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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/10/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. AR RO, all'udienza del 20/10/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 855/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Via XXVII Luglio 34 is. 195 C.F._1
Messina Italia presso lo studio dell'Avv. MICALI FRANCESCO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. OLLA MARINA e dall'Avv. FURCAS LAURA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/03/2024 esponeva di essere Parte_2 titolare di assegno di invalidità CAT. INV. CIV. n. 07105724.
Lamentava che, con missiva del 27/02/2020, l' gli aveva comunicato che “la CP_1
pensione numero 07105724 categoria INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1° gennaio 2016.” Dal predetto ricalcolo era derivato, fino al 31 marzo 2020, un debito di €. 24.255,03 in più sulla pensione sopracitata per
“invalidità civile non spettante” e, conseguentemente, ne chiedeva la restituzione.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Eccepiva prescrizione, illegittimità del provvedimento e carenza di motivazione, nonché faceva valere la propria buona fede quale percettore della provvidenza quand'anche erroneamente erogata dall'Ente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del proprio procuratore.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 17.09.2024 eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
chiede accertarsi il proprio diritto a percepire la prestazione di Parte_2 cui è titolare, che l' chiede restituirsi con il provvedimento di indebito CP_1
impugnato.
Preliminarmente, appare opportuno specificare che regole specifiche ricorrono per l'indebito connesso al venire meno dei requisiti sanitari. L'art. 37, comma 8 della l. 448 del 1998 prevede infatti che: “in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.”
2 CP_ Tale disposizione prevede pertanto la possibilità per l' di recuperare le somme indebitamente erogate purché ciò avvenga in un determinato e ragionevole arco di tempo tale da non generare nell'assistito una situazione di affidamento.
In tal senso si è pronunciata anche la Suprema Corte con la sentenza n. 29419 del
2018: “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Nella suddetta pronuncia la Corte di Cassazione richiama, a sua volta, una sentenza della Corte Costituzionale (n. 448/2000) nella quale il Giudice delle leggi sottolinea, con specifico riferimento alle somme erogate dopo l'esito sfavorevole della visita di verifica, che è necessario tutelare l'affidamento del percipiente rispetto alla condotta dell' resistente, riconducendo il tutto sotto CP_2 la previsione dell'art. 38 Cost. che riconosce protezione all'assistito in quanto parte più debole del rapporto obbligatorio.
La Consulta, infatti, afferma che “la legge vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione”.
Orbene, dall'esame degli atti di causa appare chiaro che, effettivamente, l' CP_2
resistente ha provveduto alla notifica, a mezzo posta raccomandata, in data
16.06.2016, del verbale della visita medica di revisione del 10.6.2016 (Cfr produzione ). CP_1
Tuttavia, emerge altresì che il provvedimento di indebito oggetto della presente impugnazione è stato comunicato al ricorrente solo in data 27.02.2020 ben oltre i novanta giorni di cui alla normativa sopra richiamata.
3 Questo notevole lasso di tempo ha certamente ingenerato nella parte ricorrente un legittimo affidamento nella spettanza della prestazione che l' ha continuato CP_1 ad erogare con colpevole errore, mentre incolpevole appare l'affidamento riposto dalla parte ricorrente che, vedendosi confermare la percentuale di invalidità del
100% ha confidato nella spettanza dei ratei di indennità di accompagnamento percepiti per le mensilità successive alla comunicazione dell'esito della visita (cfr. in tal senso Corte d'Appello di Messina n. 642/2023, ove testualmente si afferma:
“Resta tuttavia la possibilità di configurare la buona fede della assistita nel CP_ periodo compreso fra le due visite di revisione. Nel verbale del 2018, l' non faceva menzione dell'indennità di accompagnamento e contemporaneamente confermava la persistenza dell'invalidità al 100%. Una persona non esperta della materia, non oltretutto nemmeno madrelingua, a fronte di una conferma della percentuale, vedendosi continuare ad erogare anche l'indennità di accompagnamento, poteva ragionevolmente ritenere che la necessità di assistenza
CP_ continua non fosse stata posta in discussione. L non ha del resto offerto alcuna ragionevole spiegazione di tale inutile attesa, né ha prodotto atti il cui contenuto, se noto alla ricorrente, avrebbe potuto togliere ogni dubbio sulla persistenza del diritto all'indennità di accompagnamento, rispetto alla quale
l'invalidità al 100% (per gli infrasessantacinquenni) è requisito costitutivo, non unico ma indispensabile.”).
Invero, nel verbale del 2016 vi è l'indicazione di un'ulteriore revisione nel mese di luglio 2019. Non abbiamo l'esito di detta revisione in giudizio.
Tuttavia, spetterebbe sempre a parte ricorrente dimostrare lo stato di affidamento che ha avuto in relazione al comportamento dell' . Né, di fatto, è stato CP_1
richiesto in giudizio un ordine di esibizione di detto ulteriore verbale (di cui non sappiamo l'esito né il contenuto: per un parallelismo con la sentenza n. 642/23 della corte d'Appello di Messina, in quel caso era stato escluso l'affidamento per una seconda revisione ove era riconosciuto solo il 75% di invalidità e non più il
100%).
4 Deve, pertanto, in applicazione dei principi sopra esposti, trovare parziale accoglimento la domanda del ricorrente volta all'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito fino al luglio del 2019.
Va, invece, rigettata la domanda relativa alle erogazioni dall'agosto 2019
(successivamente al verbale) sino alla data della comunicazione febbraio 2020.
Va quindi dichiarato che nulla deve all' in forza del Parte_2 CP_1
provvedimento di indebito del 27.02.2020 limitatamente alle somme erogate fino a luglio 2019 e l' va condannato alla restituzione delle somme CP_1
eventualmente già trattenute in esecuzione del superiore provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014 e ss. modificazioni, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni affrontate.
Sul punto deve applicarsi la giurisprudenza secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo
a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cass. SS. UU. N. 32061/22). Elementi non presenti nel caso di specie.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_2
CP_ ricorso depositato in data 20/03/2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che nulla deve Parte_2 all' in forza del provvedimento di indebito del 20.02.2020 per le somme CP_1 erogate fino al luglio 2019 ed ordina all' la restituzione delle eventuali CP_1
somme trattenute e/o incassate in virtù di detto provvedimento;
5 - Rigetta tutte le altre domande
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del CP_1
giudizio che liquida in euro 1.865,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 20/10/2025
Il Giudice
AR RO
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