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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 12/01/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
CA AR, AT
RESTA ANTONELLA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7024/2023 depositato il 14/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RD00402-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RD00402-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RD00402-2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso
- l'avviso di accertamento n. TYS01RD00402/2023,
- relativo all'anno d'imposta 2017,
- per il recupero di tassazione utili extracontabili, derivanti dalla partecipazione societaria della Contribuente alla società “Società_1 SRLS”, c.f. P.IVA_1.
In dettaglio, nel 2017 la Contribuente era titolare del 100% delle quote della società Società_1 srls.
In data 05/04/2023 l'Ufficio Controlli della DP di Catania ha notificato alla Società_1 srls l'avviso di accertamento n. TYS03RD01248/2022, con cui ha accertato i ricavi del 2017 pari a € 199.981,00, con un conseguente maggior imponibile ai fini IRES pari a € 30.505,00.
L'avviso di accertamento n. TYS03RD01248/2022 è stato impugnato dalla società e risulta essere stato definito con sentenza n.7790-23 appellata il 5 luglio 2024
Sulla base delle risultanze dell'avviso di accertamento, emesso nei confronti della Società_1 srls, l'Ufficio Controlli di Catania ha accertato nei confronti della Sig.ra Ricorrente_1 un maggior reddito di capitale pari a
€ 17.736,00, come utile extracontabile percepito in qualità di unico socio della società. Di seguito si riporta il calcolo dei redditi di capitale accertati:
- Utili extracontabili accertati in capo alla società € 30.505,00;
- quota di partecipazione detenuta dalla contribuente 100%;
- percentuale di imponibilità (art. 47, co. 1 TUIR e art. 1, co. 1 D.M. 26/05/2017) 58,14%
- reddito di capitale imponibile in capo al socio € 17.736,00 (€ 30.505,00 x 58,14%).
In data 19/06/2023 il Contribuente ha notificato reclamo/ricorso avverso l'avviso di accertamento n.
TYS01RD00402/2023. Il procedimento di mediazione si è concluso con il diniego.
Ha dedotto:
1) Violazione del divieto di doppia presunzione.
2) Accertamento della socia fondato su un accertamento della società non ancora definitivo (atto impugnato).
3) Violazione dell'art. 5 ter, DLgs 218/1997, per omessa notifica dell'invito all'accertamento con adesione e del processo verbale redatto il 21/11/2017 dalla Gdf di Altamura. 4) Eccezioni relative alla fondatezza e legittimità dell'accertamento emesso nei confronti della società, già eccepite in sede di ricorso della società.
5) Violazione del divieto di doppia imposizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Catania, deducendo:
- l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 d.lgs. 546\1992;
- l'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio quanto segue.
L'avviso di accertamento n. TYS03RD01248/2022 è stato impugnato dalla società e risulta essere stato definito con sentenza n.7790-23 appellata il 5 luglio 2024.
Con memoria del 14.11.2025 AdE ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione con le spese a carico della parte che le abbia anticipate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, Sez. XV, definitivamente pronunciando in composizione collegiale sul ricorso, come in epigrafe proposto,
· dichiara cessata la materia del contendere.
· spese irripetibili.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della XV sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, 1.12.2025. Il Giudice relatore Il Presidente
NO AC FI SI
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
CA AR, AT
RESTA ANTONELLA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7024/2023 depositato il 14/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RD00402-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RD00402-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RD00402-2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso
- l'avviso di accertamento n. TYS01RD00402/2023,
- relativo all'anno d'imposta 2017,
- per il recupero di tassazione utili extracontabili, derivanti dalla partecipazione societaria della Contribuente alla società “Società_1 SRLS”, c.f. P.IVA_1.
In dettaglio, nel 2017 la Contribuente era titolare del 100% delle quote della società Società_1 srls.
In data 05/04/2023 l'Ufficio Controlli della DP di Catania ha notificato alla Società_1 srls l'avviso di accertamento n. TYS03RD01248/2022, con cui ha accertato i ricavi del 2017 pari a € 199.981,00, con un conseguente maggior imponibile ai fini IRES pari a € 30.505,00.
L'avviso di accertamento n. TYS03RD01248/2022 è stato impugnato dalla società e risulta essere stato definito con sentenza n.7790-23 appellata il 5 luglio 2024
Sulla base delle risultanze dell'avviso di accertamento, emesso nei confronti della Società_1 srls, l'Ufficio Controlli di Catania ha accertato nei confronti della Sig.ra Ricorrente_1 un maggior reddito di capitale pari a
€ 17.736,00, come utile extracontabile percepito in qualità di unico socio della società. Di seguito si riporta il calcolo dei redditi di capitale accertati:
- Utili extracontabili accertati in capo alla società € 30.505,00;
- quota di partecipazione detenuta dalla contribuente 100%;
- percentuale di imponibilità (art. 47, co. 1 TUIR e art. 1, co. 1 D.M. 26/05/2017) 58,14%
- reddito di capitale imponibile in capo al socio € 17.736,00 (€ 30.505,00 x 58,14%).
In data 19/06/2023 il Contribuente ha notificato reclamo/ricorso avverso l'avviso di accertamento n.
TYS01RD00402/2023. Il procedimento di mediazione si è concluso con il diniego.
Ha dedotto:
1) Violazione del divieto di doppia presunzione.
2) Accertamento della socia fondato su un accertamento della società non ancora definitivo (atto impugnato).
3) Violazione dell'art. 5 ter, DLgs 218/1997, per omessa notifica dell'invito all'accertamento con adesione e del processo verbale redatto il 21/11/2017 dalla Gdf di Altamura. 4) Eccezioni relative alla fondatezza e legittimità dell'accertamento emesso nei confronti della società, già eccepite in sede di ricorso della società.
5) Violazione del divieto di doppia imposizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Catania, deducendo:
- l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 d.lgs. 546\1992;
- l'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio quanto segue.
L'avviso di accertamento n. TYS03RD01248/2022 è stato impugnato dalla società e risulta essere stato definito con sentenza n.7790-23 appellata il 5 luglio 2024.
Con memoria del 14.11.2025 AdE ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione con le spese a carico della parte che le abbia anticipate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, Sez. XV, definitivamente pronunciando in composizione collegiale sul ricorso, come in epigrafe proposto,
· dichiara cessata la materia del contendere.
· spese irripetibili.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della XV sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, 1.12.2025. Il Giudice relatore Il Presidente
NO AC FI SI