Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/04/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 3462/2024
VERBALE DI UDIENZA del 29 aprile 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Domenico Grio, per delega degli Avv.ti Stefano Grio e dell'Avv. Fernando Galatà, il quale impugna e contesta il dedotto avversario e, in merito all'eccezione di improcedibilità, sollevata da parte ricorrente si riporta interamente alle note di trattazione;
Per l' CP_1 parte resistente, l'avv. Clelia Condello, per delega dell'Avv. Lilia
Bonicioli, si riporta alla memoria e insiste nell'eccezione di improcedibilità.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 3462 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
Parte_1 (C.F.: Codice Fiscale 1 ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fernando Galatà (C.F Codice Fiscale_2 ) e Stefano Grio
(C.F. Codice Fiscale_3 ), giusta procura in atti.
ricorrente
E
) (CF. P.IVA 1 in CP 1 Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'Avv. Lilia Bonicioli (c.f. C.F. 4
Notaio in Fiumicino (RM), in del 22.3.2024, a rogito del Dott. Persona 1
atti resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.12.2024 la ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 25.10.2024 comunicazione di riliquidazione da parte dell' CP_1 della sua pensione n. 002-670015049134, Cat. IO e di aver corrisposto in favore della stessa la somma non dovuta di € 2.739,63, a titolo di c.d. quattordicesima mensilità, per l'anno 2021. La ricorrente impugnava l'indebito e sosteneva che non vi era alcuna prova che l' CP_1 avesse effettivamente corrisposto la somma di cui chiedeva la restituzione.
Eccepiva, ancora, l'estrema genericità della motivazione addotta dall' CP_1 per la restituzione della somma richiesta. In tal modo non era affatto chiaro cosa avesse realmente determinato la richiesta restitutoria, né si riusciva a comprendere quale fosse stato il criterio adottato dall' CP_2 resistente per le verifiche contabili e la quantificazione dei presunti indebiti, il tutto con grave ed illegittima compromissione del diritto di difesa della ricorrente.
Riteneva, ancora, applicabile nel caso concreto, la disciplina prevista dall'art. 13, co. 1, L. 412/91, che stabilisce il principio dell'irrecuperabilità delle somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento che risulti viziato da errore imputabile all'Ente erogatore, salvo i casi in cui venga dimostrato il dolo dell'interessato. Richiamava, infine, il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui l'indebito assistenziale, determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens.
Concludeva, chiedendo di" Dichiarare non dovute le somme ingiunte dall' CP_1 giusta nota datata 25/10/2024, pari ad € 227,50, asseritamente erogate e non dovute a titolo di pensione n. 002-670015049134, Cat. IO, quale quattordicesimaper l'anno
2021 e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullabile e/o comunque inefficace il suddetto provvedimento di indebito, ordinando la restituzione degli importi a tale titolo eventualmente già riscossi, mediante trattenute effettuate sulla pensione a far tempo da ottobre 2024 per un ammontare mensile pari ad € 9,47 (come si evince dal cedolino della pensione allegato e relativo al mese di novembre 2024), aumentati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, il tutto dalle maturazioni dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo;
2) Condannare l' CP_1 in persona del legale rappresentante pro- tempore, al pagamento delle spese e compensi professionali di lite con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati, i quali all'uopo dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge".
Si costituiva in giudizio l' CP_1 eccependo, in via preliminare l'improcedibilità delle avversarie domande, per violazione dell'art.443 c.p.c. e, nel merito, impugnando e contestando merito il dedotto avversario. Quindi concludeva,
chiedendo" rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Vinte le spese di lite, in ragione della mancanza di idonea dichiarazione attestante il non superamento dei redditi ex lege stabiliti per il diritto all'esenzione, in caso di soccombenza(dichiarazione non riferita al nucleo familiare”.
La causa, istruita, in data odierna, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle
è stata trattenuta in decisione.
"L'eccezione di improponibilità dell'azione, sollevata dalla parte convenuta, è fondata.
La L. n. 88/1989 prevede all'art. 46, il quale ha altresì abrogato parzialmente la previgente disciplina relativa ai ricorsi amministrativi in materia previdenziale, di cui agli artt. 44, 45 e 46 del D.P.R. n. 639/1970 - che: " Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell' CP_1 concernenti: a) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le prestazioni del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto. Il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall' CP_1 [...]". L'art. 47 del
DPR n. 639/1970, tuttora vigente (in parte qua), prevede che "esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' CP 2 o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 [vale a dire, della "gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti", ricomprendente "le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito dall'articolo 13 della legge 30 dicembre
1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni"], l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L' Controparte_2 è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.
Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte". L'art.433 c.p.c. stabilisce, inoltre, che: "La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.
Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa. Il processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine perentorio di centottanta giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione".
La giurisprudenza ha chiarito, a tal proposito, che "La mancata presentazione all'istituto previdenziale della domanda amministrativa di prestazione determina non già la mera improcedibilità, ex art. 443 c.p.c., ma la radicale improponibilità della domanda giudiziale, atteso che, da un lato, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione volta a conseguire la concessione, in sede giudiziale, della prestazione previdenziale, e, dall'altro, che non possono trarsi argomenti in contrario nè dall'art. 8 1. 11 agosto 1973 n. 533, che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatesi nel corso della procedura amministrativa, nè all'art. 443 c.p.c. che, con disposizione non suscettibile di interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità, anziché
l'improponibilità, della domanda solo per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato;
l'improponibilità, che rende nulli tutti gli atti del processo, in quanto presuppone una temporanea carenza di giurisdizione, è rilevabile anche dopo la prima udienza di discussione ed in qualsiasi stato e grado del giudizio" (Cassazione civile sez. lav. 28 novembre 2003 n. 18265) e che “In tema di controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, la domanda amministrativa, relativa a procedimenti prescritti da leggi speciali per la composizione della controversia medesima in sede amministrativa, costituisce un presupposto della domanda giudiziale. Pertanto, nel caso in cui detti procedimenti non siano esauriti o non siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o non siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo, la domanda giudiziale ordinaria è improcedibile e, se rilevata dal giudice nella prima udienza di discussione, comporta la sospensione del giudizio e la fissazione all'attore di un termine per la presentazione del ricorso in via amministrativa. L'improcedibilità va tenuta distinta dalla improponibilità della domanda, che consegue alla mancata presentazione, all'istituto previdenziale, della domanda amministrativa, che costituisce un presupposto della domanda giudiziale. L'improcedibilità della domanda rende nulli gli atti del processo ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio" (ex multis Tribunale Milano sez. lav. 04 giugno 2016 n.
1157; Tribunale Bologna sez. lav. 30 novembre 2010 n. 672; Tribunale Ivrea 08
maggio 2006).
La giurisprudenza ha altresì precisato che “In tema di assistenza e previdenza, ai fini della proponibilità della domanda giudiziaria non è sufficiente la previa presentazione di qualsivoglia domanda amministrativa, ma è necessario che la stessa sia "tipica", ossia provvista di tutti i requisiti all'uopo previsti dalla legge, ivi compreso quello della tempestività; ne consegue che, qualora si intenda provare indirettamente, attraverso la produzione di altra documentazione, la preventiva presentazione di domanda amministrativa, è necessario che dalla documentazione prodotta emerga non solo la presentazione della suddetta domanda, ma altresì la sua tempestività" (Cassazione civile sez. lav. 24 giugno
2004 n. 11756) e che “In tema di prestazioni previdenziali l'azione giudiziaria deve essere preceduta dalla domanda amministrativa a pena di improponibilità - solo ove la stessa sia espressamente prevista dalla legge"
(Cassazione civile sez. lav. 14 aprile 2005 n. 7710).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che: l'odierna ricorrente, in data 29/11/2024, proponeva formale ricorso amministrativo (prot. CP_1 n. 6700.29/11/2024.0672120) alla parte convenuta.
Avendo, quindi, l'odierna parte ricorrente proposto il ricorso giurisdizionale, che ha dato luogo al presente giudizio, prima dello spirare del termine fissato fissati per il compimento dei procedimenti stessi o non siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo, la domanda giudiziale ordinaria è improcedibile La declaratoria di improcedibilità del ricorso determina l'assorbimento delle altre eccezioni sollevate dalla parte convenuta.
Tenuto conto delle peculiarità della questione di fatto oggetto di causa e delle condizioni soggettive delle parti ricorrenti - e facendo applicazione della più recente giurisprudenza costituzionale in materia di spese di lite nel processo del lavoro (cfr. C. Cost. n. 77/2018), applicabile, ad avviso di questo giudice, anche alla materia della previdenza e dell'assistenza obbligatorie - si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
- dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- compensa le spesedi lite tra le parti.
Palmi 29 aprile 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo