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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/10/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2648/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2648/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri contratti atipici ” e vertente TRA (c.f. , con sede in Milano, Via G. C. Parte_1 P.IVA_1 Procaccini n. 48, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Bozzato (c.f. ) e Lorenzo Bianchi (c.f. C.F._1
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvio Tirelli (c.f. C.F._2
), in Villaricca, Via A. Gramsci n. 16, giusta procura in calce all'Atto di C.F._3 citazione;
Attore – convenuto in riconvenzionale E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 Curatore p.t. dr. dichiarato dal Tribunale di Avellino con sentenza n. 25/2020, Controparte_2 con sede in Mercogliano alla Via S. Modestino n.8, rappresentato e difeso, in virtù di autorizzazione del GD dr. del 15.07.2021, dall'Avv. Nicola De Girolamo (c.f. Per_1
), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Avellino al C.so C.F._4 Vittorio Emanuele n. 187, in virtù di procura alle liti allegata alla Comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuto – attore in riconvenzionale
Conclusioni: Per parte attrice: “richiamate le deduzioni, le conclusioni e le istanze formulate in atti da richiamate altresì le osservazioni critiche del Parte_1 Consulente Tecnico di parte LLC del 4.7.2024 sulla bozza della relazione peritale, contesta, per quanto di ragione e sulla base delle citate osservazioni critiche, le conclusioni formulate dal CTU con la relazione definitiva del 23.7.2024, conferma come segue le proprie CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - in via principale accertare e dichiarare l'inesistenza del credito rivendicato dal nei confronti della Controparte_3 società attrice per il complessivo importo di € 100.082,94, e in via subordinata, qualora dovesse essere accertata totalmente o parzialmente l'esistenza del credito, accertare e dichiarare che tale credito è stato generato da rapporti di finanziamento soci e come tale è allo stato inesigibile ex art. 2467 cod. civ.; - in ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale;
- con vittoria di spese e compensi legali per il giudizio, con accessori di legge”. Per parte convenuta: “si riporta ai propri scritti difensivi, documenti e verbali di causa, impugnando e contestando l'avverso dedotto, eccepito, richiesto e concluso in quanto inammissibile, nonché infondato in fatto e diritto. Il Controparte_4 alla luce della CTU redatta, CONCLUDE affinché l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, voglia: rigettare la domanda della attrice perché infondata in fatto e diritto;
in VIA RICONVENZIONALE: accertare e dichiarare che il Fall.to Parte_2
1
[...] R.G. n. 2648/2021
è creditore nei confronti della soc. Parte_3 Controparte_5 dell'importo di € 80.082,94, come accertato dalla CTU;
per l'effetto, condannare la società attrice al pagamento del detto importo di € 80.082,94, oltre interessi e rivalutazioni monetaria dal dì del pagamento ovvero, in subordine, dalla domanda, precisando in ogni caso che da tale ultimo termine il saggio degli interessi legali è quello prescritto dall'art. 1284, IV comma, c.p.c.; condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze di lite come per legge. Chiede, quindi, che la causa venga decisa e vengano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la società Parte_1 conveniva in giudizio il in persona del Curatore fallimentare, Controparte_1 esponendo, in sintesi: di svolgere attività commerciale nel settore commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti cosmetici e per la cura della persona, ed in particolare l'assunzione di mandati di rappresentanza, commissione e agenzia per la distribuzione degli stessi nei canali di riferimento;
che in data 07.06.2021 il Curatore del convenuto aveva inviato al CP_1 proprio Amministratore Unico una inspiegabile richiesta di pagamento di complessivi
€100.082,94, da effettuarsi entro cinque giorni, richiesta motivata con l'indicazione che
€20.000 rappresentavano un non meglio precisato credito della società fallita per finanziamenti effettuati e € 80.082,94 crediti commerciali risalenti al 31.12.2017; che essa svolgeva la propria attività in un settore diverso da quello del petrolio e non aveva mai avuto alcun rapporto commerciale con la società fallita, inoltre, dai propri atti societari non risultava alcun elemento che potesse giustificare un debito per il rimborso di un finanziamento concesso dalla società fallita;
che il riscontro richiesto con lettera dell'11.6.2021 non aveva avuto seguito. Parte attrice concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rejetta, così giudicare: - accertare e dichiarare l'inesistenza del credito rivendicato dal nei confronti della Controparte_1 società attrice per il complessivo importo di € 100.082,94, esposto dal suddetto nella CP_1 lettera del 7.6.2021 (cfr. doc. 2), tenendo la scrivente comunque indenne da ogni obbligazione di pagamento verso il;
- con vittoria di spese e compensi legali per il giudizio, con CP_1 accessori di legge”. In data 25/10/2021 si costituiva in giudizio la parte convenuta Controparte_1
a mezzo di “Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale”,
[...] evidenziando: di essere stata dichiarata fallita dal Tribunale di Avellino con sentenza n.25 depositata in data 15.07.2020; che dai libri e scritture contabili era emersa l'esistenza di un credito nei confronti della società attrice pari ad €100.082,94. Quindi la convenuta ricostruiva il credito e le vicende societarie, evidenziando, in sintesi, come la gestione concreta della e dei suoi soci di maggioranza - (80%) e Parte_1 Controparte_6 [...]
(10%) - fosse nelle mani della medesima persona, , che prendeva CP_7 Controparte_8 ogni decisione patrimoniale, societaria e finanziaria, ivi compresi i versamenti dei soci, gli importi ed il loro concreto utilizzo;
che dalle scritture contabili della società fallita risultavano i pagamenti effettuati a mezzo bonifico, in favore della società attrice, come specificamente elencati, risultando, quindi, dal 2011 al 2013, bonifici in favore della per euro Parte_1 313.097,58; che l'analisi delle scritture contabili della società fallita e dei bilanci della società attrice evidenziava che la avesse effettuato a titolo di finanziamento soci in Controparte_6 favore di il versamento della somma di € 170.000,00 e che per azzerare le perdite Pt_1 dell'anno 2011 avesse rinunciato alla quota di € 150.000,00, rimanendo creditrice del residuo importo di € 20.000,00; che risultava, altresì, che nell'anno 2013 avesse versato la somma totale di € 80.082,94 mediante n.3 bonifici - euro 22.000 in data 17.07.2013, euro 13.082,94 in data 16.08.2013, euro 45.000 in data 06.11.2013, pagamenti tutti privi di alcuna giustificazione e/o causale.
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La parte convenuta svolgeva, quindi, domanda riconvenzionale evidenziando: di avere versato, negli anni 2011, 2012 e 2013, in favore della attrice, l'importo complessivo di
€313.097,58 così diviso: € 170.000,00 a titolo di finanziamento fruttifero socio, € 63.014,64 a titolo di copertura perdite esercizio 2011, € 80.082,94 senza alcun giustificativo;
che, quanto alle somme versate a titolo di finanziamento fruttifero, le stesse erano state utilizzate per
€150.000,00 per azzerare le perdite della società risalenti all'anno 2011; per lo stesso motivo era stato utilizzato l'importo di € 63.014,64; a seguito del ripianamento delle perdite, il residuo importo versato dall'ex socio e non utilizzato, pari ad € 20.000,00, doveva essere rimborsato e/o restituito;
quanto alla somma di € 80.082,94, versata nell'anno 2013 mediante n.3 bonifici, la stessa risultava essere priva di alcun titolo giustificativo, per tale motivo, anche tale importo doveva essere rimborsato e/o restituito, se del caso anche a titolo di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. Parte convenuta concludeva chiedendo: “affinché l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, voglia: a) rigettare la domanda della attrice perché infondata in fatto e diritto;
b) in VIA RICONVENZIONALE: 1) accertare e dichiarare che il
[...] è creditore, per le suddette causali, nei confronti della soc. Parte_4 ell'importo di € 100.082,94; 2) per l'effetto, condannare Controparte_5 la società attrice al pagamento del detto importo di € 100.082,94, oltre interessi e rivalutazioni monetaria dal dì del pagamento ovvero, in subordine, dalla domanda. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”. La causa veniva istruita a mezzo di prove orali e C.t.u., nelle more assegnata alla scrivente e rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine assegnata a sentenza, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue. Come sopra esposto, la presente causa ha ad oggetto una azione di accertamento negativo del credito, intentata da parte dell'attrice, alla quale si è Parte_1 opposta la parte convenuta, specularmente spiegando Controparte_1 domanda riconvenzionale, chiedendo dichiarare essa stessa creditrice dell'importo di
€100.082,94 e condannare l'attrice al relativo pagamento. Vi è, anzitutto, da rilevare e sottolineare come la parte convenuta/attrice in riconvenzionale abbia poi provveduto ad una riduzione della domanda, in corso di causa, in ultimo nelle note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni chiedendo, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il Fall.to è creditore Parte_4 nei confronti della soc. ell'importo di € 80.082,94, come Controparte_5 accertato dalla CTU;
per l'effetto, condannare la società attrice al pagamento del detto importo di € 80.082,94, oltre interessi e rivalutazioni. In proposito ed in punto di diritto, è utile brevemente rammentare che la rinuncia ad una parte dell'originaria domanda rientri fra i poteri del difensore, quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate. Ciò posto, in ordine alla ripartizione degli oneri probatori ed in apertura di ragionamento, vi è da premettere che, per costante giurisprudenza, “Qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la statuizione della sentenza impugnata secondo cui gravava sull'attore, che aveva proposto domanda di accertamento negativo, l'onere di provare l'eccezione di inoperatività di un accordo posto dal convenuto a fondamento della sua domanda riconvenzionale, risolvendosi tale contestazione in un'ulteriore richiesta di accertamento negativo).” (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/09/2023, n.26916).
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E' poi noto che, ai sensi dell'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Quanto alla ripartizione degli oneri probatori, la giurisprudenza ha chiarito che “Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi.” (v. Cass. civ. n. 30713/2018), “In materia d'indebito oggettivo quando la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro, il convenuto è tenuto ad allegare e a provare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri.” (v. Cass. civile sez. II, 28/06/2017, n.16214), “Proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens".” (v. Cass. civile sez. VI, 26/05/2021, n.14428). Nel caso di specie l'attrice, a supporto della propria domanda di accertamento negativo del credito, ha allegato, oltre che Visura camerale e corrispondenza intercorsa tra le parti, i propri Bilanci degli anni 2014-2018 e dell'anno 2020 e la Scheda contabile LLC su conto Soci C/Finanziamenti al 31.12.2013. Dal canto proprio, la convenuta/attrice in riconvenzionale, a supporto della propria domanda di accertamento del credito e condanna alla restituzione, ha depositato, tra gli altri documenti, i bilanci degli anni 2011,2012, 2013,2015 e 2019 della e visura storica;
l'atto di cessione quote del 17.12.2015, prot. Controparte_5 n.345363/2015, l'atto di cessione quote del 12.02.2018; l'estratto libro giornale
[...] con evidenziati pagamenti effettuati nei confronti della CP_6 [...] negli anni 2011, 2012 e 2013, pag. 895 Libro Giornale Controparte_5 CP_6
pagg.1385 e 1386 Libro Giornale documentazione bancaria ed
[...] CP_1 Controparte_1 estratti conto. Alla luce di quanto versato in atti, può allora dirsi che la convenuta abbia dimostrato di avere effettuato, dal 2011 al 2013, bonifici, in favore della per un Parte_1 importo totale di €313.097,58 di cui €170.000,00 a titolo di finanziamento fruttifero socio, € 63.014,64 a titolo di copertura perdite esercizio 2011 e € 80.082,94, privi di causale. Nello specifico, nell'anno 2013, risulterebbe versata la somma di €80.082,94, mediante tre bonifici: di €22.000,00 in data 17.07.2013, di €13.082,94 in data 16.08.2013 e di €45.000,00 in data 06.11.2013, i quali effettivamente sono privi di una causale specifica (v. estratto conto Credito Bergamasco, alleg. memoria 183, VI comma n. 2 c.p.c. parte convenuta). La parte attrice, dal canto proprio, ha sostenuto che il credito del , se esistente, CP_1 sarebbe derivato da un rapporto di finanziamento soci ed ha quindi eccepito che l'intero asserito credito di complessivi €100.082,94 non sarebbe stato esigibile ai sensi dell'art. 2467 cod. civ., così facendo valere la regola della postergazione. La difesa del ha contro dedotto CP_1 che, invece, i versamenti sarebbero stati privi di giustificazione o causale, in quanto non effettuati né a titolo di finanziamento soci o di copertura delle perdite, atteso che la società attrice nell'anno 2012 aveva totalmente azzerato le perdite e da quel momento era stata sempre in utile ed in continua crescita, né a fronte di servizi o beni ricevuti, atteso che tra le parti in causa non vi era stato mai alcun rapporto commerciale.
Ciò posto, occorre anzitutto dare atto delle risultanze della prova orale espletata in corso di causa.
L'unico teste veniva escusso in qualità di dipendente della Società Testimone_1
dal 2015 e precisava di essere addetto alla contabilità. Egli confermava che, nel CP_5 Part corso del 2013, avesse versato a a titolo di finanziamento la Controparte_1 somma complessiva di € 80.082,94 tramite 3 bonifici rispettivamente di € 22.000 in data
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17.7.2013, di € 13.082,94 in data 16.8.2013 e di € 45.000,00 in data 6.11.2013, precisando che in contabilità fossero registrati i bonifici e confermava altresì che il finanziamento di € Part 80.082,94 effettuato da a favore di nel corso del 2013, unitamente Controparte_1 al residuo credito di € 20.000,00 della stessa per il medesimo titolo e ai versamenti degli altri soci effettuati nel 2013, avessero portato l'ammontare totale dei finanziamenti soci al Part 31.12.2013 a € 224.053,00, come risultante dalla nota integrativa al bilancio al 31.12.2013 e nella relativa scheda contabile (v. Verbale di udienza del 5/10/2023).
A ben vedere in proposito occorre considerare come il teste abbia potuto riferire sulla scorta di quanto risultante dalle scritture contabili della società attrice, documenti tuttavia oggetto di contestazione da parte della convenuta. Ai fini di una migliore comprensione della vicenda, involgendo peraltro essa profili di particolare tecnicità, appare, pertanto, necessario fare richiamo alle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio, espletata in corso di causa (v. Relazione depositata nel fascicolo telematico in data 23/7/2024).
Anzitutto, ricostruite le vicende relative alle due società ed ai rispettivi soci, il C.t.u. ha avuto cura di evidenziare che “Va rilevato che figura di rilievo nella Parte_1
amministratore unico e in passato presidente del CDA, nonché socio per una quota di
[...]
€24.500,00 (come da visura storica depositata al 17.03.2021) è la IG.ra . La Controparte_8 nominata signora ha inoltre rivestito cariche di rilievo anche nella odierna società convenuta. Infatti sin dal 19.11.2007 la IG.ra è stata amministratore della CP_8 Controparte_9 nonché procuratore generale, ed ha rivestito anche per un periodo la carica di amministratore unico fino alla data dell'11.07.2016. È di tutta evidenza il legame che vi è stato tra le due società, in particolare dalla data di costituzione della odierna attrice almeno fino al 17.12.2015 (data di cessione delle quote sopra riportate). Il detto legame non solo era partecipativo ma anche di controllo attraverso il management rappresentato dalla nominata IG.ra CP_8 Tuttavia, i detti legami afferiscono solo all'aspetto di partecipazione di capitali e non certo ai rapporti commerciali tra le stesse vista la completa diversità delle attività svolte e l'assenza, riscontrata dalla disamina dei documenti, di prestazioni di servizi o forniture tra le stesse (fatture, ddt, note di credito etc).”. All'esito dell'esame della documentazione allegata e segnatamente delle scritture contabili ed estratti conto bancari della allora Controparte_6 e, per la dei bilanci e relativi verbali di assemblea dei soci, nonché, Parte_1 la scheda contabile al 31.12.2013 denominata “SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)”, il C.t.u. accertava, dalla disamina del libro giornale depositato dalla parte convenuta, per il periodo 2011-2013 che la stessa aveva effettuato una serie di versamenti alla
[...] pari a complessive €313.097,58, tanto emergendo anche dall'estratto conto al Parte_1 31.12.2011 della Banca Popolare di Milano, depositato da parte convenuta, dal quale si evinceva il versamento effettuato a mezzo bonifico, con causale finanziamento soci, nel novembre 2011 di Euro 30.000,00, nonché l'estratto conto al 31.05.2012 di afferente CP_10 al versamento con bonifico, imputato a copertura perdite della per Parte_1 esercizio 2011, di €63.014,64; in merito ai versamenti effettuati dalla convenuta nell'anno 2011 pari a Euro 80.000,00, il C.t.u. riscontrava che essi fossero stati tutti imputati a
[...]
ugualmente, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012 erano stati effettuati Parte_6 altri tre versamenti per complessivi Euro 90.000,00 aventi sempre la natura di Finanziamento fruttifero soci. Ancora, dettagliatamente, il C.t.u. rappresentava che “i flussi di pagamento diretti alla parte attrice sono stati pertanto riscontrati con i dati evenienti dai Bilanci della Assume rilevante importanza il verbale di assemblea dei soci della Parte_1 del 22.06.2012, relativo all'approvazione del Bilancio 2011. In Parte_1 tale riunione i soci nel constatare la perdita complessiva per gli esercizi 2011 e 2012 di Euro 293.935,65 così costituita: Euro 39.565,32 esercizio 2010; Euro 254.370,33 esercizio 2011, e che gli stessi soci nel biennio 2011-2012, come risulta dal citato verbale, avevano: “effettuato a più riprese finanziamenti alla società ammontanti alla data odierna ad €216.500,00 e che in
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data 31 maggio 2012 il socio ha erogato la somma di €63.000,00 in conto Controparte_6 copertura perdite”, i soci stessi comunicavano “formale rinuncia alla restituzione dei finanziamenti sinora concessi alla società”. A fronte della rinuncia alla restituzione dei finanziamenti, nella predetta assemblea, veniva contestualmente costituita una apposita riserva del patrimonio netto denominata: “ex rinuncia finanziamento soci” di Euro 216.500,00. Inoltre, i soci deliberavano, mediante il totale utilizzo della citata riserva, di: azzerare la residua perdita dell'anno 2010 di Euro 39.565,32; coprire parzialmente la perdita dell'esercizio 2011 per l'importo di Euro 176.934,68. Infine, deliberavano di utilizzare un'altra riserva ovvero la riserva copertura perdite per ulteriori Euro 63.000,00 alla copertura della perdita dell'esercizio 2011, determinando quindi una perdita residua di 14.435,65 da rinviare all'esercizio successivo (2012).”. Pertanto il C.t.u. concludeva nel senso che “Appare del tutto evidente che la parte convenuta non può avere alcuna pretesa sui versamenti effettuati fino al 31.05.2012 per le ragioni su esposte.”.
Con riguardo poi ai crediti derivanti dai versamenti effettuati nell'anno 2013, il C.t.u.. invece, esponeva “Nel corso dell'anno 2013 i versamenti effettuati dalla allora CP_6 alla parte attrice, ammontano a complessivi Euro 80.082,94 così distinti: Euro 22.000,00
[...] in data 17.07.2013; Euro 13.082,94 in data 16.08.2013; Euro 45.000,00 in data 06.11.2013. Dalla disamina del libro giornale della è emerso che esse hanno la stessa Controparte_6 causale, del tutto generica, ovvero: “crediti luxury lab”. Tuttavia, risulta evidente, vista la precisione e la uniformità adottata nei precedenti versamenti effettuati dalla parte convenuta negli anni 2011 e 2012 nell'indicare la causale “finanziamento fruttifero”, con la sola diversa indicazione del versamento del 31.05.2012 imputato a “copertura perdite”, che detti versamenti non possano essere qualificati come finanziamenti da parte dei soci. Oltretutto, appare difficile desumere come sia sorto un credito vista l'assenza di rapporti commerciali documentati da fatture, parcelle o altri documenti giustificativi, vista pure la differente attività svolta dalle parti. Non risulta neppure di aiuto la scheda contabile depositata dalla parte attrice denominata “soci c\finanziamenti (infrutt.)” relativa al periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013. Il sopradetto partitario presenta un saldo iniziale pari a zero, e un'unica scrittura al 31.12.2013 la cui causale è “chiusura conti patrimoniali” in DARE pari a Euro 224.052,94. Del debito verso soci appostato nelle scritture contabili vi è riscontro anche nella nota integrativa del bilancio al 31.12.2013. Tuttavia il partitario esaminato nulla dice sulla movimentazione sul flusso finanziario dei versamenti dei soci ricevuti né quali soci abbiano effettuato i finanziamenti e quale importo e in che data sia stato versato. Ulteriore elemento che induce ad escludere la natura dei versamenti effettuati come finanziamento soci è stato riscontrato dalla scrivente dalla disamina dei bilanci della al Parte_1 31.12.2012 e al 31.12.2013. Ebbene, la nominata società ha conseguito un utile nell'esercizio 2012 di Euro 179 e nel 2013 un utile di Euro 9.922, per cui confrontando l'attivo circolante con le passività a breve, che, si precisa, evidenzia equilibrio finanziario ovvero la capacità dell'azienda di far fronte agli impegni a breve termine attraverso l'utilizzo del capitale circolante, si riscontra un notevole miglioramento nel 2013 tale da non configurare, nel periodo in esame, una difficoltà finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un finanziamento da parte dei soci così come prescritto dalla legge. Dunque, la situazione economico-finanziaria della società è sicuramente migliorata nel corso degli esercizi successivi fino al 31.12.2020, come dai bilanci depositati ed esaminati dal CTU. Nell'ultimo bilancio esaminato dell'anno 2020 la scrivente ha riscontrato un utile di esercizio pari a Euro 99.817, disponibilità liquide pari a Euro 381.086 e un buon equilibrio finanziario.”. Pertanto, il C.t.u. concludeva nel senso che “Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, in definitiva, il ha un credito nei confronti della società attrice la Controparte_1 di Euro 80.082,94.”. Parte_1
A tali conclusioni questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un percorso argomentativo
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lineare, fondato su analisi della documentazione in atti ed avendo pure l'Ausiliario d'ufficio replicato in modo esauriente alle osservazioni critiche mosse dai Consulenti tecnici di parte.
Segnatamente il punto maggiormente controverso attiene all'importo di €80.092,84, ovvero i versamenti effettuati nell'anno 2013 dalla parte convenuta, imputati e registrati come
“crediti”, laddove, secondo parte attrice, essi sarebbero da qualificarsi come “finanziamento soci” non restituibili.
In proposito, come sopra detto, l'Ausiliario d'ufficio ha fondato le proprie conclusioni su tale voce sulla scorta di un argomento di tipo testuale, ma anche logico, relativo alla causale di crediti piuttosto che di finanziamento, ma anche su argomenti di natura contabile relativi all'assenza di motivazione dei versamenti per via della constatazione dell'assenza di rapporti commerciali tra le società, nel periodo cui essi si riferiscono. Difatti, il C.t.u. ha ben rappresentato che i legami tra la società attrice e la (oggi la decotta Controparte_9 CP_1
“afferiscono solo all'aspetto di partecipazione di capitali e non certo ai rapporti
[...] commerciali tra le stesse vista la completa diversità delle attività svolte e l'assenza, riscontrata dalla disamina dei documenti, di prestazione di servizi o forniture tra le stesse (fatture, ddt, note di credito, etc)” (v. Relazione CTU pag. 10). Inoltre, in replica alle osservazioni del Ctp, il Ctu ribadiva, quali ulteriori fonti di convincimento di natura contabile, che “il partitario esaminato nulla espone sulla movimentazione del flusso finanziario dei versamenti dei soci ricevuti, né tantomeno riporta quali soci abbiano effettuato i finanziamenti e quale importo e in che data sia stato versato.” e che la disamina dei bilanci fino all'anno 2020 evidenziasse gli utili d'esercizio conseguiti ed il conseguente equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della odierna attrice (v. pag. 16 Relazione cit.), così escludendo la necessità di intervento di un finanziamento da parte dei soci.
Dunque, deve concordarsi con le conclusioni della Ctu secondo cui “il CP_1 ha un credito nei confronti della società attrice la Controparte_1 [...] di €80.082,94 e che detto credito non rientra nella fattispecie di Parte_1
“Finanziamento soci”.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della parte convenuta, va accertato che il sia creditore nei confronti della Controparte_1 Parte_3 soc. dell'importo di €80.082,94, per l'effetto, va disposta la condanna Parte_1 della società attrice alla restituzione del detto importo di €80.082,94, non avendo essa adeguatamente fornito la prova della giusta causa del pagamento e dell'esistenza di un titolo in forza del quale sia legittimata a trattenere la somma ricevuta.
Quanto agli interessi, va rammentato che ancora l'art. 2033 c.c. stabilisce che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Nel caso che ci occupa, va esclusa la mala fede del ricevente, non risultando in alcun modo che abbia richiesto o agevolato o indotto in errore la controparte in ordine al pagamento.
Pertanto, la società l. è obbligata alla ripetizione, in favore di Controparte_11
della somma di €80.082,94, oltre interessi legali, a decorrere Controparte_4 dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Circa il restante importo di €20.000,00, si è già sopra esposto che esso è da considerarsi come oggetto di rinuncia da parte della convenuta. Si tratta di una ipotesi di rinuncia ad una parte della domanda che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, è espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate e, distinguendosi dalla rinunzia agli atti del giudizio, non richiede, come quest'ultima, l'osservanza di forme rigorose (così, ex multis, Cass., 24 settembre 2013 n. 21848) e non deve essere accettata dalla controparte. Detta rinuncia consiste in un atto negoziale, idoneo ad incidere sul diritto sostanziale fatto valere in giudizio e, in quanto tale, conduce al rigetto nel merito della domanda (Cass., 18255/04; 4505/01), in parte qua. Peraltro
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ed in ogni caso, la debenza di tale somma è stata comunque esclusa dagli accertamenti compiuti dal C.t.u. e già sopra riportati.
In conclusione, le domande di parte attrice e di parte convenuta vanno parzialmente accolte, ciascuna per quanto di ragione.
La parziale reciproca soccombenza e la peculiarità della fattispecie, necessitante specifici approfondimenti tecnici, giustificano, a parere del Tribunale la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, anche a mente dell'esegesi secondo cui "La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo" (Cass. 21/10/2009 n. 22381). La restante metà, in ragione della parziale soccombenza, si pone a carico della parte attrice. La liquidazione si effettua d'ufficio, come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. vigente, tenuto conto del valore del decisum, dell'oggetto, delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente espletate (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria).
Sulle spese della C.t.u., già liquidate in favore dell'Ausiliario con separato decreto, parimenti si provvede come da dispositivo, ponendole, nei rapporti interni tra le parti, a carico di entrambe in pari quota, trattandosi di spese sostenute nell'interesse generale di giustizia e nell'interesse comune delle parti (v. Cass. civile sez. I, 10/06/2020, n.11068).
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. In parziale accoglimento della domanda di parte attrice, accerta e dichiara l'inesistenza del credito rivendicato dal nei Controparte_1 confronti della società attrice per l'importo di €20.000,00.
2. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della parte convenuta accerta e dichiara che il Controparte_1 Controparte_1 è creditore nei confronti della soc.
[...] Parte_1 dell'importo di €80.082,94;
3. per l'effetto, condanna la società attrice in persona del Parte_1 legale rappr.te p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1 del detto importo di €80.082,94, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
4. Rigetta, per le restanti parti, la domanda principale di parte attrice e la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
5. Compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà e condanna la società attrice in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento, Parte_1 in favore di della restante metà che si liquida in Controparte_1
€379,50 per esborsi e €7.050,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
6. Pone, definitivamente nei rapporti interni tra le parti, le spese della C.t.u., come liquidate con decreto del 19/09/2024, a carico di entrambe le parti in pari quota. Così deciso in data 30 ottobre 2025. Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2648/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri contratti atipici ” e vertente TRA (c.f. , con sede in Milano, Via G. C. Parte_1 P.IVA_1 Procaccini n. 48, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Bozzato (c.f. ) e Lorenzo Bianchi (c.f. C.F._1
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvio Tirelli (c.f. C.F._2
), in Villaricca, Via A. Gramsci n. 16, giusta procura in calce all'Atto di C.F._3 citazione;
Attore – convenuto in riconvenzionale E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 Curatore p.t. dr. dichiarato dal Tribunale di Avellino con sentenza n. 25/2020, Controparte_2 con sede in Mercogliano alla Via S. Modestino n.8, rappresentato e difeso, in virtù di autorizzazione del GD dr. del 15.07.2021, dall'Avv. Nicola De Girolamo (c.f. Per_1
), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Avellino al C.so C.F._4 Vittorio Emanuele n. 187, in virtù di procura alle liti allegata alla Comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuto – attore in riconvenzionale
Conclusioni: Per parte attrice: “richiamate le deduzioni, le conclusioni e le istanze formulate in atti da richiamate altresì le osservazioni critiche del Parte_1 Consulente Tecnico di parte LLC del 4.7.2024 sulla bozza della relazione peritale, contesta, per quanto di ragione e sulla base delle citate osservazioni critiche, le conclusioni formulate dal CTU con la relazione definitiva del 23.7.2024, conferma come segue le proprie CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - in via principale accertare e dichiarare l'inesistenza del credito rivendicato dal nei confronti della Controparte_3 società attrice per il complessivo importo di € 100.082,94, e in via subordinata, qualora dovesse essere accertata totalmente o parzialmente l'esistenza del credito, accertare e dichiarare che tale credito è stato generato da rapporti di finanziamento soci e come tale è allo stato inesigibile ex art. 2467 cod. civ.; - in ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale;
- con vittoria di spese e compensi legali per il giudizio, con accessori di legge”. Per parte convenuta: “si riporta ai propri scritti difensivi, documenti e verbali di causa, impugnando e contestando l'avverso dedotto, eccepito, richiesto e concluso in quanto inammissibile, nonché infondato in fatto e diritto. Il Controparte_4 alla luce della CTU redatta, CONCLUDE affinché l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, voglia: rigettare la domanda della attrice perché infondata in fatto e diritto;
in VIA RICONVENZIONALE: accertare e dichiarare che il Fall.to Parte_2
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[...] R.G. n. 2648/2021
è creditore nei confronti della soc. Parte_3 Controparte_5 dell'importo di € 80.082,94, come accertato dalla CTU;
per l'effetto, condannare la società attrice al pagamento del detto importo di € 80.082,94, oltre interessi e rivalutazioni monetaria dal dì del pagamento ovvero, in subordine, dalla domanda, precisando in ogni caso che da tale ultimo termine il saggio degli interessi legali è quello prescritto dall'art. 1284, IV comma, c.p.c.; condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze di lite come per legge. Chiede, quindi, che la causa venga decisa e vengano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la società Parte_1 conveniva in giudizio il in persona del Curatore fallimentare, Controparte_1 esponendo, in sintesi: di svolgere attività commerciale nel settore commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti cosmetici e per la cura della persona, ed in particolare l'assunzione di mandati di rappresentanza, commissione e agenzia per la distribuzione degli stessi nei canali di riferimento;
che in data 07.06.2021 il Curatore del convenuto aveva inviato al CP_1 proprio Amministratore Unico una inspiegabile richiesta di pagamento di complessivi
€100.082,94, da effettuarsi entro cinque giorni, richiesta motivata con l'indicazione che
€20.000 rappresentavano un non meglio precisato credito della società fallita per finanziamenti effettuati e € 80.082,94 crediti commerciali risalenti al 31.12.2017; che essa svolgeva la propria attività in un settore diverso da quello del petrolio e non aveva mai avuto alcun rapporto commerciale con la società fallita, inoltre, dai propri atti societari non risultava alcun elemento che potesse giustificare un debito per il rimborso di un finanziamento concesso dalla società fallita;
che il riscontro richiesto con lettera dell'11.6.2021 non aveva avuto seguito. Parte attrice concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rejetta, così giudicare: - accertare e dichiarare l'inesistenza del credito rivendicato dal nei confronti della Controparte_1 società attrice per il complessivo importo di € 100.082,94, esposto dal suddetto nella CP_1 lettera del 7.6.2021 (cfr. doc. 2), tenendo la scrivente comunque indenne da ogni obbligazione di pagamento verso il;
- con vittoria di spese e compensi legali per il giudizio, con CP_1 accessori di legge”. In data 25/10/2021 si costituiva in giudizio la parte convenuta Controparte_1
a mezzo di “Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale”,
[...] evidenziando: di essere stata dichiarata fallita dal Tribunale di Avellino con sentenza n.25 depositata in data 15.07.2020; che dai libri e scritture contabili era emersa l'esistenza di un credito nei confronti della società attrice pari ad €100.082,94. Quindi la convenuta ricostruiva il credito e le vicende societarie, evidenziando, in sintesi, come la gestione concreta della e dei suoi soci di maggioranza - (80%) e Parte_1 Controparte_6 [...]
(10%) - fosse nelle mani della medesima persona, , che prendeva CP_7 Controparte_8 ogni decisione patrimoniale, societaria e finanziaria, ivi compresi i versamenti dei soci, gli importi ed il loro concreto utilizzo;
che dalle scritture contabili della società fallita risultavano i pagamenti effettuati a mezzo bonifico, in favore della società attrice, come specificamente elencati, risultando, quindi, dal 2011 al 2013, bonifici in favore della per euro Parte_1 313.097,58; che l'analisi delle scritture contabili della società fallita e dei bilanci della società attrice evidenziava che la avesse effettuato a titolo di finanziamento soci in Controparte_6 favore di il versamento della somma di € 170.000,00 e che per azzerare le perdite Pt_1 dell'anno 2011 avesse rinunciato alla quota di € 150.000,00, rimanendo creditrice del residuo importo di € 20.000,00; che risultava, altresì, che nell'anno 2013 avesse versato la somma totale di € 80.082,94 mediante n.3 bonifici - euro 22.000 in data 17.07.2013, euro 13.082,94 in data 16.08.2013, euro 45.000 in data 06.11.2013, pagamenti tutti privi di alcuna giustificazione e/o causale.
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La parte convenuta svolgeva, quindi, domanda riconvenzionale evidenziando: di avere versato, negli anni 2011, 2012 e 2013, in favore della attrice, l'importo complessivo di
€313.097,58 così diviso: € 170.000,00 a titolo di finanziamento fruttifero socio, € 63.014,64 a titolo di copertura perdite esercizio 2011, € 80.082,94 senza alcun giustificativo;
che, quanto alle somme versate a titolo di finanziamento fruttifero, le stesse erano state utilizzate per
€150.000,00 per azzerare le perdite della società risalenti all'anno 2011; per lo stesso motivo era stato utilizzato l'importo di € 63.014,64; a seguito del ripianamento delle perdite, il residuo importo versato dall'ex socio e non utilizzato, pari ad € 20.000,00, doveva essere rimborsato e/o restituito;
quanto alla somma di € 80.082,94, versata nell'anno 2013 mediante n.3 bonifici, la stessa risultava essere priva di alcun titolo giustificativo, per tale motivo, anche tale importo doveva essere rimborsato e/o restituito, se del caso anche a titolo di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. Parte convenuta concludeva chiedendo: “affinché l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, voglia: a) rigettare la domanda della attrice perché infondata in fatto e diritto;
b) in VIA RICONVENZIONALE: 1) accertare e dichiarare che il
[...] è creditore, per le suddette causali, nei confronti della soc. Parte_4 ell'importo di € 100.082,94; 2) per l'effetto, condannare Controparte_5 la società attrice al pagamento del detto importo di € 100.082,94, oltre interessi e rivalutazioni monetaria dal dì del pagamento ovvero, in subordine, dalla domanda. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”. La causa veniva istruita a mezzo di prove orali e C.t.u., nelle more assegnata alla scrivente e rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine assegnata a sentenza, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue. Come sopra esposto, la presente causa ha ad oggetto una azione di accertamento negativo del credito, intentata da parte dell'attrice, alla quale si è Parte_1 opposta la parte convenuta, specularmente spiegando Controparte_1 domanda riconvenzionale, chiedendo dichiarare essa stessa creditrice dell'importo di
€100.082,94 e condannare l'attrice al relativo pagamento. Vi è, anzitutto, da rilevare e sottolineare come la parte convenuta/attrice in riconvenzionale abbia poi provveduto ad una riduzione della domanda, in corso di causa, in ultimo nelle note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni chiedendo, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il Fall.to è creditore Parte_4 nei confronti della soc. ell'importo di € 80.082,94, come Controparte_5 accertato dalla CTU;
per l'effetto, condannare la società attrice al pagamento del detto importo di € 80.082,94, oltre interessi e rivalutazioni. In proposito ed in punto di diritto, è utile brevemente rammentare che la rinuncia ad una parte dell'originaria domanda rientri fra i poteri del difensore, quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate. Ciò posto, in ordine alla ripartizione degli oneri probatori ed in apertura di ragionamento, vi è da premettere che, per costante giurisprudenza, “Qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la statuizione della sentenza impugnata secondo cui gravava sull'attore, che aveva proposto domanda di accertamento negativo, l'onere di provare l'eccezione di inoperatività di un accordo posto dal convenuto a fondamento della sua domanda riconvenzionale, risolvendosi tale contestazione in un'ulteriore richiesta di accertamento negativo).” (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/09/2023, n.26916).
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E' poi noto che, ai sensi dell'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Quanto alla ripartizione degli oneri probatori, la giurisprudenza ha chiarito che “Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi.” (v. Cass. civ. n. 30713/2018), “In materia d'indebito oggettivo quando la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro, il convenuto è tenuto ad allegare e a provare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri.” (v. Cass. civile sez. II, 28/06/2017, n.16214), “Proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens".” (v. Cass. civile sez. VI, 26/05/2021, n.14428). Nel caso di specie l'attrice, a supporto della propria domanda di accertamento negativo del credito, ha allegato, oltre che Visura camerale e corrispondenza intercorsa tra le parti, i propri Bilanci degli anni 2014-2018 e dell'anno 2020 e la Scheda contabile LLC su conto Soci C/Finanziamenti al 31.12.2013. Dal canto proprio, la convenuta/attrice in riconvenzionale, a supporto della propria domanda di accertamento del credito e condanna alla restituzione, ha depositato, tra gli altri documenti, i bilanci degli anni 2011,2012, 2013,2015 e 2019 della e visura storica;
l'atto di cessione quote del 17.12.2015, prot. Controparte_5 n.345363/2015, l'atto di cessione quote del 12.02.2018; l'estratto libro giornale
[...] con evidenziati pagamenti effettuati nei confronti della CP_6 [...] negli anni 2011, 2012 e 2013, pag. 895 Libro Giornale Controparte_5 CP_6
pagg.1385 e 1386 Libro Giornale documentazione bancaria ed
[...] CP_1 Controparte_1 estratti conto. Alla luce di quanto versato in atti, può allora dirsi che la convenuta abbia dimostrato di avere effettuato, dal 2011 al 2013, bonifici, in favore della per un Parte_1 importo totale di €313.097,58 di cui €170.000,00 a titolo di finanziamento fruttifero socio, € 63.014,64 a titolo di copertura perdite esercizio 2011 e € 80.082,94, privi di causale. Nello specifico, nell'anno 2013, risulterebbe versata la somma di €80.082,94, mediante tre bonifici: di €22.000,00 in data 17.07.2013, di €13.082,94 in data 16.08.2013 e di €45.000,00 in data 06.11.2013, i quali effettivamente sono privi di una causale specifica (v. estratto conto Credito Bergamasco, alleg. memoria 183, VI comma n. 2 c.p.c. parte convenuta). La parte attrice, dal canto proprio, ha sostenuto che il credito del , se esistente, CP_1 sarebbe derivato da un rapporto di finanziamento soci ed ha quindi eccepito che l'intero asserito credito di complessivi €100.082,94 non sarebbe stato esigibile ai sensi dell'art. 2467 cod. civ., così facendo valere la regola della postergazione. La difesa del ha contro dedotto CP_1 che, invece, i versamenti sarebbero stati privi di giustificazione o causale, in quanto non effettuati né a titolo di finanziamento soci o di copertura delle perdite, atteso che la società attrice nell'anno 2012 aveva totalmente azzerato le perdite e da quel momento era stata sempre in utile ed in continua crescita, né a fronte di servizi o beni ricevuti, atteso che tra le parti in causa non vi era stato mai alcun rapporto commerciale.
Ciò posto, occorre anzitutto dare atto delle risultanze della prova orale espletata in corso di causa.
L'unico teste veniva escusso in qualità di dipendente della Società Testimone_1
dal 2015 e precisava di essere addetto alla contabilità. Egli confermava che, nel CP_5 Part corso del 2013, avesse versato a a titolo di finanziamento la Controparte_1 somma complessiva di € 80.082,94 tramite 3 bonifici rispettivamente di € 22.000 in data
4 R.G. n. 2648/2021
17.7.2013, di € 13.082,94 in data 16.8.2013 e di € 45.000,00 in data 6.11.2013, precisando che in contabilità fossero registrati i bonifici e confermava altresì che il finanziamento di € Part 80.082,94 effettuato da a favore di nel corso del 2013, unitamente Controparte_1 al residuo credito di € 20.000,00 della stessa per il medesimo titolo e ai versamenti degli altri soci effettuati nel 2013, avessero portato l'ammontare totale dei finanziamenti soci al Part 31.12.2013 a € 224.053,00, come risultante dalla nota integrativa al bilancio al 31.12.2013 e nella relativa scheda contabile (v. Verbale di udienza del 5/10/2023).
A ben vedere in proposito occorre considerare come il teste abbia potuto riferire sulla scorta di quanto risultante dalle scritture contabili della società attrice, documenti tuttavia oggetto di contestazione da parte della convenuta. Ai fini di una migliore comprensione della vicenda, involgendo peraltro essa profili di particolare tecnicità, appare, pertanto, necessario fare richiamo alle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio, espletata in corso di causa (v. Relazione depositata nel fascicolo telematico in data 23/7/2024).
Anzitutto, ricostruite le vicende relative alle due società ed ai rispettivi soci, il C.t.u. ha avuto cura di evidenziare che “Va rilevato che figura di rilievo nella Parte_1
amministratore unico e in passato presidente del CDA, nonché socio per una quota di
[...]
€24.500,00 (come da visura storica depositata al 17.03.2021) è la IG.ra . La Controparte_8 nominata signora ha inoltre rivestito cariche di rilievo anche nella odierna società convenuta. Infatti sin dal 19.11.2007 la IG.ra è stata amministratore della CP_8 Controparte_9 nonché procuratore generale, ed ha rivestito anche per un periodo la carica di amministratore unico fino alla data dell'11.07.2016. È di tutta evidenza il legame che vi è stato tra le due società, in particolare dalla data di costituzione della odierna attrice almeno fino al 17.12.2015 (data di cessione delle quote sopra riportate). Il detto legame non solo era partecipativo ma anche di controllo attraverso il management rappresentato dalla nominata IG.ra CP_8 Tuttavia, i detti legami afferiscono solo all'aspetto di partecipazione di capitali e non certo ai rapporti commerciali tra le stesse vista la completa diversità delle attività svolte e l'assenza, riscontrata dalla disamina dei documenti, di prestazioni di servizi o forniture tra le stesse (fatture, ddt, note di credito etc).”. All'esito dell'esame della documentazione allegata e segnatamente delle scritture contabili ed estratti conto bancari della allora Controparte_6 e, per la dei bilanci e relativi verbali di assemblea dei soci, nonché, Parte_1 la scheda contabile al 31.12.2013 denominata “SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)”, il C.t.u. accertava, dalla disamina del libro giornale depositato dalla parte convenuta, per il periodo 2011-2013 che la stessa aveva effettuato una serie di versamenti alla
[...] pari a complessive €313.097,58, tanto emergendo anche dall'estratto conto al Parte_1 31.12.2011 della Banca Popolare di Milano, depositato da parte convenuta, dal quale si evinceva il versamento effettuato a mezzo bonifico, con causale finanziamento soci, nel novembre 2011 di Euro 30.000,00, nonché l'estratto conto al 31.05.2012 di afferente CP_10 al versamento con bonifico, imputato a copertura perdite della per Parte_1 esercizio 2011, di €63.014,64; in merito ai versamenti effettuati dalla convenuta nell'anno 2011 pari a Euro 80.000,00, il C.t.u. riscontrava che essi fossero stati tutti imputati a
[...]
ugualmente, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012 erano stati effettuati Parte_6 altri tre versamenti per complessivi Euro 90.000,00 aventi sempre la natura di Finanziamento fruttifero soci. Ancora, dettagliatamente, il C.t.u. rappresentava che “i flussi di pagamento diretti alla parte attrice sono stati pertanto riscontrati con i dati evenienti dai Bilanci della Assume rilevante importanza il verbale di assemblea dei soci della Parte_1 del 22.06.2012, relativo all'approvazione del Bilancio 2011. In Parte_1 tale riunione i soci nel constatare la perdita complessiva per gli esercizi 2011 e 2012 di Euro 293.935,65 così costituita: Euro 39.565,32 esercizio 2010; Euro 254.370,33 esercizio 2011, e che gli stessi soci nel biennio 2011-2012, come risulta dal citato verbale, avevano: “effettuato a più riprese finanziamenti alla società ammontanti alla data odierna ad €216.500,00 e che in
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data 31 maggio 2012 il socio ha erogato la somma di €63.000,00 in conto Controparte_6 copertura perdite”, i soci stessi comunicavano “formale rinuncia alla restituzione dei finanziamenti sinora concessi alla società”. A fronte della rinuncia alla restituzione dei finanziamenti, nella predetta assemblea, veniva contestualmente costituita una apposita riserva del patrimonio netto denominata: “ex rinuncia finanziamento soci” di Euro 216.500,00. Inoltre, i soci deliberavano, mediante il totale utilizzo della citata riserva, di: azzerare la residua perdita dell'anno 2010 di Euro 39.565,32; coprire parzialmente la perdita dell'esercizio 2011 per l'importo di Euro 176.934,68. Infine, deliberavano di utilizzare un'altra riserva ovvero la riserva copertura perdite per ulteriori Euro 63.000,00 alla copertura della perdita dell'esercizio 2011, determinando quindi una perdita residua di 14.435,65 da rinviare all'esercizio successivo (2012).”. Pertanto il C.t.u. concludeva nel senso che “Appare del tutto evidente che la parte convenuta non può avere alcuna pretesa sui versamenti effettuati fino al 31.05.2012 per le ragioni su esposte.”.
Con riguardo poi ai crediti derivanti dai versamenti effettuati nell'anno 2013, il C.t.u.. invece, esponeva “Nel corso dell'anno 2013 i versamenti effettuati dalla allora CP_6 alla parte attrice, ammontano a complessivi Euro 80.082,94 così distinti: Euro 22.000,00
[...] in data 17.07.2013; Euro 13.082,94 in data 16.08.2013; Euro 45.000,00 in data 06.11.2013. Dalla disamina del libro giornale della è emerso che esse hanno la stessa Controparte_6 causale, del tutto generica, ovvero: “crediti luxury lab”. Tuttavia, risulta evidente, vista la precisione e la uniformità adottata nei precedenti versamenti effettuati dalla parte convenuta negli anni 2011 e 2012 nell'indicare la causale “finanziamento fruttifero”, con la sola diversa indicazione del versamento del 31.05.2012 imputato a “copertura perdite”, che detti versamenti non possano essere qualificati come finanziamenti da parte dei soci. Oltretutto, appare difficile desumere come sia sorto un credito vista l'assenza di rapporti commerciali documentati da fatture, parcelle o altri documenti giustificativi, vista pure la differente attività svolta dalle parti. Non risulta neppure di aiuto la scheda contabile depositata dalla parte attrice denominata “soci c\finanziamenti (infrutt.)” relativa al periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013. Il sopradetto partitario presenta un saldo iniziale pari a zero, e un'unica scrittura al 31.12.2013 la cui causale è “chiusura conti patrimoniali” in DARE pari a Euro 224.052,94. Del debito verso soci appostato nelle scritture contabili vi è riscontro anche nella nota integrativa del bilancio al 31.12.2013. Tuttavia il partitario esaminato nulla dice sulla movimentazione sul flusso finanziario dei versamenti dei soci ricevuti né quali soci abbiano effettuato i finanziamenti e quale importo e in che data sia stato versato. Ulteriore elemento che induce ad escludere la natura dei versamenti effettuati come finanziamento soci è stato riscontrato dalla scrivente dalla disamina dei bilanci della al Parte_1 31.12.2012 e al 31.12.2013. Ebbene, la nominata società ha conseguito un utile nell'esercizio 2012 di Euro 179 e nel 2013 un utile di Euro 9.922, per cui confrontando l'attivo circolante con le passività a breve, che, si precisa, evidenzia equilibrio finanziario ovvero la capacità dell'azienda di far fronte agli impegni a breve termine attraverso l'utilizzo del capitale circolante, si riscontra un notevole miglioramento nel 2013 tale da non configurare, nel periodo in esame, una difficoltà finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un finanziamento da parte dei soci così come prescritto dalla legge. Dunque, la situazione economico-finanziaria della società è sicuramente migliorata nel corso degli esercizi successivi fino al 31.12.2020, come dai bilanci depositati ed esaminati dal CTU. Nell'ultimo bilancio esaminato dell'anno 2020 la scrivente ha riscontrato un utile di esercizio pari a Euro 99.817, disponibilità liquide pari a Euro 381.086 e un buon equilibrio finanziario.”. Pertanto, il C.t.u. concludeva nel senso che “Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, in definitiva, il ha un credito nei confronti della società attrice la Controparte_1 di Euro 80.082,94.”. Parte_1
A tali conclusioni questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un percorso argomentativo
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lineare, fondato su analisi della documentazione in atti ed avendo pure l'Ausiliario d'ufficio replicato in modo esauriente alle osservazioni critiche mosse dai Consulenti tecnici di parte.
Segnatamente il punto maggiormente controverso attiene all'importo di €80.092,84, ovvero i versamenti effettuati nell'anno 2013 dalla parte convenuta, imputati e registrati come
“crediti”, laddove, secondo parte attrice, essi sarebbero da qualificarsi come “finanziamento soci” non restituibili.
In proposito, come sopra detto, l'Ausiliario d'ufficio ha fondato le proprie conclusioni su tale voce sulla scorta di un argomento di tipo testuale, ma anche logico, relativo alla causale di crediti piuttosto che di finanziamento, ma anche su argomenti di natura contabile relativi all'assenza di motivazione dei versamenti per via della constatazione dell'assenza di rapporti commerciali tra le società, nel periodo cui essi si riferiscono. Difatti, il C.t.u. ha ben rappresentato che i legami tra la società attrice e la (oggi la decotta Controparte_9 CP_1
“afferiscono solo all'aspetto di partecipazione di capitali e non certo ai rapporti
[...] commerciali tra le stesse vista la completa diversità delle attività svolte e l'assenza, riscontrata dalla disamina dei documenti, di prestazione di servizi o forniture tra le stesse (fatture, ddt, note di credito, etc)” (v. Relazione CTU pag. 10). Inoltre, in replica alle osservazioni del Ctp, il Ctu ribadiva, quali ulteriori fonti di convincimento di natura contabile, che “il partitario esaminato nulla espone sulla movimentazione del flusso finanziario dei versamenti dei soci ricevuti, né tantomeno riporta quali soci abbiano effettuato i finanziamenti e quale importo e in che data sia stato versato.” e che la disamina dei bilanci fino all'anno 2020 evidenziasse gli utili d'esercizio conseguiti ed il conseguente equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della odierna attrice (v. pag. 16 Relazione cit.), così escludendo la necessità di intervento di un finanziamento da parte dei soci.
Dunque, deve concordarsi con le conclusioni della Ctu secondo cui “il CP_1 ha un credito nei confronti della società attrice la Controparte_1 [...] di €80.082,94 e che detto credito non rientra nella fattispecie di Parte_1
“Finanziamento soci”.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della parte convenuta, va accertato che il sia creditore nei confronti della Controparte_1 Parte_3 soc. dell'importo di €80.082,94, per l'effetto, va disposta la condanna Parte_1 della società attrice alla restituzione del detto importo di €80.082,94, non avendo essa adeguatamente fornito la prova della giusta causa del pagamento e dell'esistenza di un titolo in forza del quale sia legittimata a trattenere la somma ricevuta.
Quanto agli interessi, va rammentato che ancora l'art. 2033 c.c. stabilisce che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Nel caso che ci occupa, va esclusa la mala fede del ricevente, non risultando in alcun modo che abbia richiesto o agevolato o indotto in errore la controparte in ordine al pagamento.
Pertanto, la società l. è obbligata alla ripetizione, in favore di Controparte_11
della somma di €80.082,94, oltre interessi legali, a decorrere Controparte_4 dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Circa il restante importo di €20.000,00, si è già sopra esposto che esso è da considerarsi come oggetto di rinuncia da parte della convenuta. Si tratta di una ipotesi di rinuncia ad una parte della domanda che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, è espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate e, distinguendosi dalla rinunzia agli atti del giudizio, non richiede, come quest'ultima, l'osservanza di forme rigorose (così, ex multis, Cass., 24 settembre 2013 n. 21848) e non deve essere accettata dalla controparte. Detta rinuncia consiste in un atto negoziale, idoneo ad incidere sul diritto sostanziale fatto valere in giudizio e, in quanto tale, conduce al rigetto nel merito della domanda (Cass., 18255/04; 4505/01), in parte qua. Peraltro
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ed in ogni caso, la debenza di tale somma è stata comunque esclusa dagli accertamenti compiuti dal C.t.u. e già sopra riportati.
In conclusione, le domande di parte attrice e di parte convenuta vanno parzialmente accolte, ciascuna per quanto di ragione.
La parziale reciproca soccombenza e la peculiarità della fattispecie, necessitante specifici approfondimenti tecnici, giustificano, a parere del Tribunale la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, anche a mente dell'esegesi secondo cui "La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo" (Cass. 21/10/2009 n. 22381). La restante metà, in ragione della parziale soccombenza, si pone a carico della parte attrice. La liquidazione si effettua d'ufficio, come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. vigente, tenuto conto del valore del decisum, dell'oggetto, delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente espletate (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria).
Sulle spese della C.t.u., già liquidate in favore dell'Ausiliario con separato decreto, parimenti si provvede come da dispositivo, ponendole, nei rapporti interni tra le parti, a carico di entrambe in pari quota, trattandosi di spese sostenute nell'interesse generale di giustizia e nell'interesse comune delle parti (v. Cass. civile sez. I, 10/06/2020, n.11068).
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. In parziale accoglimento della domanda di parte attrice, accerta e dichiara l'inesistenza del credito rivendicato dal nei Controparte_1 confronti della società attrice per l'importo di €20.000,00.
2. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della parte convenuta accerta e dichiara che il Controparte_1 Controparte_1 è creditore nei confronti della soc.
[...] Parte_1 dell'importo di €80.082,94;
3. per l'effetto, condanna la società attrice in persona del Parte_1 legale rappr.te p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1 del detto importo di €80.082,94, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
4. Rigetta, per le restanti parti, la domanda principale di parte attrice e la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
5. Compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà e condanna la società attrice in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento, Parte_1 in favore di della restante metà che si liquida in Controparte_1
€379,50 per esborsi e €7.050,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
6. Pone, definitivamente nei rapporti interni tra le parti, le spese della C.t.u., come liquidate con decreto del 19/09/2024, a carico di entrambe le parti in pari quota. Così deciso in data 30 ottobre 2025. Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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