TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/09/2025, n. 2573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2573 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.11941/2019 del ruolo civile contenzioso ,
promossa da
rappresentata e difesa dall' avv. Valentina De Masi, Parte_1
mandato in atti
Attrice
Contro Oggetto:risarcimen in persona del suo Presidente pro-tempore to danni da insidia Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv. Maria Amato, mandato in atti
Convenu
ta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio la in persona del legale Parte_2
rappresentante pro-tempore esponendo che dopo aver parcheggiato in Campi
Salentina la propria autovettura nel piazzale esterno della scuola, ( Istituto
Tecnico Commerciale presso il quale insegnava ) il giorno 24.10.2016 ore
11.05 circa si avviava a piedi verso il cancello dell , camminando sul Pt_3
marciapiede pedonale posto a ridosso 2
del muro di recinzione del predetto , giunta in romanella dell'attacco Pt_3
motopompa dei Vigili del Fuoco scivolava sul marciapiede bagnato dell'acqua che gocciolava dal ridetto attacco ed incappava, con il piede destro, in una buca
profonda della pavimentazione del marciapiede ricoperta d'acqua e fogliame secco, cadendo rovinosamente per terra.
Si costituiva ritualmente la deducendo, preliminarmente il Parte_2
difetto di legittimazione passiva , nel merito contestava l'insussistenza dei due presupposti della non visibilità ed imprevedibilità della insidia e chiedeva: 1) il rigetto della domanda attorea;
2) In subordine accertare e dichiarare la responsabilità dell'amministrazione in via concorrente con l'istante e,
conseguentemente rideterminare il “quantum debeatur” 3) con vittoria di spese e competenze di lite.
Istruita la causa con produzione documentale interrogatorio formale della attrice, prova testimoniale e CTU tecnica e medica la stessa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 17.09.2025 previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali.
Motivi della decisione.
Preliminarmente va disattesa la eccezione di carenza di legittimazione ad causam sollevata dalla convenuta atteso che dalla documentazione versata in atti unitamente alla espletata CTU tecnica che si ritiene di condividere in ogni sua parte emerge si può ritenere adeguatamente provato che i luoghi del sinistro siano di proprietà delle Provincia di . Pt_2
Nel merito la domanda attorea è fondata e, per quanto di ragione, merita accoglimento, sia pure nei modi e nei termini che appresso di diranno.
Occorre evidenziare che per la responsabilità da cose in custodia, il concetto di 3
insidia o trabocchetto è caratterizzato da una situazione di pericolo occulto,
connotato dalla non visibilità ( elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità
elemento soggettivo) e l'indagine relativa alla sussistenza di tale situazione per la efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso è
demandata al Giudice di merito( Cass. Civ. 14.01.2000 n.366).
Peraltro la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ( art.2051
c.c.)ha carattere oggettivo e pertanto perché posa configurarsi in concreto è
sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza;
il nesso di causalità deve essere escluso quando il danno si ascrivibile al caso fortuito( Cass. 472/2003).
Dall'applicabilità dell'art.2051 c.c. consegue la seguente ripartizione dell'onere della prova : a carico dell'attore la dimostrazione del nesso di causalità tra il danno e la cosa;
a carico del convenuto il superamento della presunzione di colpa, attraverso la prova della riferibilità del danno a caso fortuito (
comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato).
Nel caso che ci occupa l' attrice ha dimostrato il nesso causale tra la caduta
(evento) e la buca esistente sul marciapiede ( cosa in custodia) attraverso la prova testimoniale, ed infatti i testi escussi ( e Tes_1 Tes_2
sostanzialmente 4
confermavano gli assunti attorei;
in particolare il teste Tes_1
dichiarava : “ Mi trovavo in quel momento di passaggio alla guida della mia
autovettura lasciandomi la scuola sulla sinistra… ho visto la sig.ra Parte_4
sul marciapiede posto in prossimità dell'ingresso alla scuola …. La signora
giunta nei pressi del bocchettone dei vigili del fuoco scivolava e cadeva per
terra ….sceso dall'auto mi sono avvicinato alla signora , ho potuto appurare
che vi era
una buca coperta da aghi di pino … il bocchettone gocciolava e sotto Io
stesso vi era una vaschetta di plastica stracolma d'acqua …la buca si sentiva
sotto i piedi ma non so dire la profondità; non vi erano cartelli che segnalavano
pericoli di alcun tipo….. lamentava dolori al piede… ”
Mentre l'Ente convenuto non ha offerto la prova idonea ad interrompere il prefato nesso causale cioè l'esistenza di un fattore esterno ( terzo o stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. ( Cass. Civ.III 20.10.03 n.15656; Cass. Civ.III 4.2.04
n.2062).
Ritiene tuttavia, questo Giudicante che la riscontrata la responsabilità dell'
Ente Convenuto nella causazione dell'evento in oggetto non può essere ritenuta esclusiva concorrendo quella maggioritaria ( nella misura del 70%)
dell'attrice
Si ritiene , infatti che, una maggiore attenzione più consona alle specifiche
condizioni dello stato dei luoghi, certamente conosciuti, ( in sede di interrogatorio formale dichiarava “….comunque non era la prima volta che
percorrevo quel marciapiede) le avrebbero permesso quanto meno a contenere i danni subiti, di fronte alla imprevedibilità dell'ostacolo rappresentato, dalla buca coperta dalle foglie ( comunque visibili - orario del sinistro ore 11.05 ) 5
Affermata la diversa responsabilità delle parti nella causazione dell'evento e, passando alla quantificazione dei danni subiti dalla sig.ra Parte_1
il C.T.U. ha quantificato nella misura del 4 % l'invalidità permanete con riferimento al danno biologico, mentre ha indicato in giorni 30 la ITT;
in giorni
30 la I.T.P. al 75% ; in giorni 60 la I.T.P. al 50% ; in giorni 60 la I.T.P. al 25%
; ha ritenuto congrue le spese documentate pari ad €.4.244,67
Tali valutazioni appaiono del tutto condivisibili
Pertanto, facendo riferimento alle tabelle compilate dal Tribunale di Milano il danno subito dalla sig. può essere quantificato nella Parte_1
misura che segue: €. 7.073,00 per danno biologico da invalidità permanente;
€.3.450,00 per ITT;
€.
2.587.00 per ITP al 75% ; €.3.450,00 per ITP al 50%;
€.1.725,00 per ITP al 25%; €.4.244,67 per spese documentate ritenute congrue, per un totale complessivo di €.22.530,17.
Nulla per le altre voci di danno pure chieste dall' attrice in quanto le nuove
Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano adeguando i valori monetari,
finora utilizzati nella liquidazione del danno biologico hanno tenuto conto, in via presuntiva, di ogni altra conseguenza in termini di dolore e sofferenza soggettiva.
La su indicata somma di €.22.530,17, deve essere decurtata del 70%, pari al grado di responsabilità attribuita alla attrice nella causazione del sinistro e pertanto alla stessa va riconosciuto un risarcimento del danno pari ad €.
6.759,05
Da tale somma va detratta la somma di €.5.151,27 già ottenuta dalla attrice a titolo di indennizzo CP_1
La restante somma pari ad €.1.607,78 va posta a carico dell' Ente
convenuto. 6
Riguardo alle spese di giustizia, il diverso grado di responsabilità attribuito alle parti giustifica la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese nella misura del 30% restando la rimanente parte compensata. Spese
delle CTU definitivamente a carico della parte convenuta
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1) dichiara la responsabilità a carico della nella persona Parte_2
del legale rappresentante in carica nella misura del 30% e per lo effetto la condanna al pagamento in favore della attrice della somma di €.1.607,78
oltre interessi legali dalla data dell'incidente e sino al soddisfo;
2) Compensa in ragione del 70% le spese di lite, condannando la Parte_2
, in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento in favore
[...]
dell' attrice, del rimanente 30% che liquida in complessivi €. 978,00 (già al 30%)
di cui 78,00 per spese oltre rimb. forf. ed accessori come per legge, con distrazione al procuratore antistatario.
3) spese della CTU tecnica e della CTU medica definitivamente a carico dell'Ente convenuto
Lecce, 17.09.2025
Il G.O. Avv. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.11941/2019 del ruolo civile contenzioso ,
promossa da
rappresentata e difesa dall' avv. Valentina De Masi, Parte_1
mandato in atti
Attrice
Contro Oggetto:risarcimen in persona del suo Presidente pro-tempore to danni da insidia Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv. Maria Amato, mandato in atti
Convenu
ta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio la in persona del legale Parte_2
rappresentante pro-tempore esponendo che dopo aver parcheggiato in Campi
Salentina la propria autovettura nel piazzale esterno della scuola, ( Istituto
Tecnico Commerciale presso il quale insegnava ) il giorno 24.10.2016 ore
11.05 circa si avviava a piedi verso il cancello dell , camminando sul Pt_3
marciapiede pedonale posto a ridosso 2
del muro di recinzione del predetto , giunta in romanella dell'attacco Pt_3
motopompa dei Vigili del Fuoco scivolava sul marciapiede bagnato dell'acqua che gocciolava dal ridetto attacco ed incappava, con il piede destro, in una buca
profonda della pavimentazione del marciapiede ricoperta d'acqua e fogliame secco, cadendo rovinosamente per terra.
Si costituiva ritualmente la deducendo, preliminarmente il Parte_2
difetto di legittimazione passiva , nel merito contestava l'insussistenza dei due presupposti della non visibilità ed imprevedibilità della insidia e chiedeva: 1) il rigetto della domanda attorea;
2) In subordine accertare e dichiarare la responsabilità dell'amministrazione in via concorrente con l'istante e,
conseguentemente rideterminare il “quantum debeatur” 3) con vittoria di spese e competenze di lite.
Istruita la causa con produzione documentale interrogatorio formale della attrice, prova testimoniale e CTU tecnica e medica la stessa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 17.09.2025 previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali.
Motivi della decisione.
Preliminarmente va disattesa la eccezione di carenza di legittimazione ad causam sollevata dalla convenuta atteso che dalla documentazione versata in atti unitamente alla espletata CTU tecnica che si ritiene di condividere in ogni sua parte emerge si può ritenere adeguatamente provato che i luoghi del sinistro siano di proprietà delle Provincia di . Pt_2
Nel merito la domanda attorea è fondata e, per quanto di ragione, merita accoglimento, sia pure nei modi e nei termini che appresso di diranno.
Occorre evidenziare che per la responsabilità da cose in custodia, il concetto di 3
insidia o trabocchetto è caratterizzato da una situazione di pericolo occulto,
connotato dalla non visibilità ( elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità
elemento soggettivo) e l'indagine relativa alla sussistenza di tale situazione per la efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso è
demandata al Giudice di merito( Cass. Civ. 14.01.2000 n.366).
Peraltro la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ( art.2051
c.c.)ha carattere oggettivo e pertanto perché posa configurarsi in concreto è
sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza;
il nesso di causalità deve essere escluso quando il danno si ascrivibile al caso fortuito( Cass. 472/2003).
Dall'applicabilità dell'art.2051 c.c. consegue la seguente ripartizione dell'onere della prova : a carico dell'attore la dimostrazione del nesso di causalità tra il danno e la cosa;
a carico del convenuto il superamento della presunzione di colpa, attraverso la prova della riferibilità del danno a caso fortuito (
comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato).
Nel caso che ci occupa l' attrice ha dimostrato il nesso causale tra la caduta
(evento) e la buca esistente sul marciapiede ( cosa in custodia) attraverso la prova testimoniale, ed infatti i testi escussi ( e Tes_1 Tes_2
sostanzialmente 4
confermavano gli assunti attorei;
in particolare il teste Tes_1
dichiarava : “ Mi trovavo in quel momento di passaggio alla guida della mia
autovettura lasciandomi la scuola sulla sinistra… ho visto la sig.ra Parte_4
sul marciapiede posto in prossimità dell'ingresso alla scuola …. La signora
giunta nei pressi del bocchettone dei vigili del fuoco scivolava e cadeva per
terra ….sceso dall'auto mi sono avvicinato alla signora , ho potuto appurare
che vi era
una buca coperta da aghi di pino … il bocchettone gocciolava e sotto Io
stesso vi era una vaschetta di plastica stracolma d'acqua …la buca si sentiva
sotto i piedi ma non so dire la profondità; non vi erano cartelli che segnalavano
pericoli di alcun tipo….. lamentava dolori al piede… ”
Mentre l'Ente convenuto non ha offerto la prova idonea ad interrompere il prefato nesso causale cioè l'esistenza di un fattore esterno ( terzo o stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. ( Cass. Civ.III 20.10.03 n.15656; Cass. Civ.III 4.2.04
n.2062).
Ritiene tuttavia, questo Giudicante che la riscontrata la responsabilità dell'
Ente Convenuto nella causazione dell'evento in oggetto non può essere ritenuta esclusiva concorrendo quella maggioritaria ( nella misura del 70%)
dell'attrice
Si ritiene , infatti che, una maggiore attenzione più consona alle specifiche
condizioni dello stato dei luoghi, certamente conosciuti, ( in sede di interrogatorio formale dichiarava “….comunque non era la prima volta che
percorrevo quel marciapiede) le avrebbero permesso quanto meno a contenere i danni subiti, di fronte alla imprevedibilità dell'ostacolo rappresentato, dalla buca coperta dalle foglie ( comunque visibili - orario del sinistro ore 11.05 ) 5
Affermata la diversa responsabilità delle parti nella causazione dell'evento e, passando alla quantificazione dei danni subiti dalla sig.ra Parte_1
il C.T.U. ha quantificato nella misura del 4 % l'invalidità permanete con riferimento al danno biologico, mentre ha indicato in giorni 30 la ITT;
in giorni
30 la I.T.P. al 75% ; in giorni 60 la I.T.P. al 50% ; in giorni 60 la I.T.P. al 25%
; ha ritenuto congrue le spese documentate pari ad €.4.244,67
Tali valutazioni appaiono del tutto condivisibili
Pertanto, facendo riferimento alle tabelle compilate dal Tribunale di Milano il danno subito dalla sig. può essere quantificato nella Parte_1
misura che segue: €. 7.073,00 per danno biologico da invalidità permanente;
€.3.450,00 per ITT;
€.
2.587.00 per ITP al 75% ; €.3.450,00 per ITP al 50%;
€.1.725,00 per ITP al 25%; €.4.244,67 per spese documentate ritenute congrue, per un totale complessivo di €.22.530,17.
Nulla per le altre voci di danno pure chieste dall' attrice in quanto le nuove
Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano adeguando i valori monetari,
finora utilizzati nella liquidazione del danno biologico hanno tenuto conto, in via presuntiva, di ogni altra conseguenza in termini di dolore e sofferenza soggettiva.
La su indicata somma di €.22.530,17, deve essere decurtata del 70%, pari al grado di responsabilità attribuita alla attrice nella causazione del sinistro e pertanto alla stessa va riconosciuto un risarcimento del danno pari ad €.
6.759,05
Da tale somma va detratta la somma di €.5.151,27 già ottenuta dalla attrice a titolo di indennizzo CP_1
La restante somma pari ad €.1.607,78 va posta a carico dell' Ente
convenuto. 6
Riguardo alle spese di giustizia, il diverso grado di responsabilità attribuito alle parti giustifica la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese nella misura del 30% restando la rimanente parte compensata. Spese
delle CTU definitivamente a carico della parte convenuta
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1) dichiara la responsabilità a carico della nella persona Parte_2
del legale rappresentante in carica nella misura del 30% e per lo effetto la condanna al pagamento in favore della attrice della somma di €.1.607,78
oltre interessi legali dalla data dell'incidente e sino al soddisfo;
2) Compensa in ragione del 70% le spese di lite, condannando la Parte_2
, in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento in favore
[...]
dell' attrice, del rimanente 30% che liquida in complessivi €. 978,00 (già al 30%)
di cui 78,00 per spese oltre rimb. forf. ed accessori come per legge, con distrazione al procuratore antistatario.
3) spese della CTU tecnica e della CTU medica definitivamente a carico dell'Ente convenuto
Lecce, 17.09.2025
Il G.O. Avv. Marilena Caroppo