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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 06/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1920/2022
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. r.g. 1920/2022 promossa da:
(C.F.: ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante di (C.F.: ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede alla Via Melone n. 103 di Guardiagrele, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Paolo, elettivamente domiciliato come in atti.
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI
Alla udienza del 18.11.24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., parte appellante ha concluso come da proprie note scritte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di appello, previa declaratoria di nullità della sentenza n. 30/2022 del Giudice di Pace di Guardiagrele, emessa a pagina 1 di 11 definizione del giudizio iscritto al R.G. n. 78/2022, depositata in data 13.05.2022, non notificata, in ogni caso, procedere alla sua riforma e, per l'effetto, in accoglimento dell'appello proposto, annullare integralmente il provvedimento impugnato (verbale di contestazione n. 434925735 del 10.02.2022, emesso dai Carabinieri N.O.R. Sezione Radiomobile di . Con vittoria delle spese di entrambi i CP_2 gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario”.
Parte appellata è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
1. Alle ore 5.30 circa del 5.2.22, un autocarro Iveco di proprietà della Controparte_1 nell'occasione condotto da sulla Strada
[...] Parte_1
Provinciale 263, nel territorio comunale di Guardiagrele, entrò in collisione da tergo con una autovettura Mercedes Classe A, la quale in quel momento era rimasta in panne sulla stessa corsia di marcia dell'autocarro ed il cui conducente, sceso dall'abitacolo e collocatosi in CP_3
piedi nella parte posteriore del veicolo, era intento a spingerla in avanti con le braccia. A causa dell'impatto dell'autocarro con la parte posteriore della automobile, l' orì sul colpo. CP_3
2. Il 3.3.22, venne notificato al – in relazione al sinistro summenzionato - il Parte_1
verbale del 10.2.22 degli Agenti accertatori di contestazione della violazione dell'art. 141, commi 1, 2 e
3 del Codice della Strada (con applicazione delle consequenziali sanzioni amministrative di cui ai commi 8 e 11 dell'articolo da ultimo citato), violazione imputatagli per non avere tenuto una “velocità adeguata […] in relazione all'ingombro del veicolo non riuscendo ad arrestarlo tempestivamente e quindi a conservarne il controllo anche in relazione ad una velocità non commisurata in presenza di un tratto di strada con curve ed in orario notturno tanto da rimanere coinvolto in un sinistro stradale con esiti mortali a terzi”.
3. Il propose appello, innanzi al Giudice di Pace, avverso il provvedimento Parte_1 amministrativo di cui sopra, lamentando: a) il “difetto di motivazione” di esso, per avergli attribuito la colpa di avere tenuto nell'occasione una “velocità non adeguata”, senza ulteriori specificazioni;
b) la
“insussistenza delle condotte” contestategli, non potendosi la responsabilità del sinistro imputarsi all'esponente che – procedendo ad una velocità “di gran lunga inferiore” a quella ivi consentita – non pagina 2 di 11 poteva prevedere ed evitare l'impatto con la automobile dell' con quest'ultimo, i quali – CP_3
in ragione della oscurità della notte, della mancanza di illuminazione artificiale e di luci accese di detta automobile, della assenza di presegnalazione della presenza di essa in panne sulla carreggiata, di giubbino catarifrangente dell'automobilista sceso dal veicolo, nonchè per la conformazione non rettilinea di quel tratto stradale – dovevano considerarsi ostacoli imprevedibili ed inevitabili;
c)
l'illegittimità del provvedimento impugnato, per “violazione del principio di colpevolezza”, non potendosi ascrivere all'esponente alcun giudizio di colpa nella propria condotta di guida.
4. La - nel costituirsi in giudizio – chiese il rigetto della opposizione, Controparte_2 evidenziando come le risultanze acquisite sulla dinamica del sinistro (anche nell'ambito del procedimento penale apertosi in data 5.2.22 presso la Procura della Repubblica di Chieti, nel quale il risultava indagato per omicidio colposo) dimostrassero la colpa di quest'ultimo Parte_1
nella causazione del sinistro, per non avere adeguato la velocità di guida allo stato dei luoghi e all'orario notturno, come dimostrato dal tentativo di frenata dell'autocarro di ben 28 metri, nonostante il quale non si evitava l'impatto, la cui violenza scaraventava l' dieci metri di distanza e la CP_3 vettura di quest'ultimo a 35 metri di distanza, contro un palo posto a margine della carreggiata.
5. Con sentenza n. 30/22, il Giudice di Pace rigettò “l'opposizione poiché improponibile per incompetenza per materia”, compensando le spese di lite;
a sostegno di tale decisione, in motivazione si affermò che “l'episodio assumeva rilevo penale, essendo la valutazione della condotta penalmente rilevante di esclusiva pertinenza del Tribunale penale, unitamente alla valutazione della sanzione applicata”.
6. Il ha proposto appello avverso tale sentenza, di cui ha chiesto la riforma Parte_1
integrale (con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio), lamentandone la illegittimità: aa) per avere posto a fondamento della decisione di rigetto una questione (l'asserita incompetenza per materia del Giudice adito) rilevata d'ufficio e mai sottoposta al contraddittorio delle parti, in violazione dell'art. 101 c.p.c.; bb) per avere erroneamente ritenuto – nell'affermare la competenza del Giudice penale – che vi fosse una connessione ex art. 221 Codice della Strada tra l'accertamento da svolgersi in sede penale sulla esistenza di un reato per la morte dell' l'accertamento sulla legittimità o meno CP_3
della violazione amministrativa comminatagli;
cc) per non avere rilevato il difetto di motivazione del provvedimento, nella attribuzione all'esponente, in modo generico, di una condotta colposa violativa del codice della Strada.
pagina 3 di 11 7. Il processo di gravame – nel quale la è rimasta contumace – giunge alla odierna CP_2
decisione.
8. L'appello è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
9. Va innanzitutto rilevata – in accoglimento del 1° e del 2° motivo di gravame – la illegittimità in rito e la erroneità nel merito della declaratoria di incompetenza per materia del Giudice di Pace sulla opposizione alla sanzione amministrativa di cui è causa.
10. In rito, una tale pronunzia è illegittima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 101 c.p.c., in quanto ha posto a fondamento del “rigetto” della opposizione una questione (l'asserita competenza per materia del Giudice penale) non previamente sottoposta al necessario contraddittorio processuale, nel cui ambito il aveva il diritto di fornire le prospettazioni (che lo stesso ha potuto rendere soltanto in Pt_1
II grado) contrarie a tale competenza (cfr. al riguardo ex multis Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 21314 del
19/07/2023, per la quale “L'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto
e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione priva i soggetti processuali del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva, con conseguente nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui chi se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato”).
11. La statuizione di incompetenza per materia pronunciata dal Giudice di Pace – oltre ad essere illegittima in rito – è erronea anche in diritto, come lamentato dall'appellante nel secondo motivo di gravame.
Al riguardo, è necessario un breve richiamo alla disciplina legislativa della materia.
11.1 In primo luogo, deve essere sottolineato che la “regola generale” sulla “competenza giurisdizionale” a decidere delle opposizioni a sanzioni amministrative per violazione del Codice della
Strada è dettata dall'art. 204-bis (“Ricorso in sede giurisdizionale”) del predetto Codice, il quale stabilisce: “
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203 [“Ricorso al
Prefetto”: ndr], il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
pagina 4 di 11 In coerenza con tale regola generale, lo stesso verbale di contestazione della infrazione stradale elevato a carico del conteneva l'avviso al medesimo della possibilità di esperire il summenzionato Pt_1
ricorso giurisdizionale avverso la sanzione comminatagli dalla Pubblica Autorità.
11.2 A tale regola generale fa eccezione la ipotesi (non ricorrente nella specie: vd. infra) in cui la violazione del Codice della Strada costituisca reato: in tal caso, nessuna sanzione può essere applicata dagli Organi Accertatori al presunto responsabile, posto che gli atti vanno trasmessi alla Autorità giurisdizionale penale, la quale avrà la esclusiva competenza a decidere della sussistenza o meno della violazione del Codice della Strada e all'applicazione della relativa sanzione.
In particolare, le norme del Codice della Strada di cui al Capo II (“DEGLI ILLECITI PENALI”),
Sezione I (“Disposizioni generali in tema di reati e relative sanzioni”), stabiliscono:
Art. 220 (“Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice”):
1. Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.
2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto ((del luogo di residenza)). La sentenza o il decreto definitivi di condanna sono annotati a cura della prefettura sulla patente del trasgressore.
3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro la persona, l'agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1. 4. L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo I del presente titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando suddetti”.
Art. 221 (“Connessione obiettiva con un reato”): “
1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 220”.
Art. 222 (“Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati”): “1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la
pagina 5 di 11 sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente […]. 3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione”[…]”.
11.3 Un tale riparto di “competenza” del potere di accertamento sulla intervenuta violazione del
Codice della Strada (tra Autorità amministrativa e Giudice penale), a seconda della esistenza o meno di una connessione tra la violazione e un reato, è ribadita dagli art. 24 (“Connessione obiettiva con un reato”) e 25 (“Impugnabilità del provvedimento del giudice penale”) della legge n. 689/81 (art. 24:
“Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta. Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.
La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio. Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità”
Art. 25: “La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione. Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la
pagina 6 di 11 responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili”).
11.4 Da tale articolato normativo deriva che, “In tema di violazione del codice della strada, in caso di infrazione connessa ad un procedimento penale pendente (come nella specie: ndr) al tempo dell'elevazione del verbale di contestazione, ove la predetta infrazione costituisca l'antecedente logico per l'esistenza del reato, è competente ad irrogare la sanzione amministrativa il giudice penale, in forza degli artt. 24 della l. n. 689 del 1981 e 221 del codice della strada” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.
5846 del 27/02/2023: nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva riconosciuto l'autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione amministrativa nonostante che, al tempo dell'elevazione del verbale di contestazione, fosse ancora pendente il procedimento penale a carico dell'autore dell'infrazione, essendo stata proposta opposizione all'archiviazione).
11.5 Nella specie, è pacifico (sia perché documentale, sia perché dedotto dalla stessa CP_2
nel giudizio di primo grado) che – al tempo (10.2.22) della elevazione della sanzione amministrativa a carico del da parte degli Agenti Accertatori – già pendeva a carico di quest'ultimo un Pt_1
procedimento penale iscritto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti per omicidio stradale, in ragione della asserita violazione delle regole di prudenza e di velocità, contestatagli nel verbale di cui è causa.
Pertanto, gli Accertatori non avrebbero dovuto elevare alcun verbale a carico del , bensì Pt_1
avrebbero dovuto demandare alla Autorità giurisdizionale penale l'accertamento della sussistenza o meno di tale violazione (vd. dietro).
11.6 Il fatto che – per contro – un tale verbale sia stato elevato dagli Agenti Accertatori non attribuisce in alcun modo la competenza per materia su di esso al Giudice penale (il quale, come visto, ha la esclusiva competenza a decidere se sussiste o meno una violazione del Codice della Strada, non certo la competenza a confermare, modificare ovvero annullare una sanzione amministrativa già applicata dalla
P.A.)
In tale ipotesi, invece, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, “il verbale di contestazione opposto” – emesso dalla autorità amministrativa, nonostante la pendenza di un procedimento penale “connesso” alla violazione del Codice della Strada - “avrebbe potuto essere comunque impugnato in sede civile ai sensi dell'art. 204-bis c.d.s., così come indicato nello stesso
pagina 7 di 11 modulo allegato al verbale medesimo” (cfr. testualmente Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 5846 del
27/02/2023, in motivazione).
11.7 Pertanto, la sentenza del Giudice di Pace è nulla, per avere quest'ultimo dichiarato la propria incompetenza per materia a conoscere della opposizione proposta dal . Pt_1
12. Si deve pertanto passare all'esame del merito del gravame, posto che “qualora la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello, così esercitando ritualmente e correttamente la propria "potestas decidendi", e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33456 del 17/12/2019).
Il merito del gravame si sostanzia – in particolare - nella verifica della sussistenza o meno delle condotte colpevoli e violative del Codice della Strada, imputate al nel verbale oggetto di Pt_1 opposizione, condotte rappresentate dal non avere tenuto “una “velocità adeguata […] in relazione all'ingombro del veicolo non riuscendo ad arrestarlo tempestivamente e quindi a conservarne il controllo anche in relazione ad una velocità non commisurata in presenza di un tratto di strada con curve ed in orario notturno tanto da rimanere coinvolto in un sinistro stradale con esiti mortali a terzi”.
13. Giova al riguardo premettere - in generale e considerata la dinamica del sinistro - che ,“in caso di tamponamento di un veicolo che costituisca un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale non si applica la presunzione "de facto" di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall'art. 149, comma 1, cod. strada, né la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., gravando sul conducente del veicolo tamponante l'onere di provare tale anomalia” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18884 del 24/09/2015), la quale “può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale” (Cass. ez. 3, Sentenza n. 8051 del 21/04/2016;
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21513 del 06/10/2020).
14. Sul piano della disciplina degli oneri probatori, va inoltre ribadito che ““nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i princìpi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è onere della P.A. provare la sussistenza degli elementi costitutivi
pagina 8 di 11 della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5122 del 03/03/2011; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
4898 del 11/03/2015).
15. Nella specie, la considerazione comparata delle risultanze acquisite in prime cure fa ritenere non acquisita la prova di condotte di guida colpose del e – nel contempo – depone per la Pt_1
riconducibilità della causazione del sinistro ad un evento imprevedibile ed inevitabile dalla prospettiva del stesso. Pt_1
16. È infatti pacifico che:
- la vettura dell' era ferma, perché rimasta priva di carburante, sulla corsia di marcia CP_3 dell'autocarro del;
Pt_1
- detta vettura non aveva accese né le luci di posizione, né le “4 frecce”;
- era completamente buio (cfr. le fotografie in atti), per l'orario ancora notturno, per la mancanza di illuminazione artificiale e per la presenza di fitta vegetazione ai lati della carreggiata;
- la presenza della vettura non era stata segnalata da alcun segnale di pericolo da parte dell'automobilista (attraverso, ad esempio, il cd. triangolo);
- l' sceso dalla macchina e messosi a spingerla con le braccia da tergo, non indossava CP_3
alcun gubbino catarifrangente;
- poco prima del sinistro, un altro automobilista aveva invitato vanamente l' spostare la CP_3
vettura a margine della carreggiata;
- la strada era extraurbana, con un limite di velocità di 90 km/h;
- il punto dell'impatto tra i due veicoli si trovava su un tratto stradale rettilineo e – in particolare – ad alcune decine di metri dopo una curva destrorsa, dalla quale proveniva l'autocarro (cfr. le fotografie allegate alla relazione degli Organi Accertatori;
cfr. la perizia cinematica di parte opponente);
- il – una volta accortosi della presenza della vettura - eseguì una brusca frenata (che lasciò Pt_1 una traccia sull'asfalto di 28 metri), frenata la quale, tuttavia, non gli consentì di evitare l'impatto con la vettura e con l' CP_3
- a seguito dell'impatto, l' venne scaraventato a circa 10 metri di distanza dal punto di CP_3
impatto, mentre la vettura dello stesso (che nell'occasione era “a folle”) impattò contro un palo a margine della carreggiata, posto a circa 35 metri dal punto di arresto dell'autocarro.
pagina 9 di 11 17. Tali essendo i fatti avvenuti, deve innanzitutto riconoscersi che la presenza dell' e della CP_3 sua vettura ferma, al centro della corsia di marcia dell'autocarro, con il primo intento a spingerla con le braccia da tergo, costituì per il un evento imprevedibile. Pt_1
Non è infatti dubitabile che, nel sopra descritto contesto spazio temporale (notte, buio, strada extraurbana, vettura ferma sulla corsia di marcia, spinta a braccio dal suo conducente), quella presenza
(peraltro posta non lontana dalla fine di una curva destrorsa dalla quale sarebbe sopraggiunto l'autocarro), costituisse una anomalia in alcun modo preventivabile, neppure dal più accorto automobilista.
18. Deve inoltre escludersi che il non abbia evitato l'impatto con quell'imprevedibile ostacolo, Pt_1
per avere tenuto una condotta di guida inadeguata.
18.1 Risulta innanzitutto che detto automobilista non abbia perso il controllo dell'autocarro, come dimostrato dalla traiettoria delle tracce di frenata lasciate sull'asfalto (parallele rispetto alla linea di mezzeria) e alla posizione di quiete assunta dal mezzo dopo l'impatto (parimenti parallela a quella linea).
18.2 Quanto alla “inadeguata” velocità di guida contestata al nel verbale, deve in questa sede Pt_1
ritenersi attendibile (per la analiticità degli accertamenti esperiti e per la ampiezza delle motivazioni rese) la perizia cinematica di parte prodotta dal in primo grado, la quale ha calcolato in 64 km/h Pt_1 la velocità di guida tenuta nell'occasione dall'autocarro, tenendo in considerazione le dimensioni ed il peso dei due veicoli coinvolti, la posizione di quiete post urto ed i danni dei medesimi, la lunghezza delle tracce di frenata operata dall'autocarro, il coefficiente di attrito dell'asfalto, la mancanza del sistema frenante ABS dell'autocarro, il fatto che il veicolo tamponato fosse in “folle” e che dunque non avesse opposto “resistenza” alla spinta da tergo dell'autocarro, etc.
Un tale giudizio di attendibilità discende – oltre che dalla analiticità delle motivazioni rese a sostegno delle conclusioni tratte dal perito – anche dalla mancata acquisizione di elementi di segno contrario
(diversi da quelli relativi alle tracce di frenata del mezzo e alla posizione di quiete post urto dei veicoli, elementi già valutati dal perito per giungere alla summenzionata conclusione), che comprovino oggettivamente la reale inadeguatezza della velocità di guida dell'autocarro negli istanti immediatamente precedenti all'impatto.
pagina 10 di 11 19. Pertanto, la considerazione comparata delle superiori risultanze esclude la acquisizione della prova della effettiva imputabilità al delle violazioni del Codice della Strada contestategli, con Pt_1
conseguente accoglimento del gravame e annullamento del verbale opposto.
20. La disciplina delle spese processuali del doppio grado di giudizio sostenute dal segue, ex Pt_1
lege, la soccombenza della , con liquidazione nei valori medi di riferimento, come da CP_2
dispositivo, in favore del difensore del primo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado, iscritto al R.G. n.
1920/22, avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 30/22, ogni contraria istanza ed eccezione CP_2
disattese, così decide:
In accoglimento del gravame ed in riforma integrale della sentenza appellata
CP_4
il verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada, oggetto di opposizione.
CONDANNA la alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio Controparte_2
sostenute da , che liquida – in favore del suo difensore, dichiaratosi Parte_1
antistatario - per il I grado in €. 346,00 per compensi, €. 43,00 per esborsi, oltre il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese di lite, oltre ulteriori accessori di legge e – per il presente giudizio – in €. 662,00 per compensi, €. 91,5 per esborsi, oltre il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese di lite, oltre ulteriori accessori di legge
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 6 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 11 di 11
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. r.g. 1920/2022 promossa da:
(C.F.: ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante di (C.F.: ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede alla Via Melone n. 103 di Guardiagrele, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Paolo, elettivamente domiciliato come in atti.
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI
Alla udienza del 18.11.24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., parte appellante ha concluso come da proprie note scritte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di appello, previa declaratoria di nullità della sentenza n. 30/2022 del Giudice di Pace di Guardiagrele, emessa a pagina 1 di 11 definizione del giudizio iscritto al R.G. n. 78/2022, depositata in data 13.05.2022, non notificata, in ogni caso, procedere alla sua riforma e, per l'effetto, in accoglimento dell'appello proposto, annullare integralmente il provvedimento impugnato (verbale di contestazione n. 434925735 del 10.02.2022, emesso dai Carabinieri N.O.R. Sezione Radiomobile di . Con vittoria delle spese di entrambi i CP_2 gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario”.
Parte appellata è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
1. Alle ore 5.30 circa del 5.2.22, un autocarro Iveco di proprietà della Controparte_1 nell'occasione condotto da sulla Strada
[...] Parte_1
Provinciale 263, nel territorio comunale di Guardiagrele, entrò in collisione da tergo con una autovettura Mercedes Classe A, la quale in quel momento era rimasta in panne sulla stessa corsia di marcia dell'autocarro ed il cui conducente, sceso dall'abitacolo e collocatosi in CP_3
piedi nella parte posteriore del veicolo, era intento a spingerla in avanti con le braccia. A causa dell'impatto dell'autocarro con la parte posteriore della automobile, l' orì sul colpo. CP_3
2. Il 3.3.22, venne notificato al – in relazione al sinistro summenzionato - il Parte_1
verbale del 10.2.22 degli Agenti accertatori di contestazione della violazione dell'art. 141, commi 1, 2 e
3 del Codice della Strada (con applicazione delle consequenziali sanzioni amministrative di cui ai commi 8 e 11 dell'articolo da ultimo citato), violazione imputatagli per non avere tenuto una “velocità adeguata […] in relazione all'ingombro del veicolo non riuscendo ad arrestarlo tempestivamente e quindi a conservarne il controllo anche in relazione ad una velocità non commisurata in presenza di un tratto di strada con curve ed in orario notturno tanto da rimanere coinvolto in un sinistro stradale con esiti mortali a terzi”.
3. Il propose appello, innanzi al Giudice di Pace, avverso il provvedimento Parte_1 amministrativo di cui sopra, lamentando: a) il “difetto di motivazione” di esso, per avergli attribuito la colpa di avere tenuto nell'occasione una “velocità non adeguata”, senza ulteriori specificazioni;
b) la
“insussistenza delle condotte” contestategli, non potendosi la responsabilità del sinistro imputarsi all'esponente che – procedendo ad una velocità “di gran lunga inferiore” a quella ivi consentita – non pagina 2 di 11 poteva prevedere ed evitare l'impatto con la automobile dell' con quest'ultimo, i quali – CP_3
in ragione della oscurità della notte, della mancanza di illuminazione artificiale e di luci accese di detta automobile, della assenza di presegnalazione della presenza di essa in panne sulla carreggiata, di giubbino catarifrangente dell'automobilista sceso dal veicolo, nonchè per la conformazione non rettilinea di quel tratto stradale – dovevano considerarsi ostacoli imprevedibili ed inevitabili;
c)
l'illegittimità del provvedimento impugnato, per “violazione del principio di colpevolezza”, non potendosi ascrivere all'esponente alcun giudizio di colpa nella propria condotta di guida.
4. La - nel costituirsi in giudizio – chiese il rigetto della opposizione, Controparte_2 evidenziando come le risultanze acquisite sulla dinamica del sinistro (anche nell'ambito del procedimento penale apertosi in data 5.2.22 presso la Procura della Repubblica di Chieti, nel quale il risultava indagato per omicidio colposo) dimostrassero la colpa di quest'ultimo Parte_1
nella causazione del sinistro, per non avere adeguato la velocità di guida allo stato dei luoghi e all'orario notturno, come dimostrato dal tentativo di frenata dell'autocarro di ben 28 metri, nonostante il quale non si evitava l'impatto, la cui violenza scaraventava l' dieci metri di distanza e la CP_3 vettura di quest'ultimo a 35 metri di distanza, contro un palo posto a margine della carreggiata.
5. Con sentenza n. 30/22, il Giudice di Pace rigettò “l'opposizione poiché improponibile per incompetenza per materia”, compensando le spese di lite;
a sostegno di tale decisione, in motivazione si affermò che “l'episodio assumeva rilevo penale, essendo la valutazione della condotta penalmente rilevante di esclusiva pertinenza del Tribunale penale, unitamente alla valutazione della sanzione applicata”.
6. Il ha proposto appello avverso tale sentenza, di cui ha chiesto la riforma Parte_1
integrale (con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio), lamentandone la illegittimità: aa) per avere posto a fondamento della decisione di rigetto una questione (l'asserita incompetenza per materia del Giudice adito) rilevata d'ufficio e mai sottoposta al contraddittorio delle parti, in violazione dell'art. 101 c.p.c.; bb) per avere erroneamente ritenuto – nell'affermare la competenza del Giudice penale – che vi fosse una connessione ex art. 221 Codice della Strada tra l'accertamento da svolgersi in sede penale sulla esistenza di un reato per la morte dell' l'accertamento sulla legittimità o meno CP_3
della violazione amministrativa comminatagli;
cc) per non avere rilevato il difetto di motivazione del provvedimento, nella attribuzione all'esponente, in modo generico, di una condotta colposa violativa del codice della Strada.
pagina 3 di 11 7. Il processo di gravame – nel quale la è rimasta contumace – giunge alla odierna CP_2
decisione.
8. L'appello è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
9. Va innanzitutto rilevata – in accoglimento del 1° e del 2° motivo di gravame – la illegittimità in rito e la erroneità nel merito della declaratoria di incompetenza per materia del Giudice di Pace sulla opposizione alla sanzione amministrativa di cui è causa.
10. In rito, una tale pronunzia è illegittima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 101 c.p.c., in quanto ha posto a fondamento del “rigetto” della opposizione una questione (l'asserita competenza per materia del Giudice penale) non previamente sottoposta al necessario contraddittorio processuale, nel cui ambito il aveva il diritto di fornire le prospettazioni (che lo stesso ha potuto rendere soltanto in Pt_1
II grado) contrarie a tale competenza (cfr. al riguardo ex multis Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 21314 del
19/07/2023, per la quale “L'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto
e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione priva i soggetti processuali del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva, con conseguente nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui chi se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato”).
11. La statuizione di incompetenza per materia pronunciata dal Giudice di Pace – oltre ad essere illegittima in rito – è erronea anche in diritto, come lamentato dall'appellante nel secondo motivo di gravame.
Al riguardo, è necessario un breve richiamo alla disciplina legislativa della materia.
11.1 In primo luogo, deve essere sottolineato che la “regola generale” sulla “competenza giurisdizionale” a decidere delle opposizioni a sanzioni amministrative per violazione del Codice della
Strada è dettata dall'art. 204-bis (“Ricorso in sede giurisdizionale”) del predetto Codice, il quale stabilisce: “
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203 [“Ricorso al
Prefetto”: ndr], il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
pagina 4 di 11 In coerenza con tale regola generale, lo stesso verbale di contestazione della infrazione stradale elevato a carico del conteneva l'avviso al medesimo della possibilità di esperire il summenzionato Pt_1
ricorso giurisdizionale avverso la sanzione comminatagli dalla Pubblica Autorità.
11.2 A tale regola generale fa eccezione la ipotesi (non ricorrente nella specie: vd. infra) in cui la violazione del Codice della Strada costituisca reato: in tal caso, nessuna sanzione può essere applicata dagli Organi Accertatori al presunto responsabile, posto che gli atti vanno trasmessi alla Autorità giurisdizionale penale, la quale avrà la esclusiva competenza a decidere della sussistenza o meno della violazione del Codice della Strada e all'applicazione della relativa sanzione.
In particolare, le norme del Codice della Strada di cui al Capo II (“DEGLI ILLECITI PENALI”),
Sezione I (“Disposizioni generali in tema di reati e relative sanzioni”), stabiliscono:
Art. 220 (“Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice”):
1. Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.
2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto ((del luogo di residenza)). La sentenza o il decreto definitivi di condanna sono annotati a cura della prefettura sulla patente del trasgressore.
3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro la persona, l'agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1. 4. L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo I del presente titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando suddetti”.
Art. 221 (“Connessione obiettiva con un reato”): “
1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 220”.
Art. 222 (“Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati”): “1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la
pagina 5 di 11 sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente […]. 3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione”[…]”.
11.3 Un tale riparto di “competenza” del potere di accertamento sulla intervenuta violazione del
Codice della Strada (tra Autorità amministrativa e Giudice penale), a seconda della esistenza o meno di una connessione tra la violazione e un reato, è ribadita dagli art. 24 (“Connessione obiettiva con un reato”) e 25 (“Impugnabilità del provvedimento del giudice penale”) della legge n. 689/81 (art. 24:
“Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta. Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.
La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio. Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità”
Art. 25: “La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione. Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la
pagina 6 di 11 responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili”).
11.4 Da tale articolato normativo deriva che, “In tema di violazione del codice della strada, in caso di infrazione connessa ad un procedimento penale pendente (come nella specie: ndr) al tempo dell'elevazione del verbale di contestazione, ove la predetta infrazione costituisca l'antecedente logico per l'esistenza del reato, è competente ad irrogare la sanzione amministrativa il giudice penale, in forza degli artt. 24 della l. n. 689 del 1981 e 221 del codice della strada” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.
5846 del 27/02/2023: nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva riconosciuto l'autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione amministrativa nonostante che, al tempo dell'elevazione del verbale di contestazione, fosse ancora pendente il procedimento penale a carico dell'autore dell'infrazione, essendo stata proposta opposizione all'archiviazione).
11.5 Nella specie, è pacifico (sia perché documentale, sia perché dedotto dalla stessa CP_2
nel giudizio di primo grado) che – al tempo (10.2.22) della elevazione della sanzione amministrativa a carico del da parte degli Agenti Accertatori – già pendeva a carico di quest'ultimo un Pt_1
procedimento penale iscritto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti per omicidio stradale, in ragione della asserita violazione delle regole di prudenza e di velocità, contestatagli nel verbale di cui è causa.
Pertanto, gli Accertatori non avrebbero dovuto elevare alcun verbale a carico del , bensì Pt_1
avrebbero dovuto demandare alla Autorità giurisdizionale penale l'accertamento della sussistenza o meno di tale violazione (vd. dietro).
11.6 Il fatto che – per contro – un tale verbale sia stato elevato dagli Agenti Accertatori non attribuisce in alcun modo la competenza per materia su di esso al Giudice penale (il quale, come visto, ha la esclusiva competenza a decidere se sussiste o meno una violazione del Codice della Strada, non certo la competenza a confermare, modificare ovvero annullare una sanzione amministrativa già applicata dalla
P.A.)
In tale ipotesi, invece, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, “il verbale di contestazione opposto” – emesso dalla autorità amministrativa, nonostante la pendenza di un procedimento penale “connesso” alla violazione del Codice della Strada - “avrebbe potuto essere comunque impugnato in sede civile ai sensi dell'art. 204-bis c.d.s., così come indicato nello stesso
pagina 7 di 11 modulo allegato al verbale medesimo” (cfr. testualmente Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 5846 del
27/02/2023, in motivazione).
11.7 Pertanto, la sentenza del Giudice di Pace è nulla, per avere quest'ultimo dichiarato la propria incompetenza per materia a conoscere della opposizione proposta dal . Pt_1
12. Si deve pertanto passare all'esame del merito del gravame, posto che “qualora la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello, così esercitando ritualmente e correttamente la propria "potestas decidendi", e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33456 del 17/12/2019).
Il merito del gravame si sostanzia – in particolare - nella verifica della sussistenza o meno delle condotte colpevoli e violative del Codice della Strada, imputate al nel verbale oggetto di Pt_1 opposizione, condotte rappresentate dal non avere tenuto “una “velocità adeguata […] in relazione all'ingombro del veicolo non riuscendo ad arrestarlo tempestivamente e quindi a conservarne il controllo anche in relazione ad una velocità non commisurata in presenza di un tratto di strada con curve ed in orario notturno tanto da rimanere coinvolto in un sinistro stradale con esiti mortali a terzi”.
13. Giova al riguardo premettere - in generale e considerata la dinamica del sinistro - che ,“in caso di tamponamento di un veicolo che costituisca un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale non si applica la presunzione "de facto" di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall'art. 149, comma 1, cod. strada, né la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., gravando sul conducente del veicolo tamponante l'onere di provare tale anomalia” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18884 del 24/09/2015), la quale “può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale” (Cass. ez. 3, Sentenza n. 8051 del 21/04/2016;
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21513 del 06/10/2020).
14. Sul piano della disciplina degli oneri probatori, va inoltre ribadito che ““nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i princìpi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è onere della P.A. provare la sussistenza degli elementi costitutivi
pagina 8 di 11 della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5122 del 03/03/2011; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
4898 del 11/03/2015).
15. Nella specie, la considerazione comparata delle risultanze acquisite in prime cure fa ritenere non acquisita la prova di condotte di guida colpose del e – nel contempo – depone per la Pt_1
riconducibilità della causazione del sinistro ad un evento imprevedibile ed inevitabile dalla prospettiva del stesso. Pt_1
16. È infatti pacifico che:
- la vettura dell' era ferma, perché rimasta priva di carburante, sulla corsia di marcia CP_3 dell'autocarro del;
Pt_1
- detta vettura non aveva accese né le luci di posizione, né le “4 frecce”;
- era completamente buio (cfr. le fotografie in atti), per l'orario ancora notturno, per la mancanza di illuminazione artificiale e per la presenza di fitta vegetazione ai lati della carreggiata;
- la presenza della vettura non era stata segnalata da alcun segnale di pericolo da parte dell'automobilista (attraverso, ad esempio, il cd. triangolo);
- l' sceso dalla macchina e messosi a spingerla con le braccia da tergo, non indossava CP_3
alcun gubbino catarifrangente;
- poco prima del sinistro, un altro automobilista aveva invitato vanamente l' spostare la CP_3
vettura a margine della carreggiata;
- la strada era extraurbana, con un limite di velocità di 90 km/h;
- il punto dell'impatto tra i due veicoli si trovava su un tratto stradale rettilineo e – in particolare – ad alcune decine di metri dopo una curva destrorsa, dalla quale proveniva l'autocarro (cfr. le fotografie allegate alla relazione degli Organi Accertatori;
cfr. la perizia cinematica di parte opponente);
- il – una volta accortosi della presenza della vettura - eseguì una brusca frenata (che lasciò Pt_1 una traccia sull'asfalto di 28 metri), frenata la quale, tuttavia, non gli consentì di evitare l'impatto con la vettura e con l' CP_3
- a seguito dell'impatto, l' venne scaraventato a circa 10 metri di distanza dal punto di CP_3
impatto, mentre la vettura dello stesso (che nell'occasione era “a folle”) impattò contro un palo a margine della carreggiata, posto a circa 35 metri dal punto di arresto dell'autocarro.
pagina 9 di 11 17. Tali essendo i fatti avvenuti, deve innanzitutto riconoscersi che la presenza dell' e della CP_3 sua vettura ferma, al centro della corsia di marcia dell'autocarro, con il primo intento a spingerla con le braccia da tergo, costituì per il un evento imprevedibile. Pt_1
Non è infatti dubitabile che, nel sopra descritto contesto spazio temporale (notte, buio, strada extraurbana, vettura ferma sulla corsia di marcia, spinta a braccio dal suo conducente), quella presenza
(peraltro posta non lontana dalla fine di una curva destrorsa dalla quale sarebbe sopraggiunto l'autocarro), costituisse una anomalia in alcun modo preventivabile, neppure dal più accorto automobilista.
18. Deve inoltre escludersi che il non abbia evitato l'impatto con quell'imprevedibile ostacolo, Pt_1
per avere tenuto una condotta di guida inadeguata.
18.1 Risulta innanzitutto che detto automobilista non abbia perso il controllo dell'autocarro, come dimostrato dalla traiettoria delle tracce di frenata lasciate sull'asfalto (parallele rispetto alla linea di mezzeria) e alla posizione di quiete assunta dal mezzo dopo l'impatto (parimenti parallela a quella linea).
18.2 Quanto alla “inadeguata” velocità di guida contestata al nel verbale, deve in questa sede Pt_1
ritenersi attendibile (per la analiticità degli accertamenti esperiti e per la ampiezza delle motivazioni rese) la perizia cinematica di parte prodotta dal in primo grado, la quale ha calcolato in 64 km/h Pt_1 la velocità di guida tenuta nell'occasione dall'autocarro, tenendo in considerazione le dimensioni ed il peso dei due veicoli coinvolti, la posizione di quiete post urto ed i danni dei medesimi, la lunghezza delle tracce di frenata operata dall'autocarro, il coefficiente di attrito dell'asfalto, la mancanza del sistema frenante ABS dell'autocarro, il fatto che il veicolo tamponato fosse in “folle” e che dunque non avesse opposto “resistenza” alla spinta da tergo dell'autocarro, etc.
Un tale giudizio di attendibilità discende – oltre che dalla analiticità delle motivazioni rese a sostegno delle conclusioni tratte dal perito – anche dalla mancata acquisizione di elementi di segno contrario
(diversi da quelli relativi alle tracce di frenata del mezzo e alla posizione di quiete post urto dei veicoli, elementi già valutati dal perito per giungere alla summenzionata conclusione), che comprovino oggettivamente la reale inadeguatezza della velocità di guida dell'autocarro negli istanti immediatamente precedenti all'impatto.
pagina 10 di 11 19. Pertanto, la considerazione comparata delle superiori risultanze esclude la acquisizione della prova della effettiva imputabilità al delle violazioni del Codice della Strada contestategli, con Pt_1
conseguente accoglimento del gravame e annullamento del verbale opposto.
20. La disciplina delle spese processuali del doppio grado di giudizio sostenute dal segue, ex Pt_1
lege, la soccombenza della , con liquidazione nei valori medi di riferimento, come da CP_2
dispositivo, in favore del difensore del primo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado, iscritto al R.G. n.
1920/22, avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 30/22, ogni contraria istanza ed eccezione CP_2
disattese, così decide:
In accoglimento del gravame ed in riforma integrale della sentenza appellata
CP_4
il verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada, oggetto di opposizione.
CONDANNA la alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio Controparte_2
sostenute da , che liquida – in favore del suo difensore, dichiaratosi Parte_1
antistatario - per il I grado in €. 346,00 per compensi, €. 43,00 per esborsi, oltre il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese di lite, oltre ulteriori accessori di legge e – per il presente giudizio – in €. 662,00 per compensi, €. 91,5 per esborsi, oltre il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese di lite, oltre ulteriori accessori di legge
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 6 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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