Articolo 617 quinquies del Codice penale
Articolo 617 quaterArticolo 617 sexies
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14 gennaio 1994
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1 febbraio 2022
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17 luglio 2024
Art. 617-quinquies.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.

((Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena e' della reclusione da due a sei anni)) .

((Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena e' della reclusione da tre a otto anni)) .
Entrata in vigore il 17 luglio 2024
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