Ordinanza collegiale 17 dicembre 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 26/03/2026, n. 5579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5579 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05579/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09054/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9054 del 2025, proposto da NA TI, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Esposito, Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio/inerzia del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei procedimenti aventi tutti ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero e, segnatamente, in spagna, avviati con istanza presentata dalla ricorrente e non conclusi entro il termine fissato in 120 giorni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa TA DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione Europea, ai fini dell’esercizio della professione di docente, con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere in tal senso.
Con atto depositato il 10 marzo 2026 parte ha dichiarato di rinunciare al ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, avendo presentato, nelle more del giudizio, l’istanza per accedere ai percorsi INDIRE, previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge n. 71 del 2024, al fine di conseguire il titolo di specializzazione sulla classe sostegno in tempo utile per lo scioglimento della riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze entro il termine del 30 giugno 2026, con necessaria rinuncia alla domanda di omologa del titolo conseguito all’estero.
La suddetta rinuncia, anche in assenza delle formalità previste dai commi 1 e 3 dell’art. 84 cod. proc. amm., deve essere considerata espressione dell’elisione dell’interesse alla definizione del merito del presente giudizio.
In conclusione, pertanto, si dichiara la sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese legali, ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO ET, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
TA DI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA DI | LO ET |
IL SEGRETARIO