Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 49
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica del ricorso all'ufficio impositore

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto la notifica del ricorso all'ufficio impositore è un requisito essenziale e la sua omissione costituisce un vizio insanabile, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità e dall'art. 22 del D.Lgs. 546/92.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 49
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 49
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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