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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 313/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASTROVINCI DARIO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1229/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa - 91007400897
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO DI PA n. 29320249002179181 CONTRIBUTI CONS 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1829/2025 depositato il
24/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 22.04.2024 RN FR ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione
e Consorzio di Bonifica 10 avverso il sollecito di pagamento n. 29320249002179181 notificato l'11.03.2024
e relativo alla cartella di pagamento n. 293 2021 0117044758, notificata il 9.5.2023 e relativa a contributi consortili per l'anno 2016 e2018 per € 723.51.
La ricorrente deduceva l'illegittimità del sollecito impugnato per le seguenti motivazioni:1) Omessa notifica della cartella di pagamento;
2) Mancanza del presupposto impositivo. Chiedeva pertanto di ritenere e dichiarare l'illegittimità dell' atto impugnato per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, annullarlo. Con vittoria di spese e compensi.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 14.11.2024 chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.19, primo comma, del D.Lgs 546/92; di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art. 21 del D.Lgs 546/92; in via preliminare: di disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA ovvero, in via gradata, autorizzarne la chiamata in giudizio a cura di parte ricorrente e, in subordine, a onere dell'odierna deducente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. n. 112/1999, con salvezza dei termini di difesa della parte vocata in giudizio e rinvio dell'udienza di trattazione, prendendo atto, in ogni caso, della comunicazione, resa anche col fine di litis denuntiatio e di vocazione diretta in giudizio del predetto ente impositore laddove ne sussistano i termini, per come formulata dall'odierna esponente verso l'ente impositore sopra indicato;
nel merito: di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
di dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso da convenirsi in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che la Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.
Lgs. n. 546/1992.
Il Consorzio di Bonifica 10 non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e debba essere conseguentemente rigettato.
1. Il primo motivo di ricorso, afferente alla dedotta omessa notifica della cartella di pagamento, risulta infondato.
La resistente AdER ha prodotto la documentazione relativa alla notifica della propedeutica cartella di pagamento in data 09.05.2023 personalmente al ricorrente (v. doc. 1 relata di notifica all. alle controdeduzioni), neppure contestata dal ricorrente.
2.Il secondo motivo di ricorso, concernente l'eccepita mancanza del presupposto impositivo, risulta inammissibile.
La mancata impugnazione entro i termini di legge della presupposta cartella di pagamento rende inammissibile tale eccezione, attesa la cristallizzazione della relativa pretesa creditoria.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo in favore della resistente AdER costituita in giudizio, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa – sezione quarta –in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controparte costituita AdER le spese del giudizio, liquidate in € 220,80 per compensi, oltre accessori di legge ove dovuti. Così deciso in Siracusa in data
19.12.2025
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASTROVINCI DARIO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1229/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa - 91007400897
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO DI PA n. 29320249002179181 CONTRIBUTI CONS 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1829/2025 depositato il
24/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 22.04.2024 RN FR ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione
e Consorzio di Bonifica 10 avverso il sollecito di pagamento n. 29320249002179181 notificato l'11.03.2024
e relativo alla cartella di pagamento n. 293 2021 0117044758, notificata il 9.5.2023 e relativa a contributi consortili per l'anno 2016 e2018 per € 723.51.
La ricorrente deduceva l'illegittimità del sollecito impugnato per le seguenti motivazioni:1) Omessa notifica della cartella di pagamento;
2) Mancanza del presupposto impositivo. Chiedeva pertanto di ritenere e dichiarare l'illegittimità dell' atto impugnato per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, annullarlo. Con vittoria di spese e compensi.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 14.11.2024 chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.19, primo comma, del D.Lgs 546/92; di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art. 21 del D.Lgs 546/92; in via preliminare: di disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA ovvero, in via gradata, autorizzarne la chiamata in giudizio a cura di parte ricorrente e, in subordine, a onere dell'odierna deducente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. n. 112/1999, con salvezza dei termini di difesa della parte vocata in giudizio e rinvio dell'udienza di trattazione, prendendo atto, in ogni caso, della comunicazione, resa anche col fine di litis denuntiatio e di vocazione diretta in giudizio del predetto ente impositore laddove ne sussistano i termini, per come formulata dall'odierna esponente verso l'ente impositore sopra indicato;
nel merito: di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
di dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso da convenirsi in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che la Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.
Lgs. n. 546/1992.
Il Consorzio di Bonifica 10 non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e debba essere conseguentemente rigettato.
1. Il primo motivo di ricorso, afferente alla dedotta omessa notifica della cartella di pagamento, risulta infondato.
La resistente AdER ha prodotto la documentazione relativa alla notifica della propedeutica cartella di pagamento in data 09.05.2023 personalmente al ricorrente (v. doc. 1 relata di notifica all. alle controdeduzioni), neppure contestata dal ricorrente.
2.Il secondo motivo di ricorso, concernente l'eccepita mancanza del presupposto impositivo, risulta inammissibile.
La mancata impugnazione entro i termini di legge della presupposta cartella di pagamento rende inammissibile tale eccezione, attesa la cristallizzazione della relativa pretesa creditoria.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo in favore della resistente AdER costituita in giudizio, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa – sezione quarta –in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controparte costituita AdER le spese del giudizio, liquidate in € 220,80 per compensi, oltre accessori di legge ove dovuti. Così deciso in Siracusa in data
19.12.2025