CASS
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2025, n. 25812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25812 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da TO ND - Presidente - Sent. n. sez. 767/2025 TT IE UP - 07/05/2025 EMANUELA AI - Relatore - R.G.N. 6090/2025 OR TO CC UB AC ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: AN UR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/05/2023 del GIP TRIBUNALE di Monza Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EN LI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva dell’imputato 1. Con sentenza in data 17/05/2023, il Tribunale di Monza ha condannato AN UR, alla pena, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di € 2000,00 di ammenda, per il reato di cui agli artt. 5 lett. b) e 6 della legge n. 283 del 1962 perché, quale legale rappresentante della ditta GM Catering and Food sas Di Michele MA e &, deteneva per la somministrazione alimenti in cattivo stato di conservazione, in stato di alterazione o comunque nocive nello specifico, nelle apparecchiature refrigerate a servizio dell'attività, deteneva alimenti quali carne, pasta formaggi, salumi e prodotti da forno in evidente cattivo stato di conservazione poiché privi di protezione e a diretto contatto con le pareti delle apparecchiature attinte da brine bruciature di freddo lungo la superficie degli stessi e/o con data di scadenza superata. In Monza il 2 dicembre 2022. Penale Sent. Sez. 3 Num. 25812 Anno 2025 Presidente: ND TO Relatore: AI EMANUELA Data Udienza: 07/05/2025 2 2. L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto appello, trasmesso alla Corte di cassazione con ordinanza della Corte d’appello di Milano, e ha chiesto l’annullamento, deducendo due motivi di ricorso. - Violazione di legge, difetto di condizioni di procedibilità ai sensi degli artt. 529 e 531 cod.proc.pen. Il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la normativa introdotta dal decreto legislativo 150 del 2022 non avrebbe carattere obbligatorio atteso che la stessa costituirebbe un'alternativa all'oblazione, più vantaggiosa quantomeno dal punto di vista sanzionatorio, che l'imputato non avrebbe adempiuto in maniera autonoma e spontanea non avendo distrutto la merce in cattivo stato di conservazione. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, argomenta il ricorrente che avrebbe dovuto trovare applicazione la nuova normativa di estinzione delle violazioni alimentari, introdotta con la riforma Cartabia, disciplina che doveva trovare applicazione ratione temporis, tenuto conto che l’esercizio dell’azione penale era successivo al 31/12/2022, ed era sicuramente più vantaggioso sotto tutti i profili per l'indagato rispetto all'oblazione che è esclusa nella forma ridotta per effetto dell’art. 9 della legge n. 689/1981. Parimenti il giudice avrebbe errato nell’interpretazione della legge là dove avrebbe escluso l’autonomo e spontaneo adempimento poiché non avrebbe provveduto alla distruzione della merce sequestrata in quanto l’imputato non avrebbe potuto procedere autonomamente. In conclusione, avrebbe dovuto trovare applicazione la nuova normativa sull’estinzione delle contravvenzioni alimentari, norma più favorevole rispetto all’oblazione ordinaria, avendo peraltro l’imputato versato la complessiva somma di € 6.210,00 quale pagamento delle sanzioni amministrative. - Violazione di legge in relazione alla causa speciale di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. tenuto conto che a seguito del d.lgs n. 150 del 2022, rilevano anche le condotte successive. Nel caso in esame l’imputato aveva eliminato le violazioni e corrisposto la sanzione amministrativa. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore ha depositato memoria di replica con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è manifestamente infondato. L’art. 70 del d.lgs. n. 150 del 2022 (Riforma Cartabia) estende all’intero comparto delle contravvenzioni in materia di igiene, produzione e vendita di alimenti e bevande, di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, la procedura e la correlata causa estintiva per adempimento di prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza. 3 L’intervento, attuativo dell’art. 1, comma 23, lett. a), b), d) e d), della legge n. 134 del 2021, ripropone, con qualche adattamento, nella attraverso lo stabile inserimento nella legge n. 283 del 1962 degli inediti artt. 12- ter ss., il meccanismo procedurale estintivo già inaugurato in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro (art. 19 ss. del d.lgs. n. 758 del 1994), poi confermato dal testo unico sul lavoro (art. 301 del d.lgs. n. 81 del 2008) ed infine esteso, nel 2015, alla materia delle contravvenzioni ambientali (artt. 318-bis-318-octies del d.lgs. n. 152 del 2006). La sfera di applicabilità della nuova procedura e della connessa sopravvenuta causa estintiva del reato, per come attuata dal legislatore delegato, riguarda solamente le «contravvenzioni previste dalla legge n. 283 del 1962 e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie» (art. 12-ter, comma primo, legge n. 283 del 1962). La procedura estintiva di nuovo conio, alla cui base vi è una prestazione determinata da un organo accertatore amministrativo, ricade senz’altro sulle vigenti contravvenzioni alimentari contenute agli artt. 5, 6, 12 e 12-bis della legge n. 283 del 1962 e le contravvenzioni cui si applica la causa estintiva sono individuate tra quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie «o» risarcitorie. Quanto alla procedura, il secondo e quinto comma dell’art. 12-ter ripropongono lo schema procedimentale di cui agli artt. 20, comma 1, del d.lgs. n. 758 del 1994 e 318- ter, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006. Il comma quinto, in particolare, prevede l’obbligo di riferire la notizia di reato al pubblico ministero ai sensi dell’art. 347 cod. proc. pen. Il comma sesto attribuisce al magistrato inquirente il potere di disporre, con decreto, che l’organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse «quanto lo ritiene necessario». Il successivo art. 12-quater aggiunto alla legge n. 283 del 1962 ripropone, con adattamenti, la disciplina di verifica dell’adempimento e di ammissione al pagamento in sede amministrativa di cui agli artt. 21 del d.lgs. n. 758 del 1994 e 318-quater d.lgs. n. 152 del 2006. Come nelle affini procedure estintive in materia di sicurezza del lavoro e ambientali, l’art. 12- septies della legge 283 del 1962 disciplina la sospensione del procedimento penale, riprendendo quella prevista, in materia di sicurezza sul lavoro, dall’art. 23 del d.lgs. n. 758 del 1994 e quella in tema di contravvenzioni ambientali di cui all’art. 318-sexies d.lgs. n. 152 del 2006, con alcuni adattamenti resi necessari per dare rilievo al lavoro di pubblica utilità, quale alternativa al pagamento della somma di denaro. L’effetto estintivo delle contravvenzioni alimentari è disciplinato nell’art. 12-octies della legge n. 283 del 1962 che riprende la disciplina prevista dagli artt. 24 del d.lgs. n. 4 758 del 1994 e 318-septies d.lgs. n. 152 del 2006: si prevede che la contravvenzione si estingua se il contravventore adempie tempestivamente alle prescrizioni impartite e provvede al pagamento, con conseguente richiesta di archiviazione. Viene aggiunta l’ipotesi in cui l’estinzione del reato consegua a fronte della prestazione del lavoro di pubblica utilità. 5. Così sinteticamente esposta la disciplina di estinzione delle contravvenzioni alimentari, in ragione della similitudine con l’analoga disciplina estintiva in materia di sicurezza sul lavoro e in materia ambientale, presa a modello per la procedura estintiva di nuovo conio, si deve richiamare l’elaborazione giurisprudenziale maturata in questi settori tra cui l’affermazione secondo cui la violazione della procedura amministrativa da parte dell'organo di vigilanza non è causa di improcedibilità dell'azione penale (Sez. 3, n. 7678 del 13/01/2017, Bonanno, Rv. 269140; Sez. 3, n. 19959 del 23/11/2016, Cortiana, non mass;
Sez. 3, n. 20562 del 21/04/2015, Rabitti, Rv. 263751; Sez. 3, n. 5864/2011 del 18/11/2010, Zecchino, Rv. 249566; Sez. 3, n. 26758 del 05/05/2010, CI e a., Rv. 248097). Ancora di recente si è confermato l’indirizzo interpretativo secondo cui non è causa di improcedibilità dell'azione penale l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni (Sez. 3 n. 19391 del 10/04/2024, Rv. 286277 – 02; Sez.3, n.49718 del 2019, Fulle, Rv. 277468 ove è stato osservato come la obbligatorietà della speciale procedura in esame non possa essere dedotta neppure dall'uso dell'indicativo utilizzato dal legislatore nella disposizione di cui all'art. 318-ter d.lgs. 152/06). 6. Nel caso in esame, il giudice ha correttamente richiamato il consolidato orientamento di legittimità in relazione alla analoga procedura estintiva prevista per i reati contravvenzionali in materia ambientale ed in materia di igiene e sicurezza del lavoro e il motivo, che ripropone la medesima censura, risulta dunque manifestamente infondato. Ma non solo, in caso di mancato perfezionamento della procedura, il contravventore ben può fruire dell'estinzione del reato in sede giudiziaria. L'azione penale poteva proseguire stante l’assenza di un obbligo specifico in capo agli accertatori, sussistendo in capo al ricorrente la possibilità di raggiungere la medesima utilità richiedendo l'ammissione all'oblazione (cfr. Sez. 3, n. 7678/17 già cit.). Infatti, deve essere qui richiamato il principio, già sostenuto nell'analoga procedura estintiva delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro (Sez.3, n. 7878 del 10/01/2012, Buggiani, Rv. 252332) che la facoltà di richiedere l'oblazione non è alternativa a quella introdotta dalla disciplina specifica per i reati ambientali, essendo possibile esercitare detta facoltà non solo quando non ricorrano le condizioni per l'esperimento della prevista procedura amministrativa di settore, ma anche quando il contravventore abbia ritenuto di non avvalersene, optando per l'oblazione. 5 Ora, quanto al caso in esame, esclusa l’improcedibilità dell’azione penale, il ricorrente non ha allegato di avere richiesto di fruire dell’estinzione del reato mediante oblazione in sede giudiziaria, risultando, quindi, del tutto irrilevante, salvo quando si dirà nel secondo motivo, la valutazione della condotta ripristinatoria e/o risarcitoria. 7. La doglianza devoluta nel secondo motivo di ricorso, relativa alla violazione dell’art. 131-bis cod. pen., laddove il giudice di appello avrebbe mancato di considerare, ai fini dell’applicazione dell’esimente in parola, la condotta susseguente al reato, risulta manifestamente infondata. Anzitutto merita ricordare come la norma in esame sia stata recentemente novellata dalla c.d. riforma Cartabia, la quale, con la legge delega n. 134 del 2021, aveva individuato, tra i princìpi e i criteri direttivi cui avrebbe dovuto attenersi il governo nell’attuazione della delega, la necessità di attribuire rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa. Indicazione prontamente recepita dalla giurisprudenza di Questa corte con una pronuncia a Sezioni Unite del 27 gennaio 2022 (Sez. Un., n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv 283064), prima ancora che venisse adottato il decreto legislativo attuativo n. 150 del 2022, entrato in vigore lo scorso 30 dicembre, con cui sono state formalmente inserite, al primo comma dell’art. 131-bis, cod. pen., le parole «anche in considerazione della condotta susseguente al reato». Hanno chiarito, le Sezioni Unite Ubaldi, che la valorizzazione da parte del legislatore di tale specifico criterio di delega, - ora espressamente introdotto dal d.l. n. 150 del 2022 -, comporta, infatti, la necessità di superare l'indirizzo al riguardo seguito dalla giurisprudenza di questa Corte, includendo, nel catalogo degli indicatori dianzi richiamati, anche il profilo di valutazione inerente alla "condotta susseguente al reato". Non di meno, come osservato dai giudici nella loro massima espressione, entro tale prospettiva, dunque, le condotte successive al reato ben possono «integrare nel caso concreto un elemento suscettibile di essere preso in considerazione nell'ambito del giudizio di particolare tenuità dell'offesa, rilevando ai fini dell'apprezzamento della entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo». Ora, a seguito della modifica legislativa, la condotta susseguente al reato, in uno con i criteri di cui all’art. 133 comma 1 cod.pen., rientra nell’ambito di valutazione del giudice per stabilire se, per le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa risulta di particolare tenuità. Come già chiarito dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite, la condotta susseguente il reato è elemento di considerazione nell’ambito della complessiva valutazione dei requisiti per l’applicazione della causa di non punibilità nel caso concreto «rilevando ai fini dell'apprezzamento della entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo». 6 Ebbene, nel caso di specie, il giudice di appello, a pag. 6, ha escluso la tenuità del danno evidenziando al contrario la gravità dell’offesa tenuto conto del quantitativo non trascurabile di alimenti detenuti in cattivo stato di conservazione, destinati alla somministrazione al pubblico e le rilevate gravi violazioni alle più elementari regole tecniche nella conservazione di cibi, in un contesto nel quale il ricorrente deduce, quale condotta susseguente, l’avere corrisposto la somma di denaro dovuta a seguito di elevazione di sanzioni amministrative (art. 5 Reg UE 852/2004), e dunque somma di denaro obbligatoriamente dovuta per le violazioni amministrative riscontrate, mentre l’aver adeguato il proprio manuale HACCP costituisce un post factum imposto per la prosecuzione dell’attività lavorativa, dunque non significativo ai fini di valutazione della particolare tenuità dell’offesa. Si tratta di valutazioni di merito che, in quanto non manifestamente illogiche nè contraddittorie sono insindacabili in sede di legittimità. 8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 07/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA AI TO ND
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EN LI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva dell’imputato 1. Con sentenza in data 17/05/2023, il Tribunale di Monza ha condannato AN UR, alla pena, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di € 2000,00 di ammenda, per il reato di cui agli artt. 5 lett. b) e 6 della legge n. 283 del 1962 perché, quale legale rappresentante della ditta GM Catering and Food sas Di Michele MA e &, deteneva per la somministrazione alimenti in cattivo stato di conservazione, in stato di alterazione o comunque nocive nello specifico, nelle apparecchiature refrigerate a servizio dell'attività, deteneva alimenti quali carne, pasta formaggi, salumi e prodotti da forno in evidente cattivo stato di conservazione poiché privi di protezione e a diretto contatto con le pareti delle apparecchiature attinte da brine bruciature di freddo lungo la superficie degli stessi e/o con data di scadenza superata. In Monza il 2 dicembre 2022. Penale Sent. Sez. 3 Num. 25812 Anno 2025 Presidente: ND TO Relatore: AI EMANUELA Data Udienza: 07/05/2025 2 2. L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto appello, trasmesso alla Corte di cassazione con ordinanza della Corte d’appello di Milano, e ha chiesto l’annullamento, deducendo due motivi di ricorso. - Violazione di legge, difetto di condizioni di procedibilità ai sensi degli artt. 529 e 531 cod.proc.pen. Il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la normativa introdotta dal decreto legislativo 150 del 2022 non avrebbe carattere obbligatorio atteso che la stessa costituirebbe un'alternativa all'oblazione, più vantaggiosa quantomeno dal punto di vista sanzionatorio, che l'imputato non avrebbe adempiuto in maniera autonoma e spontanea non avendo distrutto la merce in cattivo stato di conservazione. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, argomenta il ricorrente che avrebbe dovuto trovare applicazione la nuova normativa di estinzione delle violazioni alimentari, introdotta con la riforma Cartabia, disciplina che doveva trovare applicazione ratione temporis, tenuto conto che l’esercizio dell’azione penale era successivo al 31/12/2022, ed era sicuramente più vantaggioso sotto tutti i profili per l'indagato rispetto all'oblazione che è esclusa nella forma ridotta per effetto dell’art. 9 della legge n. 689/1981. Parimenti il giudice avrebbe errato nell’interpretazione della legge là dove avrebbe escluso l’autonomo e spontaneo adempimento poiché non avrebbe provveduto alla distruzione della merce sequestrata in quanto l’imputato non avrebbe potuto procedere autonomamente. In conclusione, avrebbe dovuto trovare applicazione la nuova normativa sull’estinzione delle contravvenzioni alimentari, norma più favorevole rispetto all’oblazione ordinaria, avendo peraltro l’imputato versato la complessiva somma di € 6.210,00 quale pagamento delle sanzioni amministrative. - Violazione di legge in relazione alla causa speciale di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. tenuto conto che a seguito del d.lgs n. 150 del 2022, rilevano anche le condotte successive. Nel caso in esame l’imputato aveva eliminato le violazioni e corrisposto la sanzione amministrativa. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore ha depositato memoria di replica con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è manifestamente infondato. L’art. 70 del d.lgs. n. 150 del 2022 (Riforma Cartabia) estende all’intero comparto delle contravvenzioni in materia di igiene, produzione e vendita di alimenti e bevande, di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, la procedura e la correlata causa estintiva per adempimento di prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza. 3 L’intervento, attuativo dell’art. 1, comma 23, lett. a), b), d) e d), della legge n. 134 del 2021, ripropone, con qualche adattamento, nella attraverso lo stabile inserimento nella legge n. 283 del 1962 degli inediti artt. 12- ter ss., il meccanismo procedurale estintivo già inaugurato in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro (art. 19 ss. del d.lgs. n. 758 del 1994), poi confermato dal testo unico sul lavoro (art. 301 del d.lgs. n. 81 del 2008) ed infine esteso, nel 2015, alla materia delle contravvenzioni ambientali (artt. 318-bis-318-octies del d.lgs. n. 152 del 2006). La sfera di applicabilità della nuova procedura e della connessa sopravvenuta causa estintiva del reato, per come attuata dal legislatore delegato, riguarda solamente le «contravvenzioni previste dalla legge n. 283 del 1962 e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie» (art. 12-ter, comma primo, legge n. 283 del 1962). La procedura estintiva di nuovo conio, alla cui base vi è una prestazione determinata da un organo accertatore amministrativo, ricade senz’altro sulle vigenti contravvenzioni alimentari contenute agli artt. 5, 6, 12 e 12-bis della legge n. 283 del 1962 e le contravvenzioni cui si applica la causa estintiva sono individuate tra quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie «o» risarcitorie. Quanto alla procedura, il secondo e quinto comma dell’art. 12-ter ripropongono lo schema procedimentale di cui agli artt. 20, comma 1, del d.lgs. n. 758 del 1994 e 318- ter, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006. Il comma quinto, in particolare, prevede l’obbligo di riferire la notizia di reato al pubblico ministero ai sensi dell’art. 347 cod. proc. pen. Il comma sesto attribuisce al magistrato inquirente il potere di disporre, con decreto, che l’organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse «quanto lo ritiene necessario». Il successivo art. 12-quater aggiunto alla legge n. 283 del 1962 ripropone, con adattamenti, la disciplina di verifica dell’adempimento e di ammissione al pagamento in sede amministrativa di cui agli artt. 21 del d.lgs. n. 758 del 1994 e 318-quater d.lgs. n. 152 del 2006. Come nelle affini procedure estintive in materia di sicurezza del lavoro e ambientali, l’art. 12- septies della legge 283 del 1962 disciplina la sospensione del procedimento penale, riprendendo quella prevista, in materia di sicurezza sul lavoro, dall’art. 23 del d.lgs. n. 758 del 1994 e quella in tema di contravvenzioni ambientali di cui all’art. 318-sexies d.lgs. n. 152 del 2006, con alcuni adattamenti resi necessari per dare rilievo al lavoro di pubblica utilità, quale alternativa al pagamento della somma di denaro. L’effetto estintivo delle contravvenzioni alimentari è disciplinato nell’art. 12-octies della legge n. 283 del 1962 che riprende la disciplina prevista dagli artt. 24 del d.lgs. n. 4 758 del 1994 e 318-septies d.lgs. n. 152 del 2006: si prevede che la contravvenzione si estingua se il contravventore adempie tempestivamente alle prescrizioni impartite e provvede al pagamento, con conseguente richiesta di archiviazione. Viene aggiunta l’ipotesi in cui l’estinzione del reato consegua a fronte della prestazione del lavoro di pubblica utilità. 5. Così sinteticamente esposta la disciplina di estinzione delle contravvenzioni alimentari, in ragione della similitudine con l’analoga disciplina estintiva in materia di sicurezza sul lavoro e in materia ambientale, presa a modello per la procedura estintiva di nuovo conio, si deve richiamare l’elaborazione giurisprudenziale maturata in questi settori tra cui l’affermazione secondo cui la violazione della procedura amministrativa da parte dell'organo di vigilanza non è causa di improcedibilità dell'azione penale (Sez. 3, n. 7678 del 13/01/2017, Bonanno, Rv. 269140; Sez. 3, n. 19959 del 23/11/2016, Cortiana, non mass;
Sez. 3, n. 20562 del 21/04/2015, Rabitti, Rv. 263751; Sez. 3, n. 5864/2011 del 18/11/2010, Zecchino, Rv. 249566; Sez. 3, n. 26758 del 05/05/2010, CI e a., Rv. 248097). Ancora di recente si è confermato l’indirizzo interpretativo secondo cui non è causa di improcedibilità dell'azione penale l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni (Sez. 3 n. 19391 del 10/04/2024, Rv. 286277 – 02; Sez.3, n.49718 del 2019, Fulle, Rv. 277468 ove è stato osservato come la obbligatorietà della speciale procedura in esame non possa essere dedotta neppure dall'uso dell'indicativo utilizzato dal legislatore nella disposizione di cui all'art. 318-ter d.lgs. 152/06). 6. Nel caso in esame, il giudice ha correttamente richiamato il consolidato orientamento di legittimità in relazione alla analoga procedura estintiva prevista per i reati contravvenzionali in materia ambientale ed in materia di igiene e sicurezza del lavoro e il motivo, che ripropone la medesima censura, risulta dunque manifestamente infondato. Ma non solo, in caso di mancato perfezionamento della procedura, il contravventore ben può fruire dell'estinzione del reato in sede giudiziaria. L'azione penale poteva proseguire stante l’assenza di un obbligo specifico in capo agli accertatori, sussistendo in capo al ricorrente la possibilità di raggiungere la medesima utilità richiedendo l'ammissione all'oblazione (cfr. Sez. 3, n. 7678/17 già cit.). Infatti, deve essere qui richiamato il principio, già sostenuto nell'analoga procedura estintiva delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro (Sez.3, n. 7878 del 10/01/2012, Buggiani, Rv. 252332) che la facoltà di richiedere l'oblazione non è alternativa a quella introdotta dalla disciplina specifica per i reati ambientali, essendo possibile esercitare detta facoltà non solo quando non ricorrano le condizioni per l'esperimento della prevista procedura amministrativa di settore, ma anche quando il contravventore abbia ritenuto di non avvalersene, optando per l'oblazione. 5 Ora, quanto al caso in esame, esclusa l’improcedibilità dell’azione penale, il ricorrente non ha allegato di avere richiesto di fruire dell’estinzione del reato mediante oblazione in sede giudiziaria, risultando, quindi, del tutto irrilevante, salvo quando si dirà nel secondo motivo, la valutazione della condotta ripristinatoria e/o risarcitoria. 7. La doglianza devoluta nel secondo motivo di ricorso, relativa alla violazione dell’art. 131-bis cod. pen., laddove il giudice di appello avrebbe mancato di considerare, ai fini dell’applicazione dell’esimente in parola, la condotta susseguente al reato, risulta manifestamente infondata. Anzitutto merita ricordare come la norma in esame sia stata recentemente novellata dalla c.d. riforma Cartabia, la quale, con la legge delega n. 134 del 2021, aveva individuato, tra i princìpi e i criteri direttivi cui avrebbe dovuto attenersi il governo nell’attuazione della delega, la necessità di attribuire rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa. Indicazione prontamente recepita dalla giurisprudenza di Questa corte con una pronuncia a Sezioni Unite del 27 gennaio 2022 (Sez. Un., n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv 283064), prima ancora che venisse adottato il decreto legislativo attuativo n. 150 del 2022, entrato in vigore lo scorso 30 dicembre, con cui sono state formalmente inserite, al primo comma dell’art. 131-bis, cod. pen., le parole «anche in considerazione della condotta susseguente al reato». Hanno chiarito, le Sezioni Unite Ubaldi, che la valorizzazione da parte del legislatore di tale specifico criterio di delega, - ora espressamente introdotto dal d.l. n. 150 del 2022 -, comporta, infatti, la necessità di superare l'indirizzo al riguardo seguito dalla giurisprudenza di questa Corte, includendo, nel catalogo degli indicatori dianzi richiamati, anche il profilo di valutazione inerente alla "condotta susseguente al reato". Non di meno, come osservato dai giudici nella loro massima espressione, entro tale prospettiva, dunque, le condotte successive al reato ben possono «integrare nel caso concreto un elemento suscettibile di essere preso in considerazione nell'ambito del giudizio di particolare tenuità dell'offesa, rilevando ai fini dell'apprezzamento della entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo». Ora, a seguito della modifica legislativa, la condotta susseguente al reato, in uno con i criteri di cui all’art. 133 comma 1 cod.pen., rientra nell’ambito di valutazione del giudice per stabilire se, per le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa risulta di particolare tenuità. Come già chiarito dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite, la condotta susseguente il reato è elemento di considerazione nell’ambito della complessiva valutazione dei requisiti per l’applicazione della causa di non punibilità nel caso concreto «rilevando ai fini dell'apprezzamento della entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo». 6 Ebbene, nel caso di specie, il giudice di appello, a pag. 6, ha escluso la tenuità del danno evidenziando al contrario la gravità dell’offesa tenuto conto del quantitativo non trascurabile di alimenti detenuti in cattivo stato di conservazione, destinati alla somministrazione al pubblico e le rilevate gravi violazioni alle più elementari regole tecniche nella conservazione di cibi, in un contesto nel quale il ricorrente deduce, quale condotta susseguente, l’avere corrisposto la somma di denaro dovuta a seguito di elevazione di sanzioni amministrative (art. 5 Reg UE 852/2004), e dunque somma di denaro obbligatoriamente dovuta per le violazioni amministrative riscontrate, mentre l’aver adeguato il proprio manuale HACCP costituisce un post factum imposto per la prosecuzione dell’attività lavorativa, dunque non significativo ai fini di valutazione della particolare tenuità dell’offesa. Si tratta di valutazioni di merito che, in quanto non manifestamente illogiche nè contraddittorie sono insindacabili in sede di legittimità. 8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 07/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA AI TO ND