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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
MAZZARACO EUSTACHIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3076/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo _1 Indirizzo_1 Indirizzo_2 Bari BA
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PRES CARICO n. 01477202400014404000 TRIB VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento ricorso.
Resistente/Appellato: Assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 13/09/2024 fascicolo processuale RGR 3076/2024, il sig. Nominativo_1, impugnava cartella di pagamento n.01477202400014404000, per l'importo di Euro 3.055,83, in merito all'omesso pagamento IRPEF, per fitti non percepiti in riferimento a due immobili di proprietà.
A sostegno delle proprie ragioni allegava una serie di documentazione da esaminare da parte della Corte di Giustizia Tributaria.
Il ricorso non veniva notificato agli Uffici Finanziari impositori, nel caso specifico all'Agenzia delle Entrate-
Riscossioni ed Agenzia Entrate-Bari, di conseguenza non si costituivano in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La giurisprudenza di legittimità ultima Corte di Cassazione, sentenza n.499/2025 hanno sentenziato che l'omessa notifica del ricorso tributario all'Ufficio impositore, ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
La Corte ha stabilito che tale omissione costituisce un vizio insanabile, infatti l'articolo 22 del digs 546/92, impone al ricorrente non solo di notifcare il ricorso alla controparte, ma anche di depositarlo presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria, allegando la prova dell'avvenuta notifica.
Nel caso di specie, l'unico atto depositato alla Corte di Giustizia Tributaria, trattasi del ricorso ed avvisi di accertamento, privo di qualsiasi prova di notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate- BARI ed Agenzia Entrate-Riscossioni.
Pertanto, il mancato deposito della copia notificato dell'atto impugnato agli Uffici impositori, non è un vizio sanabile. La legge lo sanziona espressamente con l'inammissibilità, una sanzione processuale che impedisce l'esame del merito e che è rilevabile in ogni stato e grado di giudizio.
Per questi motivi
il ricorso viene rigettato per inammissibilità dello stesso.
Sussistono i motivi per la compensazione delle spese di giudizio, dovuto all'assenza della costituzione in giudizio delle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bari, in composizione monocratica, così decide: a) Rigetta il ricorso per inammissibilità. Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Bari, addì 11/12/2025
IL GIUDICE RELATORE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
MAZZARACO EUSTACHIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3076/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo _1 Indirizzo_1 Indirizzo_2 Bari BA
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PRES CARICO n. 01477202400014404000 TRIB VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento ricorso.
Resistente/Appellato: Assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 13/09/2024 fascicolo processuale RGR 3076/2024, il sig. Nominativo_1, impugnava cartella di pagamento n.01477202400014404000, per l'importo di Euro 3.055,83, in merito all'omesso pagamento IRPEF, per fitti non percepiti in riferimento a due immobili di proprietà.
A sostegno delle proprie ragioni allegava una serie di documentazione da esaminare da parte della Corte di Giustizia Tributaria.
Il ricorso non veniva notificato agli Uffici Finanziari impositori, nel caso specifico all'Agenzia delle Entrate-
Riscossioni ed Agenzia Entrate-Bari, di conseguenza non si costituivano in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La giurisprudenza di legittimità ultima Corte di Cassazione, sentenza n.499/2025 hanno sentenziato che l'omessa notifica del ricorso tributario all'Ufficio impositore, ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
La Corte ha stabilito che tale omissione costituisce un vizio insanabile, infatti l'articolo 22 del digs 546/92, impone al ricorrente non solo di notifcare il ricorso alla controparte, ma anche di depositarlo presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria, allegando la prova dell'avvenuta notifica.
Nel caso di specie, l'unico atto depositato alla Corte di Giustizia Tributaria, trattasi del ricorso ed avvisi di accertamento, privo di qualsiasi prova di notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate- BARI ed Agenzia Entrate-Riscossioni.
Pertanto, il mancato deposito della copia notificato dell'atto impugnato agli Uffici impositori, non è un vizio sanabile. La legge lo sanziona espressamente con l'inammissibilità, una sanzione processuale che impedisce l'esame del merito e che è rilevabile in ogni stato e grado di giudizio.
Per questi motivi
il ricorso viene rigettato per inammissibilità dello stesso.
Sussistono i motivi per la compensazione delle spese di giudizio, dovuto all'assenza della costituzione in giudizio delle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bari, in composizione monocratica, così decide: a) Rigetta il ricorso per inammissibilità. Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Bari, addì 11/12/2025
IL GIUDICE RELATORE