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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/10/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1^ civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno
2025 sotto il numero d'ordine 2026,
TRA
(avv. E. M. Santoro) Parte_1
E
(avv. V. Cardinale) Parte_2
NO NC HÉ
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI.
SVO LG IME NT O D EL P R OC ESSO
Con ricorso congiunto ritualmente depositato i ricorrenti in epigrafe, coniugi separati, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, determinandone le condizioni.
Le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2 cpc, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il P.M. ha dichiarato di non opporsi all'accoglimento della domanda.
MOT IV I D ELL A D EC ISI ON E
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero nel caso in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (e successive modificazioni) e segnatamente:
➢ inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
➢ durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – da oltre sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale obiettiva situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché la domanda va accolta.
Gli accordi non contrastano con norme inderogabili di legge.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge. Nulla per le spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato tra i coniugi anzidetti in Altamura (BA) in data
28.08.2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune
(anno 2014, parte II, serie A, n. 200);
2. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n.
396/2000;
4. dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso congiunto depositato dai coniugi, che qui si hanno per riprodotte e trascritte;
5. nulla per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1^ civile del Tribunale, il giorno 21.10.2025.
IL GIU DI CE ESTE NS ORE IL PR ESIDE NTE
DOTT.S S A VALERI A GUA RAGNELL A DOTT. GI US EPPE DIS AB ATO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1^ civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno
2025 sotto il numero d'ordine 2026,
TRA
(avv. E. M. Santoro) Parte_1
E
(avv. V. Cardinale) Parte_2
NO NC HÉ
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI.
SVO LG IME NT O D EL P R OC ESSO
Con ricorso congiunto ritualmente depositato i ricorrenti in epigrafe, coniugi separati, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, determinandone le condizioni.
Le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2 cpc, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il P.M. ha dichiarato di non opporsi all'accoglimento della domanda.
MOT IV I D ELL A D EC ISI ON E
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero nel caso in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (e successive modificazioni) e segnatamente:
➢ inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
➢ durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – da oltre sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale obiettiva situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché la domanda va accolta.
Gli accordi non contrastano con norme inderogabili di legge.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge. Nulla per le spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato tra i coniugi anzidetti in Altamura (BA) in data
28.08.2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune
(anno 2014, parte II, serie A, n. 200);
2. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n.
396/2000;
4. dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso congiunto depositato dai coniugi, che qui si hanno per riprodotte e trascritte;
5. nulla per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1^ civile del Tribunale, il giorno 21.10.2025.
IL GIU DI CE ESTE NS ORE IL PR ESIDE NTE
DOTT.S S A VALERI A GUA RAGNELL A DOTT. GI US EPPE DIS AB ATO