace e soddisfacente, pur mostrando tuttavia qualche difficoltà nel tutelare la minore dal conflitto genitoriale.
Al contrario, il descritto come un padre assente e con scarsa conoscenza della FI, non CP_1
Per_ costituisce per un elemento di supporto nella dimensione della socialità e delle relazioni interpersonali, posto che lo stesso non ha contezza del contesto sociale in cui la FI è inserita, non si interessa delle attività scolastiche ed extrascolastiche dalla stessa svolte e non può quindi fungere Per_ da elemento legante tra ed il mondo esterno. Nell'interazione con la FI (scarsissima ed eccessivamente diluita), il si relaziona attraverso modalità di gioco e scherno, che non CP_1
risultano però apprezzate dalla minore. Egli, dunque, non è dotato di capacità empatiche e supportive e non è in grado di ascoltare e di proteggere la minore, esponendola altresì a situazioni che generano in lei sofferenza (es. post sui social relativi a momenti con gli altri figli o la nuova compagna).
Per quanto concerne il “criterio della riflessività”, la madre ha buone capacità di mentalizzazione degli stati emotivi e psicologici della FI ed è consapevole delle sue esigenze evolutive. L'attrice,
Per_ in particolare, mostra particolare attenzione al rapporto tra e il padre e si prodiga nell'incoraggiare la presenza del nella vita della FI. Nonostante ciò, tale pervicacia CP_1
6 non sempre genera dei risvolti positivi nella FI, in quanto le concessioni che ella fa alle improvvisate del rischiano di creare nella bambina dubbi ed incertezze. Il al CP_1 CP_1
Per_ contrario, ha estrema difficoltà a comprendere gli stati d'animo di , sulla quale fatica a focalizzarsi, preferendo restare in una posizione ego-riferita ed autocentrata. Il padre nega che la bambina possa essere arrabbiata con lui e si affida al desiderio che ha di vederlo come dimostrazione della buona qualità del loro rapporto. Malgrado egli dichiari di essere consapevole
Per_ del bisogno di di avere un padre presente anche nel suo quotidiano, non mette in atto sforzi affinché sia lui quella figura.
In merito al “criterio dell'accesso”, a giudizio del perito non sono emersi elementi che possano deporre a favore di comportamenti ostacolanti la frequentazione del padre da parte della Parte_2
la quale, al contrario, incoraggia con costanza ed insistenza il ad una maggior presenza CP_1
nella vita della FI. La madre è alla continua ricerca di una cooperazione con l'altro genitore, con il quale vorrebbe instaurare dei confronti costruttivi, i quali, tuttavia, risultano ostacolati sia dalla mancanza di collaborazione e disponibilità dell'uomo sia dal risentimento che ella nutre nei suoi confronti. La madre, pertanto, a causa delle mancanze dell'altro genitore, assume reazioni emotive che veicolano giudizi negativi sul padre che spesso arrivano alla minore.
Tale criterio è, invece, decisamente scarso nel il quale si rende non accessibile nei CP_1
confronti della FI. La minore, invero, non ha accesso ad alcuna dimensione paterna e non Per_ condivide con il padre alcuno spazio personale: non è mai andata a casa sua, non conosce il suo posto di lavoro, non ha condiviso visite o vacanze nei luoghi di origine del padre e non ha cognizione del bagaglio storico e familiare del mondo paterno.
Infine, per quanto attiene al “criterio del desiderio autentico del figlio”, dalla consulenza emerge Per_ che è estremamente legata alla madre, la quale, a sua volta, è ben consapevole della volontà della FI di condividere con lei quanto più possibile. La La infatti, estremamente Pt_2
preoccupata delle ripercussioni del comportamento paterno sulla bambina, si rende disponibile a costruire con lei un percorso di crescita affettiva, relazionale e psichica basato sui suoi reali bisogni ed orientamenti affettivi, anche se a volte scade in un eccesso di accondiscendenza che la rendono poco normativa nei confronti della FI (ad es. le consente un eccessivo utilizzo di dispositivi elettronici e dei social).
Per_ Con il padre ha, invece, un legame ambivalente. La minore se da un lato è mossa dal desiderio di maggiore vicinanza e di compiacimento ed è spinta dall'obiettivo di costruire un rapporto stabile con il genitore, dall'altro appare timorosa ed arrabbiata per le sue assenze e mancanze. Il desiderio autentico che ha del padre è offuscato da delusione, rabbia e incertezza, elementi che portano la bambina a vivere costantemente emozioni conflittuali all'interno di una dinamica relazionale
7 definita “a elastico”, in quanto caratterizzata da avvicinamenti ed allontanamenti dal padre.
Il nonostante sembri consapevole di alcune necessità della FI, non mette in campo CP_1
sforzi apprezzabili e non dimostra capacità o volontà di occuparsi dello stato psicologico della FI: il suo comportamento, caratterizzato da superficialità, non gli consente di soffermarsi ad Per_ osservare ed ascoltare , impedendogli di cogliere persino i riscontri del suo agire che la FI stessa gli manifesta.
Ebbene, alla luce di quanto evidenziato, in merito al regime di affidamento e alla collocazione della minore, la Dott.ssa ha ritenuto maggiormente rispondente agli interesse della minore il Per_3 regime di affidamento super esclusivo alla madre, con collocazione prevalente presso quest'ultima.
Sebbene, infatti, l'affidamento condiviso costituisca la forma migliore di compartecipazione dei genitori alla vita della prole, tale regime necessita di alcuni elementi fondanti che ne consentano l'effettiva attuabilità, primo tra tutti la disponibilità ad un coinvolgimento attivo da parte di entrambi i genitori. Tali elementi sono, tuttavia, risultati assenti nel caso di specie, attesa la mancanza di comunicazione tra i genitori e la scarsissima disponibilità del ad essere CP_1
Per_ realmente presente ed attivo nella vita di . L'affidamento condiviso, peraltro, potrebbe generare una maggiore impasse nella gestione delle questioni quotidiane che attengono alla minore.
Già in passato, infatti, si sono verificate difficoltà nel disbrigo di alcune faccende burocratiche che necessitavano dell'assenso di entrambi i genitori (come, ad esempio, la liberatoria per l'anestesia Per_ totale a cui doveva sottoporsi prima di un intervento chirurgico nell'estate 2024). Inoltre, occorre considerare che il di fatto non conosce il contesto di crescita della FI e CP_1
neanche la FI stessa, con la conseguenza che le sue eventuali decisioni potrebbero interferire con il benessere e con la continuità evolutiva della bambina.
Ciò posto, questo Collegio condivide e fa proprie le conclusioni a cui è pervenuta la dott.ssa tenuto conto dell'inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione Per_3
degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto.
Pertanto, tenuto conto delle gravi criticità riscontrate nella capacità genitoriale del sotto CP_1
tutti gli aspetti esaminati dal perito, il regime di affidamento maggiormente tutelante per la minore
Per_
è quello super esclusivo alla madre, con concentrazione delle responsabilità genitoriali in capo a quest'ultima che sarà pertanto l'unica chiamata ad adottare, ex art. 337 quater, comma 3, cod. civ., le decisioni di maggiore interesse per la FI, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della sistemazione residenziale. Tale regime consente, invero, alla madre, quale unico genitore realmente presente e competente nel suo ruolo genitoriale, di assumere in modo autonomo le decisioni e le scelte ritenute più opportune per la crescita e lo sviluppo della bambina.
La minore avrà collocazione prevalente presso la madre, che rappresenta l'unico genitore di
8 riferimento per la stessa. Per_ In merito agli incontri tra e il padre, la consulente ha ritenuto di accogliere la proposta avanzata dal di vedere la FI un fine settimana ogni tre, in modo da poter trascorre un CP_1
weekend a Napoli per vedere i figli nati dal suo precedente matrimonio, uno a Modena con l'attuale Per_ compagna ed il terzo con . Pertanto, il un fine settimana ogni tre, dovrà recarsi CP_1 presso l'abitazione della il sabato e la domenica alle ore 10.00, organizzare il pranzo e le Parte_2
Per_ attività da svolgere con in città o in provincia di Parma, per poi riportare la bambina presso la madre alle ore 18.00, applicando il medesimo programma per la domenica.
La consulente ha escluso i pernottamenti della minore presso l'abitazione paterna a Modena o in località di villeggiatura per brevi vacanze col padre, vista la scarsa confidenza tra padre e FI e la
Per_ difficoltà di a pernottare fuori casa. Per le stesse ragioni, è opportuno che la madre non consenta al di pernottare presso la sua abitazione. CP_1
Per_ La relazione tra il padre e dovrà avvenire anche mediante un calendario di telefonate e/o videochiamate. In particolare, la dovrà telefonare al tra le 18.30 e le 19.30 del Parte_2 CP_1
martedì e del giovedì e il dovrà ritagliarsi alcuni minuti per parlare con la FI in un CP_1
luogo tranquillo.
Infine, la madre dovrà informare prontamente il padre rispetto a situazioni contingenti che dovessero interessare la bambina nonché in ordine alle decisioni prese e il dovrà CP_1
mantenere rapporti continuativi con la scuola, il pediatra, la eventuale società sportiva e la
Per_ parrocchia che frequenterà.
Sul mantenimento della minore Per_1
Passando ad esaminare la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento per la FI minore avanzata dalla si osserva quanto segue. Parte_2
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 261 e 277 c.c., la sentenza che dichiara la filiazione naturale comporta, da parte del genitore dichiarato tale, l'assunzione di tutti i diritti/doveri nei confronti del figlio, tra cui quello del mantenimento ex artt. 147 e 148 c.c.
L'obbligo dei genitori di mantenere i figli deriva comunque dal solo fatto di averli generati, sicché il figlio ha diritto al mantenimento sin dalla nascita e non dall'atto di riconoscimento o dalla domanda giudiziale. Nondimeno, pur sorgendo il diritto del figlio al mantenimento dal momento della nascita, lo stesso può trovare soddisfazione esclusivamente dopo il pregiudiziale definitivo accertamento dello status di figlio.
Va, comunque, precisato, che l'obbligo del genitore giudizialmente dichiarato di versare al figlio un assegno di mantenimento decorre dalla data della domanda giudiziale (v. Cass. Civ., Sez. I, 13 luglio 1995, n. 7644), in quanto, per il periodo antecedente la proposizione dell'azione, sussiste
9 esclusivamente in capo al genitore, che ha integralmente provveduto al mantenimento del figlio, un diritto di regresso nei confronti dell'altro genitore per la quota di pertinenza di quest'ultimo (ciò sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. con riferimento ai rapporti fra condebitori solidali:
“Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”). Il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole.
Nella specie, la nell'atto introduttivo, ha chiesto la corresponsione di un assegno di Parte_2
mantenimento di euro 500,00 mensili, con decorrenza dalla data di nascita. La domanda svolta dall'attrice deve essere intesa come volta ad ottenere sia il riconoscimento di un assegno per il soddisfacimento delle esigenze future della bambina, sia il rimborso delle spese dalla stessa sostenute per far fronte ai bisogni di vita della minore dalla sua nascita (maggio 2019) sino al momento dell'introduzione del giudizio (luglio 2022).
Come innanzi detto, le parti, nel corso del giudizio, hanno raggiunto un accordo che prevede il versamento da parte del a favore dell'attrice della complessiva somma di euro 4.000,00, a CP_1
titolo di rimborso delle spese dalla stessa sostenute dalla nascita della minore (maggio 2019) sino al mese di maggio 2023, somma che risulta essere stata già in parte corrisposta.
Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla richiesta di rimborso delle spese anticipate dall'attrice per il mantenimento della minore dalla sua nascita, alla luce dell'accordo intervenuto tra la e il Parte_2 CP_1
Invece, al fine di valutare la misura della partecipazione da parte di ciascun genitore alle spese di vita future della FI a far data dal mese di giugno 2023 e in particolare al fine di valutare la congruità dell'accordo raggiunto sul punto dalle parti (che prevede la corresponsione da giugno
2023 della somma di euro 200,00 mensili da parte del oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie), occorre procedere all'esame comparato della situazione economico-patrimoniale delle parti sulla base dei dati acquisiti all'esito dell'istruttoria.
Quanto all'attrice, dalla documentazione fiscale in atti, emerge che la quale Parte_2
lavora come operaia presso Teamline S.r.l., ha percepito:
- per l'anno di imposta 2020, un reddito annuo netto pari ad euro 15.047,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 1.253,91);
- per l'anno di imposta 2021, un reddito annuo netto pari ad euro 14.984,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 1.248,66);
10 - per l'anno di imposta 2022, un reddito annuo netto pari ad euro 16.595,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 1.382,91);
Consta che l'attrice vive unitamente alla FI e alla madre in un appartamento sito in Colorno
(PR), ed è gravata pro quota, assieme alla madre, dalle rate di rimborso del mutuo contratto per il suo acquisto, pari a complessivi euro 415,00 mensili.
È inoltre, gravata, in qualità di coobbligata, unitamente alla madre, dalle rate mensili di rimborso del finanziamento contratto per sostenere le spese di ristrutturazione dell'abitazione, pari a complessivi euro 570,00 circa.
Per quanto riguarda, invece, , dalla documentazione fiscale in atti emerge che il Controparte_1
convenuto, il quale, nel corso degli anni, ha cambiato più volte occupazione lavorativa, ha percepito:
-per l'anno d'imposta 2020, un reddito annuo netto pari ad euro 43.734,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 3.644,50);
-per l'anno d'imposta 2021, un reddito annuo netto pari ad euro 34.890,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 2.907,50);
-per l'anno d'imposta 2022, un reddito annuo netto pari ad euro 20.806,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 1.733,83);
-per l'anno d'imposta 2023, un reddito annuo netto pari ad euro 27.663,27 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 2.305,27).
Per quanto riguarda gli esborsi documentati, il risulta gravato pro quota, unitamente alla CP_1
ex moglie, delle rate mensili di rimborso del contratto di mutuo trentennale stipulato per l'acquisto della ex casa coniugale, pari a complessivi euro 620,00 circa.
In merito, infine, alla situazione abitativa del convenuto, dagli atti di causa emerge che il , CP_1
da aprile 2024 a marzo 2025 ha risieduto presso un immobile sito a Crespina Lorenzana (PI), condotto in locazione al canone mensile di euro 400,00, per poi trasferirsi a Modena ove convive unitamente alla sua attuale compagna.
Occorre infine considerare che il ha altri tre figli nati dal suo precedente matrimonio, i CP_1
quali vivono a Napoli assieme alla madre e al cui mantenimento contribuisce anche il convenuto.
Ebbene, così delineate le rispettive condizioni economiche delle parti, rileva il Collegio che, alla luce delle complessive condizioni economiche e personali delle parti, appare equo porre in capo a l'obbligo di corrispondere in favore di a far data dal mese Controparte_1 Parte_2
Per_ di giugno 2023, un assegno di mantenimento per la FI di euro 200,00 mensili, indicizzati
Istat, pari all'importo concordato dalle stesse parti.
L'assegno unico per la FI deve essere, invece, riconosciuto nella sua interezza a Parte_2
11 quale genitore affidatario in via esclusiva della minore nonché genitore prevalentemente Parte_2
collocatario.
Infine, deve disporsi la partecipazione da parte di entrambi i genitori, nella misura del 50%, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della FI, come di seguito elencate.
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal
SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate.
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) della FI figlio, purché di costo unitario non superiore ad € 150,00;
le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
12 fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno).
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare.
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
13 corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec), il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale dei figli.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero del figlio che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
14 Sulle spese di lite.
Alla prevalente soccombenza del consegue la condanna dello stesso alla rifusione in CP_1
favore della della metà delle spese processuali da questa sostenute, dovendo ritenersi Parte_2
compensata la residua frazione.
Le spese della CTU psicodiagnostica svolta nel corso del giudizio, già liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste per metà a carico dell'attrice e per l'altra metà a carico del convenuto.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) Dà atto che in data 23 febbraio 2023 , con dichiarazione resa innanzi Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Colorno (PR), ha riconosciuto come propria FI la minore;
Persona_2
2) Dispone che la minore nata a [...] il [...], assuma il Persona_2 cognome del padre posponendolo a quello della madre, così da chiamarsi Persona_2
[...]
3) Dispone l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, che sarà Persona_2 pertanto l'unica chiamata ad adottare, ex art. 337 quater, comma 3, cod. civ., le decisioni di maggiore interesse per la FI, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della sistemazione residenziale.
4) Dispone che la minore abbia collocazione prevalente e residenza anagrafica Persona_2 presso la casa materna, con facoltà del padre di incontrarla un fine settimana ogni tre, nelle giornate del sabato e della domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
5) Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla richiesta, avanzata dall'attrice, di rimborso delle spese dalla stessa anticipate per il mantenimento della minore dalla nascita sino al mese di maggio 2023;
6) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a far Controparte_1 Parte_2 data dal mese di giugno 2023 ed entro il giorno dieci di ogni mese, un contributo di Per_ mantenimento per la FI di euro 200,00 mensili, indicizzati ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa, come specificamente elencate in parte motiva. Per_
7) Dispone che l'assegno unico per la FI debba essere percepito nella sua interezza da
Parte_2
15 8) Dispone la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di 1/2, condannando alla rifusione, in favore di della restante metà delle Controparte_1 Parte_2 spese processuali, che, già operata la disposta compensazione, vengono liquidate in complessivi euro 3.808,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
9) Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente per metà a carico della e per l'altra metà a carico del Parte_2 CP_1
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025
Il Giudice estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena) Il Presidente
(Dott. Simone Medioli Devoto)
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