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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/12/2025, n. 3698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3698 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 11847/2018 R.G.,
TRA in persona del suo procuratore speciale, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. VICENTE PUCILLO CARMELO, procuratore domiciliatario;
- attore -
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente a Giurdignano (Le) Controparte_1 alla Via IV Novembre n° 47, (c.f.: ; C.F._1
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a [...]
IV Novembre n° 47, (c.f.: ); C.F._2
, nata a [...] il [...], residente in Parte_3
AG (Le) alla Via Vittorio Veneto n.°51, (c.f.: C.F._3
Rappresentati e difesi dall'avv. CONTE DIMITRY, procuratore domiciliatario;
- convenuti -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, a convenuto innanzi Parte_4 al Tribunale di Lecce Montagna Amelia, e , al fine Parte_3 Controparte_1 di vedersi accogliere la domanda di accertamento del diritto di rivalsa sulle somme corrisposte dalla stessa ai terzi trasportati , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e a seguito del sinistro occorso l'01.03.2014 in Casamassella Fraz.
[...] CP_5
Di Uggiano La Chiesa, con vittoria delle spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio , e , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite. I convenuti sono stati rimessi in termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. con ordinanza del 16.12.2020.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione delle prove orali di Controparte_3
, , e CP_5 Controparte_1 Controparte_2 CP_4 CP_6
Dopo alcuni rinvii per assenza del magistrato del ruolo, assegnata la causa alla scrivente in data 3.10.2024, all'udienza del 08.05.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. – Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda sia meritevole di accoglimento, per quanto di ragione.
Come esposto in premessa, la presente controversia ha ad oggetto il diritto di rivalsa di Con sulle somme dalla stessa corrisposte a , Parte_4 Controparte_2 CP_3
, e a seguito del sinistro occorso l'1.03.2014, in località
[...] CP_4 CP_5
Casamassella Fraz. Di Uggiano La Chiesa, che ha coinvolto l'autovettura Fiat 500, tg.
EL465ED, sulla quale le stesse erano trasportate, condotta da e di Controparte_1 proprietà di e , assicurata con con Parte_2 Parte_3 Parte_4 polizza RCA del 12.07.2013 n° 063957516-6.
La compagnia assicurativa ha rappresentato come, a seguito del predetto sinistro, sono intervenuti i Carabinieri di AG, i quali hanno contestato a la Controparte_1 violazione degli artt. 186-bis, comma 2, e 187, comma 1, C.d.S., in quanto il conducente, nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida, si poneva alla guida in stato di alterazione psicofisica per aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.
La compagnia ha dedotto, altresì, come dal computo dei soggetti trasportati, complessivamente cinque persone, la circolazione avvenisse in maniera non conforme alla carta di circolazione del veicolo, il cui codice S.1 reca il numero complessivo di posti a sedere pari a quattro, compreso quello del conducente. 2.1. – In via preliminare, e hanno eccepito il Parte_3 Controparte_1 rispettivo difetto di legittimazione passiva. In particolare, i convenuti hanno rappresentato la loro estraneità al rapporto contrattuale in essere tra e la sola Parte_4
Parte_2
L'eccezione è infondata.
Al riguardo, si osserva come parte attrice nel libello introduttivo ha formulato la domanda di rivalsa nei confronti dei convenuti sulla base del contratto assicurativo n. 063957516-
6 del 12.07.2013, affermandone la stipulazione da parte di Parte_2
Orbene, ai sensi dell'art. 144 cod. Ass. la rivalsa è esperibile contro l'assicurato.
In tale nozione, secondo il più recente e dominante indirizzo giurisprudenziale – che la scrivente condivide - si ricomprende il proprietario o comproprietario del mezzo, il conducente – escluso il caso della circolazione prohibente domino – l'usufruttuario,
l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore in leasing, anche se siano tutti soggetti diversi dal contraente della polizza (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza 22 febbraio 2024, n. 4756).
Occorre allora proseguire all'esame nel merito della domanda.
2.2. – Quanto all'azione di accertamento relativamente alla causazione del sinistro de quo, occorre preliminarmente far riferimento a quanto documentato in atti.
Dal verbale redatto dai carabinieri di AG in relazione al sinistro accaduto il 1 Marzo
2014 in località Casamassella, si evince che i militari intervenuti a seguito degli accertamenti effettuati, hanno desunto che il sinistro si era verificato del seguente modo: il conducente del veicolo proveniente da Giurdignano con direzione di marcia
Casamassella, giunto all'ingresso del centro abitato, probabilmente a causa della velocità
e dell'asfalto lisciando, perdeva il controllo del mezzo andando a impattare violentemente contro la parte fissa di un portone in ferro situato al civico numero 3 di via De Vito.
Non risultavano coinvolti altri veicoli ed i vigili del fuoco intervenivano prontamente per mettere in sicurezza l'unica automobile coinvolta nel sinistro.
Sicchè si può certamente dichiarare che il sinistro in questione fu causato dalla condotta di guida di , conducente del veicolo coinvolto nell'impatto. Controparte_1
2.3. – Quanto alla domanda di rivalsa, questa è stata azionata sulla base della responsabilità contrattuale dell'assicurata scaturente dall'art.
2.3 delle condizioni generali di assicurazione sottoscritte da Parte_2 Il predetto articolo, rubricato “Esclusioni e Rivalsa” dispone che “per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione”, nonché “nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30 aprile
1992, n. 285 […] la società eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma”.
La parte convenuta ha eccepito la vessatorietà della predetta clausola, in quanto limitativa della responsabilità dell'assicuratrice, deducendone la nullità in difetto della doppia sottoscrizione. Tuttavia, in ordine all'asserita natura vessatoria delle clausole di esclusione e rivalsa nei contratti assicurativi, deve rammentarsi che la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ha escluso che possa ritenersi vessatoria la clausola di una polizza assicurativa che preveda l'esercizio del diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato che abbia tenuto una condotta di guida censurabile al momento del sinistro (v. Cass., sentenza n. 11373/2011, Cass., ordinanza n. 25785/2019).
Invero, le clausole che prevedono la rivalsa delimitano l'oggetto del contratto di assicurazione e non possono considerarsi limitative di responsabilità, poiché volte a circoscrivere l'oggetto della copertura assicurativa e non a limitare la responsabilità della
MP (in tal senso, Tribunale di Treviso, sentenza n. 1/2023, Tribunale di Milano, sentenza n. 1142/2020). Dall'esclusione della vessatorietà della clausola in esame, discende altresì l'irrilevanza della mancanza della doppia sottoscrizione. L'eccezione esaminata è pertanto infondata.
Per quanto attiene al diritto di rivalsa dell'assicuratrice, si osserva che l'azione di rivalsa
è un'azione contrattuale che trova il suo fondamento nel patto contrattuale, ed in tutti i giudizi scaturenti dal contratto è onere dell'attore provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda. Nel caso di specie, l'assicuratrice ha prodotto in giudizio la polizza assicurativa e le condizioni generali di assicurazione sottoscritte dall'assicurata, dalle quali risulta il diritto della MP ad agire in rivalsa. Difatti, ai sensi dell'art. 144 comma 2 cod. ass. priv., “l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno”. In virtù della disposizione richiamata, pertanto, la compagnia assicurativa che abbia risarcito il danno può ripetere dal soggetto assicurato, in tutto o in parte, quanto abbia corrisposto al danneggiato (non potendo opporre a quest'ultimo eccezioni relative al contratto di assicurazione, che riguardano solo il rapporto tra la compagnia e l'assicurato), facendo valere nei confronti del contraente la violazione o l'applicazione di specifiche clausole del contratto di assicurazione. L'operatività o meno della copertura assicurativa, in relazione alle ipotesi variamente concepite nelle condizioni generali di contratto praticate nella materia che occupa dagli assicuratori per la messa in circolazione dei veicoli non in conformità alle disposizioni regolatrici, può, infatti, avere efficacia soltanto tra le parti del contratto di assicurazione (ex art. 1372 c. c.), di guisa che non è possibile opporre al terzo trasportato la clausola contrattuale escludente la copertura assicurativa per il caso di circolazione in violazione dell'art. 170 del Codice della Strada. Sebbene, dunque, l'assicuratrice potesse contrattualmente rifiutare il risarcimento del danno occorso all'assicurato, non avrebbe potuto fare altrettanto nei confronti dei danneggiati, tanto per espressa previsione contrattuale, tanto per divieto, quello di opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, discendente direttamente dalla legge.
Può dunque ritenersi assolto, nella vicenda in esame, l'onere probatorio gravante sull'assicurazione dell'esistenza della fonte contrattuale dell'obbligazione.
Quanto poi alla sussunzione dei fatti occorsi nella previsione di cui all'art.
2.3 delle condizioni generali di assicurazione, ovverosia l'esclusione della copertura assicurativa nelle ipotesi in cui “il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione” e “nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti”, occorre precisare quanto segue.
In primo luogo, deve rammentarsi che con sentenza penale n. 21/2018, versata in atti, il
Giudice di Pace di AG ha accertato la responsabilità di per la Controparte_1 causazione del sinistro ad oggetto di causa, dichiarandolo colpevole del reato di cui all'art. 590, co.1 e co. 2, c.p., perché per colpa, consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché in violazione degli artt. 140 e 141 C.d.S., procedendo alla guida del veicolo
Fiat500, ometteva di regolare la velocità nonché di usare la massima prudenza, perdeva il controllo del veicolo andando a sbattere contro un portone di ferro, in tal modo cagionando lesioni personali a , e Controparte_3 Controparte_2 CP_5 Tuttavia, per quanto attiene alla guida sotto l'effetto di stupefacenti o in stato di ebbrezza, si osserva che detta circostanza non ha formato oggetto dell'accertamento del giudice penale e che non risulta versata negli atti del presente giudizio documentazione attestante lo stato di alterazione psico-fisica del conducente.
La circostanza in esame è stata contestata dalla parte convenuta, la quale ha eccepito che in data 28.10.2014 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce ha emesso decreto di archiviazione del proc. pen. n° 2051/2014 RGNR a carico del CP_1
Non è pertanto possibile ritenere applicabile tale previsione contrattuale nel caso di specie.
Per quanto, invece, attiene al trasporto di un numero di passeggeri non conforme alla carta di circolazione, la parte convenuta ha contestato la presenza di nel CP_4 veicolo. Al riguardo, il teste ha dichiarato: “All'interno dell'auto del CP_6 vi erano anche altre ragazze: , e . CP_1 CP_5 CP_2 Controparte_3
Quando abbiamo tentato di aprire la portiera di non era CP_1 CP_4 nell'abitacolo della macchina”. Ha poi aggiunto che era la fidanzata di CP_4
. Controparte_1
La circostanza in parola, tuttavia, contrasta con le risultanze del referto redatto dal personale sanitario dell'Ospedale di Scorrano in data 02.03.2014, ove ha CP_4 dichiarato il trauma da “incidente stradale” e la posizione di “passeggero”.
Anche nella relazione di incidente stradale dei CC di AG prot. n. 5945/2014 si attesta che nel sinistro del 1 marzo 2014, sul veicolo A vi era anche ricoverata CP_4 all'ospedale di Scorrano con prognosi di giorni 15 (referto n. 2014-2954).
La presenza di nell'abitacolo è peraltro suffragata dalle dichiarazioni della CP_4 teste , allorquando la stessa ha asserito: “A bordo della vettura Fiat 500, Controparte_3 in occasione del sinistro oggetto del giudizio, nella cui occasione ho riportato danni fisici
[…] per i quali ho già ottenuto risarcimento, viaggiavamo insieme a me, Controparte_1 alla guida, nonché come terze trasportate , e CP_4 CP_5 CP_2
”. La medesima circostanza emerge altresì dalle dichiarazioni della teste
[...]
“Ricordo che avanti al veicolo, accanto al conducente, era seduta CP_5 CP_4
, mentre dietro, oltre a me, erano sedute le sorelle ”. Deve, pertanto,
[...] CP_2 ritenersi provato che a bordo del veicolo al momento del sinistro viaggiassero 5 passeggeri, attesa la linearità e coerenza di tali dichiarazioni che si appalesano tanto più credibili ove si consideri che la era la fidanzata del come riferito dal teste CP_4 CP_1
. CP_6
Ne consegue che, risultando documentalmente che il veicolo Fiat500 fosse omologato per il trasporto di 4 passeggeri, incluso il conducente, l'assicuratrice ha correttamente sussunto la condotta violativa nell'ipotesi della circolazione avvenuta in maniera non conforme alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione.
2.4 – A fronte, poi, del riscontro dei pagamenti eseguiti dall'assicuratrice ai terzi trasportati, suffragati dagli assegni circolari versati in atti, nonché delle richieste inoltrate dalla compagnia a e ricevute nelle date 01.01.2016, 02.06.2016, Parte_2
01.06.2018 per il recupero delle somme corrisposte, senza che l'assicurato eseguisse alcun pagamento, deve ritenersi che quest'ultimo si è reso inadempiente alla propria obbligazione contrattuale. In difetto di allegazione di cause non imputabili dell'inadempimento, il cui onere della prova, si rammenta, grava sul debitore ai sensi dell'art. 1218 c.c., quest'ultimo è pertanto tenuto al risarcimento del danno.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria azionata dall'assicuratrice è fondata e deve dichiararsi il diritto di rivalsa dell'assicuratrice nei confronti delle parti convenute, sulle somme dalla prima corrisposte ai terzi trasportati nel sinistro ad oggetto di causa, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle stesse nella misura di cui si dirà nel prosieguo.
2.5. – Tanto chiarito, si osserva che nella fattispecie in esame rileva altresì il concorso di colpa dei danneggiati nella causazione del danno. Al riguardo, si rammenta che la circostanza è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass, sentenza n. 7965/2023) nella misura in cui risultino ex actis gli elementi costitutivi del concorso colposo (cfr. Cass., sentenza n.
1213/2006).
La questione del concorso di colpa del terzo trasportato, invero, ha trovato di recente un arresto giurisprudenziale nella pronuncia della Suprema Corte, Cass. sentenza n.
21896/2025, seppure in ipotesi differente da quella dirimente nel caso di specie. Nella predetta pronuncia la Suprema Corte ha infatti valorizzato la condotta passiva del passeggero che, consapevole del rischio, abbia accettato di farsi trasportare da un soggetto in stato di ebbrezza, qualificando tale condotta in termini di cooperazione colposa del danneggiato nella causazione danno, con conseguente diminuzione del risarcimento a questo spettante, ai sensi dell'art. 1227 c.c. Nel dettaglio, la Suprema Corte ha affermato che: “L'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti (v. tra le tante Cass., 26/05/2014, n. 11698, che espressamente richiama la sentenza Candolin del 2005); […] È dunque possibile affermare […] che è proprio il comportamento del trasportato che si pone all'inizio della sequela eziologica che si è conclusa per lui con l'evento dannoso più gravoso, la morte: il trasportato […] pur accorgendosi o potendosi accorgere dello stato di ebbrezza del conducente dell'auto - si è tuttavia esposto volontariamente ad un rischio oltre la soglia del “rischio consentito”, quando è salito sull'auto e non ne ha impedito affatto la circolazione, pericolosa anzitutto per sé oltre che per gli altri, in violazione di norme comportamentali comunemente adottate dalla coscienza sociale oltre che di precise regole del codice stradale. Per questo, i danni conseguenza che in base alle regole generali della r.c. auto dovrebbero gravare sul proprietario del veicolo (nel caso di specie anche conducente) e sulla sua compagnia assicurativa devono essere proporzionalmente ridotti nella misura in cui sono stati provocati anche dall'apporto causale del danneggiato stesso, e in quella misura devono rimanere a suo carico”. Invero, in altre ipotesi di circolazione di veicoli in maniera non conforme alle disposizioni vigenti, la Suprema Corte, Cass. sentenza n. 18974/2006, aveva già affermato che:
“qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione di un ciclomotore con a bordo due persone in violazione dell'art. 170
C.d.S.), sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro ed accettazione dei relativi rischi;
pertanto, in caso di eventi dannosi si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento”. Ancora, Cass. sentenza n. 10526/2011, ha affermato che: “Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza […] sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest'ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito […]”.
Dal richiamo dei predetti principi giurisprudenziali, condivisi dal decidente, deve ritenersi che la condotta passiva dei terzi che, accorgendosi o potendosi accorgere di un rischio per se stessi e per gli altri utenti della strada, accettino ciononostante di essere trasportati in modalità non conformi a norme comportamentali di comune esperienza e a regole di condotta imposte dal Codice della Strada, integri concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno e imponga la riduzione del relativo risarcimento a questo spettante.
Nel caso di specie, vertendo i fatti di causa nell'ipotesi del trasporto di passeggeri in numero superiore alle indicazioni della carta di circolazione, si osserva che l'esubero numerico dei passeggeri fosse circostanza conosciuta o conoscibile ai trasportati, i quali potevano agevolmente accertarsene, ben potendo, in caso di dubbio, non prestare il consenso al trasporto. Se infatti è possibile asserire la riconoscibilità dello stato di temporanea incapacità naturale alla guida del conducente in stato di ebbrezza sulla base di nozioni di comune esperienza, a maggior ragione non può non sostenersi la riconoscibilità del superamento del numero massimo di passeggeri, trattandosi di un dato oggettivo, evidente ai trasportati senza l'ausilio di particolari mezzi tecnici.
Dalle precedenti osservazioni discende la gravità della colpa dei terzi trasportati, per un apporto causale nella produzione del danno apprezzabile in misura paritaria e concorrente all'apporto causale del conducente, sulla base del tacito accordo tra conducente e trasportati alla circolazione sul medesimo veicolo con l'accettazione di un rischio abnorme ed eccedente il consentito.
3. – Venendo alla determinazione del quantum risarcibile, si osserva che parte attrice nel libello introduttivo ha limitato la domanda risarcitoria nell'importo massimo di
€260.000, con espressa rinuncia per la parte eccedente tale importo.
Al riguardo, si osserva che l'assicuratore ha versato in atti evidenza dei pagamenti ai danneggiati a mezzo di assegni circolari per: €50.000,00 + €78.000,00 + €250.000,00 a
; €52.000,00 + €18.000,00 a;
€41.000,00 a Controparte_2 Controparte_3 CP_5
Deve pertanto ritenersi provato il pagamento ai danneggiati da parte
[...] dell'assicuratore della somma complessiva dei predetti assegni, corrispondente all'importo complessivo di €489.000,00.
Tuttavia, il riconoscimento del concorso di colpa dei danneggiati nella causazione del danno, in misura paritaria alla responsabilità del conducente, comporta la riduzione in egual misura del quantum risarcibile in rivalsa all'assicuratore.
In definitiva, la rivalsa dell'assicuratore è fondata e deve trovare accoglimento nella misura di €244.500,00. Tale somma, essendo già stata liquidata ai danneggiati, è espressiva di un'obbligazione di valuta. Trova pertanto applicazione il principio nominalistico di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. e non è dovuta la rivalutazione monetaria, essendo quest'ultima applicabile alle sole obbligazioni di valore. Sono altresì dovuti i soli interessi moratori ex art. 1224 comma 1 c.c., dalla data della domanda sino al soddisfo.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex
D.M. 55/2015, tenuto conto del valore della causa e della rilevanza delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nella causa n. 11847/2018 r.g., ogni diversa istanza ed Parte_1 eccezione disattesa:
1) Accerta e dichiara il sig. responsabile nella causazione del sinistro Controparte_1 verificatosi in data 01.03.2014, in Casamassella-Fraz. Di Uggiano La Chiesa, riconoscendo concorso di colpa nella causazione del danno nella condotta dei terzi trasportati, nella misura del 50%. 2) Dichiara il diritto di rivalsa di sulle somme corrisposte ai terzi Parte_4 trasportati in ragione del sinistro ad oggetto di causa.
3) Condanna le parti convenute in solido al pagamento in favore di Parte_1 della somma di €244.500,00 a titolo di rivalsa, oltre accessori come in parte
[...] motiva.
4) Condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in €759,00 per Parte_1 esborsi e in € € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 11.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Dott. Matteo Muci.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 11847/2018 R.G.,
TRA in persona del suo procuratore speciale, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. VICENTE PUCILLO CARMELO, procuratore domiciliatario;
- attore -
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente a Giurdignano (Le) Controparte_1 alla Via IV Novembre n° 47, (c.f.: ; C.F._1
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a [...]
IV Novembre n° 47, (c.f.: ); C.F._2
, nata a [...] il [...], residente in Parte_3
AG (Le) alla Via Vittorio Veneto n.°51, (c.f.: C.F._3
Rappresentati e difesi dall'avv. CONTE DIMITRY, procuratore domiciliatario;
- convenuti -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, a convenuto innanzi Parte_4 al Tribunale di Lecce Montagna Amelia, e , al fine Parte_3 Controparte_1 di vedersi accogliere la domanda di accertamento del diritto di rivalsa sulle somme corrisposte dalla stessa ai terzi trasportati , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e a seguito del sinistro occorso l'01.03.2014 in Casamassella Fraz.
[...] CP_5
Di Uggiano La Chiesa, con vittoria delle spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio , e , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite. I convenuti sono stati rimessi in termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. con ordinanza del 16.12.2020.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione delle prove orali di Controparte_3
, , e CP_5 Controparte_1 Controparte_2 CP_4 CP_6
Dopo alcuni rinvii per assenza del magistrato del ruolo, assegnata la causa alla scrivente in data 3.10.2024, all'udienza del 08.05.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. – Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda sia meritevole di accoglimento, per quanto di ragione.
Come esposto in premessa, la presente controversia ha ad oggetto il diritto di rivalsa di Con sulle somme dalla stessa corrisposte a , Parte_4 Controparte_2 CP_3
, e a seguito del sinistro occorso l'1.03.2014, in località
[...] CP_4 CP_5
Casamassella Fraz. Di Uggiano La Chiesa, che ha coinvolto l'autovettura Fiat 500, tg.
EL465ED, sulla quale le stesse erano trasportate, condotta da e di Controparte_1 proprietà di e , assicurata con con Parte_2 Parte_3 Parte_4 polizza RCA del 12.07.2013 n° 063957516-6.
La compagnia assicurativa ha rappresentato come, a seguito del predetto sinistro, sono intervenuti i Carabinieri di AG, i quali hanno contestato a la Controparte_1 violazione degli artt. 186-bis, comma 2, e 187, comma 1, C.d.S., in quanto il conducente, nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida, si poneva alla guida in stato di alterazione psicofisica per aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.
La compagnia ha dedotto, altresì, come dal computo dei soggetti trasportati, complessivamente cinque persone, la circolazione avvenisse in maniera non conforme alla carta di circolazione del veicolo, il cui codice S.1 reca il numero complessivo di posti a sedere pari a quattro, compreso quello del conducente. 2.1. – In via preliminare, e hanno eccepito il Parte_3 Controparte_1 rispettivo difetto di legittimazione passiva. In particolare, i convenuti hanno rappresentato la loro estraneità al rapporto contrattuale in essere tra e la sola Parte_4
Parte_2
L'eccezione è infondata.
Al riguardo, si osserva come parte attrice nel libello introduttivo ha formulato la domanda di rivalsa nei confronti dei convenuti sulla base del contratto assicurativo n. 063957516-
6 del 12.07.2013, affermandone la stipulazione da parte di Parte_2
Orbene, ai sensi dell'art. 144 cod. Ass. la rivalsa è esperibile contro l'assicurato.
In tale nozione, secondo il più recente e dominante indirizzo giurisprudenziale – che la scrivente condivide - si ricomprende il proprietario o comproprietario del mezzo, il conducente – escluso il caso della circolazione prohibente domino – l'usufruttuario,
l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore in leasing, anche se siano tutti soggetti diversi dal contraente della polizza (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza 22 febbraio 2024, n. 4756).
Occorre allora proseguire all'esame nel merito della domanda.
2.2. – Quanto all'azione di accertamento relativamente alla causazione del sinistro de quo, occorre preliminarmente far riferimento a quanto documentato in atti.
Dal verbale redatto dai carabinieri di AG in relazione al sinistro accaduto il 1 Marzo
2014 in località Casamassella, si evince che i militari intervenuti a seguito degli accertamenti effettuati, hanno desunto che il sinistro si era verificato del seguente modo: il conducente del veicolo proveniente da Giurdignano con direzione di marcia
Casamassella, giunto all'ingresso del centro abitato, probabilmente a causa della velocità
e dell'asfalto lisciando, perdeva il controllo del mezzo andando a impattare violentemente contro la parte fissa di un portone in ferro situato al civico numero 3 di via De Vito.
Non risultavano coinvolti altri veicoli ed i vigili del fuoco intervenivano prontamente per mettere in sicurezza l'unica automobile coinvolta nel sinistro.
Sicchè si può certamente dichiarare che il sinistro in questione fu causato dalla condotta di guida di , conducente del veicolo coinvolto nell'impatto. Controparte_1
2.3. – Quanto alla domanda di rivalsa, questa è stata azionata sulla base della responsabilità contrattuale dell'assicurata scaturente dall'art.
2.3 delle condizioni generali di assicurazione sottoscritte da Parte_2 Il predetto articolo, rubricato “Esclusioni e Rivalsa” dispone che “per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione”, nonché “nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30 aprile
1992, n. 285 […] la società eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma”.
La parte convenuta ha eccepito la vessatorietà della predetta clausola, in quanto limitativa della responsabilità dell'assicuratrice, deducendone la nullità in difetto della doppia sottoscrizione. Tuttavia, in ordine all'asserita natura vessatoria delle clausole di esclusione e rivalsa nei contratti assicurativi, deve rammentarsi che la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ha escluso che possa ritenersi vessatoria la clausola di una polizza assicurativa che preveda l'esercizio del diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato che abbia tenuto una condotta di guida censurabile al momento del sinistro (v. Cass., sentenza n. 11373/2011, Cass., ordinanza n. 25785/2019).
Invero, le clausole che prevedono la rivalsa delimitano l'oggetto del contratto di assicurazione e non possono considerarsi limitative di responsabilità, poiché volte a circoscrivere l'oggetto della copertura assicurativa e non a limitare la responsabilità della
MP (in tal senso, Tribunale di Treviso, sentenza n. 1/2023, Tribunale di Milano, sentenza n. 1142/2020). Dall'esclusione della vessatorietà della clausola in esame, discende altresì l'irrilevanza della mancanza della doppia sottoscrizione. L'eccezione esaminata è pertanto infondata.
Per quanto attiene al diritto di rivalsa dell'assicuratrice, si osserva che l'azione di rivalsa
è un'azione contrattuale che trova il suo fondamento nel patto contrattuale, ed in tutti i giudizi scaturenti dal contratto è onere dell'attore provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda. Nel caso di specie, l'assicuratrice ha prodotto in giudizio la polizza assicurativa e le condizioni generali di assicurazione sottoscritte dall'assicurata, dalle quali risulta il diritto della MP ad agire in rivalsa. Difatti, ai sensi dell'art. 144 comma 2 cod. ass. priv., “l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno”. In virtù della disposizione richiamata, pertanto, la compagnia assicurativa che abbia risarcito il danno può ripetere dal soggetto assicurato, in tutto o in parte, quanto abbia corrisposto al danneggiato (non potendo opporre a quest'ultimo eccezioni relative al contratto di assicurazione, che riguardano solo il rapporto tra la compagnia e l'assicurato), facendo valere nei confronti del contraente la violazione o l'applicazione di specifiche clausole del contratto di assicurazione. L'operatività o meno della copertura assicurativa, in relazione alle ipotesi variamente concepite nelle condizioni generali di contratto praticate nella materia che occupa dagli assicuratori per la messa in circolazione dei veicoli non in conformità alle disposizioni regolatrici, può, infatti, avere efficacia soltanto tra le parti del contratto di assicurazione (ex art. 1372 c. c.), di guisa che non è possibile opporre al terzo trasportato la clausola contrattuale escludente la copertura assicurativa per il caso di circolazione in violazione dell'art. 170 del Codice della Strada. Sebbene, dunque, l'assicuratrice potesse contrattualmente rifiutare il risarcimento del danno occorso all'assicurato, non avrebbe potuto fare altrettanto nei confronti dei danneggiati, tanto per espressa previsione contrattuale, tanto per divieto, quello di opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, discendente direttamente dalla legge.
Può dunque ritenersi assolto, nella vicenda in esame, l'onere probatorio gravante sull'assicurazione dell'esistenza della fonte contrattuale dell'obbligazione.
Quanto poi alla sussunzione dei fatti occorsi nella previsione di cui all'art.
2.3 delle condizioni generali di assicurazione, ovverosia l'esclusione della copertura assicurativa nelle ipotesi in cui “il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione” e “nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti”, occorre precisare quanto segue.
In primo luogo, deve rammentarsi che con sentenza penale n. 21/2018, versata in atti, il
Giudice di Pace di AG ha accertato la responsabilità di per la Controparte_1 causazione del sinistro ad oggetto di causa, dichiarandolo colpevole del reato di cui all'art. 590, co.1 e co. 2, c.p., perché per colpa, consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché in violazione degli artt. 140 e 141 C.d.S., procedendo alla guida del veicolo
Fiat500, ometteva di regolare la velocità nonché di usare la massima prudenza, perdeva il controllo del veicolo andando a sbattere contro un portone di ferro, in tal modo cagionando lesioni personali a , e Controparte_3 Controparte_2 CP_5 Tuttavia, per quanto attiene alla guida sotto l'effetto di stupefacenti o in stato di ebbrezza, si osserva che detta circostanza non ha formato oggetto dell'accertamento del giudice penale e che non risulta versata negli atti del presente giudizio documentazione attestante lo stato di alterazione psico-fisica del conducente.
La circostanza in esame è stata contestata dalla parte convenuta, la quale ha eccepito che in data 28.10.2014 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce ha emesso decreto di archiviazione del proc. pen. n° 2051/2014 RGNR a carico del CP_1
Non è pertanto possibile ritenere applicabile tale previsione contrattuale nel caso di specie.
Per quanto, invece, attiene al trasporto di un numero di passeggeri non conforme alla carta di circolazione, la parte convenuta ha contestato la presenza di nel CP_4 veicolo. Al riguardo, il teste ha dichiarato: “All'interno dell'auto del CP_6 vi erano anche altre ragazze: , e . CP_1 CP_5 CP_2 Controparte_3
Quando abbiamo tentato di aprire la portiera di non era CP_1 CP_4 nell'abitacolo della macchina”. Ha poi aggiunto che era la fidanzata di CP_4
. Controparte_1
La circostanza in parola, tuttavia, contrasta con le risultanze del referto redatto dal personale sanitario dell'Ospedale di Scorrano in data 02.03.2014, ove ha CP_4 dichiarato il trauma da “incidente stradale” e la posizione di “passeggero”.
Anche nella relazione di incidente stradale dei CC di AG prot. n. 5945/2014 si attesta che nel sinistro del 1 marzo 2014, sul veicolo A vi era anche ricoverata CP_4 all'ospedale di Scorrano con prognosi di giorni 15 (referto n. 2014-2954).
La presenza di nell'abitacolo è peraltro suffragata dalle dichiarazioni della CP_4 teste , allorquando la stessa ha asserito: “A bordo della vettura Fiat 500, Controparte_3 in occasione del sinistro oggetto del giudizio, nella cui occasione ho riportato danni fisici
[…] per i quali ho già ottenuto risarcimento, viaggiavamo insieme a me, Controparte_1 alla guida, nonché come terze trasportate , e CP_4 CP_5 CP_2
”. La medesima circostanza emerge altresì dalle dichiarazioni della teste
[...]
“Ricordo che avanti al veicolo, accanto al conducente, era seduta CP_5 CP_4
, mentre dietro, oltre a me, erano sedute le sorelle ”. Deve, pertanto,
[...] CP_2 ritenersi provato che a bordo del veicolo al momento del sinistro viaggiassero 5 passeggeri, attesa la linearità e coerenza di tali dichiarazioni che si appalesano tanto più credibili ove si consideri che la era la fidanzata del come riferito dal teste CP_4 CP_1
. CP_6
Ne consegue che, risultando documentalmente che il veicolo Fiat500 fosse omologato per il trasporto di 4 passeggeri, incluso il conducente, l'assicuratrice ha correttamente sussunto la condotta violativa nell'ipotesi della circolazione avvenuta in maniera non conforme alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione.
2.4 – A fronte, poi, del riscontro dei pagamenti eseguiti dall'assicuratrice ai terzi trasportati, suffragati dagli assegni circolari versati in atti, nonché delle richieste inoltrate dalla compagnia a e ricevute nelle date 01.01.2016, 02.06.2016, Parte_2
01.06.2018 per il recupero delle somme corrisposte, senza che l'assicurato eseguisse alcun pagamento, deve ritenersi che quest'ultimo si è reso inadempiente alla propria obbligazione contrattuale. In difetto di allegazione di cause non imputabili dell'inadempimento, il cui onere della prova, si rammenta, grava sul debitore ai sensi dell'art. 1218 c.c., quest'ultimo è pertanto tenuto al risarcimento del danno.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria azionata dall'assicuratrice è fondata e deve dichiararsi il diritto di rivalsa dell'assicuratrice nei confronti delle parti convenute, sulle somme dalla prima corrisposte ai terzi trasportati nel sinistro ad oggetto di causa, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle stesse nella misura di cui si dirà nel prosieguo.
2.5. – Tanto chiarito, si osserva che nella fattispecie in esame rileva altresì il concorso di colpa dei danneggiati nella causazione del danno. Al riguardo, si rammenta che la circostanza è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass, sentenza n. 7965/2023) nella misura in cui risultino ex actis gli elementi costitutivi del concorso colposo (cfr. Cass., sentenza n.
1213/2006).
La questione del concorso di colpa del terzo trasportato, invero, ha trovato di recente un arresto giurisprudenziale nella pronuncia della Suprema Corte, Cass. sentenza n.
21896/2025, seppure in ipotesi differente da quella dirimente nel caso di specie. Nella predetta pronuncia la Suprema Corte ha infatti valorizzato la condotta passiva del passeggero che, consapevole del rischio, abbia accettato di farsi trasportare da un soggetto in stato di ebbrezza, qualificando tale condotta in termini di cooperazione colposa del danneggiato nella causazione danno, con conseguente diminuzione del risarcimento a questo spettante, ai sensi dell'art. 1227 c.c. Nel dettaglio, la Suprema Corte ha affermato che: “L'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti (v. tra le tante Cass., 26/05/2014, n. 11698, che espressamente richiama la sentenza Candolin del 2005); […] È dunque possibile affermare […] che è proprio il comportamento del trasportato che si pone all'inizio della sequela eziologica che si è conclusa per lui con l'evento dannoso più gravoso, la morte: il trasportato […] pur accorgendosi o potendosi accorgere dello stato di ebbrezza del conducente dell'auto - si è tuttavia esposto volontariamente ad un rischio oltre la soglia del “rischio consentito”, quando è salito sull'auto e non ne ha impedito affatto la circolazione, pericolosa anzitutto per sé oltre che per gli altri, in violazione di norme comportamentali comunemente adottate dalla coscienza sociale oltre che di precise regole del codice stradale. Per questo, i danni conseguenza che in base alle regole generali della r.c. auto dovrebbero gravare sul proprietario del veicolo (nel caso di specie anche conducente) e sulla sua compagnia assicurativa devono essere proporzionalmente ridotti nella misura in cui sono stati provocati anche dall'apporto causale del danneggiato stesso, e in quella misura devono rimanere a suo carico”. Invero, in altre ipotesi di circolazione di veicoli in maniera non conforme alle disposizioni vigenti, la Suprema Corte, Cass. sentenza n. 18974/2006, aveva già affermato che:
“qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione di un ciclomotore con a bordo due persone in violazione dell'art. 170
C.d.S.), sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro ed accettazione dei relativi rischi;
pertanto, in caso di eventi dannosi si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento”. Ancora, Cass. sentenza n. 10526/2011, ha affermato che: “Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza […] sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest'ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito […]”.
Dal richiamo dei predetti principi giurisprudenziali, condivisi dal decidente, deve ritenersi che la condotta passiva dei terzi che, accorgendosi o potendosi accorgere di un rischio per se stessi e per gli altri utenti della strada, accettino ciononostante di essere trasportati in modalità non conformi a norme comportamentali di comune esperienza e a regole di condotta imposte dal Codice della Strada, integri concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno e imponga la riduzione del relativo risarcimento a questo spettante.
Nel caso di specie, vertendo i fatti di causa nell'ipotesi del trasporto di passeggeri in numero superiore alle indicazioni della carta di circolazione, si osserva che l'esubero numerico dei passeggeri fosse circostanza conosciuta o conoscibile ai trasportati, i quali potevano agevolmente accertarsene, ben potendo, in caso di dubbio, non prestare il consenso al trasporto. Se infatti è possibile asserire la riconoscibilità dello stato di temporanea incapacità naturale alla guida del conducente in stato di ebbrezza sulla base di nozioni di comune esperienza, a maggior ragione non può non sostenersi la riconoscibilità del superamento del numero massimo di passeggeri, trattandosi di un dato oggettivo, evidente ai trasportati senza l'ausilio di particolari mezzi tecnici.
Dalle precedenti osservazioni discende la gravità della colpa dei terzi trasportati, per un apporto causale nella produzione del danno apprezzabile in misura paritaria e concorrente all'apporto causale del conducente, sulla base del tacito accordo tra conducente e trasportati alla circolazione sul medesimo veicolo con l'accettazione di un rischio abnorme ed eccedente il consentito.
3. – Venendo alla determinazione del quantum risarcibile, si osserva che parte attrice nel libello introduttivo ha limitato la domanda risarcitoria nell'importo massimo di
€260.000, con espressa rinuncia per la parte eccedente tale importo.
Al riguardo, si osserva che l'assicuratore ha versato in atti evidenza dei pagamenti ai danneggiati a mezzo di assegni circolari per: €50.000,00 + €78.000,00 + €250.000,00 a
; €52.000,00 + €18.000,00 a;
€41.000,00 a Controparte_2 Controparte_3 CP_5
Deve pertanto ritenersi provato il pagamento ai danneggiati da parte
[...] dell'assicuratore della somma complessiva dei predetti assegni, corrispondente all'importo complessivo di €489.000,00.
Tuttavia, il riconoscimento del concorso di colpa dei danneggiati nella causazione del danno, in misura paritaria alla responsabilità del conducente, comporta la riduzione in egual misura del quantum risarcibile in rivalsa all'assicuratore.
In definitiva, la rivalsa dell'assicuratore è fondata e deve trovare accoglimento nella misura di €244.500,00. Tale somma, essendo già stata liquidata ai danneggiati, è espressiva di un'obbligazione di valuta. Trova pertanto applicazione il principio nominalistico di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. e non è dovuta la rivalutazione monetaria, essendo quest'ultima applicabile alle sole obbligazioni di valore. Sono altresì dovuti i soli interessi moratori ex art. 1224 comma 1 c.c., dalla data della domanda sino al soddisfo.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex
D.M. 55/2015, tenuto conto del valore della causa e della rilevanza delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nella causa n. 11847/2018 r.g., ogni diversa istanza ed Parte_1 eccezione disattesa:
1) Accerta e dichiara il sig. responsabile nella causazione del sinistro Controparte_1 verificatosi in data 01.03.2014, in Casamassella-Fraz. Di Uggiano La Chiesa, riconoscendo concorso di colpa nella causazione del danno nella condotta dei terzi trasportati, nella misura del 50%. 2) Dichiara il diritto di rivalsa di sulle somme corrisposte ai terzi Parte_4 trasportati in ragione del sinistro ad oggetto di causa.
3) Condanna le parti convenute in solido al pagamento in favore di Parte_1 della somma di €244.500,00 a titolo di rivalsa, oltre accessori come in parte
[...] motiva.
4) Condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in €759,00 per Parte_1 esborsi e in € € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 11.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Dott. Matteo Muci.