Art. 4.
Gli uffici speciali da istituire a norma dell' articolo 24 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , per i lavori delle autostrade a cura diretta dell'A.N.A.S., sono assimilati agli altri organi periferici dell'A.N.A.S. ed adempiono a tutte le incombenze previste dalle vigenti leggi ed in particolare dall'articolo 25 della stessa legge 7 febbraio 1961, n. 59 .
Alle dirette dipendenze degli Uffici speciali possono essere istituite sezioni staccate.
Gli uffici speciali da istituire a norma dell' articolo 24 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , per i lavori delle autostrade a cura diretta dell'A.N.A.S., sono assimilati agli altri organi periferici dell'A.N.A.S. ed adempiono a tutte le incombenze previste dalle vigenti leggi ed in particolare dall'articolo 25 della stessa legge 7 febbraio 1961, n. 59 .
Alle dirette dipendenze degli Uffici speciali possono essere istituite sezioni staccate.