Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00611/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00395/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 395 del 2024, proposto da
TT US, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Giorgianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lipari, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Lipari n. 2732 in data 19 gennaio 2024.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. EL BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso l'interessato ha rappresentato quanto segue: a) il ricorrente è proprietario di un immobile sito nel Comune di Lipari, in località Mendolita, censito al foglio 104, particella n. 353, e ha presentato istanza di condono, ai sensi del decreto-legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, tramite domande n. 13991 e n. 13992 in data 27 aprile 2004, relative ad un ampliamento e ad un cambio di destinazione d’uso di un fabbricato adibito a civile abitazione; b) a seguito della circolare assessoriale n. 02 in data 30 dicembre 2022 la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha adottato il provvedimento n. 9881 in data 31 maggio 2023, con cui ha espresso il proprio diniego ai fini paesaggistici e ha disposto la contestuale rimessione in pristino dello stato luoghi; c) il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali e la menzionata circolare sono stati impugnati con separato ricorso n. 1205/2023; d) il Comune di Lipari ha adottato successivamente la nota n. 2732 del 19 gennaio 2024, con cui ha respinto l’istanza di condono richiamando l'avviso della Soprintendenza n. 9881 del 31 maggio 2023 e l’art. 32, comma 43, della legge n. 326/2003.
Con il presente gravame il ricorrente ha chiesto l’annullamento della citata nota n. 2732 del 19 gennaio 2024 e il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) il provvedimento impugnato è illegittimo in via derivata dell'atto impugnato, atteso che il diniego del Comune di Lipari si fonda sull'avviso espresso dalla Soprintendenza e sulla menzionata circolare regionale del 2022, valendo quindi sul punto le censure sollevate con il ricorso n. 1205/2023; b) il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, ad ogni buon conto, non aveva valore vincolante; c) il provvedimento è stato adottato senza alcuna congrua motivazione parametrata alle effettive circostanze del caso concreto.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue: a) il ricorso n. 1205/2023 è stato respinto con sentenza di questo n. 1782 in data 5 giugno 2025, alle cui ampie motivazioni si rinvia per esigenze di sintesi; b) tali motivazioni sono anche idonee a confutare le ulteriori censure sollevate dalla parte ricorrente (quanto alla natura non vincolante del provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali e all'assenza di una congrua motivazione parametrata alle effettive circostanze del caso concreto); c) nulla deve disporsi quanto alle spese di lite, in quanto l’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL BU, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL BU |
IL SEGRETARIO